22.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/1


REGOLAMENTO (EURATOM) N. 300/2007 DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2007

che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità europea è uno dei principali fornitori di assistenza economica, finanziaria, tecnica, umanitaria e macro-economica ai paesi terzi. Nell'intento di potenziare l'efficacia degli aiuti esterni della Comunità europea, è stato elaborato un nuovo quadro che regola la pianificazione e la fornitura dell'assistenza, compresi i seguenti regolamenti: il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2), riguardante l'assistenza comunitaria ai paesi candidati e ai paesi candidati potenziali, il regolamento (CE) n. 1683/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (3), il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (4) il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (5), il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (6), e il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (7). Il presente regolamento rappresenta uno strumento complementare inteso a sostenere la promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e protezione dalle radiazioni e l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.

(2)

L'incidente di Cernobyl del 1986 ha posto in rilievo l'importanza della sicurezza nucleare a livello mondiale. Per conseguire l'obiettivo sancito dal trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica (il «trattato Euratom») di instaurare condizioni di sicurezza necessarie per eliminare rischi per la vita e la salute delle popolazioni, la Comunità europea dell'energia atomica (la «Comunità») dovrebbe essere in grado di sostenere la sicurezza nucleare nei paesi terzi.

(3)

Con la decisione 1999/819/Euratom della Commissione (8), la Comunità ha aderito alla convenzione sulla sicurezza nucleare, uno dei cui obiettivi è quello di conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero. Con la decisione 2005/510/Euratom della Commissione (9), la Comunità ha aderito inoltre alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, uno dei cui obiettivi è quello di raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nel mondo intero. Le due convenzioni mirano al conseguimento di questi obiettivi grazie al rafforzamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale compresa, se del caso, la cooperazione in materia di sicurezza.

(4)

La Comunità già attua una stretta cooperazione, conformemente al capo 10 del trattato Euratom, con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), sia in relazione alle salvaguardie nucleari (a sostegno degli obiettivi di cui al titolo II, capo 7 del trattato Euratom) sia in relazione alla sicurezza nucleare.

(5)

È necessario, in particolare, che la Comunità prosegua gli sforzi volti all'applicazione di salvaguardie efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, basandosi sulle proprie attività di salvaguardia a livello di Unione europea.

(6)

Sussiste, in particolare, la necessità di basarsi sull'esperienza già conseguita nell'ambito dei programmi Tacis e Phare, anche attraverso il lavoro dei pertinenti gruppi di esperti, segnatamente nel settore della responsabilità civile in materia nucleare.

(7)

È necessario finanziare le misure di accompagnamento a sostegno degli obiettivi del presente regolamento, compresa la formazione, la ricerca e il sostegno all'attuazione delle convenzioni e dei trattati internazionali. È auspicabile coordinare azioni nell'ambito di tali convenzioni e trattati con le azioni comunitarie.

(8)

Oltre alle convenzioni e ai trattati internazionali, alcuni Stati membri hanno concluso accordi bilaterali per la fornitura di assistenza tecnica.

(9)

Nella risoluzione del 18 giugno 1992 sui problemi tecnologici della sicurezza nucleare, il Consiglio «sottolinea l'importanza particolare che annette alla sicurezza nucleare in Europa e, in questa ottica, chiede agli Stati membri e alla Commissione di prefiggersi come obiettivo comunitario fondamentale e prioritario della cooperazione comunitaria nel settore nucleare, segnatamente con gli altri paesi europei, in particolare quelli dell'Europa centrale ed orientale e le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica, quello di portare i loro impianti nucleari a livelli di sicurezza equivalenti a quelli praticati nella Comunità e facilitare l'applicazione dei criteri e dei requisiti di sicurezza già riconosciuti a livello comunitario». L'assistenza finanziaria dovrebbe essere fornita tenendo conto di questi obiettivi, anche qualora si tratti di impianti esistenti che non sono ancora in funzione.

(10)

Conformemente alla convenzione sulla sicurezza nucleare, per «autorizzazione» si intende ogni atto autorizzativo rilasciato al richiedente dall'organismo di regolamentazione, che conferisce responsabilità per la localizzazione, la progettazione, la costruzione, l'avviamento, l'esercizio o la disattivazione di un impianto nucleare.

