14.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 154/25


DECISIONE n. 624/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2007

che istituisce un programma d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2013)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Un obiettivo fondamentale per la Comunità nei prossimi anni è quello di assicurare la crescita e la creazione di posti di lavoro, come previsto nel rilancio della strategia di Lisbona. I precedenti programmi del settore doganale, in particolare la decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2003, relativa all’adozione di un programma d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) (3) (di seguito «Dogana 2007»), hanno contribuito sensibilmente al conseguimento di tale obiettivo e degli obiettivi generali della politica in materia doganale. È pertanto opportuno proseguire le attività iniziate nell’ambito dei suddetti programmi. È opportuno istituire un nuovo programma (di seguito «il programma») per un periodo di sei anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale contenuto nell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (4).

(2)

Le amministrazioni doganali svolgono un ruolo essenziale nella tutela degli interessi della Comunità, soprattutto di quelli finanziari. Esse assicurano inoltre ai cittadini e agli operatori economici comunitari un livello equivalente di protezione in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità in cui vengono espletate le formalità di sdoganamento. In questo contesto la strategia definita dal gruppo Politica doganale è finalizzata ad assicurare che le amministrazioni doganali nazionali operino in modo altrettanto efficiente ed efficace e rispondano a qualsiasi esigenza derivante dai cambiamenti del contesto doganale allo stesso modo che se fossero un’unica amministrazione. È quindi importante che il programma sia coerente e di ausilio alla politica doganale e che il gruppo Politica doganale, composto dalla Commissione e dai direttori delle amministrazioni doganali degli Stati membri o dai loro rappresentanti tragga sostegno dal programma. L’attuazione del programma deve essere coordinata e organizzata dalla Commissione e dagli Stati membri nell’ambito della politica comune sviluppata dal gruppo Politica doganale.

(3)

È necessario che l’azione in campo doganale dia priorità al miglioramento dei controlli e delle attività antifrode, riduca al minimo i costi sostenuti dagli operatori economici per conformarsi alla legislazione doganale, assicuri una gestione efficiente dei controlli delle merci alle frontiere esterne e tuteli i cittadini dell’Unione europea garantendo la protezione e la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale. La Comunità deve pertanto essere in grado, nell’ambito dei suoi poteri, di sostenere l’azione delle amministrazioni doganali degli Stati membri e a tal fine deve avvalersi pienamente di tutte le possibilità di cooperazione e mutua assistenza amministrativa offerte dalla normativa comunitaria.

(4)

Al fine di sostenere il processo di adesione dei paesi candidati, occorre dare alle amministrazioni doganali di questi paesi il sostegno necessario perché possano assolvere, fin dalla data della loro adesione, l’insieme dei compiti richiesti dalla legislazione comunitaria, compresa la gestione della futura frontiera esterna. Pertanto il programma dovrebbe essere aperto ai paesi candidati e potenziali candidati.

(5)

Al fine di sostenere le riforme doganali nei paesi che partecipano alla politica europea di vicinato, è opportuno offrire loro la possibilità, a determinate condizioni, di partecipare ad attività selezionate del programma.

(6)

La crescente globalizzazione del commercio, lo sviluppo di nuovi mercati ed i cambiamenti nei metodi e nella velocità di circolazione delle merci richiedono alle amministrazioni doganali degli Stati membri di rafforzare le relazioni tra loro e con le imprese, con gli ambienti giuridici e scientifici e con gli operatori attivi nel commercio con l’estero. Il programma dovrebbe offrire la possibilità, se del caso, a soggetti che rappresentano i suddetti ambienti o organismi di partecipare ad attività del programma.

(7)

I sistemi transeuropei informatizzati sicuri per la comunicazione e lo scambio di informazioni finanziati nell’ambito di Dogana 2007 sono essenziali ai fini del funzionamento delle dogane all’interno della Comunità per lo scambio di informazioni fra le amministrazioni doganali e devono quindi continuare ad essere appoggiati nel quadro del programma.

(8)

L’esperienza acquisita dalla Comunità con i programmi doganali precedenti dimostra che riunire funzionari di diverse amministrazioni nazionali in attività professionali utilizzando strumenti come benchmarking, gruppi di progetto, seminari, seminari di approfondimento, visite di lavoro, attività di formazione e azioni di monitoraggio contribuisce in misura notevole al raggiungimento degli obiettivi di tali programmi. Queste attività dovrebbero pertanto continuare, mentre dovrebbe essere possibile, se richiesto, sviluppare nuovi strumenti per rispondere in modo ancora più efficace alle necessità che possono evidenziarsi.

