15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/88


REGOLAMENTO (CE) N. 1851/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda l’alimentazione convenzionale degli animali nei periodi di transumanza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Le norme per la produzione biologica di animali e prodotti animali, di cui all’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, comprendenti norme per l’alimentazione degli animali, devono essere applicate per tutta la vita dell’animale.

(2)

Uno dei principi fondamentali dell’agricoltura biologica è l’ampio uso del pascolo.

(3)

In alcuni Stati membri, il pascolo biologico è associato alla pratica tradizionale della transumanza. Nel passare da un pascolo all’altro, gli animali transumanti attraversano terreni convenzionali e vi pascolano, sia all’andata che al ritorno, come pure durante gli spostamenti tra i vari pascoli di transumanza.

(4)

Occorre garantire il proseguimento della transumanza per gli animali allevati secondo il metodo biologico, nonostante il fatto che questi animali si nutrono di una certa quantità di foraggi convenzionali.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2092/91.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è inserito il seguente punto 4.10:

«4.10.

Fatto salvo il punto 4.13, nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni convenzionali quando vengono condotti da un’area di pascolo all’altra. I foraggi convenzionali, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante i suddetti periodi, non devono superare il 10 % della razione annua complessiva. Questa percentuale è calcolata in percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione (GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9).