5.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1787/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (2), prescrive alle società soggette alla legislazione di uno Stato membro i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di redigere i propri conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati, attualmente comunemente denominati International Financial Reporting Standards («IFRS»), per ciascun esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2005 o dopo tale data.

(2)

Il regolamento (CE) n. 809/2004, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (3), prevede che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fornite dagli emittenti di paesi terzi nei prospetti per l’offerta al pubblico di titoli o l'ammissione di titoli alla negoziazione su un mercato regolamentato vengano redatte conformemente agli IFRS adottati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a tali principi. Qualora non siano conformi ai predetti principi, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere presentate nel prospetto in forma di bilancio riesposto.

(3)

Tuttavia l’articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004 contiene disposizioni transitorie che esentano, in taluni casi specifici, gli emittenti di paesi terzi dall’obbligo di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati che non sono state redatte conformemente agli IFRS o ai principi contabili di un paese terzo equivalenti agli IFRS. In base a tali disposizioni transitorie, l’obbligo di riesposizione delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati non si applica ai prospetti depositati prima del 1o gennaio 2007 dall’emittente di un paese terzo che abbia preparato le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente a principi riconosciuti internazionalmente o ai principi contabili nazionali di un paese terzo e i cui titoli siano stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato prima di tale data. In quest’ultimo caso, se le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati non forniscono un quadro fedele e corretto delle attività e delle passività, della situazione finanziaria e dei profitti e delle perdite dell’emittente, tali informazioni devono essere altresì accompagnate da informazioni più dettagliate o aggiuntive in modo da assicurare che venga fornito un quadro fedele e corretto.

(4)

In applicazione del regolamento (CE) n. 809/2004, nella sua versione attuale, tali disposizioni transitorie non si applicano più ai prospetti depositati dopo il 1o gennaio 2007 e le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati che non sono conformi né agli IFRS né ai principi contabili equivalenti di paesi terzi dovranno essere ripresentate.

(5)

Dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 1606/2002 molti paesi hanno adottato gli IFRS direttamente nei loro principi contabili nazionali. Ciò dimostra chiaramente che si sta raggiungendo uno degli obiettivi di tale regolamento, ovvero incoraggiare la convergenza dei principi contabili affinché gli IFRS siano riconosciuti internazionalmente e diventino realmente principi mondiali. Di conseguenza è opportuno che gli emittenti di paesi terzi siano esenti dall’obbligo di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati preparate conformemente ai principi contabili nazionali o di fornire una descrizione delle differenze rispetto agli IFRS, come previsto all'articolo 1, punto 2, paragrafo 5 bis, del presente regolamento, se, conformemente allo IAS 1 Presentazione del bilancio, dette informazioni contengono una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve.

(6)

Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CAERVM), istituito con la decisione 2001/527/CE della Commissione (4), ha considerato nella consulenza fornita nel giugno 2005 che i Generally Accepted Accounting Principles (principi contabili generalmente accettati, di seguito «GAAP») del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti, intesi come singoli corpus di principi, sono equivalenti agli IFRS adottati in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002, fatti salvi correttivi quali informazioni integrative e in taluni casi bilanci supplementari.

(7)

Nel gennaio del 2005 l’Accounting Standards Board del Giappone (ASBJ) e l'International Accounting Standards Board (IASB) hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per lanciare un progetto congiunto volto a ridurre le differenze tra gli IFRS e i GAAP giapponesi e hanno varato un programma di lavoro congiunto nel marzo del 2005 ai fini della convergenza dei GAAP giapponesi con gli IFRS. Nel gennaio del 2006 l’Accounting Standards Board del Canada ha annunciato pubblicamente il suo obiettivo di passare ad un corpus unico di principi di elevata qualità riconosciuti a livello mondiale per le società ad azionariato diffuso ed è giunto alla conclusione che questo obiettivo può essere raggiunto nel migliore dei modi facendo convergere i principi contabili canadesi verso gli IFRS entro cinque anni. Nel febbraio 2006 lo IASB e lo US Financial Accounting Standards Board hanno pubblicato un memorandum d'intesa che delinea un programma di lavoro per la convergenza tra gli IFRS e gli US GAAP, al fine di soddisfare una delle condizioni poste dalla US Securities and Exchange Commission (SEC) per eliminare gli obblighi di riconciliazione per gli emittenti esteri che utilizzano gli IFRS e che sono registrati presso la SEC entro il 2009.

