28.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2007
concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze
[notificata con il numero C(2007) 2576]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/442/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. |
(2) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2229/2004 dà modo ai produttori della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia di partecipare alla quarta fase del programma di lavoro e organizza il riesame delle sostanze presenti sul mercato di tali Stati membri alla data del 30 aprile 2004 e non incluse nel programma di lavoro. |
(4) |
Per quanto concerne alcune sostanze attive, nessun produttore ha effettuato una notifica a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2229/2004. Quando in data 18 novembre 2005 la Commissione ha informato di ciò gli Stati membri, nessun nuovo Stato membro ha espresso una dichiarazione di interesse entro il termine. |
(5) |
In relazione ad alcune altre sostanze attive, tutti i notificanti hanno ritirato la partecipazione al programma di lavoro. La Commissione ne ha dato comunicazione agli Stati membri il 4 aprile 2006. Solo in tre casi alcuni Stati membri hanno scelto di agire in qualità di notificanti ai fini di un’ulteriore partecipazione al programma di lavoro a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2229/2004. |
(6) |
Per determinate sostanze attive non è stato presentato alcun fascicolo completo e nessuno Stato membro ha espresso la volontà di agire in qualità di notificante. |
(7) |
Di conseguenza, le sostanze attive di cui ai considerando 4, 5 e 6 non debbono essere incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive. |
(8) |
Per alcune di queste sostanze attive sono state presentate informazioni da cui, a seguito di una valutazione effettuata dalla Commissione in collaborazione con esperti degli Stati membri, risulta la necessità di continuare ad utilizzare dette sostanze. Nelle circostanze attuali è quindi giustificato, nel rispetto di condizioni rigorose volte a minimizzare eventuali rischi, prorogare i termini per la revoca delle autorizzazioni relative a determinati impieghi essenziali per i quali non sono disponibili alternative valide. |
(9) |
Per quanto concerne le sostanze attive per le quali è previsto soltanto un breve periodo di preavviso prima del ritiro dei prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere — per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti — un termine non superiore a dodici mesi al fine di consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Qualora sia previsto un preavviso più lungo, tale termine può essere ridotto e scadere alla fine del periodo vegetativo. |
(10) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione di queste sostanze attive nell’allegato 1. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le sostanze attive elencate nell’allegato I della presente decisione non sono iscritte come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) |
le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell’allegato I siano revocate dal 22 dicembre 2007; |
b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione. |
Articolo 3
1. In deroga all’articolo 2, uno Stato membro elencato nella colonna B dell’allegato II può mantenere fino al 30 giugno 2010 le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti sostanze elencate nella colonna A del medesimo allegato per gli impieghi elencati nella colonna C dello stesso, purché garantisca il rispetto delle seguenti condizioni:
a) |
deve garantire che non si determinino effetti nocivi per la salute umana o animale né un impatto inaccettabile sull’ambiente; |
b) |
deve garantire che l’etichettatura dei prodotti fitosanitari in esame che restano sul mercato sia riformulata in modo da essere conforme alle condizioni di limitazione d’impiego; |
c) |
deve imporre tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi; |
d) |
deve garantire che vengano attivamente ricercate soluzioni alternative. |
2. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 informano la Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno in merito alle misure adottate a norma del paragrafo 1, in particolare a norma delle lettere da a) a d).
Articolo 4
L’eventuale termine concesso dagli Stati membri in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile.
Per le autorizzazioni revocate a norma dell’articolo 2, tale termine scade il 22 dicembre 2008.
Per le autorizzazioni revocate in conformità dell’articolo 3, il termine di cui sopra scade il 31 dicembre 2010.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 44).
(2) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.
(3) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.
