19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(2007/817/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, punto 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 settembre 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, in conformità di una decisione adottata dal Consiglio il 18 settembre 2007.

(3)

È opportuno approvare tale accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2, dell’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell’articolo 18 dell’accordo.

Articolo 4

A decidere la posizione della Comunità in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo è la Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea dal segretariato generale del Consiglio.


SCAMBIO DI LETTERE

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

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Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Mr. Franco Frattini

Vice-President of the European Commission

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за преземаље на лица со незаконски престој, заедно со приложениот текст на Спогодбатa.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица со незаконски престој и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Гордана Јанкулоска

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Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the «former Yugoslav Republic of Macedonia».

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

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ACCORDO

di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»

e

L’EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione clandestina;

DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza e soggiorno nei territori della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, e di agevolare il transito di quelle persone in uno spirito di cooperazione;

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell’Unione europea e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951;

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell'ambito del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea;

TENENDO CONTO dell'articolo 76, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione (1), che impone alle Parti l'obbligo di concludere un accordo di riammissione su richiesta,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«Parti contraenti»: la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità;

b)

«riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato richiedente, e l’ammissione da parte dello Stato richiesto, di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di paesi terzi o apolidi) di cui sono stati riscontrati l’ingresso, la presenza o il soggiorno illegali nello Stato richiedente, conformemente alle disposizioni del presente accordo;

c)

«cittadino della ex Repubblica iugoslava di Macedonia»: chiunque abbia la cittadinanza della ex Repubblica iugoslava di Macedonia conformemente alla di questa legislazione;

d)

«cittadino di uno Stato membro»: chiunque abbia la cittadinanza, quale definita a fini comunitari, di uno Stato membro;

e)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

f)

«cittadino di paesi terzi»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o di uno degli Stati membri;

g)

«apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;

h)

«permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;

i)

«visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia o da uno degli Stati membri per consentire l’ingresso o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;

j)

«Stato richiedente»: lo Stato (ex Repubblica iugoslava di Macedonia o Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 7 oppure domanda di transito ai sensi dell'articolo 14 del presente accordo;

k)

«Stato richiesto»: lo Stato (ex Repubblica iugoslava di Macedonia o Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 7 oppure domanda di transito ai sensi dell'articolo 14 del presente accordo;

l)

«autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o di uno degli Stati membri incaricata dell’attuazione del presente accordo conformemente al suo articolo 19, paragrafo 1, lettera a);

m)

«zona di frontiera»: il perimetro di 30 chilometri dalla frontiera terrestre comune fra uno Stato membro e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ma anche i territori degli aeroporti internazionali degli Stati membri e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

n)

«transito»: il passaggio di un cittadino di paesi terzi o di un apolide dal territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   La ex Repubblica iugoslava di Macedonia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini della ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2.   Se possibile, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia riammette al tempo stesso anche:

i figli minorenni non coniugati fino a 18 anni di età delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto autonomo di residenza nello Stato membro richiedente,

il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, salvo se gode di un diritto autonomo di residenza nello Stato membro richiedente.

3.   La ex Repubblica iugoslava di Macedonia riammette anche le persone che hanno rinunciato alla cittadinanza della ex Repubblica iugoslava di Macedonia dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, salvo se hanno quanto meno ricevuto, da questo Stato membro, la promessa di essere naturalizzate.

4.   Dopo che la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido 30 giorni. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della ex Repubblica iugoslava di Macedonia rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Ove la ex Repubblica iugoslava di Macedonia non abbia provveduto a rinnovare il documento di viaggio entro 14 giorni di calendario, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell'UE per l'allontanamento (2).

5.   Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, lo Stato membro richiedente tiene conto della volontà dell'interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Articolo 3

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   La ex Repubblica iugoslava di Macedonia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che quelle persone

a)

possiedono o possedevano, al momento dell’ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, oppure

b)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o avervi transitato.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, oppure

il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, e l'interessato abbia soggiornato nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o vi abbia transitato,

l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni previste per il rilascio del visto e abbia soggiornato nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o vi abbia transitato.