(11)

Resta inteso che, ove si fornisca assistenza per gli impianti nucleari in questione, l'obiettivo è quello di ottenere il massimo effetto senza tuttavia derogare al principio secondo cui la responsabilità della sicurezza dell'impianto incombe all'operatore e allo Stato che ha giurisdizione sull'impianto stesso.

(12)

Gli orientamenti del 2001 per rafforzare il coordinamento operativo nel settore dell'assistenza esterna sottolineano l'esigenza di un migliore coordinamento dell'assistenza esterna dell'UE.

(13)

Per l'adozione delle misure di attuazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato.

(14)

Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (10), la decisione 98/381/CE, Euratom del Consiglio, del 5 giugno 1998, relativa ad un contributo comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del fondo «Struttura di protezione di Cernobyl» (11), e la decisione 2001/824/CE, Euratom del Consiglio, del 16 novembre 2001, relativa ad un ulteriore contributo della Comunità europea alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl (12). Tali strumenti dovrebbero pertanto essere abrogati.

(15)

Il presente regolamento, che prevede un'assistenza finanziaria a sostegno degli obiettivi del trattato Euratom, dovrebbe lasciare impregiudicate le rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri nei settori in questione, in particolare in relazione a quello delle salvaguardie nucleari.

(16)

Un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (13), è incluso nel presente regolamento per l'intera durata dello strumento, senza tuttavia pregiudicare i poteri dell'autorità di bilancio quali sono definiti dal trattato Euratom.

(17)

Per l'adozione del presente regolamento il trattato Euratom non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 203.

(18)

Al fine di assicurare l'effettiva attuazione dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, il presente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere dal 1o gennaio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI

Articolo 1

Obiettivi generali e ambito d'applicazione

La Comunità finanzia misure a sostegno della promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di protezione radiologica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Scopo

L'assistenza finanziaria, economica e tecnica fornita ai sensi del presente regolamento è complementare agli altri tipi di assistenza fornita dalla Comunità europea nell'ambito dello strumento per gli aiuti umanitari, dello strumento di assistenza preadesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato, dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello strumento per la stabilità, dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e dello strumento per la cooperazione con i paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito. Per il conseguimento di tali obiettivi, il presente regolamento fornisce un sostegno:

a)

alla promozione di una cultura di sicurezza nucleare efficace a tutti i livelli, in particolare mediante:

un sostegno continuo agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico e il rafforzamento del quadro normativo, in particolare per quanto riguarda le attività di autorizzazione,

il ricorso in particolare all'esperienza degli operatori, programmi di assistenza in loco ed esterni, nonché consulenze e attività connesse volte al miglioramento della sicurezza della progettazione, della gestione e della manutenzione delle centrali nucleari che dispongono attualmente di autorizzazione e di altri impianti nucleari esistenti affinché possano essere raggiunti livelli elevati di sicurezza,

il sostegno a favore della sicurezza del trasporto, del trattamento e dello smaltimento del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, e

lo sviluppo e l'attuazione di strategie per la disattivazione di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari;

b)

alla promozione di quadri, procedure e sistemi normativi efficaci per garantire un'adeguata protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza;

c)

alla creazione del quadro normativo e delle metodologie necessari per l'attuazione di salvaguardie nucleari, compresi un'adeguata contabilità e il controllo dei materiali fissili a livello di Stato e di operatori;

d)

allo sviluppo di dispositivi efficaci per prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e attenuarne le conseguenze nel caso in cui tali incidenti si verificassero, nonché per misure in materia di pianificazione di emergenza, preparazione e risposta, protezione civile e risanamento;

e)

a misure volte alla promozione della cooperazione internazionale (anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare l'AIEA) nei suddetti settori, compresi l'attuazione e il monitoraggio delle convenzioni e dei trattati internazionali, lo scambio di informazioni, la formazione e la ricerca.

La Commissione garantisce che le misure adottate siano in linea con il contesto strategico globale definito dalla Comunità europea per il paese partner in questione e, in particolare, con gli obiettivi delle sue politiche e dei suoi programmi di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica adottati ai sensi degli articoli 179 e 181A del trattato che istituisce la Comunità europea.

TITOLO II

ATTUAZIONE: PROGRAMMAZIONE E STANZIAMENTO DEI FONDI

Articolo 3

Documenti di strategia e programmi indicativi

1.   L'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento è attuata sulla base di documenti di strategia pluriennali e programmi indicativi.