(9)

I funzionari delle amministrazioni doganali devono avere un livello di conoscenze linguistiche sufficiente per poter cooperare e partecipare al programma. È responsabilità dei paesi partecipanti provvedere alla necessaria formazione linguistica dei propri funzionari.

(10)

La valutazione intermedia del programma Dogana 2007 ha confermato la necessità di organizzare in modo più strutturato la condivisione delle informazioni e lo scambio di conoscenze tra le amministrazioni e tra queste e la Commissione, nonché il consolidamento delle conoscenze acquisite durante gli eventi del programma. Pertanto, nell’ambito del programma una particolare attenzione deve essere rivolta alla condivisione delle informazioni e alla gestione delle conoscenze.

(11)

Sebbene la responsabilità primaria per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi del programma spetti ai paesi partecipanti, è necessaria un’azione comunitaria per il coordinamento delle attività perseguite nell’ambito del programma nonché per fornire l’infrastruttura e l’impulso necessario.

(12)

Dato che gli obiettivi della presente decisione non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono quindi, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, secondo il principio di sussidiarietà, di cui all’articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione si limita a quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

(13)

La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce l’importo di riferimento privilegiato per l’autorità di bilancio, ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

(14)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione del programma

1.   È istituito un programma pluriennale d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (di seguito «il programma»), valido per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, finalizzato ad appoggiare e integrare le azioni intraprese dagli Stati membri per garantire il funzionamento efficace del mercato interno nel settore doganale.

2.   Il programma comprende le seguenti attività:

a)

sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni;

b)

benchmarking;

c)

seminari e seminari di approfondimento;

d)

gruppi di progetto e gruppi di indirizzo;

e)

visite di lavoro;

f)

attività di formazione;

g)

azioni di monitoraggio;

h)

ogni altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi del programma.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«amministrazione»: le pubbliche autorità ed altri organismi dei paesi partecipanti responsabili per l’amministrazione doganale e per le altre attività connesse;

2)

«funzionario»: il membro di un’amministrazione.

Articolo 3

Partecipazione al programma

1.   I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2.

2.   Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

a)

paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali ed ai termini e condizioni generali stabiliti per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari nei pertinenti accordi quadro e nelle decisioni di associazione del Consiglio;

b)

paesi potenziali candidati, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi comunitari.

3.   Al programma possono partecipare anche taluni paesi partner della politica europea di vicinato, quando tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente normativa e prassi amministrativa a quella comunitaria e conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi comunitari.

4.   I paesi partecipanti vengono rappresentati da funzionari dell’amministrazione interessata.

Articolo 4

Obiettivi generali

1.   Il programma è inteso ad assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

a)

garantire che le attività doganali rispondano alle esigenze del mercato interno, inclusa la sicurezza della catena di approvvigionamento e la facilitazione al commercio, nonché il sostegno alla strategia per la crescita e l’occupazione;

b)

assicurare che le amministrazioni doganali degli Stati membri interagiscano e assolvano ai loro obblighi in modo altrettanto efficiente come se costituissero un’unica amministrazione, garantendo un livello equivalente dei risultati dei controlli in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità e sostenendo l’attività legittima delle imprese;

c)

garantire la necessaria tutela degli interessi finanziari della Comunità;

d)

rafforzare la protezione e la sicurezza;

e)

preparare i paesi menzionati all’articolo 3, paragrafo 2, all’adesione, anche mediante la condivisione di esperienze e di conoscenze con le amministrazioni doganali di tali paesi.

2.   L’impostazione comune in materia di politica doganale viene continuamente adeguata ai nuovi sviluppi nell’ambito della collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri in seno al gruppo Politica doganale, composto dalla Commissione e dai responsabili gerarchici delle amministrazioni doganali degli Stati membri o da loro rappresentanti. La Commissione informa regolarmente il gruppo suddetto in merito alle misure relative all’attuazione del programma.