3.   La ex Repubblica iugoslava di Macedonia riammette, su istanza di uno Stato membro, i cittadini della ex-Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che non hanno acquisito altra cittadinanza, nati e residenti a titolo permanente alla data dell'8 settembre 1991 nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

4.   Dopo che la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato membro richiedente rilascia eventualmente all'interessato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento (2).

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini di quello Stato membro.

2.   Se possibile, uno Stato membro riammette nel contempo anche:

i figli minorenni non coniugati fino a 18 anni di età delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto autonomo di residenza nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un diritto autonomo di residenza nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

3.   Uno Stato membro riammette anche le persone che hanno rinunciato alla cittadinanza di uno Stato membro dopo essere entrate nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, salvo se hanno quanto meno ricevuto, dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la promessa di essere naturalizzate.

4.   Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido 30 giorni. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

5.   Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella dello Stato membro richiesto, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia tiene conto della volontà dell'interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Articolo 5

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o soggiorno nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che questi cittadini

a)

possiedono o possedevano, al momento dell’ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dallo Stato membro richiesto, oppure

b)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o avervi transitato.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto, oppure

b)

la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dallo Stato membro richiesto, oppure

il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, e l'interessato abbia soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o vi abbia transitato, oppure

l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni previste per il rilascio del visto e abbia soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o vi abbia transitato.

3.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 spetta allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di questi documenti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all’ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paesi terzi o l'apolide in questione.

4.   Dopo che lo Stato membro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia rilascia eventualmente all’interessato il documento di viaggio necessario per il suo ritorno.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principi

1.   Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

2.   Non è necessaria una domanda di riammissione se l’interessato è in possesso di un documento di viaggio valido e, eventualmente, di un visto o di un permesso di soggiorno validi dello Stato richiesto.

3.   Per le persone fermate nella zona di frontiera (compresi gli aeroporti) dello Stato richiedente dopo aver attraversato il confine illegalmente arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro 2 giorni lavorativi da quando sono state fermate (procedura accelerata).

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:

a)

i dati della persona da riammettere (ad es. nomi, cognomi, data di nascita, eventualmente, luogo di nascita, ultimo luogo di residenza e dati relativi ai genitori) e, eventualmente, i dati relativi al coniuge e/o ai figli minorenni non sposati;

b)

i documenti attestanti la cittadinanza e l'indicazione dei mezzi con i quali sarà fornita la prova prima facie della cittadinanza, del transito, delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, e dell'ingresso e del soggiorno illegali;

c)

la fotografia dell’interessato.

2.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene anche:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell'interessato, necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato 6 del presente accordo.

Articolo 8

Prove della cittadinanza

1.   Fatta salva la rispettiva normativa nazionale pertinente, la cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 e dell’articolo 4, paragrafo 1 può essere dimostrata, in particolare, con i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.

2.   La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 e dell’articolo 4, paragrafo 1 può essere basata, in particolare, sui documenti elencati nell’allegato 2 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La prova prima facie della cittadinanza non può essere basata su documenti falsi.

3.   Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 1 o 2, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto prende, se richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 1 sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 3 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Gli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

2.   La prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 1 è basata, in particolare, sui mezzi elencati nell’allegato 4 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene presentata la prova prima facie, gli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia riterranno accertate le condizioni, a meno che non possano provare il contrario.

3.   L’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita mediante i documenti di viaggio dell’interessato, sui quali non figurino il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell’illegalità dell’ingresso o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari.

4.   La prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini della ex-Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 è basata, in particolare, sui mezzi elencati nell’allegato 5 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene presentata la prova prima facie, gli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia riterranno accertate le condizioni, a meno che non possano provare il contrario.

5.   Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui all'allegato 5, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della ex Repubblica iugoslava di Macedonia prende, se richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto al massimo entro un anno dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l’ingresso, la presenza o il soggiorno. Qualora non sia possibile presentare la domanda in tempo per motivi de jure o de facto, il termine è prorogato, su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alla domanda di riammissione è data risposta scritta

entro due giorni lavorativi se la domanda è stata presentata nel quadro della procedura accelerata (articolo 6, paragrafo 3);

entro 14 giorni di calendario in tutti gli altri casi.

I termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.

3.   Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato.

4.   Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito senza indugio e al massimo entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine è prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di trasferire una persona, le autorità competenti della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dello Stato membro interessato stabiliscono per iscritto, anticipatamente, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

2.   Il trasporto può essere aereo o terrestre. Il trasferimento aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o degli Stati membri, ed è possibile sia su voli di linea che su voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non devono costituirsi obbligatoriamente di personale autorizzato dello Stato richiedente, basta che sia personale autorizzato della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o di uno Stato membro.

Articolo 12

Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro 3 mesi dal trasferimento dell’interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo.

In questi casi si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e sono trasmesse tutte le informazioni disponibili sull’identità e sulla cittadinanza effettive dell’interessato.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 13

Principi

1.   Gli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia cercano di limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.

2.   La ex Repubblica iugoslava di Macedonia autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi su istanza di uno Stato membro, e lo Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi su istanza della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

3.   La ex Repubblica iugoslava di Macedonia o uno Stato membro possono opporsi al transito

a)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide rischia realmente di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, oppure

b)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito, oppure

c)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

4.   La ex Repubblica iugoslava di Macedonia o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paesi terzi o l’apolide.

Articolo 14

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all'autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista;

b)

dati dell’interessato (nome, cognome, nome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2 e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3.

Un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato 7 del presente accordo.

2.   Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente il consenso all’operazione di transito, entro cinque giorni di calendario e per iscritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, oppure lo informa che l’ammissione è rifiutata spiegando i motivi del rifiuto.

3.   In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 15

Costi di trasporto e di transito

Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dall’interessato o da terzi.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 16

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico è la legislazione nazionale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia ovvero, quando il responsabile del trattamento è un’autorità competente di uno Stato membro, la direttiva 95/46/CE (3) e la legislazione nazionale adottata in conformità della direttiva stessa. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;

b)

i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall'autorità che li comunica e da quella che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

gli estremi della persona da trasferire (nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),

il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, devono venire aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati;

f)

sia l’autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra Parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;

g)

su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;

i)

l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento di quei dati.

Articolo 17

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia derivanti dal diritto internazionale, in particolare:

dalla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati;

dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo;

dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;

dalle convenzioni internazionali sull'estradizione e sul transito;

dalle convenzioni e dagli accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 18

Comitato misto per la riammissione

1.   Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l’interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (di seguito «comitato») incaricato in particolare di:

a)

controllare l’applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità di attuazione necessarie per l’applicazione uniforme del presente accordo;

c)

procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia a norma dell’articolo 19;

d)

fare raccomandazioni per la modifica del presente accordo e dei suoi allegati.

2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le Parti.

3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la Comunità è rappresentata dalla Commissione.

4.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle Parti contraenti.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Protocolli d’attuazione

1.   Su istanza di uno Stato membro o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e uno Stato membro concludono protocolli di attuazione contenenti disposizioni riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera, lo scambio dei punti di contatto e la lingua scelta per le comunicazioni;

b)

le modalità di riammissione ai sensi della procedura accelerata;

c)

le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

d)

i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui agli allegati da 1 a 5 del presente accordo.

2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la riammissione di cui all'articolo 18.

3.   La ex Repubblica iugoslava di Macedonia accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d’attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, se questi lo chiedono.

Articolo 20

Relazione con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o le intese bilaterali di riammissione delle persone in posizione irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi a norma dell’articolo 19 tra i singoli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in quanto incompatibili con il presente accordo.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo vale per il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e per il territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 22

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti in conformità delle loro procedure interne.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna Parte contraente può, dandone notifica ufficiale all’altra Parte e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 18, sospendere temporaneamente, completamente o in parte, l'attuazione del presente accordo in relazione ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, per motivi di sicurezza, ordine pubblico o salute pubblica. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla notifica.

5.   Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all’altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica.

Articolo 23

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.


(1)  GU L 84 del 20.3.2004.

