23.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 229/7


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2006

sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati all’alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/576/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Su richiesta della Commissione, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato pareri relativi alle micotossine desossinivalenol (2 giugno 2004) (1), zearalenone (28 luglio 2004) (2), ocratossina A (22 settembre 2004) (3) e fumonisine (22 giugno 2005) (4).

(2)

Tali pareri concludono che le quattro micotossine hanno effetti tossici in varie specie animali. Il deossinivalenolo, lo zearalenone e le fumonisine B1 e B2 si trasmettono solo in misura molto limitata dai mangimi alla carne, al latte e alle uova; di conseguenza, è minimo il contributo dei prodotti alimentari di origine animale all’esposizione umana totale a tali tossine. L’ocratossina A può passare dai mangimi agli alimenti di origine animale, ma le valutazioni dell’esposizione indicano che i prodotti alimentari di origine animale contribuiscono solo in minima parte all’esposizione alimentare umana all’ocratossina A.

(3)

I dati disponibili sulla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei prodotti destinati all’alimentazione degli animali sono per ora alquanto limitati. È urgente sviluppare e convalidare un metodo di analisi sensibile. Tuttavia, dalle informazioni disponibili sembra che la presenza di tossine T-2 e HT-2 nei prodotti destinati all’alimentazione animale potrebbe destare preoccupazioni. Quindi, è di primaria importanza sviluppare un metodo di analisi sensibile, raccogliere ulteriori dati di occorrenza ed effettuare indagini/ricerche supplementari sui fattori della presenza delle tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali, in particolare per quanto riguarda l’avena e i prodotti derivati.

(4)

Alla luce delle conclusioni dei pareri scientifici di cui al considerando 1 e della mancanza di dati attendibili relativi alle tossine T-2 e HT-2, nonché delle forti variazioni osservate nell’occorrenza di tali micotossine da un anno all’altro, occorre raccogliere dati supplementari riguardo alla presenza di tali micotossine nei diversi mangimi e alimenti per animali, in aggiunta a quelli già messi a disposizione dai programmi di controllo coordinati per il 2002 (5), 2004 (6) e 2005 (7).

(5)

Per fornire orientamenti agli Stati membri sull’accettabilità dei cereali e dei prodotti a base di cereali, nonché dei mangimi composti per l’alimentazione degli animali ed evitare disparità nei valori accettati dai singoli Stati membri, con il conseguente rischio di distorsione della concorrenza, è necessario raccomandare valori di riferimento.

(6)

Gli Stati membri dovranno applicare solo i valori di riferimento per le fumonisine B1 e B2 a decorrere dal 1o ottobre 2007, conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 856/2005 della Commissione, del 6 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le Fusarium-tossine (8).

(7)

Entro il 2009 va intrapresa una valutazione del metodo proposto dalla presente raccomandazione, in particolare allo scopo di verificarne la capacità di contribuire alla tutela della salute degli animali. I dati di controllo ottenuti in forza della presente raccomandazione consentiranno di comprendere meglio la variazione e la presenza da un anno all’altro di tali micotossine nell’ampia gamma di sottoprodotti utilizzati per l’alimentazione degli animali, il che riveste un’estrema importanza ai fini dell’adozione, ove necessario, di ulteriori misure legislative,

RACCOMANDA:

1)   Gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore dei mangimi, dovranno potenziare il controllo della presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A e fumonisine B1 e B2, tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali destinati all’alimentazione degli animali e nei mangimi composti.

2)   Gli Stati membri dovranno garantire l’analisi simultanea dei campioni per accertare la presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2, per poter valutare il grado di occorrenza concomitante.

3)   Gli Stati membri dovranno prestare particolare attenzione alla presenza di tali micotossine nei sottoprodotti o nei prodotti secondari del settore alimentare destinati all’alimentazione degli animali.

4)   Gli Stati membri dovranno assicurare che siano trasmessi regolarmente alla Commissione i risultati analitici al fine di un loro inserimento in una base di dati.