2.   I documenti di strategia pluriennali, riferiti ad uno o più paesi, costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza di cui all'articolo 2 e vengono elaborati per un periodo massimo di sette anni. Essi definiscono la strategia comunitaria per l'attuazione dell'assistenza nell'ambito del presente regolamento, in funzione delle esigenze dei paesi interessati, delle priorità della Comunità, della situazione internazionale e delle attività dei principali partner.

3.   Nell'elaborare tali documenti di strategia, la Commissione ne assicura la coerenza con le strategie e le misure adottate nell'ambito di altri strumenti di assistenza esterna della Comunità europea.

4.   I documenti di strategia contengono i programmi indicativi pluriennali che definiscono i settori prioritari selezionati per il finanziamento comunitario, stabiliscono gli obiettivi specifici e i risultati previsti e fissano gli stanziamenti indicativi a livello generale e per i singoli settori prioritari. Gli stanziamenti possono essere fissati, ove opportuno, mediante un margine di variazione. I programmi indicativi sono elaborati in consultazione con il paese o i paesi partner in questione.

Articolo 4

Adozione dei documenti di programmazione

1.   I documenti di strategia e i programmi indicativi di cui all'articolo 3 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Essi si riferiscono ad un periodo che non può essere superiore al periodo di applicazione del presente regolamento.

2.   I documenti di strategia sono soggetti ad un esame nella fase intermedia o se ritenuto necessario e possono essere riveduti secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

3.   I programmi indicativi sono riveduti in base alle necessità tenendo conto degli eventuali esami dei pertinenti documenti di strategia. In casi eccezionali gli stanziamenti pluriennali possono essere adeguati alla luce di circostanze particolari, quali il verificarsi di eventi imprevisti di rilievo o la realizzazione di risultati straordinari. Le revisioni dei programmi indicativi sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

TITOLO III

ATTUAZIONE: ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 5

Programmi d'azione

1.   La Commissione adotta programmi d'azione elaborati sulla base dei documenti di strategia e dei programmi indicativi di cui all'articolo 3. Tali programmi d'azione, stabiliti di norma su base annuale, definiscono nei dettagli l'attuazione dell'assistenza nell'ambito del presente regolamento.

In via eccezionale, ad esempio nei casi in cui un programma d'azione non sia stato ancora adottato, sulla base dei documenti di strategia e dei programmi indicativi di cui all'articolo 3, la Commissione può adottare misure non previste da un programma d'azione secondo le medesime procedure applicabili ai programmi stessi.

2.   I programmi d'azione precisano gli obiettivi perseguiti, il settore d'intervento, le misure proposte, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione sommaria delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione indicativo. Se del caso, possono contenere i risultati delle esperienze tratte dall'assistenza prestata precedentemente.

3.   I programmi d'azione, nonché le eventuali revisioni o estensioni degli stessi, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, previa, se del caso, consultazione con il paese o i paesi partner interessati della regione.

Articolo 6

Misure speciali

1.   Fermi restando gli articoli 3, 4 e 5, la Commissione può, in caso di necessità o eventi imprevisti e urgenti, adottare misure speciali non previste dai documenti di strategia e dai programmi indicativi di cui all'articolo 3 o dai programmi d'azione di cui all'articolo 5.

2.   Le misure speciali definiscono gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, i risultati previsti, le procedure di gestione utilizzate e l'importo complessivo del previsto finanziamento. Esse contengono inoltre una descrizione delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione indicativo.

3.   Se il costo delle misure speciali è superiore a 5 000 000 EUR, la Commissione le adotta secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, previa, se del caso, consultazione con il paese o i paesi partner interessati della regione.

4.   Se il costo delle misure speciali è inferiore o pari a 5 000 000 EUR, la Commissione informa per iscritto il Consiglio e il comitato di cui all'articolo 19 entro un mese dall'adozione delle misure.