(8)

È tuttavia importante che sia preservata la qualità dell’informativa finanziaria conforme agli IFRS, che sono norme basate su principi, che gli IFRS siano applicati in modo uniforme, che la certezza del diritto sia adeguatamente assicurata a società ed investitori e che alle società della UE sia garantito pari trattamento dei bilanci su base mondiale. La futura valutazione dell’equivalenza deve essere basata su un’analisi tecnica e obiettiva dettagliata delle differenze tra gli IFRS e i principi contabili di paesi terzi, nonché sull’applicazione concreta di questi GAAP rispetto agli IFRS. Il progresso del processo di convergenza deve essere attentamente esaminato prima dell’adozione di qualsiasi decisione in materia di equivalenza.

(9)

Alla luce degli sforzi fatti dagli organismi di normazione contabile in Canada, Giappone e Stati Uniti per far convergere i loro principi con gli IFRS, è opportuno concedere il beneficio delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004, al fine di esentare gli emittenti di paesi terzi dall’obbligo di riesposizione delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati redatte conformemente ai principi contabili degli Stati Uniti, del Giappone o del Canada o (a seconda del caso) di fornire una descrizione delle differenze tra questi principi e gli IFRS, per un ulteriore periodo massimo biennale durante il quale gli organismi di normazione contabile e le autorità di regolamentazione portano avanti attivamente il dialogo, il processo di convergenza procede e viene completata la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

(10)

Mentre molti paesi hanno adottato gli IFRS direttamente nei loro GAAP nazionali, altri paesi stanno facendo convergere i GAAP nazionali con gli IFRS nell’arco di un certo periodo di tempo. Alla luce di ciò, è altresì opportuno che per un periodo transitorio massimo biennale si esentino gli emittenti di questi paesi terzi dall’obbligo di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati o (a seconda del caso) di fornire una descrizione delle differenze, purché l’autorità nazionale responsabile si sia assunta pubblicamente un impegno in tal senso e abbia stabilito un programma di lavoro. Per assicurare che l’esenzione sia disponibile solo laddove queste condizioni siano soddisfatte, l’emittente del paese terzo deve essere tenuto a fornire prove che convincano l’autorità competente che l’autorità nazionale abbia effettivamente assunto un impegno pubblico e stabilito un programma di lavoro. Per assicurare uniformità all’interno della Comunità, il CAERVM deve coordinare la valutazione svolta dalle autorità competenti sull’osservanza delle predette condizioni nel caso dei GAAP dei singoli paesi terzi.

(11)

Durante tale periodo biennale, la Commissione deve non soltanto proseguire un dialogo attivo con le autorità rilevanti dei paesi terzi, ma anche monitorare strettamente i progressi nella convergenza tra gli IFRS e i GAAP del Canada, del Giappone, degli Stati Uniti e degli altri paesi terzi che hanno stabilito un programma di convergenza, per assicurarsi di essere in grado di adottare una decisione in materia di equivalenza almeno sei mesi prima del 1o gennaio 2009. Inoltre la Commissione monitorerà attivamente i progressi in atto nei lavori delle autorità rilevanti dei paesi terzi volti ad eliminare eventuali obblighi in capo agli emittenti comunitari che accedono ai mercati finanziari del paese terzo di riconciliare i bilanci preparati conformemente agli IFRS. Alla fine del periodo transitorio aggiuntivo, la decisione della Commissione dovrà essere tale da assicurare che emittenti comunitari e di paesi terzi siano posti su un piano di parità.

(12)

La Commissione deve informare regolarmente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo in merito ai progressi realizzati nell’eliminazione degli obblighi di riconciliazione e nel processo di convergenza. Di conseguenza la Commissione, prima del 1o aprile 2007, deve presentare al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo una relazione sul calendario di convergenza previsto dalle autorità contabili nazionali del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti. Oltre a ciò, prima del 1o aprile 2008 e dopo la consultazione del CAERVM, la Commissione deve presentare al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo una relazione in merito alla valutazione dei GAAP di paesi terzi utilizzati dagli emittenti che non sono tenuti a riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati o (a seconda del caso) a fornire una descrizione delle differenze tra tali principi e gli IFRS, in caso di prospetti depositati presso l’autorità competente prima del 1o gennaio 2009. Infine, prima del 1o gennaio 2008 e dopo un’adeguata consultazione del CAERVM, la Commissione deve provvedere a garantire che vi sia una definizione di equivalenza utilizzata per determinare l’equivalenza dei GAAP di paesi terzi, sulla base di un meccanismo di equivalenza stabilito a tal fine.

