4.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/29


DIRETTIVA 2006/70/CE DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2006

recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b) e d),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/60/CE prevede che gli enti e le persone che rientrano nel suo ambito di applicazione applichino, in funzione del rischio, obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela per quanto riguarda le operazioni o i rapporti d’affari con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo. Nel contesto di questa analisi del rischio, è opportuno che le risorse degli enti e delle persone soggetti alla direttiva siano concentrate in particolare sui prodotti e sulle operazioni che sono caratterizzate da un rischio elevato di riciclaggio dei proventi di attività criminose. Per persone politicamente esposte si intendono le persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami. Per assicurare un’applicazione coerente del concetto di persona politicamente esposta, quando si determinano i gruppi di persone soggetti alla direttiva, è essenziale tenere conto delle differenze sociali, politiche ed economiche tra i paesi interessati.

(2)

Gli enti e le persone soggetti alla direttiva 2005/60/CE possono non riuscire a identificare un cliente quale appartenente a una delle categorie di persone politicamente esposte, pur avendo preso misure ragionevoli e adeguate a tal fine. In tali circostanze, nell’esercizio dei loro poteri in relazione all’applicazione di detta direttiva, gli Stati membri devono tenere debito conto della necessità di assicurare che dette persone non siano ritenute automaticamente responsabili di tale omissione. Gli Stati membri devono altresì prendere in esame la possibilità di agevolare l’osservanza della direttiva fornendo le indicazioni necessarie a questo riguardo agli enti e alle persone interessate.

(3)

Di norma le cariche pubbliche esercitate a livelli più bassi di quello nazionale non devono essere considerate importanti. Tuttavia, ove la loro esposizione politica sia comparabile a quella di posizioni analoghe a livello nazionale, gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva devono considerare, in funzione del rischio, se le persone che esercitano tali cariche pubbliche debbano essere considerate persone politicamente esposte.

(4)

Quando la direttiva 2005/60/CE prescrive agli enti e alle persone ad essa soggetti di identificare coloro che intrattengono stretti legami con le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, tale obbligo si applica nella misura in cui i legami sono di dominio pubblico o l’ente o la persona hanno ragione di ritenere che tali legami esistano. Ciò non presuppone, quindi, una ricerca attiva da parte degli enti e delle persone soggetti alla direttiva.

(5)

Le persone che rientrano nel concetto di persone politicamente esposte non devono più essere considerate tali, decorso un periodo minimo, quando abbiano cessato di esercitare importanti cariche pubbliche.

(6)

Poiché l’adeguamento, in funzione del rischio, delle procedure generali di adeguata verifica della clientela a situazioni di basso rischio costituisce lo strumento normale in base alla direttiva 2005/60/CE e dato che le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela richiedono la presenza, in altre parti del sistema, di meccanismi adeguati di controlli e contrappesi volti a impedire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, l’applicazione di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela deve essere ristretta a un numero limitato di casi. In questi casi, gli obblighi per gli enti e le persone soggetti a tale direttiva non scompaiono e questi sono tenuti, tra l’altro, a un controllo continuo dei rapporti d’affari, in modo da essere in grado di identificare le operazioni complesse o di importo insolitamente elevato che non hanno un obiettivo economico evidente o una finalità lecita manifesta.

(7)

Le autorità pubbliche nazionali sono considerate generalmente come clienti a basso rischio all’interno del loro Stato membro e, conformemente alla direttiva 2005/60/CE, possono essere soggette a procedure semplificate di adeguata verifica della clientela. Tuttavia nessuna delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie europee, compresa la Banca centrale europea (BCE), ha i requisiti per beneficiare direttamente, in base alla direttiva, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela nell’ambito della categoria delle «autorità pubbliche nazionali» o, nel caso della BCE, nell’ambito della categoria degli «enti creditizi e finanziari». Tuttavia poiché non risulta che tali entità presentino un rischio elevato di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo esse devono essere riconosciute come clienti a basso rischio e beneficiare di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela, purché siano soddisfatti criteri adeguati.