ALLEGATO I
Elenco delle sostanze attive non iscritte come tali nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
Parte A
2-idrossietil butil solfuro
2-naftilossiacetammide
3-fenil 2-propenal (cinnamaldeide)
Amminoacidi/acido gammaamminobutirrico
Carbonato di ammonio
Asfalti
Cloruro di calcio
Idrossido di calcio
Caseina
Chitosan
Cis-zeatina
Citronellolo
Estratto di agrumi/estratto di pompelmo
Estratto di agrumi/estratto di semi di pompelmo
Polvere di aghi di conifere
Olio di Dafne
EDTA e suoi sali
Estratto di menta piperita
Estratto di quercia rossa, fico d’India, sommaco aromatico, mangrovia rossa
Acidi grassi/acido isobutirrico (CAS 79-31-2)
Acidi grassi/acido isovalerico (CAS 503-74-2)
Acidi grassi/sale potassico — acido caprilico (CAS 124-07-2)
Acidi grassi/sale potassico — acido grasso di tall oil (CAS 61790-12-3)
Acidi grassi/acido valerico
Acido folico
Acido formico
Polpa d’aglio
Gelatina
Pirofosfato di ferro
Lanolina
Lecitina
Albumina del latte
Polvere di senape
Oleina
Olio di paraffina/(CAS 64741-88-4)
Olio di paraffina/(CAS 64741-89-5)
Olio di paraffina/(CAS 64741-97-5)
Olio di paraffina/(CAS 64742-55-8)
Olio di paraffina/(CAS 64742-65-0)
Olio di paraffina/(CAS 8012-95-1)
Oli di petrolio/(CAS 74 869-22-0)
Oli di petrolio/(CAS 64742-55-8/64742-57-7)
Oli vegetali/olio d’oliva
Oli vegetali/olio eterico (eugenolo)
Oli vegetali/olio di legno di guaiaco
Oli vegetali/olio d’aglio
Oli vegetali/olio di citronella
Oli vegetali/olio di arancio
Oli vegetali/olio di pino
Oli vegetali/olio di soia
Oli vegetali/olio di girasole
Oli vegetali/olio di ylang-ylang
Polimero di stirene e acrilammide
Repellente (al gusto) di origine vegetale e animale/estratto alimentare/acido fosforico e farina di pesce
Propoli
Repellenti (all’odorato) di origine animale/oli essenziali
Repellenti (all’odorato) di origine animale o vegetale/acidi grassi, olio di pesce
Repellenti (all’odorato) di origine animale o vegetale/tall oil grezzo (CAS 93571-80-3)
Idrogenocarbonato di sodio
Parte B
1-metossi-4-propenilbenzene (anetolo)
1-metil-4-isopropilidenecicloes-1-ene (terpinolene)
2-etil-1, 6-diossaspiro(4,4) nonano (chalcogran)
2-etil-1, 6-diossaspiro(4,4) nonano
2-metossipropano-1-olo
2-metossipropano-2-olo
2-metil-3-buten-2-olo
2-metil-6-metilene-2,7-octadien-4-olo (ipsdienolo)
2-metil-6-metilene-7-octen-4-olo (ipsenolo)
2,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]ept-2-ene (alfa-pinene)
4,6,6-trimetil-biciclo[3.1.1]ept-3-enolo, [(S)-cis-verbenolo]
3-metil-3-buten-1-olo
3,7,7-trimetilbiciclo[4.1.0] ept-3-ene (3-carene)
(E)-2-metil-6-metilen-2,7-octadien-1-olo (mircenolo)
(E)-9-dodecen-1-il acetato
(8E,10E)-8,10-dodecadiene-1-il acetato
(E,Z)-8,10-tetradecadienile
(E/Z)-9-dodecenil acetato; (E/Z)-9-dodecen-1-olo; (Z)-11-tetradecen-1-il acetato
(IR)-1,3,3-trimetil-4,6-diossatriciclo[3.3.1.0] nonano (lineatin)
Metil-p-idrossibenzoato
Acido p-idrossibenzoico
Parte C
Agrobacterium radiobacter K 84
Bacillus sphaericus
Bacillus subtilis ceppo IBE 711
Baculovirus GV
Neodiprion sertifer NPV
Parte D
Brodifacum
Cloralosio
Clorofacinone
Fosfato tricalcico
Parte F
Formaldeide
Glutaraldeide
HBTA (acido di catrame ad elevato punto di ebollizione) notificato come disinfettante
Perossido di idrogeno
Acido peracetico
Foxim
P-toluenesolfoclorammide di sodio
Parte G
1,3,5-tir-(2-idrossietil)-esa-idro-s-triazina
2-mercaptobenzotiazolo
Sale sodico del 2-metossi-5-nitrofenolo
