28.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze

[notificata con il numero C(2007) 2576]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/442/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2229/2004 dà modo ai produttori della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia di partecipare alla quarta fase del programma di lavoro e organizza il riesame delle sostanze presenti sul mercato di tali Stati membri alla data del 30 aprile 2004 e non incluse nel programma di lavoro.

(4)

Per quanto concerne alcune sostanze attive, nessun produttore ha effettuato una notifica a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2229/2004. Quando in data 18 novembre 2005 la Commissione ha informato di ciò gli Stati membri, nessun nuovo Stato membro ha espresso una dichiarazione di interesse entro il termine.

(5)

In relazione ad alcune altre sostanze attive, tutti i notificanti hanno ritirato la partecipazione al programma di lavoro. La Commissione ne ha dato comunicazione agli Stati membri il 4 aprile 2006. Solo in tre casi alcuni Stati membri hanno scelto di agire in qualità di notificanti ai fini di un’ulteriore partecipazione al programma di lavoro a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2229/2004.

(6)

Per determinate sostanze attive non è stato presentato alcun fascicolo completo e nessuno Stato membro ha espresso la volontà di agire in qualità di notificante.

(7)

Di conseguenza, le sostanze attive di cui ai considerando 4, 5 e 6 non debbono essere incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive.

(8)

Per alcune di queste sostanze attive sono state presentate informazioni da cui, a seguito di una valutazione effettuata dalla Commissione in collaborazione con esperti degli Stati membri, risulta la necessità di continuare ad utilizzare dette sostanze. Nelle circostanze attuali è quindi giustificato, nel rispetto di condizioni rigorose volte a minimizzare eventuali rischi, prorogare i termini per la revoca delle autorizzazioni relative a determinati impieghi essenziali per i quali non sono disponibili alternative valide.

(9)

Per quanto concerne le sostanze attive per le quali è previsto soltanto un breve periodo di preavviso prima del ritiro dei prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere — per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti — un termine non superiore a dodici mesi al fine di consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Qualora sia previsto un preavviso più lungo, tale termine può essere ridotto e scadere alla fine del periodo vegetativo.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione di queste sostanze attive nell’allegato 1.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le sostanze attive elencate nell’allegato I della presente decisione non sono iscritte come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell’allegato I siano revocate dal 22 dicembre 2007;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 2, uno Stato membro elencato nella colonna B dell’allegato II può mantenere fino al 30 giugno 2010 le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti sostanze elencate nella colonna A del medesimo allegato per gli impieghi elencati nella colonna C dello stesso, purché garantisca il rispetto delle seguenti condizioni:

a)

deve garantire che non si determinino effetti nocivi per la salute umana o animale né un impatto inaccettabile sull’ambiente;

b)

deve garantire che l’etichettatura dei prodotti fitosanitari in esame che restano sul mercato sia riformulata in modo da essere conforme alle condizioni di limitazione d’impiego;

c)

deve imporre tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;

d)

deve garantire che vengano attivamente ricercate soluzioni alternative.

2.   Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 informano la Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno in merito alle misure adottate a norma del paragrafo 1, in particolare a norma delle lettere da a) a d).

Articolo 4

L’eventuale termine concesso dagli Stati membri in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile.

Per le autorizzazioni revocate a norma dell’articolo 2, tale termine scade il 22 dicembre 2008.

Per le autorizzazioni revocate in conformità dell’articolo 3, il termine di cui sopra scade il 31 dicembre 2010.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 44).

(2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.