(8)

Deve inoltre essere possibile applicare procedure semplificate di adeguata verifica della clientela nel caso di entità giuridiche che esercitano attività finanziarie che non rientrano nella definizione di ente finanziario ai sensi della direttiva 2005/60/CE, ma sono soggette alla legislazione nazionale adottata conformemente a tale direttiva e soddisfano requisiti riguardanti la sufficiente trasparenza per quanto riguarda la loro identità e meccanismi adeguati di controllo, in particolare una vigilanza rafforzata. Potrebbe essere questo il caso delle imprese che prestano servizi di assicurazione generali.

(9)

Deve essere possibile applicare procedure semplificate di adeguata verifica della clientela a prodotti e operazioni collegate in circostanze limitate, ad esempio quando i vantaggi del prodotto finanziario in questione non possono andare in generale a beneficio di terzi e sono realizzabili soltanto nel lungo termine, come ad esempio talune polizze di assicurazione di investimenti o taluni prodotti di risparmio o quando il prodotto finanziario mira a finanziare attività materiali in forma di accordi di leasing, nei quali la titolarità giuridica ed effettiva dell’attività sottostante resta alla società di leasing, o in forma di credito al consumo di valore modesto, purché le operazioni siano effettuate tramite conti bancari e siano inferiori a una soglia appropriata. I prodotti controllati dallo Stato che sono generalmente rivolti a categorie specifiche di clienti, come ad esempio i prodotti di risparmio a vantaggio di bambini, devono beneficiare di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela anche se non tutti i criteri sono soddisfatti. Il controllo dello Stato deve essere inteso come un’attività che va al di là della normale vigilanza sui mercati finanziari e non deve essere concepito in modo da applicarsi a prodotti, quali i titoli di debito emessi direttamente dallo Stato.

(10)

Prima di consentire l’uso di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela, gli Stati membri devono valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni relative presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in particolare prestando particolare attenzione a qualsiasi attività di tali clienti o a qualsiasi tipo di prodotti od operazioni che possono essere considerate come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In particolare, qualsiasi tentativo da parte di clienti in relazione a prodotti a basso rischio di agire anonimamente o di nascondere la propria identità deve essere considerato come un fattore di rischio e un potenziale elemento di sospetto.

(11)

In talune circostanze le persone fisiche o le entità giuridiche possono esercitare attività finanziarie in modo occasionale o su scala molto limitata, a titolo complementare rispetto ad altre attività non finanziarie, come ad esempio gli alberghi che prestano servizi di cambio valuta ai loro clienti. La direttiva 2005/60/CE consente agli Stati membri di decidere che le attività finanziarie di tale tipo esulano dal suo ambito di applicazione. La valutazione della natura occasionale o molto limitata dell’attività deve avvenire con riferimento a soglie quantitative riguardanti le operazioni e il fatturato dell’operatività in questione. Tali soglie devono essere decise a livello nazionale, in funzione del tipo di attività finanziaria, al fine di tenere conto delle differenze tra i singoli paesi.

(12)

Chi esercita un’attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata non deve, inoltre, fornire un’intera gamma di servizi finanziari al pubblico, bensì solo quelli necessari per migliorare lo svolgimento della sua operatività principale. Quando l’operatività principale della persona riguarda un'attività soggetta alla direttiva 2005/60/CE, non deve essere concessa l’esenzione per le attività finanziarie occasionali o limitate, eccetto in relazione alle persone che negoziano beni.

(13)

Talune attività finanziarie, come ad esempio i servizi di trasferimento di fondi, sono più suscettibili di uso o di abuso a fini di riciclaggio di proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. È pertanto necessario assicurare che tali attività finanziarie o attività finanziarie simili non siano escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2005/60/CE.

(14)

Occorre prevedere che le decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE possano essere revocate il più rapidamente possibile, se necessario.

(15)

Gli Stati membri devono assicurare che le decisioni di esenzione non siano oggetto di abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In particolare devono evitare di adottare decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE nei casi in cui le attività delle autorità nazionali connesse al controllo o all'applicazione delle norme presentino particolari difficoltà a seguito della sovrapposizione di competenze tra più Stati membri, ad esempio in caso di fornitura di servizi finanziari a bordo di navi che prestano servizi di trasporto tra porti situati in diversi Stati membri.

(16)

L’applicazione della presente direttiva è senza pregiudizio per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (2), e del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (3).

(17)

Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE per quanto riguarda:

1)

gli aspetti tecnici della definizione di persone politicamente esposte di cui all’articolo 3, paragrafo 8, di detta direttiva;

2)

i criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 5, di detta direttiva;

3)

i criteri tecnici per valutare se, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE sia giustificato non applicare detta direttiva a determinate persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata.