3-(3-benzilossicarbonil-metil)-2-benzotiazolinone (benzolinone)
Biohumus
Cumilfenolo
Complesso rame: 8-idrossichinolina con acido salicilico
Etanedial (glioxal)
Flufenzin
Flumetsulam
Esametilen tetramina
Lactofen
Acido jasmonico
Acido N-fenilftalamico
ALLEGATO II
Elenco delle autorizzazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1
Colonna A |
Colonna B |
Colonna C |
Principio attivo |
Stato membro |
Impiego |
Chitosan (gruppo A) |
Polonia |
Ortaggi e piante ornamentali |
Polvere di aghi di conifere (gruppo A) |
Lettonia |
Lamponi, cipolle, carote, cavoli, ravanelli, navoni rutabaga e gladioli |
Cloruro di calcio (gruppo A) |
Paesi Bassi |
Radici di cicoria |
Spagna |
Mele e pere |
|
Idrossido di calcio (gruppo A) |
Paesi Bassi |
Frutteti e vivai di alberi da frutto |
Cis-zeatina (gruppo A) |
Portogallo |
Estratti vegetali impiegati come fitoregolatori su cereali, ortaggi, frutteti, vigneti, agrumi, piante ornamentali e in silvicoltura |
Estratto di agrumi/estratto di pompelmo (gruppo A) |
Polonia |
Ortaggi, colture ornamentali e trattamento di sementi, disinfezione di attrezzature da interno |
EDTA e suoi sali (gruppo A) |
Polonia |
Alberi nei vivai |
Estratto di menta piperita (gruppo A) |
Polonia |
Trattamento delle sementi nella fase precedente la semina |
Estratto di quercia rossa, fico d’India, sommaco aromatico, mangrovia rossa (gruppo A) |
Polonia |
Barbabietola da zucchero |
Acidi grassi/acido isovalerico (gruppo A) |
Polonia |
Patata, granturco, cereali e barbabietola |
Acidi grassi/acido isobutirrico (gruppo A) |
Polonia |
Patata, granturco, cereali e barbabietola |
Acidi grassi/sale potassico — acido caprilico (CAS 124-07-2) (gruppo A) |
Polonia |
Trattamento diserbante e antimuschio nei giardini e nelle aree ricreative |
Acido folico (gruppo A) |
Spagna |
Frutteti, olive, agrumi, fragole e ortaggi |
Acido formico (gruppo A) |
Paesi Bassi |
Cicoria |
Polpa d’aglio (gruppo A) |
Polonia |
Ortaggi e colture ornamentali |
Lanolina (gruppo A) |
Repubblica slovacca |
Piantagioni forestali |
Lecitina (gruppo A) |
Austria |
Ribes nero e ortaggi a frutto |
Germania |
Piante ornamentali, frutteti, piccole bacche, spezie, erbe aromatiche e ortaggi |
|
Olio di paraffina (CAS 64741-88-4) (gruppo A) |
Polonia |
Coltura di tuberi-seme di patate |
Olio di paraffina (CAS 8012-95-1) (gruppo A) |
Ungheria |
Alberi da frutto, vite, pepe, cetriolo, barbabietola da zucchero, piante ornamentali e bacche |
Spagna |
Cereali |
|
Oli vegetali/olio di arancio (gruppo A) |
Polonia |
Lattuga |
Repellenti (all’odorato) di origine animale o vegetale/tall oil grezzo (CAS 93571-80-3) (gruppo A) |
Lituania |
Piantagioni forestali |
Repellente (al gusto) di origine vegetale e animale/estratto alimentare/acido fosforico e farina di pesce (gruppo A) |
Polonia |
Patata, barbabietola, cereali, colza, leguminose |
1-metossi-4-propenilbenzene (anetolo) (gruppo B) |
Polonia |
Piantagioni forestali |
Spagna |
Mandorla, ciliegia, prugna, mela, melone e pera |
|
1-metil-4-isopropilidenecicloes-1-ene (terpinolene) (gruppo B) |
Polonia |
Piantagioni forestali |
2,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]ept-2-ene (alfa-pinene) (gruppo B) |
Polonia |
Piantagioni forestali |
4,6,6-trimetil-biciclo[3.1.1]ept-3-enolo, [(S)-cis-verbenolo] (gruppo B) |
Polonia |
Piantagioni forestali |
2-etil-1,6-diossaspiro(4,4) nonano (chalcogran) (gruppo B) |
Polonia |
Piantagioni forestali |
