9.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 277/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1463/2006 DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 2006
recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in seguito all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1) definisce le norme generali che disciplinano il sostegno comunitario alla politica di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007–2013 e fissa le priorità e le misure in materia. |
(2) |
Occorre adattare le suddette norme generali e misure per permetterne l’attuazione in Bulgaria e Romania a partire dalla data dell’adesione di tali paesi all’Unione europea. |
(3) |
A norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 ogni programma di sviluppo rurale deve comprendere un asse Leader obbligatorio che deve rappresentare una percentuale minima del contributo del FEASR a tale programma. Data la mancanza di esperienza della Bulgaria e della Romania nell’attuazione dell’approccio Leader e per permettere a tali paesi di creare la capacità locale necessaria alla sua applicazione, è opportuno che nel periodo 2010-2013 si applichi in questi paesi il contributo finanziario medio del 2,5 % previsto per l'asse Leader. |
(4) |
Per permettere alla Bulgaria e alla Romania di beneficiare fino al 2013 delle misure transitorie relative al sostegno a favore delle aziende agricole che praticano un’agricoltura di semisussistenza e della costituzione di associazioni di produttori, è opportuno aggiungere la Bulgaria e la Romania all’elenco dei paesi che beneficiano di tali misure. |
(5) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005 di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue:
1) |
all'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Per la Bulgaria e la Romania, nel periodo 2010–2013 si rispetta una percentuale media del 2,5 % almeno del contributo totale del FEASR per l’asse 4. Per il calcolo di tale percentuale si tiene conto di tutti i contributi concessi dal FEASR per tale asse nel periodo 2007–2009.» ; |
2) |
all'articolo 20, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «misure transitorie per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, in particolare:» . |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.