Articolo 2

Persone politicamente esposte

1.   Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2005/60/CE, tra «le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche» rientrano le seguenti:

a)

i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i viceministri o sottosegretari;

b)

i parlamentari;

c)

i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;

d)

i membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

e)

gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

f)

i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie di cui al primo comma, lettere da a) a f), rientrano i funzionari di livello medio o inferiore.

Le categorie di cui al primo comma, lettere da a) a e), includono, ove applicabile, le posizioni a livello comunitario e internazionale.

2.   Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2005/60/CE, i «familiari diretti» delle persone di cui al presente articolo, paragrafo 1, includono:

a)

il coniuge;

b)

qualsiasi partner considerato dal diritto nazionale equivalente al coniuge;

c)

i figli e i loro coniugi o partner;

d)

i genitori.

3.   Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2005/60/CE, i «soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami» includono:

a)

qualsiasi persona fisica che abbia notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o di istituti giuridici o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al paragrafo 1;

b)

qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al paragrafo 1.

4.   Fatta salva l’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato, da almeno un anno, di occupare importanti cariche pubbliche, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti e le persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Articolo 3

Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela

1.   Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri possono, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, considerare come clienti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo le autorità pubbliche o gli organismi pubblici che soddisfano tutti i criteri seguenti:

a)

il cliente ha occupato funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto derivato della Comunità europea;

b)

l’identità del cliente è pubblicamente disponibile, trasparente e certa;

c)

le attività del cliente, così come le sue pratiche contabili, sono trasparenti;

d)

il cliente rende conto o a un’istituzione comunitaria o alle autorità di uno Stato membro, ovvero esistono procedure di controlli e contrappesi che assicurano la verifica dell’attività del cliente.

2.   Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri possono, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, prendere in considerazione le entità giuridiche che non godono dello status di autorità od organismi pubblici, ma che soddisfano, come clienti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, tutti i criteri seguenti:

a)

il cliente è un’entità che esercita attività finanziarie che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva 2005/60/CE, ma alle quali la legislazione nazionale ha esteso le obbligazioni di detta direttiva, a norma dell’articolo 4 della stessa;

b)

l’identità del cliente è pubblicamente disponibile, trasparente e certa;

c)

in base al diritto nazionale, il cliente deve ottenere un’autorizzazione per esercitare le attività finanziarie e l’autorizzazione può essere rifiutata se le autorità competenti non ritengono provate la competenza e l’onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l’attività di tale entità o del suo titolare effettivo;

d)

il cliente è soggetto a controllo, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorità competenti per quanto riguarda l’osservanza della legislazione nazionale di attuazione di detta direttiva e, ove applicabile, degli obblighi aggiuntivi previsti dalla legislazione nazionale;

e)

la mancata osservanza degli obblighi di cui alla lettera a) da parte del cliente è soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilità di adeguate misure amministrative o l’imposizione di sanzioni amministrative.

L’entità di cui al primo comma, lettera a), include le controllate nei limiti in cui le obbligazioni di cui alla direttiva 2005/60/CE siano state ad esse estese a proprio titolo.

Ai fini del primo comma, lettera c), l’attività esercitata dal cliente è soggetta a vigilanza da parte delle autorità competenti. Per vigilanza si intende in questo contesto quel tipo di attività di vigilanza basata sui poteri di controllo più intensi, compresa la possibilità di effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni includono la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e comprendono verifiche a campione.

3.   Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, possono consentire agli enti e alle persone soggetti alla direttiva stessa, di considerare come esposti a un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo i prodotti, o le operazioni collegate a prodotti, che soddisfino tutti i criteri seguenti:

a)

il prodotto ha una base contrattuale scritta;

b)

le operazioni relative sono eseguite tramite un conto del cliente presso un ente creditizio soggetto alla direttiva 2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva;

c)

il prodotto o l’operazione relativa non sono anonimi e la loro natura è tale da consentire la tempestiva applicazione dell’articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE;

d)

è fissata una soglia minima predeterminata per il prodotto;

e)

i vantaggi del prodotto o dell’operazione relativa non possono andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, handicap, sopravvivenza a una predeterminata età avanzata o eventi analoghi;

f)

nel caso di prodotti o di operazioni relative che prevedono l’investimento di fondi in attività finanziarie o crediti, compresa l’assicurazione o altro tipo di crediti potenziali:

i)

i vantaggi del prodotto o dell’operazione relativa sono realizzabili soltanto nel lungo termine;

ii)

il prodotto o l’operazione relativa non possono essere utilizzati come garanzia;

iii)

nel corso del rapporto contrattuale non sono effettuati pagamenti anticipati, non sono utilizzate clausole di riscatto e non vi è rescissione anticipata.

