18.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/16


DIRETTIVA 2006/20/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2006

che modifica, per adattarla al progresso tecnico, la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 70/221/CEE è una delle direttive particolari nel contesto della procedura di omologazione comunitaria prevista dalla direttiva 70/156/CEE. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano di conseguenza alla direttiva 70/221/CEE.

(2)

Per accrescere il grado di protezione, è opportuno prescrivere che i dispositivi di protezione posteriore antincastro debbano poter resistere a un livello di forza superiore e tenere conto dei veicoli equipaggiati con sospensioni pneumatiche.

(3)

In considerazione dei progressi tecnici e dell’aumento dell’uso di veicoli attrezzati con sponda elevatrice, è opportuno tener conto delle sponde elevatrici nel contesto dell'installazione dei dispositivi di protezione posteriore antincastro.

(4)

La direttiva 70/221/CEE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 70/221/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   A decorrere dall’11 settembre 2007, se non sono soddisfatti i requisiti di cui alla direttiva 70/221/CEE modificata dalla presente direttiva, uno Stato membro, per ragioni riguardanti i dispositivi di protezione posteriore antincastro:

a)

rifiuta di rilasciare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale di un tipo di veicolo;

b)

rifiuta di rilasciare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale di un dispositivo di protezione posteriore antincastro come entità tecnica.

2.   A decorrere dall’11 marzo 2010, se non sono soddisfatti i requisiti di cui alla direttiva 70/221/CEE modificata dalla presente direttiva, uno Stato membro, per ragioni riguardanti i dispositivi di protezione posteriore antincastro:

a)

rifiuta l’immatricolazione o vieta la vendita o la messa in servizio di veicoli;

b)

vieta la vendita o la messa in servizio di un dispositivo di protezione posteriore antincastro come entità tecnica.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro l’11 marzo 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall’11 marzo 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10).

(2)  GU L 76 del 6.4.1970, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

L'allegato II della direttiva 70/221/CEE è modificato come segue:

1)

è inserito il seguente punto 5.1 bis:

«5.1 bis.

I veicoli sono sottoposti a prova nelle seguenti condizioni:

il veicolo è fermo su una superficie orizzontale, piana, rigida e liscia,

le ruote anteriori sono in posizione di marcia in linea retta;

i pneumatici sono gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo,

se è necessario per ottenere le forze di prova prescritte, il veicolo può essere trattenuto in qualsiasi modo, precisato dal costruttore del veicolo,

se il veicolo è equipaggiato con sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica, o con un dispositivo di livellamento automatico in funzione del carico, è sottoposto a prova con la sospensione o il dispositivo nelle condizioni di marcia normali previste dal costruttore.»;

2)

il testo del punto 5.4.5.2 è sostituito dal seguente:

«5.4.5.2.

Sui due punti P1 e sul punto P3 viene successivamente applicata una forza orizzontale pari al 25 % della massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo, comunque non superiore a 5 × 104 N;»

3)

è inserito il seguente punto 5.4 bis:

«5.4 bis.

Nei veicoli attrezzati con una sponda elevatrice, il dispositivo di protezione posteriore antincastro può interrompersi per consentire il funzionamento del meccanismo. In questi casi si applicano le seguenti disposizioni speciali:

5.4 bis.1.

la distanza laterale tra gli elementi di fissazione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e gli elementi della sponda elevatrice che rendono necessaria l'interruzione non può essere superiore a 2,5 cm;

5.4 bis.2.

i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastro hanno, in ogni caso, una superficie effettiva di almeno 350 cm2;

5.4 bis.3.

i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastro devono avere dimensioni sufficienti per soddisfare le prescrizioni del punto 5.4.5.1, che determinano le posizioni relative dei punti di prova. Se i punti P1 sono situati entro la zona d’interruzione di cui al punto 5.4 bis, i punti P1 da utilizzare sono situati al centro della sezione laterale del dispositivo di protezione posteriore antincastro;

5.4 bis.4.

le disposizioni del punto 5.4.1 non si applicano alla zona d'interruzione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e in relazione alla sponda elevatrice.»