Articolo 7

Ammissibilità

1.   I finanziamenti a titolo del presente regolamento ai fini dell'attuazione dei programmi d'azione di cui all'articolo 5 e delle misure speciali di cui all'articolo 6, in quanto possano effettivamente contribuire agli scopi del regolamento definiti all'articolo 2, sono destinati:

a)

ai paesi e alle regioni partner e alle relative istituzioni;

b)

agli enti decentralizzati dei paesi partner quali regioni, dipartimenti, province e comuni;

c)

agli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e la Comunità;

d)

alle organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, gli organismi, i servizi o le missioni delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e le banche di sviluppo, nella misura in cui contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento;

e)

al Centro comune di ricerca della Comunità e alle agenzie dell'Unione europea;

f)

ai seguenti enti e organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner e di qualsiasi altro paese terzo, nella misura in cui essi contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento:

i)

enti pubblici e parastatali, enti o amministrazioni locali e relativi consorzi;

ii)

società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;

iii)

istituzioni finanziarie preposte alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;

iv)

attori non statali quali definiti nel paragrafo 2;

v)

persone fisiche.

2.   Gli attori non statali che possono beneficiare del sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono in particolare: le organizzazioni non governative, le organizzazioni di popolazioni locali, le associazioni professionali e i gruppi di iniziativa locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni indipendenti che possono dare il proprio contributo allo sviluppo o alla dimensione esterna delle politiche interne.

Articolo 8

Tipi di misure

1.   I finanziamenti comunitari possono assumere la seguente forma:

a)

progetti e programmi;

b)

sostegno settoriale;

c)

contributi a fondi di garanzia a norma dell'articolo 16;

d)

programmi di alleggerimento del debito in casi eccezionali, ai sensi di un programma di alleggerimento del debito convenuto internazionalmente;

e)

sovvenzioni finalizzate al finanziamento di azioni;

f)

sovvenzioni finalizzate al finanziamento dei costi di esercizio;

g)

finanziamento di programmi di gemellaggio tra istituzioni pubbliche, organismi nazionali pubblici o enti di diritto privato con compiti di servizio pubblico degli Stati membri e quelli dei paesi o regioni partner;

h)

contributi a fondi internazionali, in particolare i fondi gestiti da organizzazioni internazionali o regionali;

i)

contributi a fondi nazionali istituiti da paesi e regioni partner per favorire il cofinanziamento congiunto da parte di diversi finanziatori, ovvero a fondi istituiti da uno o più finanziatori finalizzati all'attuazione congiunta di azioni;

j)

risorse umane e materiali necessarie per un'efficiente gestione e supervisione dei progetti e dei programmi da parte dei paesi e delle regioni partner.

2.   Le attività contemplate e ammesse a beneficiare dei finanziamenti a norma del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (14), non possono essere finanziate a norma del presente regolamento.

3.   Il finanziamento comunitario non è utilizzato in linea di principio per pagare imposte, dazi doganali o altri oneri fiscali nei paesi beneficiari.

Articolo 9

Misure di sostegno

1.   Il finanziamento comunitario può coprire le spese relative ad azioni di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione direttamente necessarie per l'attuazione del presente regolamento e per la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare gli studi, le riunioni, le azioni di informazione, sensibilizzazione, formazione e pubblicazione, le spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di assistenza amministrativa o tecnica a carico della Commissione per la gestione del programma. Sono altresì comprese le spese del personale di sostegno amministrativo assunto dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento.

2.   Tutte queste misure di sostegno non sono necessariamente oggetto di una programmazione pluriennale e possono essere pertanto finanziate al di fuori dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali. Il loro finanziamento può tuttavia anche rientrare nell'ambito di detti programmi. Le misure di sostegno non previste dai programmi indicativi pluriennali sono adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 6.

Articolo 10

Cofinanziamenti

1.   Le misure finanziate a norma del presente regolamento possono essere oggetto di un cofinanziamento al quale possono partecipare:

a)

gli Stati membri, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;

b)

qualsiasi altro paese donatore, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;

c)

le organizzazioni internazionali e regionali, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali e regionali;

d)

le società, le imprese e le altre organizzazioni e imprese private, nonché gli altri attori non statali di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

e)

i paesi e le regioni partner beneficiari dei fondi.

2.   Nel caso di un cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diversi sottoprogetti chiaramente identificabili, ciascuno finanziato dai differenti partner cofinanziatori in modo tale che la destinazione finale del finanziamento rimanga sempre identificabile. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale che non sia possibile identificare la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell'ambito del progetto o del programma.