Articolo 5

Obiettivi specifici

Il programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

a)

ridurre l’onere amministrativo ed i costi di conformità degli operatori economici, migliorando ulteriormente la standardizzazione e la semplificazione dei sistemi e dei controlli doganali, e mantenere una cooperazione aperta e trasparente con gli attori commerciali;

b)

individuare, sviluppare e applicare le migliori pratiche di lavoro, soprattutto nei settori del controllo audit pre- e post-sdoganamento, dell’analisi dei rischi, dei controlli doganali e delle procedure semplificate;

c)

mantenere un sistema di misurazione dei risultati conseguiti dalle amministrazioni doganali degli Stati membri al fine di migliorare la loro efficienza ed efficacia;

d)

sostenere le azioni volte a prevenire le irregolarità, in particolare tramite la trasmissione rapida d’informazioni sui rischi agli uffici doganali di confine;

e)

garantire una classificazione tariffaria uniforme ed univoca nella Comunità, migliorando, in particolare, il coordinamento e la cooperazione tra i laboratori;

f)

contribuire alla creazione di un contesto doganale informatizzato paneuropeo sviluppando sistemi interoperativi di comunicazione e di scambio di informazioni e procedendo alle necessarie modificazioni legislative e amministrative;

g)

mantenere i sistemi di comunicazione e informazione esistenti e, ove opportuno, elaborarne di nuovi;

h)

intraprendere azioni dirette ad assistere le amministrazioni doganali dei paesi che si preparano all’adesione;

i)

contribuire allo sviluppo di amministrazioni doganali efficienti nei paesi terzi;

j)

migliorare la cooperazione fra le amministrazioni doganali degli Stati membri e dei paesi terzi, in particolare quelle dei paesi partner della politica europea di vicinato;

k)

sviluppare e rafforzare la formazione comune.

Articolo 6

Programma di lavoro

La Commissione stabilisce annualmente un programma di lavoro secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

CAPO II

ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA

Articolo 7

Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni

1.   La Commissione e i paesi partecipanti assicurano il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui al paragrafo 2.

2.   I sistemi di comunicazione e di scambio d’informazioni sono i seguenti:

a)

la rete comune di comunicazioni/interfaccia comune di sistemi (CCN/CSI);

b)

il sistema di transito informatizzato (CTS);

c)

i sistemi tariffari, in particolare il sistema di diffusione di dati (DDS), la nomenclatura combinata (NC), il sistema d’informazione sulla tariffa integrata della Comunità (TARIC), il sistema di informazioni tariffarie obbligatorie europee (EBTI), il sistema dei contingenti tariffari e di sorveglianza (TQS), il sistema d’informazione delle sospensioni (Sospensioni), il sistema di gestione degli specimen (SMS), il sistema informatico per il trattamento delle procedure (ISPP), l’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) e il sistema degli esportatori registrati (REX);

d)

i sistemi per rafforzare la sicurezza definiti dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (6), in particolare il sistema comunitario di gestione dei rischi, il sistema di controllo all’esportazione (SCE), il sistema di controllo all’importazione (SCI) e il sistema per gli operatori economici autorizzati (AEO);

e)

ogni nuovo sistema di comunicazione e di scambio d’informazioni in materia doganale, compresi i sistemi doganali elettronici, istituiti nell’ambito della legislazione comunitaria e previsti dal programma di lavoro di cui all’articolo 6.

3.   I componenti comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni sono l’hardware, il software e i collegamenti di rete, comuni a tutti i paesi partecipanti. La Commissione conclude a nome della Comunità i contratti necessari ad assicurare la natura operativa di questi componenti.

4.   I componenti non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni comprendono le banche dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, i collegamenti di rete tra i componenti comunitari e non comunitari, e il software e l’hardware che ciascun paese partecipante ritenga necessari per il pieno funzionamento di detti sistemi nella propria amministrazione. I paesi partecipanti provvedono a mantenere in funzione i componenti non comunitari e ne assicurano l’interoperabilità con i componenti comunitari.

5.   La Commissione coordina, in collaborazione con i paesi partecipanti, gli aspetti relativi all’allestimento e al funzionamento dei componenti comunitari e non comunitari dei sistemi e dell’infrastruttura di cui al paragrafo 2 al fine di garantirne l’operabilità, l’interconnettività e il miglioramento continuo. La Commissione e i paesi partecipanti fanno del proprio meglio per conformarsi ai calendari e alle scadenze fissati a questo fine.

6.   La Commissione può rendere il CCN/CSI accessibile ad altre amministrazioni, a fini doganali e non. A copertura dei relativi costi può essere richiesto un contributo finanziario.

Articolo 8

Benchmarking

Possono essere organizzate fra due o più paesi partecipanti attività di benchmarking, sotto forma di raffronti fra metodi di lavoro, procedure o processi, in relazione a indicatori concordati, allo scopo di individuare le migliori pratiche.

Articolo 9

Seminari e seminari di approfondimento

La Commissione e i paesi partecipanti organizzano in collaborazione tra loro seminari e seminari di approfondimento e provvedono a divulgarne i risultati.