(2)  Conformemente al modulo stabilito nella raccomandazione del Consiglio dell'UE del 30 novembre 1994.

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

ALLEGATO 1

Elenco comune dei documenti comprovanti la cittadinanza (Articolo 2, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1 e articolo 8, paragrafo 1)

passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi/d'emergenza);

carte d'identità (anche temporanee e provvisorie);

carte d’identità militari;

registri navali e licenze degli skipper;

certificato di cittadinanza corredato di un altro documento di riconoscimento contenente una fotografia dell'interessato.

ALLEGATO 2

Elenco comune dei documenti considerati prova prima facie della cittadinanza (Articolo 2, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1 e articolo 8, paragrafo 2)

fotocopia di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo;

fogli matricolari o loro fotocopia;

patenti di guida o loro fotocopia;

certificati di nascita o loro fotocopia;

dichiarazioni di testimoni attendibili;

dichiarazioni dell’interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale. Ai fini del presente allegato, con «test ufficiale» si intende un test commissionato o eseguito dalle autorità dello Stato richiedente e convalidato dallo Stato richiesto;

altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell'interessato;

documenti di cui all'allegato 1 scaduti.

ALLEGATO 3

Elenco comune dei documenti considerati mezzi di prova delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi (Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 1)

timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell'interessato o altre prove dell’ingresso o dell’uscita (ad es. fotografiche);

documento valido, per esempio visto e/o permesso di soggiorno, rilasciato dallo Stato richiesto per autorizzare il soggiorno nel suo territorio;

biglietti nominativi di viaggio via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto;

dichiarazioni ufficiali rilasciate dal personale dell’autorità di frontiera che possano attestare il passaggio del confine da parte dell'interessato.

ALLEGATO 4

Elenco comune dei documenti considerati prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi (Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 2)

descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’ingresso nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato;

informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un'organizzazione internazionale;

documenti, certificati e note di ogni tipo (fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l'interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;

informazioni da cui risulti che l'interessato si è servito di un corriere o di un’agenzia di viaggi;

dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.

ALLEGATO 5

Elenco dei documenti considerati prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini della ex-Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (Articolo 3, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 4)

certificati di nascita o loro fotocopia rilasciati dalla ex-Repubblica socialista federativa di Iugoslavia;

documenti pubblici, comprese carte d'identità o loro fotocopia, rilasciati dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia o dalla ex-Repubblica federale di Iugoslavia, attestanti il luogo di nascita e/o il luogo di residenza permanente, come previsto all'articolo 3, paragrafo 3.

altri documenti o certificati o loro fotocopia attestanti il luogo di nascita e/o il luogo di residenza permanente nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.

ALLEGATO 6

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ALLEGATO 7

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DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 E ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

In applicazione delle disposizioni in questione, le Parti dovrebbero cercare di prendere le misure opportune per garantire l'unità e l'integrità del nucleo familiare. A tal fine, dovrebbero fare il possibile per riammettere i membri della famiglia entro un ragionevole lasso di tempo.

L'applicazione del principio dell'unità e dell'integrità del nucleo familiare dovrebbe essere sottoposta al controllo del comitato di cui all'articolo 18.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 E ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

Le Parti contraenti prendono atto che, a norma della legislazione in materia di cittadinanza della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e degli Stati membri, i cittadini dell’Unione europea e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia non possono essere privati della cittadinanza.

Le Parti convengono di consultarsi in tempo utile qualora questa situazione giuridica dovesse cambiare.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 3 E 5

Le Parti faranno il possibile per rimpatriare nel paese di origine il cittadino di paesi terzi che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni giuridiche di ingresso e di soggiorno nei rispettivi territori.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le Parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA E ALLA NORVEGIA

«Le Parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Repubblica d’Islanda e al Regno di Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi allattuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la ex Repubblica iugoslava di Macedonia concluda con l'Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.»

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA

«Le Parti contraenti prendono atto che l'Unione europea, la Comunità europea e la Svizzera hanno firmato un accordo sull'associazione della Svizzera allattuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che, quando tale accordo entrerà in vigore, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia concluda con la Svizzera un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.»