3.   Nel caso di un cofinanziamento congiunto, la Commissione può ricevere e gestire fondi per conto degli enti di cui alle lettere a), b), e c) del paragrafo 1 del presente articolo per l'esecuzione di azioni congiunte. In tal caso la Commissione ricorre alla gestione centralizzata diretta o alla gestione centralizzata indiretta delegando il compito ad agenzie comunitarie o ad organismi istituiti dalla Comunità. Tali fondi figurano come entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (15).

Articolo 11

Procedure di gestione

1.   Le misure finanziarie a norma del presente regolamento sono attuate a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

2.   In casi debitamente giustificati la Commissione può decidere, a norma dell'articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, di affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, in particolare le funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 a condizione che essi siano riconosciuti a livello internazionale, siano conformi ai requisiti internazionali in materia di gestione e controllo e siano sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.

3.   In caso di gestione decentrata, la Commissione può decidere di fare ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni del paese o della regione che beneficiano dei fondi.

Articolo 12

Impegni di bilancio

1.   Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base delle decisioni adottate dalla Commissione ai sensi degli articoli 5, 6 e 9.

2.   I finanziamenti comunitari possono assumere in particolare la seguente forma giuridica:

accordi di finanziamento,

accordi di sovvenzionamento,

contratti di appalto,

contratti di lavoro.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   Tutti gli accordi che risultano dal presente regolamento contengono disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare per quanto riguarda le frodi, la corruzione ed eventuali altre irregolarità conformemente ai regolamenti (Euratom, CE) del Consiglio n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (16), e (CE, Euratom) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (17), nonché al regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (18).

2.   Gli accordi prevedono espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, nei confronti di tutti gli appaltatori e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione a effettuare controlli e verifiche sul posto come previsto nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

3.   Tutti i contratti che risultano dall'attuazione dell'assistenza garantiscono, durante e dopo l'esecuzione degli stessi, i diritti della Commissione e della Corte dei conti di cui al paragrafo 2.

Articolo 14

Norme di partecipazione e di origine

1.   La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza o alle persone giuridiche aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese che beneficia o è stato definito beneficiario dell'assistenza in un programma d'azione adottato ai sensi del presente regolamento, un paese che è beneficiario dello strumento di preadesione o dello strumento europeo di vicinato e partenariato o un paese dello Spazio economico europeo che non appartiene all'UE.

2.   La Commissione, in casi debitamente giustificati, può autorizzare la partecipazione di persone fisiche aventi la cittadinanza di paesi che hanno legami tradizionali di carattere economico, commerciale o geografico con il paese beneficiario, o di persone giuridiche aventi sede in siffatti paesi.

3.   La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta anche a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza o alle persone giuridiche aventi sede in paesi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, purché sia stato stabilito l'accesso reciproco alla loro assistenza esterna. È concesso l'accesso reciproco qualora un paese conceda l'ammissibilità alle stesse condizioni agli Stati membri e al paese beneficiario in questione.

L'accesso reciproco all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento e ai sensi di altri strumenti comunitari di assistenza esterna è stabilito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Una siffatta decisione è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 e ha una validità minima di un anno.

La concessione dell'accesso reciproco all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento e ai sensi di altri strumenti comunitari di assistenza esterna si basa sul raffronto tra la Comunità e gli altri donatori e avviene a livello settoriale o dell'intero paese, sia esso un paese donatore o un paese beneficiario. La decisione di concedere la reciprocità a un paese donatore si fonda sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti da esso forniti, anche sotto il profilo qualitativo e quantitativo. I paesi beneficiari sono consultati in relazione alla procedura di cui al presente paragrafo.

L'accesso reciproco all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento a beneficio dei paesi meno sviluppati quali definiti dal comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE è automaticamente concesso ai membri del comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE.

4.   La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali.

5.   Gli esperti possono essere di qualsiasi nazionalità, fermi restando i requisiti qualitativi e finanziari stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti.

6.   Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di un contratto finanziato a titolo del presente regolamento devono essere originari della Comunità o di un paese ammissibile ai sensi del presente articolo. Ai fini del presente regolamento il termine «origine» è definito dalla legislazione comunitaria pertinente in materia di norme di origine per scopi doganali.

7.   In casi debitamente giustificati la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche aventi la cittadinanza di paesi diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché di persone giuridiche stabilite in siffatti paesi, o l'acquisto di forniture e materiali di origine diversa da quella stabilita al paragrafo 6. Le deroghe possono essere motivate dall’indisponibilità dei prodotti e dei servizi nei mercati dei paesi interessati, per motivi di urgenza estrema o nei casi in cui le norme di ammissibilità impedirebbero o renderebbero estremamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un’azione.