Articolo 10

Gruppi di progetto e gruppi di indirizzo

La Commissione può istituire, in cooperazione con i paesi partecipanti, gruppi di progetto incaricati dell’esecuzione di compiti specifici da assolvere entro tempi prestabiliti e gruppi di indirizzo, responsabili delle attività di coordinamento.

Articolo 11

Visite di lavoro

1.   I paesi partecipanti organizzano visite di lavoro per i funzionari. La durata di tali visite non può essere superiore a un mese. Ogni visita è dedicata ad una specifica attività professionale e viene adeguatamente preparata e successivamente valutata dai funzionari e dalle amministrazioni interessati. Le visite di lavoro possono essere operative o incentrate su determinate attività prioritarie.

2.   I paesi partecipanti consentono ai funzionari ospiti di essere attivamente coinvolti nelle attività dell’amministrazione ospitante. A tal fine, i funzionari in questione sono autorizzati a svolgere le mansioni inerenti alle funzioni loro assegnate. Se le circostanze lo richiedono e, in particolare, per tener conto delle specifiche esigenze del sistema giuridico di ciascun paese partecipante, le autorità competenti dei paesi partecipanti possono limitare detta autorizzazione.

3.   Durante la visita di lavoro, la responsabilità civile del funzionario ospite nell’esercizio delle proprie funzioni è assimilata a quella dei funzionari dell’amministrazione ospitante. I funzionari ospiti sono tenuti al segreto professionale secondo le regole vigenti per i funzionari del paese ospitante.

Articolo 12

Attività di formazione

1.   I paesi partecipanti, in collaborazione con la Commissione, facilitano la cooperazione tra gli istituti nazionali di formazione e, in particolare, mediante:

a)

la fissazione di standard di formazione, lo sviluppo dei programmi di formazione esistenti e, ove opportuno, lo sviluppo di moduli di formazione esistenti e di nuovi moduli che utilizzino l’e-learning, in modo da creare un nucleo comune di formazione relativo all’insieme delle regole e delle procedure doganali e consentire così ai funzionari di acquisire le necessarie competenze e conoscenze professionali;

b)

ove sia opportuno, la promozione e l’accesso per i funzionari di tutti i paesi partecipanti ai corsi di formazione in materia doganale, quando siffatti corsi siano organizzati da un paese partecipante per i propri funzionari;

c)

ove sia opportuno, la messa a disposizione dell’infrastruttura e degli strumenti necessari per assicurare un e-learning condiviso in ambito doganale e nella gestione delle attività di formazione.

2.   I paesi partecipanti integrano, ove opportuno, i moduli di apprendimento on line realizzati in comune, di cui al paragrafo 1, lettera a), nei rispettivi programmi di formazione nazionali.

I paesi partecipanti assicurano inoltre che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e continua, necessaria per acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni in conformità dei programmi di formazione. I paesi partecipanti promuovono la formazione linguistica necessaria ai funzionari per consentire loro di raggiungere un livello di conoscenza linguistica sufficiente ai fini della partecipazione al programma.

Articolo 13

Azioni di monitoraggio

1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, decide quali settori specifici della normativa doganale comunitaria possono essere oggetto di monitoraggio.

2.   Il monitoraggio è effettuato da gruppi misti di funzionari doganali degli Stati membri e funzionari della Commissione. Seguendo un approccio tematico o regionale, tali gruppi visitano vari punti del territorio doganale della Comunità nei quali le amministrazioni doganali svolgono le loro funzioni. I gruppi analizzano le pratiche doganali a livello nazionale, individuano eventuali difficoltà di applicazione delle norme e, ove opportuno, formulano proposte di adattamento delle norme e dei metodi di lavoro della Comunità, per migliorare l’efficienza globale delle azioni doganali. Le relazioni dei gruppi sono trasmesse agli Stati membri e alla Commissione.

