23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/74


REGOLAMENTO (CE) N. 1975/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 4, l’articolo 74, paragrafo 4, e l’articolo 91,

considerando quanto segue:

(1)

Dall’esperienza emerge che il sistema integrato di gestione e di controllo (di seguito il «sistema integrato»), di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltorie che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (2) si è rivelato un mezzo efficace ed efficiente di applicazione dei regimi dei pagamenti diretti. Pertanto, per quanto riguarda le misure connesse agli animali e alle superfici, contemplate dal titolo IV, capo I, sezione 2, asse 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno che le regole di gestione e controllo e le disposizioni relative alle riduzioni e alle esclusioni in caso di false dichiarazioni relative a tali misure seguano i principi previsti nel sistema integrato, in particolare nel regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3).

(2)

Tuttavia, per alcuni regimi di sostegno previsti dall’asse 2 e per l’equivalente sostegno dell’asse 4, di cui al titolo IV, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, le misure in materia di gestione e di controllo devono essere adattate in funzione delle peculiarità di tali regimi. Lo stesso vale per i regimi di sostegno previsti per l’asse 1 e l’asse 3 nelle sezioni 1 e 3 del medesimo regolamento e per l’equivalente sostegno dell’asse 4. Per tali regimi di sostegno è pertanto necessario prevedere disposizioni specifiche.

(3)

Per permettere alle amministrazioni nazionali di organizzare un controllo integrato efficace di tutte le zone per le quali sono richiesti pagamenti nell’ambito dell’asse 2, da un lato, e nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui al regolamento (CE) n. 796/2004, dall’altro, è opportuno che le domande di pagamento per misure connesse alle superfici che rientrano nell’asse 2 siano trasmesse entro gli stessi termini della domanda unica di cui alla parte II, titolo II, capitolo I, del medesimo regolamento. È tuttavia opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire i necessari aggiustamenti amministrativi.

(4)

Per garantire l’effetto dissuasivo dei controlli, di regola i pagamenti non dovrebbero essere effettuati prima del compimento dei controlli sulle domande di aiuto. È tuttavia opportuno autorizzare il pagamento di una determinata percentuale dell’aiuto dopo l’esecuzione dei controlli amministrativi. Tale percentuale dovrà essere fissata tenendo conto del rischio di pagamenti indebiti.

(5)

È necessario che le regole di controllo previste dal presente regolamento tengano conto delle peculiarità delle misure contemplate dall’asse 2. È quindi necessario fissare norme particolari.

(6)

A norma dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i pagamenti contemplati da alcune delle misure ivi previste sono subordinati al rispetto delle regole di condizionalità previste dal titolo II, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. È quindi opportuno allineare le regole connesse alla condizionalità con quelle previste dai regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 796/2004.

(7)

È opportuno effettuare controlli ex post sulle operazioni di investimento per verificare il rispetto del disposto dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, onde accertarsi che le operazioni siano state eseguite correttamente e che lo stesso investimento non abbia beneficiato di un finanziamento irregolare a partire da diverse fonti, nazionali o comunitarie. È necessario precisare la base e il contenuto di tali controlli.

(8)

È opportuno adottare norme particolari per definire le responsabilità di controllo dei gruppi di azione locale di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005, approvati dagli Stati membri.

(9)

Per permettere alla Commissione di ottemperare ai propri obblighi di gestione delle misure, gli Stati membri sono tenuti a riferirle il numero di controlli eseguiti e i relativi risultati.

(10)

È necessario che tutti i criteri di ammissibilità fissati dalla normativa nazionale e comunitaria o nei programmi di sviluppo rurale possano essere controllati in base ad una serie di indicatori verificabili.

(11)

Per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità gli Stati membri possono avvalersi di prove ricevute da altri servizi o organizzazioni. Essi devono tuttavia accertarsi che tali servizi o organizzazioni rispondano a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità.

(12)

È opportuno fissare determinati principi generali in materia di controlli, che comprendono in particolare il diritto della Commissione di effettuare verifiche.

(13)

Gli Stati membri devono assicurarsi che gli organismi pagatori di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4) dispongano di informazioni sufficienti sui controlli compiuti da altri servizi o enti per poter adempiere i loro obblighi in virtù del medesimo regolamento.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

Campo di applicazione e disposizioni generali

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per il cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale adottate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 2

Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004

Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 5, 22, 23, 69 e 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«domanda di aiuto», la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno;

b)

«domanda di pagamento», la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento.