ALLEGATO I

Elenco delle sostanze attive non iscritte come tali nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

Parte A

2-idrossietil butil solfuro

2-naftilossiacetammide

3-fenil 2-propenal (cinnamaldeide)

Amminoacidi/acido gammaamminobutirrico

Carbonato di ammonio

Asfalti

Cloruro di calcio

Idrossido di calcio

Caseina

Chitosan

Cis-zeatina

Citronellolo

Estratto di agrumi/estratto di pompelmo

Estratto di agrumi/estratto di semi di pompelmo

Polvere di aghi di conifere

Olio di Dafne

EDTA e suoi sali

Estratto di menta piperita

Estratto di quercia rossa, fico d’India, sommaco aromatico, mangrovia rossa

Acidi grassi/acido isobutirrico (CAS 79-31-2)

Acidi grassi/acido isovalerico (CAS 503-74-2)

Acidi grassi/sale potassico — acido caprilico (CAS 124-07-2)

Acidi grassi/sale potassico — acido grasso di tall oil (CAS 61790-12-3)

Acidi grassi/acido valerico

Acido folico

Acido formico

Polpa d’aglio

Gelatina

Pirofosfato di ferro

Lanolina

Lecitina

Albumina del latte

Polvere di senape

Oleina

Olio di paraffina/(CAS 64741-88-4)

Olio di paraffina/(CAS 64741-89-5)

Olio di paraffina/(CAS 64741-97-5)

Olio di paraffina/(CAS 64742-55-8)

Olio di paraffina/(CAS 64742-65-0)

Olio di paraffina/(CAS 8012-95-1)

Oli di petrolio/(CAS 74 869-22-0)

Oli di petrolio/(CAS 64742-55-8/64742-57-7)

Oli vegetali/olio d’oliva

Oli vegetali/olio eterico (eugenolo)

Oli vegetali/olio di legno di guaiaco

Oli vegetali/olio d’aglio

Oli vegetali/olio di citronella

Oli vegetali/olio di arancio

Oli vegetali/olio di pino

Oli vegetali/olio di soia

Oli vegetali/olio di girasole

Oli vegetali/olio di ylang-ylang

Polimero di stirene e acrilammide

Repellente (al gusto) di origine vegetale e animale/estratto alimentare/acido fosforico e farina di pesce

Propoli

Repellenti (all’odorato) di origine animale/oli essenziali

Repellenti (all’odorato) di origine animale o vegetale/acidi grassi, olio di pesce

Repellenti (all’odorato) di origine animale o vegetale/tall oil grezzo (CAS 93571-80-3)

Idrogenocarbonato di sodio

Parte B

1-metossi-4-propenilbenzene (anetolo)

1-metil-4-isopropilidenecicloes-1-ene (terpinolene)

2-etil-1, 6-diossaspiro(4,4) nonano (chalcogran)

2-etil-1, 6-diossaspiro(4,4) nonano

2-metossipropano-1-olo

2-metossipropano-2-olo

2-metil-3-buten-2-olo

2-metil-6-metilene-2,7-octadien-4-olo (ipsdienolo)

2-metil-6-metilene-7-octen-4-olo (ipsenolo)

2,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]ept-2-ene (alfa-pinene)

4,6,6-trimetil-biciclo[3.1.1]ept-3-enolo, [(S)-cis-verbenolo]

3-metil-3-buten-1-olo

3,7,7-trimetilbiciclo[4.1.0] ept-3-ene (3-carene)

(E)-2-metil-6-metilen-2,7-octadien-1-olo (mircenolo)

(E)-9-dodecen-1-il acetato

(8E,10E)-8,10-dodecadiene-1-il acetato

(E,Z)-8,10-tetradecadienile

(E/Z)-9-dodecenil acetato; (E/Z)-9-dodecen-1-olo; (Z)-11-tetradecen-1-il acetato

(IR)-1,3,3-trimetil-4,6-diossatriciclo[3.3.1.0] nonano (lineatin)

Metil-p-idrossibenzoato

Acido p-idrossibenzoico

Parte C

Agrobacterium radiobacter K 84

Bacillus sphaericus

Bacillus subtilis ceppo IBE 711

Baculovirus GV

Neodiprion sertifer NPV

Parte D

Brodifacum

Cloralosio

Clorofacinone

Fosfato tricalcico

Parte F

Formaldeide

Glutaraldeide

HBTA (acido di catrame ad elevato punto di ebollizione) notificato come disinfettante