2-metil-3-buten-2-olo (gruppo B) |
Polonia |
Piantagioni forestali |
3,7,7-trimetilbiciclo[4.1.0]ept-3-ene (3-carene) (gruppo B) |
Polonia |
Piantagioni forestali |
(E)-2-metil-6-metilen-2,7-octadien-1-olo (mircenolo) (gruppo B) |
Polonia |
Piantagioni forestali |
2-metil-6-metilene-2,7-octadien-4-olo (ipsdienolo) (gruppo B) |
Polonia |
Piantagioni forestali |
Metil-p-idrossibenzoato (gruppo B) |
Polonia |
Piantagioni forestali |
Brodifacum (gruppo D) |
Germania, Spagna |
Rodenticida: impiego limitato alle esche già pronte, purché opportunamente collocate in erogatori ad hoc. Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati |
Polonia |
Rodenticida e talpicida: impiego limitato alle esche già pronte, purché opportunamente collocate in erogatori ad hoc. Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati |
|
Cloralosio (gruppo D) |
Francia |
Impiegato per contenere le popolazioni di Corvus spp. e talpe. Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati. L’autorizzazione è limitata alle applicazioni nelle esche e in condizioni controllate, così come stabilito da uno specifico regolamento nazionale |
Clorofacinone (gruppo D) |
Francia, Germania, Spagna |
Rodenticida: impiego limitato alle esche già pronte, purché opportunamente collocate in erogatori ad hoc. Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati |
Glutaraldeide (gruppo F) |
Belgio |
Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati. Disinfezione di attrezzi agricoli, mezzi di trasporto, serre fungaie vuote, magazzini vuoti adibiti alla conservazione di prodotti vegetali |
Francia |
Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati. Disinfezione di magazzini vuoti adibiti alla conservazione di prodotti vegetali e di attrezzi agricoli |
|
Polonia |
Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati. Disinfezione di attrezzi agricoli, mezzi di trasporto, magazzini vuoti adibiti alla conservazione di prodotti vegetali e serre |
|
Perossido di idrogeno (gruppo F) |
Francia |
Disinfezione di serre, attrezzature agricole e tubi per irrigazione |
Paesi Bassi |
Bulbi da fiore e cicoria |
|
Regno Unito |
Bulbi da fiore, tuberi di patata e disinfezione di serre, magazzini, attrezzature e attrezzi agricoli |
|
Acido peracetico (gruppo F) |
Francia |
Disinfezione di serre, attrezzature agricole e tubi per irrigazione |
Polonia |
Disinfezione di serre, magazzini, attrezzature e attrezzi agricoli |
|
Paesi Bassi |
Bulbi da fiore |
|
Regno Unito |
Bulbi da fiore, tuberi di patata e disinfezione di serre, magazzini, attrezzature e attrezzi agricoli |
|
Foxim |
Slovenia |
Insetticida per applicazione al suolo |
1,3,5-tir-(2-idrossietil)-esa-idro-s-triazina (gruppo G) |
Polonia |
Attrezzature, serre, macchine e altri attrezzi agricoli |
Esametilen tetramina (gruppo G) |
Repubblica slovacca |
Piantagioni forestali |
Biohumus (gruppo G) |
Polonia |
Piante ornamentali e promotori della crescita |
Flufenzin (gruppo G) |
Ungheria |
Alberi da frutto, vite, bacche, ortaggi e alberi ornamentali |
Etanedial (glioxal) (gruppo G) |
Polonia |
Impiego limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati. Disinfezione di attrezzi agricoli, mezzi di trasporto, serre e magazzini vuoti adibiti alla conservazione di prodotti vegetali |
Acido N-fenilftalamico (gruppo G) |
Ungheria |
Ortaggi, girasole, soia, erba medica, lupino, trifoglio incarnato, colza, riso, amarena, mela e vite |