Articolo 4

Domande di aiuto e di pagamento

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri istituiscono procedure adeguate per la presentazione delle domande di aiuto.

2.   Per le misure che implicano impegni pluriennali, il beneficiario presenta domande annue.

Tuttavia, gli Stati membri che istituiscono efficaci procedure alternative per l’esecuzione dei controlli amministrativi previsti rispettivamente dall’articolo 11 o dall’articolo 26 possono rinunciare alla presentazione materiale della domanda annua di pagamento.

3.   Le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti.

Articolo 5

Principi generali di controllo

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a che tutti i criteri di ammissibilità fissati dalla normativa nazionale o comunitaria o nei programmi di sviluppo rurale possano essere controllati in base ad una serie di indicatori verificabili che sono tenuti a definire.

2.   Per quanto possibile, i controlli in loco previsti dagli articoli 12, 20 e 27 e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa comunitaria sulle sovvenzioni agricole sono eseguiti contemporaneamente.

3.   Fatte salve disposizioni specifiche, non sono concessi pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno.

PARTE II

Norme in materia di gestione e di controllo

TITOLO I

Sostegno allo sviluppo rurale per determinate misure contemplate dall’asse 2 e dall’asse 4

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 6

Campo di applicazione e definizioni

1.   Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, il presente titolo si applica:

a)

al sostegno concesso a norma dell’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

b)

al sostegno concesso a norma dell’articolo 63, lettera a), del medesimo regolamento, per operazioni corrispondenti a misure contemplate dall’asse 2.

Tuttavia, il presente titolo non si applica alle misure di cui all’articolo 36, lettera a), punto vi), all’articolo 36, lettera b), punti vi) e vii), e all’articolo 39, paragrafo 5, e non si applica alle misure di cui all’articolo 36, lettera b), punti i) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, per quanto riguarda i costi di impianto.

2.   Ai fini del presente titolo si intende per:

a)

«misure connesse alla superficie», le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;

b)

«misure connesse agli animali», le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sul numero di animali dichiarato.

Articolo 7

Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004

Ai fini del presente titolo si applica, mutatis mutandis, il disposto dell’articolo 2, punti 10, 22 e 23, degli articoli 9, 18, 21 e dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Si applica, mutatis mutandis, anche il disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004. Tuttavia, per le misure di cui all’articolo 36, lettera b), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono istituire sistemi alternativi per l’identificazione univoca delle superfici che beneficiano del sostegno.

Articolo 8

Domande di pagamento

1.   Per i contratti che acquistano efficacia dopo il 1o gennaio 2007, le domande di pagamento per misure connesse alla superficie sono presentate in conformità all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004. Tuttavia gli Stati membri possono decidere di applicare tale disposizione a decorrere dalla presentazione della domanda del 2008.

2.   Se uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, la domanda di pagamento si ritiene presentata in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004.

3.   Alle domande di pagamento di cui al presente titolo si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 11, paragrafo 3, e gli articoli 12 e 15 del regolamento (CE) n. 796/2004. Oltre all’informazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, la domanda di pagamento contiene anche l’informazione ivi prevista con riferimento ai terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Articolo 9

Pagamenti

1.   I pagamenti per misure o insiemi di operazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente titolo sono effettuati solo dopo che siano stati portati a termine i controlli sui criteri di ammissibilità per tali misure o insiemi di operazioni, come previsto al capitolo II, sezione I.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, tenendo conto del rischio di pagamenti eccessivi, di pagare fino al 70 % dell’aiuto dopo il compimento dei controlli amministrativi previsti all’articolo 11. La percentuale del pagamento è uguale per tutti i beneficiari di una misura o insieme di operazioni.

2.   Ove non sia possibile ultimare prima del pagamento i controlli relativi alla condizionalità, di cui al capitolo II, sezione II, eventuali pagamenti indebiti sono recuperati conformemente all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.

CAPITOLO II

Controlli, riduzioni ed esclusioni

Articolo 10

Principi generali

1.   I controlli relativi alle domande di aiuto e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti.

2.   Gli Stati membri definiscono i modi e i mezzi idonei a controllare le condizioni di concessione dell’aiuto per ciascuna misura di sostegno.

3.   Gli Stati membri ricorrono al sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (in appresso «sistema integrato»).