Ai fini del primo comma, lettera d), le soglie stabilite all’articolo 11, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2005/60/CE si applicano in caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di natura analoga. Fermo il disposto del terzo comma, negli altri casi la soglia massima è 15 000 EUR. Gli Stati membri possono derogare a detta soglia nel caso di prodotti che siano collegati al finanziamento di attività materiali e quando la titolarità legale ed effettiva delle attività non è trasferita al cliente fino alla conclusione del rapporto contrattuale, purché la soglia stabilita dallo Stato membro per le operazioni collegate a questo tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate, non superi 15 000 EUR all’anno.

Gli Stati membri possono derogare ai criteri di cui al primo comma, lettere e) e f), nel caso di prodotti le cui caratteristiche siano determinate dalle loro autorità pubbliche nazionali competenti per finalità di interesse generale, che beneficino di speciali vantaggi dallo Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e il cui utilizzo sia sottoposto a controllo da parte di tali autorità, purché i vantaggi dei prodotti siano realizzabili solo nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini del primo comma, lettera d), sia sufficientemente bassa. Se del caso, questa soglia può essere stabilita come un ammontare massimo su base annuale.

4.   Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri prestano particolare attenzione a qualsiasi attività dei clienti o a qualsiasi tipo di prodotti od operazioni che possono essere considerati come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

Gli Stati membri non considerano che i clienti o i prodotti e le operazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo se informazioni disponibili indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo può non essere basso.

Articolo 4

Attività esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

1.   Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, possono considerare escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1 o 2, di detta direttiva le persone giuridiche o fisiche esercitanti un’attività finanziaria che soddisfi tutti i criteri seguenti:

a)

l’attività finanziaria è limitata in termini assoluti;

b)

l’attività finanziaria è limitata a livello di transazioni;

c)

l’attività finanziaria non è l’attività principale;

d)

l’attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all’attività principale;

e)

l’attività principale non è un’attività menzionata all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE, ad eccezione dell’attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera e), della stessa direttiva;

f)

l’attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell’attività principale e non offerta in generale al pubblico.

Ai fini del primo comma, lettera a), il fatturato totale dell’attività finanziaria non può superare una soglia che deve essere sufficientemente bassa. Tale soglia è stabilita a livello nazionale, a seconda del tipo di attività finanziaria.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri applicano una soglia massima per cliente e singola transazione, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia effettuata con un’operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate. Tale soglia è stabilita a livello nazionale, a seconda del tipo di attività finanziaria. Essa è sufficientemente bassa per assicurare che i tipi di operazione in questione costituiscano un metodo non pratico e non efficiente per riciclare i proventi di attività criminose o per finanziare il terrorismo e non supera 1 000 EUR.

Ai fini del primo comma, lettera c), gli Stati membri richiedono che il fatturato dell’attività finanziaria non superi il 5 % del fatturato totale della persona giuridica o fisica in questione.

2.   Nel valutare il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri prestano particolare attenzione a qualsiasi attività finanziaria che sia considerata particolarmente suscettibile, per sua natura, di essere oggetto di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

Gli Stati membri non considerano che le attività finanziarie di cui al paragrafo 1 presentino un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, se informazioni disponibili indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo può non essere basso.

3.   Qualsiasi decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE indica le ragioni sulle quali è basata. Gli Stati membri prevedono la possibilità di revocare tale decisione qualora le circostanze cambino.

4.   Gli Stati membri istituiscono attività di monitoraggio basate sul rischio o adottano qualsiasi altra misura adeguata per assicurare che l’esenzione concessa con decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE non sia oggetto di abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 5

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 dicembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2006.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(2)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2006/379/CE (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 21).

(3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 674/2006 della Commissione (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 58).