15.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 142/2007 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1610/2006 recante deroga alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 327/98 e (CE) n. 1291/2000 per quanto riguarda determinati titoli d'importazione rilasciati per la quota del mese di luglio 2006 nell'ambito dei contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nell'ambito della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l'articolo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1610/2006 della Commissione (3), la validità dei titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato rilasciati per la quota di luglio 2006 di alcuni contingenti d'importazione aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (4), su richiesta degli operatori interessati è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006. In alcuni casi l'utilizzazione di questi titoli è stata inoltre facilitata per quanto riguarda l'origine ed il codice NC del riso importato. |
(2) |
Nonostante le disposizioni in questione, alcuni titoli d'importazione non hanno potuto essere utilizzati nel corso del loro periodo di validità a causa delle perturbazioni nei flussi d'importazione di riso nella Comunità, dovute essenzialmente alla presenza sul mercato americano di riso contaminato da riso geneticamente modificato e ai rischi di blocco delle importazioni che ne derivavano. Tenuto conto di queste particolari circostanze, occorre dare la possibilità agli Stati membri di derogare al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), e di svincolare, caso per caso, la cauzione costituita dagli operatori, se sono soddisfatte alcune condizioni. |
(3) |
Occorre anche permettere agli Stati membri di restituire agli operatori interessati i titoli di esportazione presentati a sostegno della domanda di titolo d'importazione, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 327/98. |
(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1610/2006. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1610/2006 è modificato come segue:
1) |
è inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis 1. In deroga all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, gli Stati membri possono svincolare, sulla base di un'analisi caso per caso, la cauzione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98, relativa ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento che non sono stati utilizzati prima della fine del loro periodo di validità, a condizione che:
2. L'originale del titolo di esportazione, che accompagnava la domanda di titolo d'importazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 327/98, è restituito al titolare del titolo d'importazione la cui cauzione è stata svincolata in virtù del paragrafo 1 del presente articolo.»; |
2) |
all'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 marzo 2007, per via elettronica, il numero del titolo o dei titoli d'importazione non utilizzati, la cui cauzione è stata svincolata in conformità all'articolo 2 bis, nonché i quantitativi (tonnellate) dei prodotti di cui trattasi, distinti per codice della nomenclatura combinata (codici NC).» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).
(3) GU L 299 del 28.10.2006, pag. 11.
(4) GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).
(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).