4.   La verifica dei criteri di ammissibilità consiste in controlli amministrativi e controlli in loco.

5.   Il rispetto della condizionalità è verificato mediante controlli in loco e, se del caso, mediante controlli amministrativi.

6.   Nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, salvo nei casi specificamente previsti del programma di sviluppo rurale.

SEZIONE I

Rispetto dei criteri di ammissibilità

SOTTOSEZIONE I

Controlli

Articolo 11

Controlli amministrativi

1.   Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell’attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

2.   I controlli amministrativi comprendono, se possibile e appropriato, controlli incrociati, tra l’altro con i dati del sistema integrato. I controlli incrociati riguardano come minimo le particelle e il bestiame oggetto di una misura di sostegno allo scopo di evitare ogni pagamento indebito di aiuti.

3.   È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

4.   Le eventuali irregolarità emerse dai controlli incrociati sono monitorate per mezzo di qualunque altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, per mezzo di controlli in loco.

5.   Se del caso, i controlli amministrativi sull’ammissibilità tengono conto dei risultati di verifiche eseguite da altri servizi, enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole.

Articolo 12

Controlli in loco

1.   Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno nell’ambito di una o più delle misure contemplate dal presente titolo.

Tuttavia, i richiedenti che siano risultati non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non rientrano nel numero complessivo di beneficiari di cui al primo comma.

2.   Ai controlli in loco previsti dal presente articolo si applica il disposto dell’articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

3.   Il campione di controllo di cui al paragrafo 1, primo comma, è selezionato in base ai criteri fissati dall’articolo 27 del regolamento (CE) n. 796/2004.

4.   Per misure pluriennali che comportano pagamenti per un periodo superiore a cinque anni, gli Stati membri possono decidere di dimezzare la percentuale di controlli fissata al paragrafo 1 dopo il quinto anno di pagamento a favore di un beneficiario.

I beneficiari per i quali gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al primo comma del presente paragrafo non rientrano nel numero complessivo di beneficiari utilizzato per la selezione del campione di cui al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 13

Relazione di controllo

I controlli in loco di cui alla presente sottosezione formano oggetto di una relazione di controllo redatta a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 14

Principi generali per i controlli in loco

1.   I controlli in loco sono ripartiti nel corso dell’anno in base ad un’analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura di sviluppo rurale.

2.   Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

Articolo 15

Elementi dei controlli in loco e determinazione delle superfici

1.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri e i metodi di controllo che permettono di controllare i diversi impegni ed obblighi del beneficiario in ottemperanza ai requisiti di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (5).

2.   Per quanto riguarda i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco sono eseguiti a norma degli articoli 29, 30 e 32 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Tuttavia, per le misure di cui all’articolo 36, lettera b), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono definire tolleranze idonee che non superano in nessun caso il doppio delle tolleranze fissate dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

3.   Per quanto riguarda i controlli sulle misure connesse agli animali, i controlli in loco sono eseguiti a norma dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 796/2004.

SOTTOSEZIONE II

Riduzioni ed esclusioni

Articolo 16

Misure connesse alla superficie

1.   La base di calcolo dell’aiuto per le misure connesse alla superficie è fissata a norma dell’articolo 50, paragrafi 1, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 796/2004. Ai fini del presente articolo, le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto sono considerate un gruppo di colture.

2.   Se la superficie dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di una misura connessa alla superficie supera la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004, l’importo dell’aiuto è calcolato in base alla superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte l’eccedenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma inferiore al 20 % della superficie determinata.

Se l’eccedenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata non è concesso alcun aiuto per la misura connessa alla superficie di cui trattasi.

3.   Se la superficie dichiarata supera la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 di oltre il 30 %, il beneficiario è escluso dall’aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo articolo per l’anno civile considerato nell’ambito delle corrispondenti misure.

Se la differenza supera il 50 %, l’agricoltore è inoltre escluso dal beneficio dell’aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.

4.   In deroga al disposto del paragrafo 2 e del paragrafo 3, primo comma, per i beneficiari stabiliti in Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie previsto dall’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, le riduzioni e le esclusioni da applicare si calcolano a norma dell’articolo 138, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (6).

5.   Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 sono imputabili a irregolarità commesse deliberatamente, il beneficiario è escluso dall’aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo articolo per il corrispondente esercizio FEASR per la corrispondente misura connessa alla superficie.