Perossido di idrogeno

Acido peracetico

Foxim

P-toluenesolfoclorammide di sodio

Parte G

1,3,5-tir-(2-idrossietil)-esa-idro-s-triazina

2-mercaptobenzotiazolo

Sale sodico del 2-metossi-5-nitrofenolo

3-(3-benzilossicarbonil-metil)-2-benzotiazolinone (benzolinone)

Biohumus

Cumilfenolo

Complesso rame: 8-idrossichinolina con acido salicilico

Etanedial (glioxal)

Flufenzin

Flumetsulam

Esametilen tetramina

Lactofen

Acido jasmonico

Acido N-fenilftalamico


ALLEGATO II

Elenco delle autorizzazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1

Colonna A

Colonna B

Colonna C

Principio attivo

Stato membro

Impiego

Chitosan (gruppo A)

Polonia

Ortaggi e piante ornamentali

Polvere di aghi di conifere (gruppo A)

Lettonia

Lamponi, cipolle, carote, cavoli, ravanelli, navoni rutabaga e gladioli

Cloruro di calcio (gruppo A)

Paesi Bassi

Radici di cicoria

Spagna

Mele e pere

Idrossido di calcio (gruppo A)

Paesi Bassi

Frutteti e vivai di alberi da frutto

Cis-zeatina (gruppo A)

Portogallo

Estratti vegetali impiegati come fitoregolatori su cereali, ortaggi, frutteti, vigneti, agrumi, piante ornamentali e in silvicoltura

Estratto di agrumi/estratto di pompelmo (gruppo A)

Polonia

Ortaggi, colture ornamentali e trattamento di sementi, disinfezione di attrezzature da interno

EDTA e suoi sali (gruppo A)

Polonia

Alberi nei vivai

Estratto di menta piperita (gruppo A)

Polonia

Trattamento delle sementi nella fase precedente la semina

Estratto di quercia rossa, fico d’India, sommaco aromatico, mangrovia rossa (gruppo A)

Polonia

Barbabietola da zucchero

Acidi grassi/acido isovalerico (gruppo A)

Polonia

Patata, granturco, cereali e barbabietola

Acidi grassi/acido isobutirrico (gruppo A)

Polonia

Patata, granturco, cereali e barbabietola

Acidi grassi/sale potassico — acido caprilico (CAS 124-07-2) (gruppo A)

Polonia

Trattamento diserbante e antimuschio nei giardini e nelle aree ricreative

Acido folico (gruppo A)

Spagna

Frutteti, olive, agrumi, fragole e ortaggi

Acido formico (gruppo A)

Paesi Bassi

Cicoria

Polpa d’aglio (gruppo A)

Polonia

Ortaggi e colture ornamentali

Lanolina (gruppo A)

Repubblica slovacca

Piantagioni forestali

Lecitina (gruppo A)

Austria

Ribes nero e ortaggi a frutto

Germania

Piante ornamentali, frutteti, piccole bacche, spezie, erbe aromatiche e ortaggi

Olio di paraffina (CAS 64741-88-4) (gruppo A)

Polonia

Coltura di tuberi-seme di patate

Olio di paraffina (CAS 8012-95-1) (gruppo A)

Ungheria

Alberi da frutto, vite, pepe, cetriolo, barbabietola da zucchero, piante ornamentali e bacche

Spagna

Cereali

Oli vegetali/olio di arancio (gruppo A)

Polonia

Lattuga

Repellenti (all’odorato) di origine animale o vegetale/tall oil grezzo (CAS 93571-80-3) (gruppo A)

Lituania

Piantagioni forestali

Repellente (al gusto) di origine vegetale e animale/estratto alimentare/acido fosforico e farina di pesce (gruppo A)

Polonia

Patata, barbabietola, cereali, colza, leguminose

1-metossi-4-propenilbenzene (anetolo) (gruppo B)

Polonia

Piantagioni forestali

Spagna

Mandorla, ciliegia, prugna, mela, melone e pera

1-metil-4-isopropilidenecicloes-1-ene (terpinolene) (gruppo B)