(13)

Di conseguenza è opportuno modificare l’articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004 in modo tale che gli emittenti di paesi terzi non siano tenuti a riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati o (a seconda del caso) a fornire una descrizione delle differenze nei casi descritti durante un periodo massimo di due anni, affinché il dialogo possa continuare. In tutti gli altri casi, gli emittenti di paesi terzi devono essere soggetti all’obbligo di riesporre le loro informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente agli IFRS adottati o (in casi appropriati) di fornire una descrizione delle differenze in qualsiasi prospetto depositato presso l’autorità competente il 1o gennaio 2007 o in data successiva.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue:

1)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Fermo restando il paragrafo 5 bis, a decorrere dal 1o gennaio 2007 gli emittenti dei paesi terzi di cui ai paragrafi 3 e 4 presentano le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo il regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti ai predetti principi. Qualora non siano conformi ai predetti principi, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere presentate in forma di bilancio riesposto.»;

2)

sono inseriti i seguenti paragrafi 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies e 5 sexies:

«5 bis.   Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all’obbligo, di cui all'allegato I, punto 20.1, all'allegato IV, punto 13.1, all'allegato VII, punto 8.2, all'allegato X, punto 20.1, o all'allegato XI, punto 11.1, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, o all'obbligo, di cui all'allegato VII, punto 8.2 bis, all'allegato IX, punto 11.1, o all'allegato X, punto 20.1 bis, di fornire una descrizione delle differenze tra i principi contabili internazionali adottati in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni, incluse in un prospetto depositato presso l’autorità competente prima del 1o gennaio 2009, qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

le note allegate al bilancio che costituiscono parte delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono contenere una dichiarazione di conformità agli International Financial Reporting Standards esplicita e senza riserve, conformemente allo IAS 1 Presentazione del bilancio;

b)

le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere preparate conformemente ai Generally Accepted Accountig Principles del Canada, del Giappone o degli Stati Uniti d’America;

c)

le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere preparate conformemente ai Generally Accepted Accountig Principles di un paese terzo diverso dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti d’America e devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

i)

l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione deve aver assunto pubblicamente l’impegno, prima dell’avvio dell’esercizio finanziario nel quale viene depositato il prospetto, di far convergere tali principi verso gli International Financial Reporting Standards;

ii)

tale autorità deve aver stabilito un programma di lavoro che dimostri l’intenzione di progredire verso la convergenza entro il 31 dicembre 2008; e

iii)

l’emittente deve fornire prove che convincano l’autorità competente che le condizioni di cui ai punti i) e ii) sono soddisfatte.

5 ter.   Entro il 1o aprile 2007 la Commissione presenta al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo una prima relazione sul calendario dei lavori delle autorità responsabili per i principi contabili nazionali negli USA, in Giappone e in Canada riguardanti la convergenza tra gli IFRS e i Generally Accepted Accounting Principles di tali paesi.

La Commissione segue attentamente l’entità dei progressi compiuti nella convergenza tra gli International Financial Reporting Standards e i Generally Accepted Accounting Principles del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America e nell'eliminazione degli obblighi di riconciliazione che si applicano agli emittenti comunitari in tali paesi e ne informa regolarmente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo. In particolare, la Commissione informa immediatamente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo se il processo non sta procedendo in modo soddisfacente.

5 quater.   La Commissione informa altresì regolarmente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo in merito allo sviluppo delle discussioni in materia di regolamentazione e all’entità dei progressi compiuti nella convergenza tra gli International Financial Reporting Standards e i Generally Accepted Accounting Principles dei paesi terzi di cui al paragrafo 5 bis, lettera c), e nell'eliminazione di qualsiasi obbligo di riconciliazione. In particolare la Commissione informa immediatamente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo se il processo non sta procedendo in modo soddisfacente.

5 quinquies.   Oltre agli obblighi di cui ai paragrafi 5 ter e 5 quater, la Commissione avvia e mantiene un dialogo regolare con le autorità di paesi terzi e presenta, entro il 1o aprile 2008 al più tardi, una relazione al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo sui progressi compiuti nella convergenza e nell'eliminazione di qualsiasi obbligo di riconciliazione che si applichi agli emittenti comunitari nell’ambito dell'ordinamento di un paese terzo di cui al paragrafo 5 bis, lettera b) o c). La Commissione può chiedere o imporre ad un’altra persona di preparare la relazione.

5 sexies.   Almeno sei mesi prima del 1o gennaio 2009 la Commissione provvede a determinare l’equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles di paesi terzi conformemente ad una definizione di equivalenza e ad un meccanismo di equivalenza che avrà stabilito prima del 1o gennaio 2008 conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 2003/71/CE. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, la Commissione consulta anzitutto il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari sull’adeguatezza della definizione di equivalenza e del meccanismo di equivalenza e sulla determinazione di equivalenza operata.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2006.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(2)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 215 del 16.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.