6.   L’importo risultante dalle esclusioni di cui al paragrafo 3, secondo comma, e al paragrafo 5 è detratto dai pagamenti di aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 o dal regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l’importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

Articolo 17

Misure connesse agli animali

1.   La base di calcolo dell’aiuto per le misure connesse agli animali è fissata a norma dell’articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

2.   Eventuali riduzioni od esclusioni da applicare in caso di sovradichiarazione del numero di capi bovini o, rispettivamente, ovini e caprini, sono calcolate a norma dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Le misure di sostegno relative ai capi bovini e quelle relative agli ovini e caprini sono trattate separatamente.

3.   In deroga all’articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, e all’articolo 59, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004, l’importo risultante dall’esclusione è detratto dai pagamenti di aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l’importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

4.   Per le sovradichiarazioni relative ad animali diversi da quelli di cui al paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono un idoneo sistema di riduzioni ed esclusioni.

Articolo 18

Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità

1.   In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell’aiuto, diverso da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l’aiuto viene ridotto o rifiutato.

2.   Lo Stato membro stabilisce l’importo della riduzione dell’aiuto, in particolare in base alla gravità, all’entità e alla durata dell’inadempienza constatata.

La gravità di un’inadempienza dipende, in particolare, dall’entità delle conseguenze dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati.

L’entità di un’inadempienza dipende, in particolare, dagli affetti dell’inadempienza medesima sull’operazione nel suo insieme.

La durata di un’inadempienza dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

3.   Se l’inadempienza deriva da un’irregolarità commessa deliberatamente, il beneficiario è escluso dal beneficio della misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l’esercizio FEASR successivo.

4.   Le riduzioni ed esclusioni previste dal presente articolo si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste dall’ordinamento nazionale.

SEZIONE II

Rispetto della condizionalità

SOTTOSEZIONE I

Controlli

Articolo 19

Principi generali

1.   Fermo restando il disposto dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per condizionalità si intendono i requisiti obbligatori di cui all’articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento e i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

2.   Ai controlli sul rispetto della condizionalità si applicano l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché il disposto dell’articolo 2, punti 2, 2 bis, e da 31 a 36, e degli articoli 9, 41, 42, 43, 46, 47 e 48, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 20

Controlli in loco

1.   In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli in loco su almeno l’1 % dei beneficiari che presentano domande di pagamento a norma dell’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell’articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2.   Si applica il disposto dell’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, e dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 21

Selezione del campione di controllo

1.   Per la selezione del campione di controllo di cui all’articolo 20 del presente regolamento si applica il disposto dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

2.   In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente seleziona i beneficiari da sottoporre a controllo a norma dell’articolo 20, tra i beneficiari che compongono il campione già selezionato in applicazione dell’articolo 12 e ai quali si applicano i requisiti o le norme pertinenti.

3.   In deroga al paragrafo 2, in relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente può selezionare un campione di controllo dell’1 % tra tutti i beneficiari che presentano domande di pagamento a norma dell’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell’articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e che sono tenuti a rispettare almeno uno dei requisiti o delle norme suddetti.

SOTTOSEZIONE II

Riduzioni ed esclusioni

Articolo 22

Disposizioni di carattere generale

1.   Per le riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di accertamento di inadempienze si applicano l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l’articolo 2, punti 2, 2 bis, e da 31 a 36, l’articolo 41 e l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.

2.   Qualora nella gestione delle diverse misure di sostegno a norma dell’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell’articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 intervenga più di un organismo pagatore, gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente sottosezione, in particolare per assicurare che sia applicato un unico tasso di riduzione a tutti i pagamenti per i quali il beneficiario ha presentato domanda.

Articolo 23

Calcolo delle riduzioni e delle esclusioni

Fatto salvo il disposto dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in caso di accertamento di un’inadempienza, si applica una riduzione all’importo complessivo del sostegno, di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e all’articolo 36, lettera b), punti iv) e v), del medesimo regolamento che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile dell’accertamento.

Se l’inadempienza è dovuta a negligenza del beneficiario, la riduzione è calcolata in conformità delle disposizioni dell’articolo 66 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Se l’inadempienza è intenzionale, la riduzione è calcolata in conformità delle disposizioni dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 24

Cumulo delle riduzioni

In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni per la presentazione tardiva delle domande previste dall’articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004, quindi le riduzioni previste dagli articoli 16 o 17 del presente regolamento, poi quelle previste dall’articolo 18 e infine quelle previste dagli articoli 22 e 23.

