15.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/11


REGOLAMENTO (CE) N. 142/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1610/2006 recante deroga alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 327/98 e (CE) n. 1291/2000 per quanto riguarda determinati titoli d'importazione rilasciati per la quota del mese di luglio 2006 nell'ambito dei contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nell'ambito della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1610/2006 della Commissione (3), la validità dei titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato rilasciati per la quota di luglio 2006 di alcuni contingenti d'importazione aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (4), su richiesta degli operatori interessati è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006. In alcuni casi l'utilizzazione di questi titoli è stata inoltre facilitata per quanto riguarda l'origine ed il codice NC del riso importato.

(2)

Nonostante le disposizioni in questione, alcuni titoli d'importazione non hanno potuto essere utilizzati nel corso del loro periodo di validità a causa delle perturbazioni nei flussi d'importazione di riso nella Comunità, dovute essenzialmente alla presenza sul mercato americano di riso contaminato da riso geneticamente modificato e ai rischi di blocco delle importazioni che ne derivavano. Tenuto conto di queste particolari circostanze, occorre dare la possibilità agli Stati membri di derogare al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), e di svincolare, caso per caso, la cauzione costituita dagli operatori, se sono soddisfatte alcune condizioni.

(3)

Occorre anche permettere agli Stati membri di restituire agli operatori interessati i titoli di esportazione presentati a sostegno della domanda di titolo d'importazione, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 327/98.

(4)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1610/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1610/2006 è modificato come segue:

1)

è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

1.   In deroga all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, gli Stati membri possono svincolare, sulla base di un'analisi caso per caso, la cauzione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98, relativa ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento che non sono stati utilizzati prima della fine del loro periodo di validità, a condizione che:

a)

il titolare del titolo d'importazione restituisca alle autorità competenti i titoli d'importazione non utilizzati e chieda lo svincolo della cauzione afferente;

b)

le autorità competenti degli Stati membri dispongano di elementi sufficienti che permettano loro di stabilire che l'importatore di cui trattasi ha agito in buona fede ed ha fatto ricorso a tutti i mezzi ragionevolmente disponibili al fine di utilizzare i titoli d'importazione nel corso del loro periodo di validità.

2.   L'originale del titolo di esportazione, che accompagnava la domanda di titolo d'importazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 327/98, è restituito al titolare del titolo d'importazione la cui cauzione è stata svincolata in virtù del paragrafo 1 del presente articolo.»;

2)

all'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 marzo 2007, per via elettronica, il numero del titolo o dei titoli d'importazione non utilizzati, la cui cauzione è stata svincolata in conformità all'articolo 2 bis, nonché i quantitativi (tonnellate) dei prodotti di cui trattasi, distinti per codice della nomenclatura combinata (codici NC).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 299 del 28.10.2006, pag. 11.

(4)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).