29.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/6


DIRETTIVA 2007/74/CE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all’importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (1) ha istituito un sistema comunitario di esenzioni fiscali. Tale sistema deve essere mantenuto in vigore, sia al fine di evitare la doppia imposizione sia nei casi in cui, date le condizioni alle quali le merci vengono importate, non sussiste l’esigenza di proteggere l’economia, ma deve continuare ad applicarsi solo alle importazioni non commerciali di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi.

(2)

Tuttavia, tenuto conto del numero di modifiche necessarie, nonché dell’esigenza di adeguare la direttiva 69/169/CEE all’allargamento e alle nuove frontiere esterne della Comunità e di ristrutturare e semplificare talune disposizioni a fini di chiarezza, la revisione completa, l’abrogazione e la sostituzione della direttiva 69/169/CEE appaiono giustificate.

(3)

I limiti quantitativi e le soglie monetarie cui sono soggette le esenzioni dovrebbero rispondere alle esigenze attuali degli Stati membri.

(4)

La soglia monetaria dovrebbe essere stabilita tenendo conto del cambiamento del valore reale del denaro dall’ultimo aumento nel 1994 e dovrebbe anche riflettere l’abolizione dei limiti quantitativi sui prodotti soggetti alle accise in alcuni Stati membri che rientrano ora nel massimale generale applicabile all’IVA.

(5)

La facilità degli acquisti all’estero potrebbe essere fonte di problemi per gli Stati membri che condividono una frontiera terrestre con paesi terzi in cui i prezzi siano notevolmente inferiori. È giustificato pertanto fissare una soglia monetaria inferiore per forme di viaggio diverse dal viaggio aereo o marittimo.

(6)

In base all’esperienza della Commissione i limiti quantitativi per i prodotti del tabacco e per le bevande alcoliche si sono, in linea generale, dimostrati adeguati e dovrebbero pertanto essere mantenuti.

(7)

I limiti quantitativi per l’esenzione delle merci soggette ad accise dovrebbero rispecchiare il regime di tassazione vigente per tali merci negli Stati membri. Di conseguenza, è opportuno stabilire un limite per la birra mentre devono essere soppressi i limiti per i profumi, il caffè e il tè.

(8)

È opportuno consentire agli Stati membri di fissare soglie monetarie inferiori per i bambini e di escludere i minori dalle esenzioni per i prodotti del tabacco e per le bevande alcoliche, al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute.

(9)

Tenuto conto dell’esigenza di promuovere un livello elevato di tutela della salute per i cittadini comunitari, è opportuno consentire agli Stati membri di applicare limiti quantitativi ridotti per l’esenzione dei prodotti del tabacco.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero potere applicare esenzioni più limitate per i lavoratori frontalieri e per le persone residenti in prossimità delle frontiere comunitarie, nonché per il personale dei mezzi di trasporto utilizzati nei viaggi internazionali, considerata la situazione particolare in cui si trovano tali categorie di soggetti a causa del loro luogo di residenza o delle loro condizioni di lavoro.

(11)

Si deve ricordare che l’Austria condivide una frontiera terrestre con la Samnauntal, un’enclave svizzera in cui si applica un regime fiscale specifico che comporta una tassazione notevolmente inferiore rispetto a quella applicabile in base alla normativa del resto della Svizzera e in particolare del cantone dei Grigioni di cui la Samnauntal fa parte. In considerazione di questa situazione speciale, che ha indotto l’Austria ad applicare limiti quantitativi inferiori ai prodotti del tabacco per quanto riguarda tale enclave conformemente all’articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 69/169/CEE, è opportuno consentire a detto Stato membro di applicare solo alla Samnauntal il limite inferiore previsto per i prodotti del tabacco dalla presente direttiva.

(12)

Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro dovrebbe essere istituito un meccanismo volto a consentire la conversione in euro degli importi espressi in valuta nazionale e garantire in tal modo la parità di trattamento negli Stati membri.

(13)

L’importo al quale gli Stati membri possono rinunciare alla riscossione delle imposte sull’importazione di merci dovrebbe essere aumentato affinché rispecchi i valori monetari attuali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

La presente direttiva disciplina l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) e dalle accise delle merci importate nel bagaglio personale dei viaggiatori provenienti da un paese terzo o un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o di accise, quali definiti all’articolo 3.

Articolo 2

Quando un viaggio comporta il transito nel territorio di un paese terzo o la partenza da un territorio di cui all’articolo 1 la presente direttiva si applica solo se il viaggiatore non è in grado di dimostrare che le merci trasportate nei suoi bagagli sono state acquistate alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno Stato membro e non beneficiano di alcun rimborso dell’IVA o delle accise.

Il sorvolo senza atterraggio non è considerato transito.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«paese terzo»: qualsiasi paese diverso dagli Stati membri dell’Unione europea.