TITOLO II

Sostegno allo sviluppo rurale nell’ambito dell’asse 1 e dell’asse 3 e per determinate misure contemplate dall’asse 2 e dall’asse 4

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 25

Campo di applicazione

Il presente titolo si applica:

a)

alle misure di sostegno di cui agli articoli 20 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

b)

alle misure di sostegno di cui all’articolo 36, lettera a), punto vi), e all’articolo 36, lettera b), punti vi) e vii), nonché all’articolo 39, paragrafo 5, e all’articolo 36, lettera b), punti i) e iii), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto;

c)

al sostegno concesso a norma dell’articolo 63, lettere a) e b), del medesimo regolamento, per operazioni corrispondenti a misure di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

SEZIONE I

Controlli

Articolo 26

Controlli amministrativi

1.   Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell’attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

2.   I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare la verifica:

a)

dell’ammissibilità dell’operazione oggetto della domanda di sostegno;

b)

del rispetto dei criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale;

c)

della conformità dell’operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale;

d)

della ragionevolezza delle spese proposte, valutata con un sistema di valutazione adeguato, ad esempio in base a spese di riferimento o al raffronto delle diverse offerte oppure valutata da un comitato di valutazione;

e)

dell’affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000.

3.   I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

a)

della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;

b)

della realtà della spesa oggetto della domanda;

c)

della conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.

4.   I controlli amministrativi relativi ad operazioni connesse ad investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento stesso.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali visite per investimenti di entità minore, o se ritengono che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell’aiuto o di mancata realizzazione dell’investimento. La suddetta decisione, con i relativi motivi, forma oggetto di registrazione.

5.   I pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

6.   I controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell’ambito dei suddetti controlli si verifica che l’aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi.

7.   Per quanto riguarda il sostegno relativo ai sistemi qualità riconosciuti dagli Stati membri, a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità gli organismi pagatori possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni. Tuttavia devono accertarsi che il funzionamento di tali servizi, enti o organizzazioni risponda a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità.

Articolo 27

Controlli in loco

1.   Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base ad un idoneo campione. Tale controlli per quanto possibile sono eseguiti prima del versamento del saldo per un dato progetto.

2.   La spesa controllata rappresenta almeno il 4 % della spesa pubblica dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5 % della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l’intero periodo di programmazione.

3.   Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo a norma del paragrafo 1 tiene conto in particolare:

a)

dell’esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;

b)

degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari;

c)

della necessità di mantenere un equilibrio tra gli assi e le misure.

4.   I risultati dei controlli in loco devono essere valutati per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive.

5.   I controlli in loco possono essere oggetto di preavviso purché non venga compromesso lo scopo del controllo. Se supera le 48 ore il preavviso dovrà limitarsi allo stretto necessario in funzione della natura della misura e dell’operazione cofinanziate.

Articolo 28

Contenuto dei controlli in loco

1.   Mediante i controlli in loco gli Stati membri si adoperano per verificare i seguenti aspetti:

a)

l’esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a giustificazione dei pagamenti erogati al beneficiario;

b)

per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l’operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;

c)

la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell’operazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario;

d)

la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale.

2.   Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

3.   Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità nazionali, i controlli in loco includono una visita all’operazione o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell’operazione.

4.   Possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo fissate all’articolo 27, paragrafo 2, soltanto i controlli rispondenti a tutti i requisiti previsti dal presente articolo.

Articolo 29

Controllo delle misure relative al prepensionamento e all’agricoltura di semisussistenza

1.   Per le domande relative al sostegno ai sensi degli articoli 23 e 34 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i controlli amministrativi includono anche i controlli previsti all’articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Per le misure di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 gli Stati membri possono rinunciare all’esecuzione dei controlli in loco dopo il primo pagamento del sostegno se attuano controlli amministrativi, abbinati tra l’altro ad idonei controlli incrociati, in particolare con le informazioni contenute nella banca dati informatizzati prevista all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1782/2003, che forniscono la necessarie garanzie di legalità e regolarità dei pagamenti.

Articolo 30

Controlli ex post

1.   Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel programma di sviluppo rurale.

2.   Gli obiettivi dei controlli ex post sono i seguenti:

a)

verificare il rispetto dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005;

b)

verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari;

c)

garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.

3.   I controlli ex post coprono ogni anno almeno l’1 % della spesa ammissibile per le operazioni di cui al paragrafo 1 per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

4.   I controlli ex post si basano su un’analisi dei rischi e dell’impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.