Polonia

Piantagioni forestali

2,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]ept-2-ene (alfa-pinene) (gruppo B)

Polonia

Piantagioni forestali

4,6,6-trimetil-biciclo[3.1.1]ept-3-enolo, [(S)-cis-verbenolo] (gruppo B)

Polonia

Piantagioni forestali

2-etil-1,6-diossaspiro(4,4) nonano (chalcogran) (gruppo B)

Polonia

Piantagioni forestali

2-metil-3-buten-2-olo (gruppo B)

Polonia

Piantagioni forestali

3,7,7-trimetilbiciclo[4.1.0]ept-3-ene (3-carene) (gruppo B)

Polonia

Piantagioni forestali

(E)-2-metil-6-metilen-2,7-octadien-1-olo (mircenolo) (gruppo B)

Polonia

Piantagioni forestali

2-metil-6-metilene-2,7-octadien-4-olo (ipsdienolo) (gruppo B)

Polonia

Piantagioni forestali

Metil-p-idrossibenzoato (gruppo B)

Polonia

Piantagioni forestali

Brodifacum (gruppo D)

Germania, Spagna

Rodenticida: impiego limitato alle esche già pronte, purché opportunamente collocate in erogatori ad hoc. Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati

Polonia

Rodenticida e talpicida: impiego limitato alle esche già pronte, purché opportunamente collocate in erogatori ad hoc. Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati

Cloralosio (gruppo D)

Francia

Impiegato per contenere le popolazioni di Corvus spp. e talpe. Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati. L’autorizzazione è limitata alle applicazioni nelle esche e in condizioni controllate, così come stabilito da uno specifico regolamento nazionale

Clorofacinone (gruppo D)

Francia, Germania, Spagna

Rodenticida: impiego limitato alle esche già pronte, purché opportunamente collocate in erogatori ad hoc. Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati

Glutaraldeide (gruppo F)

Belgio

Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati. Disinfezione di attrezzi agricoli, mezzi di trasporto, serre fungaie vuote, magazzini vuoti adibiti alla conservazione di prodotti vegetali

Francia

Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati. Disinfezione di magazzini vuoti adibiti alla conservazione di prodotti vegetali e di attrezzi agricoli

Polonia

Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati. Disinfezione di attrezzi agricoli, mezzi di trasporto, magazzini vuoti adibiti alla conservazione di prodotti vegetali e serre

Perossido di idrogeno (gruppo F)

Francia

Disinfezione di serre, attrezzature agricole e tubi per irrigazione

Paesi Bassi

Bulbi da fiore e cicoria

Regno Unito

Bulbi da fiore, tuberi di patata e disinfezione di serre, magazzini, attrezzature e attrezzi agricoli

Acido peracetico (gruppo F)

Francia

Disinfezione di serre, attrezzature agricole e tubi per irrigazione

Polonia

Disinfezione di serre, magazzini, attrezzature e attrezzi agricoli

Paesi Bassi

Bulbi da fiore

Regno Unito

Bulbi da fiore, tuberi di patata e disinfezione di serre, magazzini, attrezzature e attrezzi agricoli

Foxim

Slovenia

Insetticida per applicazione al suolo

1,3,5-tir-(2-idrossietil)-esa-idro-s-triazina (gruppo G)

Polonia

Attrezzature, serre, macchine e altri attrezzi agricoli

Esametilen tetramina (gruppo G)

Repubblica slovacca

Piantagioni forestali

Biohumus (gruppo G)

Polonia

Piante ornamentali e promotori della crescita

Flufenzin (gruppo G)

Ungheria

Alberi da frutto, vite, bacche, ortaggi e alberi ornamentali

Etanedial (glioxal) (gruppo G)

Polonia

Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati. Disinfezione di attrezzi agricoli, mezzi di trasporto, serre e magazzini vuoti adibiti alla conservazione di prodotti vegetali

Acido N-fenilftalamico (gruppo G)

Ungheria

Ortaggi, girasole, soia, erba medica, lupino, trifoglio incarnato, colza, riso, amarena, mela e vite