Articolo 14

Partecipazione alle attività del programma

I rappresentanti di organismi internazionali, le amministrazioni di paesi terzi, gli operatori economici e le loro organizzazioni possono partecipare alle attività organizzate nell’ambito del programma quando ciò sia utile per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 15

Condivisione delle informazioni

La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, sviluppa la condivisione delle informazioni derivanti dalle attività del programma.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 16

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è di 323 800 000 EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del Piano finanziario pluriennale, in conformità del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Articolo 17

Spese

1.   Le spese necessarie per l’attuazione del programma sono ripartite tra la Comunità e i paesi partecipanti conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

2.   La Comunità si fa carico delle spese seguenti:

a)

i costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e funzionamento quotidiano dei componenti comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3;

b)

le spese di viaggio e soggiorno sostenute da funzionari dei paesi partecipanti per attività di benchmarking, visite di lavoro, seminari e seminari di approfondimento, gruppi di progetto e di indirizzo nonché azioni di formazione e monitoraggio;

c)

i costi relativi all’organizzazione di seminari e seminari di approfondimento;

d)

le spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione di esperti esterni e partecipanti di cui all’articolo 14;

e)

i costi di acquisizione, sviluppo, installazione e manutenzione di sistemi e moduli di formazione nella misura in cui questi siano comuni a tutti i paesi partecipanti;

f)

i costi relativi alle altre attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera h), sino ad un ammontare massimo pari al 5 % del costo totale del programma.

3.   I paesi partecipanti si fanno carico delle seguenti spese:

a)

i costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e normale funzionamento dei componenti non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 4;

b)

i costi relativi alla formazione iniziale e continua dei propri funzionari, compresa la loro formazione linguistica.

4.   I paesi partecipanti cooperano con la Commissione per assicurare che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della sana gestione finanziaria.

La Commissione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7) (di seguito «il regolamento finanziario»), stabilisce le regole relative al pagamento delle spese e le comunica ai paesi partecipanti.

5.   L’allocazione finanziaria del presente programma può riguardare anche le spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie per la gestione del programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni di informazione e pubblicazioni, spese connesse a reti informatiche incentrate sullo scambio di informazioni, assieme a tutte le altre spese per assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può dover sostenere per la gestione del programma.

Articolo 18

Applicabilità del regolamento finanziario

Tutte le sovvenzioni ai sensi del titolo VI del regolamento finanziario concesse in virtù della presente decisione sono soggette alle disposizioni del regolamento finanziario. In particolare, le sovvenzioni sono oggetto di un accordo preventivo scritto con il beneficiario, ai sensi dell’articolo 108 del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione, adottate sulla base dello stesso, con la quale il beneficiario dichiara di accettare che la Corte dei conti verifichi l’uso fatto degli stanziamenti concessigli.

Articolo 19

Controllo finanziario

Le decisioni di finanziamento e tutti gli accordi e i contratti derivanti dalla presente decisione sono soggetti al controllo finanziario e, all’occorrenza, a verifiche effettuate sul posto dalla Commissione, in particolare dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti. Le verifiche possono essere effettuate senza preavviso.

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 20

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal «comitato Dogana 2013» (di seguito «il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 21

Monitoraggio

Il programma è oggetto di un controllo permanente congiunto da parte dei paesi partecipanti e della Commissione.

Articolo 22

Valutazione intermedia e finale

1.   Il programma è oggetto di una valutazione intermedia e di una valutazione finale effettuate sotto la responsabilità della Commissione sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 e di altre eventuali informazioni pertinenti. Esso viene valutato rispetto agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5.

La valutazione intermedia esamina i risultati di medio periodo ottenuti nella realizzazione del programma in termini di efficacia ed efficienza, nonché il sussistere della pertinenza degli obiettivi iniziali del programma. Valuta, inoltre, l’impiego dei fondi e lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e dell’attuazione del programma.

La valutazione finale si concentra sull’efficacia e l’efficienza delle attività del programma.

2.   I paesi partecipanti trasmettono alla Commissione le seguenti relazioni di valutazione:

a)

prima del 1o aprile 2011, una relazione di valutazione intermedia sulla pertinenza, l’efficacia e l’efficienza del programma;

b)

prima del 1o aprile 2014, una relazione di valutazione finale incentrata, tra l’altro, sull’efficacia e sull’efficienza del programma.

3.   Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 e di eventuali altre informazioni pertinenti, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le seguenti relazioni di valutazione:

a)

prima del 1o agosto 2011, una relazione di valutazione intermedia e una comunicazione sull’opportunità di proseguire la realizzazione del programma;

b)

prima del 1o agosto 2014, una relazione di valutazione finale.

Le suddette relazioni sono trasmesse, a titolo d’informazione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 23

Abrogazione

La decisione n. 253/2003/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi ad iniziative perseguite nell’ambito della suddetta decisione continuano ad essere disciplinati dalla stessa decisione fino al loro completamento.

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 25

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 23 maggio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

G. GLOSER


(1)  GU C 324 del 30.12.2006, pag. 78.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella GU) e decisione del Consiglio del 16 aprile 2007.

(3)  GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

(4)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)  GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

(7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.