I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

SEZIONE II

Riduzioni ed esclusioni

Articolo 31

Riduzioni ed esclusioni

1.   I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili.

Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l’importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:

a)

l’importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;

b)

l’importo erogabile al beneficiario in esito all’esame dell’ammissibilità della domanda di pagamento.

Se l’importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l’importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3 %, all’importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L’importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile. Le riduzioni si applicano mutatis mutandis alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 28 e 30.

2.   Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l’operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l’esercizio FEASR successivo.

3.   Le sanzioni previste ai paragrafi 2 e 3 si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste dall’ordinamento nazionale.

CAPITOLO II

Disposizioni specifiche per l’asse 4 (Leader)

Articolo 32

Controlli

Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell’articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, lo Stato membro organizza controlli in conformità delle disposizioni di cui al presente titolo. I controlli sono eseguiti da persone indipendenti dal gruppo di azione locale di cui trattasi.

Articolo 33

Responsabilità del controllo

1.   Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell’articolo 63, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, i controlli amministrativi di cui all’articolo 26 del presente regolamento possono essere effettuati da gruppi di azione locale nell’ambito di una delega formale. Spetta tuttavia allo Stato membro la responsabilità di verificare che il gruppo di azione locale possieda la capacità amministrativa e di controllo a tal fine necessaria.

2.   Gli Stati membri attuano un idoneo sistema di supervisione dei gruppi di azione locale. Tale sistema include controlli regolari del loro operato, compresi controlli della contabilità e la ripetizione a campione di controlli amministrativi.

PARTE III

Disposizioni Finali

Articolo 34

Comunicazioni

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 15 luglio di ogni anno e per la prima volta entro il 15 luglio 2008 una relazione sull’esercizio finanziario FEASR precedente, relativa in particolare ai seguenti punti:

a)

il numero di domande di pagamento per ciascuna misura di sviluppo rurale, l’importo totale controllato e, se del caso, la superficie totale e il numero totale di animali oggetto di controlli in loco effettuati a norma degli articoli 12, 20 e 27;

b)

per il sostegno connesso alla superficie, la superficie complessiva con una ripartizione per singolo regime di aiuto;

c)

per le misure connesse agli animali, il numero complessivo di capi con una ripartizione per singolo regime di aiuto;

d)

le risultanze dei controlli effettuati, con l’indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma degli articoli 16, 17, 18, 22 e 23;

e)

il numero di controlli ex post effettuati a norma dell’articolo 30, l’importo delle spese controllate e i risultati dei controlli, con l’indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma dell’articolo 31.

Articolo 35

Controllo da parte della Commissione

Al sostegno concesso in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica il disposto dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 36

Rapporti di controllo all’organismo pagatore

1.   Se i controlli non sono effettuati dall’organismo pagatore, lo Stato membro provvede a che tale organismo riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti. Spetta all’organismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie.

Occorre conservare una pista di controllo sufficiente. Nell’allegato I figura una descrizione indicativa dei requisiti necessari per una pista di controllo soddisfacente.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, possono consistere in un rapporto su ciascun controllo eseguito oppure, se del caso, assumere la forma di un rapporto sintetico.

3.   L’organismo pagatore ha il diritto di verificare la qualità dei controlli eseguiti da altri enti e di ricevere tutte le altre informazioni che gli sono necessarie per svolgere le proprie funzioni.

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica al sostegno comunitario relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

(3)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/2006 (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 20).

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(5)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.


ALLEGATO

DESCRIZIONE INDICATIVA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER UNA PISTA DI CONTROLLO ADEGUATA

La pista di controllo è considerata adeguata, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, se, per una determinata forma d’intervento, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

permette di riconciliare gli importi globali dichiarati alla Commissione e le fatture, i documenti contabili e gli altri documenti giustificativi detenuti dall’organismo pagatore o da altri servizi per tutte le operazioni che beneficiano il sostegno del FEASR;

b)

permette di verificare l’avvenuto pagamento della spesa pubblica al beneficiario;

c)

permette di verificare l’applicazione dei criteri di selezione alle operazioni finanziate dal FEASR;

d)

contiene, per quanto di ragione, il piano finanziario, i rapporti di attività, i documenti relativi all’erogazione del sostegno, i documenti relativi alle procedure di appalto pubblico e i rapporti relativi ai controlli effettuati.