Tenuto conto dell’accordo fiscale tra la Francia e il Principato di Monaco del 18 maggio 1963 e della convenzione di amicizia e buon vicinato tra l’Italia e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939, Monaco non è considerato paese terzo e San Marino non è considerato paese terzo per quanto riguarda le accise;

2)

«territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o di accise»: qualsiasi territorio, diverso dal territorio di un paese terzo, in cui non si applicano la direttiva 2006/112/CE (2) e/o la direttiva 92/12/CEE.

Tenuto conto dell’accordo tra i governi del Regno Unito e dell’Isola di Man in materia di dogane e accise e questioni connesse del 15 ottobre 1979, l’Isola di Man non è considerata quale territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o di accise;

3)

«viaggiatori aerei» e «viaggiatori via mare»: tutti i passeggeri che effettuano viaggi aerei o marittimi, fatta eccezione per l’aviazione privata da diporto o la navigazione privata da diporto;

4)

«aviazione privata da diporto» e «navigazione privata da diporto»: l’uso di un aeromobile o di un battello marittimo da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che ne ha la disponibilità in forza di un contratto di locazione o a qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche;

5)

«zona di frontiera»: la zona che, in linea d’aria, non si estende oltre 15 chilometri dalla frontiera di uno Stato membro nonché i comuni parzialmente situati in tale zona; gli Stati membri possono prevedere deroghe a tale riguardo;

6)

«lavoratore frontaliero»: ogni persona che, per la sua abituale attività, deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro.

CAPO II

ESENZIONI

SEZIONE 1

Disposizioni comuni

Articolo 4

Gli Stati membri esentano dall’IVA e dalle accise le merci importate nel bagaglio personale dei viaggiatori, in base a soglie monetarie o limiti quantitativi ed a condizione che le importazioni abbiano natura non commerciale.

Articolo 5

Ai fini dell’applicazione delle esenzioni, per bagagli personali si intendono tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al servizio doganale al momento del suo arrivo, nonché quelli che presenta in un secondo tempo a questo stesso servizio, a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagaglio appresso, al momento della partenza, presso l’impresa che ha provveduto al trasporto del viaggiatore. Il carburante diverso da quello di cui all’articolo 11 non è considerato bagaglio personale.

Articolo 6

Ai fini dell’applicazione delle esenzioni, le importazioni si considerano aventi natura non commerciale se soddisfano le seguenti condizioni:

a)

hanno carattere occasionale;

b)

riguardano esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare dei viaggiatori o merci destinate ad essere regalate.

La natura e la quantità delle merci non devono essere tali da indicare che l’importazione avviene per ragioni commerciali.

SEZIONE 2

Soglie monetarie

Articolo 7

1.   Gli Stati membri esentano dall’IVA e dalle accise le importazioni delle merci non contemplate dalla sezione 3 che abbiano valore totale non superiore a 300 EUR per persona.

Nel caso dei viaggiatori aerei e via mare, la soglia monetaria di cui al primo comma è di 430 EUR.

2.   Gli Stati membri possono ridurre la soglia monetaria per viaggiatori di età inferiore a quindici anni, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. La soglia monetaria non può tuttavia essere inferiore a 150 EUR.

3.   Ai fini dell’applicazione delle soglie monetarie il valore dei singoli articoli non può essere suddiviso.

4.   Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si tiene conto del valore del bagaglio personale di un viaggiatore che viene importato temporaneamente o reimportato a seguito di esportazione temporanea, né del valore dei medicinali corrispondenti alle sue necessità personali.

SEZIONE 3

Limiti quantitativi

Articolo 8

1.   Gli Stati membri esentano dall’IVA e dalle accise le importazioni dei seguenti tipi di prodotti del tabacco applicando il limite quantitativo superiore o inferiore in appresso:

a)

200 sigarette o 40 sigarette;

b)

100 sigaretti o 20 sigaretti;

c)

50 sigari o 10 sigari;

d)

250 g di tabacco da fumare o 50 g di tabacco da fumare.

Ciascun importo specificato nelle lettere da a) a d) rappresenta, ai fini del paragrafo 4, il 100 % del quantitativo totale di prodotti del tabacco ammesso in esenzione.

I sigaretti sono sigari di peso massimo pari a 3 grammi al pezzo.

2.   Gli Stati membri possono decidere di operare una distinzione fra viaggiatori aerei e altri viaggiatori applicando solo a questi ultimi i limiti quantitativi inferiori di cui al paragrafo 1.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, l’Austria può, fintantoché il regime fiscale dell’enclave svizzera di Samnauntal differisce da quello applicabile nel resto del cantone dei Grigioni, limitare l’applicazione del limite quantitativo inferiore ai prodotti del tabacco importati nel territorio di detto Stato membro dai viaggiatori che vi entrano direttamente dall’enclave svizzera summenzionata.

