9.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1463/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2006

recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in seguito all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1) definisce le norme generali che disciplinano il sostegno comunitario alla politica di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007–2013 e fissa le priorità e le misure in materia.

(2)

Occorre adattare le suddette norme generali e misure per permetterne l’attuazione in Bulgaria e Romania a partire dalla data dell’adesione di tali paesi all’Unione europea.

(3)

A norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 ogni programma di sviluppo rurale deve comprendere un asse Leader obbligatorio che deve rappresentare una percentuale minima del contributo del FEASR a tale programma. Data la mancanza di esperienza della Bulgaria e della Romania nell’attuazione dell’approccio Leader e per permettere a tali paesi di creare la capacità locale necessaria alla sua applicazione, è opportuno che nel periodo 2010-2013 si applichi in questi paesi il contributo finanziario medio del 2,5 % previsto per l'asse Leader.

(4)

Per permettere alla Bulgaria e alla Romania di beneficiare fino al 2013 delle misure transitorie relative al sostegno a favore delle aziende agricole che praticano un’agricoltura di semisussistenza e della costituzione di associazioni di produttori, è opportuno aggiungere la Bulgaria e la Romania all’elenco dei paesi che beneficiano di tali misure.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue:

1)

all'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Per la Bulgaria e la Romania, nel periodo 2010–2013 si rispetta una percentuale media del 2,5 % almeno del contributo totale del FEASR per l’asse 4. Per il calcolo di tale percentuale si tiene conto di tutti i contributi concessi dal FEASR per tale asse nel periodo 2007–2009.»

;

2)

all'articolo 20, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«misure transitorie per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, in particolare:»

.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.