8.   Laddove il finanziamento comunitario riguarda un’operazione attuata attraverso un’organizzazione internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle norme di tale organizzazione, assicurando che venga garantito un trattamento equo a tutti i donatori. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

Laddove il finanziamento comunitario riguarda un’operazione cofinanziata con un paese terzo, fatta salva la reciprocità definita al paragrafo 2, oppure con un’organizzazione regionale o con uno Stato membro, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle norme di tale paese terzo, organizzazione regionale o Stato membro. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

9.   Gli offerenti cui siano stati aggiudicati i contratti ai sensi del presente regolamento rispettano le norme fondamentali del lavoro secondo la definizione che ne danno le pertinenti convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Articolo 15

Sovvenzioni

A norma dell'articolo 114 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 le persone fisiche possono ricevere sovvenzioni.

Articolo 16

Fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari

I fondi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere c) ed h), sono gestiti dagli intermediari finanziari, dalla Banca europea per gli investimenti o da qualsiasi altra banca o organizzazione dotata delle capacità necessarie alla loro gestione. La Commissione adotta, caso per caso, le disposizioni di attuazione del presente articolo per quanto riguarda la ripartizione dei rischi, la rimunerazione dell'intermediario incaricato dell'attuazione, l'utilizzazione e il recupero dei profitti sul fondo, nonché la chiusura dell'operazione.

Articolo 17

Valutazione

La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati delle politiche e dei programmi nonché dell'efficacia della programmazione nell'intento di verificare il conseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette relazioni di valutazione sostanziali al comitato istituito a norma dell'articolo 19. I risultati confluiscono nell'elaborazione dei programmi e nell'assegnazione delle risorse.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Relazione

La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a norma del presente regolamento e presenta una relazione annuale sull'attuazione dell'assistenza al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è inoltre trasmessa al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La relazione fornisce, per l'esercizio precedente, informazioni circa le misure finanziate, l'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione e l'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti per paese e regione nonché per ciascun settore di cooperazione.

Articolo 19

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la seguente procedura:

a)

il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 118, paragrafo 2 del trattato Euratom per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo citato. Il presidente non partecipa al voto;

b)

la Commissione adotta misure che si applicano immediatamente. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest'ultimo caso la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di trenta giorni;

c)

il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui alla lettera b).

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento tipo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nel proprio regolamento interno il comitato definisce regole specifiche per la consultazione del comitato stesso che consentano alla Commissione di adottare, ove necessario, misure speciali, in base ad una particolare procedura d'urgenza.

Al comitato si applicano i principi e le condizioni relativi all'accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione.

Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori del comitato. A tale scopo riceve gli ordini del giorno delle riunioni del comitato, i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni, come pure gli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli.

4.   Un osservatore della Banca europea per gli investimenti può partecipare ai lavori del comitato in relazione alle questioni riguardanti la Banca.

Articolo 20

Importo di riferimento finanziario

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 è pari a 524 000 000 EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 21

Revisione

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del presente regolamento nei primi tre anni, nonché, se del caso, una proposta legislativa per l'introduzione delle modifiche necessarie dello strumento.

Articolo 22

Abrogazione

1.   Dal 1o gennaio 2007 sono abrogati i seguenti strumenti:

regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000,

decisione 98/381/CE, Euratom,

decisione 2001/824/CE, Euratom.

2.   Gli strumenti abrogati continuano ad applicarsi agli atti giuridici e agli impegni attinenti all'esecuzione degli esercizi anteriori al 2007.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. GLOS


(1)  Parere del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(3)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(4)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(5)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

(6)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1

(7)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41; rettifica nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 16.

(8)  GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 20. Decisione modificata dalla decisione 2004/491/Euratom (GU L 172 del 6.5.2004, pag. 7).

(9)  GU L 185 del 16.7.2005, pag. 33.

(10)  GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1. Regolamento sostituito dal regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

(11)  GU L 171 del 17.6.1998, pag. 31.

(12)  GU L 308 del 27.11.2001, pag. 25.

(13)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(14)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(15)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(16)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(17)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(18)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.