4.   Per ciascun viaggiatore l’esenzione può essere applicata a qualsiasi combinazione di prodotti del tabacco purché il totale delle percentuali dei massimali individuali non superi il 100 %.

Articolo 9

1.   Gli Stati membri esentano dall’IVA e dalle accise alcol e bevande alcoliche diverse dal vino tranquillo e dalla birra, applicando i seguenti limiti quantitativi:

a)

un totale di 1 litro di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22 % vol, o di alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico uguale o superiore a 80 % vol;

b)

un totale di 2 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22 % vol.

Ciascuno degli importi specificati nelle lettere a) e b) rappresenta, ai fini del paragrafo 2, il 100 % del quantitativo totale di alcol e bevande alcoliche ammesso in esenzione.

2.   Per ciascun viaggiatore l’esenzione può essere applicata a qualsiasi combinazione dei tipi di alcol e bevande alcoliche di cui al paragrafo 1, purché il totale delle percentuali dei massimali individuali non superi il 100 %.

3.   Gli Stati membri esentano dall’IVA e dalle accise un totale di 4 litri di vino tranquillo e 16 litri di birra.

Articolo 10

Le esenzioni di cui agli articoli 8 o 9 non si applicano ai viaggiatori di età inferiore a 17 anni.

Articolo 11

Gli Stati membri esentano dall’IVA e dalle accise, nel caso di qualsiasi mezzo di trasporto, il carburante contenuto nel serbatoio normale e una quantità non superiore a 10 litri di carburante contenuto in un contenitore portatile.

Articolo 12

Il valore delle merci di cui agli articoli 8, 9 o 11 non viene preso in considerazione ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1.

CAPO III

CASI PARTICOLARI

Articolo 13

1.   Gli Stati membri possono ridurre le soglie monetarie o i limiti quantitativi, o entrambi, per i viaggiatori che rientrano nelle seguenti categorie:

a)

persone residenti nella zona di frontiera;

b)

lavoratori frontalieri;

c)

personale dei mezzi di trasporto utilizzati per viaggi da paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o di accise.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il viaggiatore appartenente ad una delle categorie ivi elencate prova che egli si reca oltre la zona di frontiera dello Stato membro o che non sta rientrando dalla zona di frontiera del paese terzo confinante.

Esso si applica tuttavia se i lavoratori frontalieri o il personale dei mezzi di trasporto utilizzati in viaggi internazionali importano merci quando viaggiano nell’esercizio del proprio lavoro.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 14

Gli Stati membri possono decidere di non applicare l’IVA o le accise per le merci importate dai viaggiatori quando l’importo dell’imposta da applicare non supera 10 EUR.

Articolo 15

1.   L’equivalente euro in moneta nazionale che si applica per l’attuazione della presente direttiva viene fissato una volta all’anno. I tassi applicabili per la conversione sono quelli vigenti il primo giorno feriale del mese di ottobre. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applicano dal 1o gennaio dell’anno successivo.

2.   Gli Stati membri possono arrotondare gli importi in valuta nazionale risultanti dalla conversione degli importi in euro di cui all’articolo 7, a condizione che l’arrotondamento non superi 5 EUR.

3.   Gli Stati membri possono mantenere immutate le soglie monetarie vigenti al momento dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 1 se, prima dell’arrotondamento di cui al paragrafo 2, la conversione dei corrispondenti importi espressi in euro porterebbe ad una variazione inferiore al 5 % dell’esenzione espressa in valuta nazionale o ad una riduzione di tale esenzione.

Articolo 16

Ogni quattro anni, e per la prima volta nel 2012, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva, eventualmente corredata di una proposta di modifica.

Articolo 17

All’articolo 5, paragrafo 9, della direttiva 69/169/CEE la data del 31 dicembre 2007 è sostituita da quella del 30 novembre 2008.

Articolo 18

La direttiva 69/169/CEE è abrogata e sostituita dalla presente direttiva con effetto dal 1o dicembre 2008.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza contenuta nell’allegato.

Articolo 19

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 15 della presente direttiva con effetto dal 1o dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o dicembre 2008.

Tuttavia l’articolo 17 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)  GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/93/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 16).

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).


ALLEGATO

TAVOLA DI CORRISPONDENZA

Direttiva 69/169/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 3, punto 1

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 3, punto 2

Articolo 6

Articolo 3, punto 3, primo comma

Articolo 5

Articolo 3, punto 3, secondo comma

Articoli 5 e 11

Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 8, paragrafo 1, frase introduttiva, articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, colonna II

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), colonna I

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), colonna I

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, lettere c), d), e), colonna I

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 10

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 12

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 2

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 6, frase introduttiva, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 6, frase introduttiva, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafo 8

Articolo 5, paragrafo 9

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7 bis, paragrafo 1

Articolo 7 bis, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 7 ter

Articolo 7 quater

Articolo 7 quinquies

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

Articolo 19, paragrafo 1, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 9

Articolo 21