5)   Gli Stati membri dovranno garantire l’applicazione dei valori di riferimento indicati nell’allegato, al fine di determinare l’accettabilità dei mangimi composti e dei cereali e prodotti a base di cereali destinati all’alimentazione degli animali. Per quanto riguarda le fumonisine B1 e B2, gli Stati membri dovranno applicare tali valori a partire dal 1o ottobre 2007.

6)   Gli Stati membri dovranno garantire, in particolare, che gli operatori del settore alimentare applichino nel loro sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) (9) i valori di riferimento di cui al punto 5, al fine di determinare, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l’accettabile e l’inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati.

Nell’applicarli, gli Stati membri dovranno tener conto del fatto che i valori di riferimento per i cereali e i prodotti a base di cereali sono determinati per le specie animali più tolleranti e vanno considerati, pertanto, valori superiori.

Per l’alimentazione di animali più sensibili, gli Stati membri dovranno garantire l’applicazione da parte dei produttori di valori di riferimento inferiori per i cereali e prodotti a base di cereali, tenendo conto del grado di sensibilità delle specie considerate e consentendo l’osservanza dei valori orientativi stabiliti per i mangimi composti destinati a tali specie animali.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, emesso il 2 giugno 2004 su richiesta della Commissione europea, relativo al deossinivalenolo quale sostanza indesiderabile nell’alimentazione degli animali:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/478.Par.0005.File.dat/opinion05_contam_ej73_deoxynivalenol_v2_en1.pdf

(2)  Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, emesso il 28 luglio 2004 su richiesta della Commissione europea, relativo allo zearalenone quale sostanza indesiderabile nell’alimentazione degli animali:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/527.Par.0004.File.dat/opinion_contam06_ej89_zearalenone_v3_en1.pdf

(3)  Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, emesso il 22 settembre 2004 su richiesta della Commissione europea, relativo all’ocratossina A quale sostanza indesiderabile nell’alimentazione degli animali:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/645.Par.0001.File.dat/opinion_contam09_ej101_ochratoxina_en1.pdf

(4)  Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, emesso il 22 giugno 2005 su richiesta della Commissione europea, relativo alle fumonisine quali sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1037.Par.0001.File.dat/contam_op_ej235_fumonisins_en1.pdf

(5)  Raccomandazione 2002/214/CE della Commissione, del 12 marzo 2002, sui programmi di controllo coordinati riguardante l’alimentazione animale per l’anno 2002, in conformità alla direttiva 95/53/CE del Consiglio (GU L 70 del 13.3.2002, pag. 20).

(6)  Raccomandazione 2004/163/CE della Commissione, del 17 febbraio 2004, sui programmi di controllo coordinati riguardante l’alimentazione animale per l’anno 2004, in conformità della direttiva 95/53/CE del Consiglio (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 70).

(7)  Raccomandazione 2005/187/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, relativa ad un programma coordinato di controlli per l’anno 2005 nel settore dell’alimentazione animale in applicazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 22).

(8)  GU L 143 del 7.6.2005, pag. 3.

(9)  Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1).


ALLEGATO

VALORI DI RIFERIMENTO

Micotossina

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Valore di riferimento in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

Desossinivalenolo

Materie prime per mangimi (1)

 

Cereali e prodotti a base di cereali (2) fatta eccezione per sottoprodotti del granoturco

8

Sottoprodotti del granoturco

12

Mangimi complementari e completi, ad eccezione di:

5

mangimi complementari e completi per suini,

0,9

mangimi complementari e completi per vitelli (< 4 mesi), agnelli e capretti

2

Zearalenone

Materie prime per mangimi (1)

 

Cereali e prodotti a base di cereali (2) fatta eccezione per sottoprodotti del granoturco

2

Sottoprodotti del granotuco

3

Mangimi complementari e completi

 

Mangimi complementari e completi per suinetti e scrofette (giovani scrofe)

0,1

Mangimi complementari e completi per scrofe e suini da ingrasso

0,25

Mangimi complementari e completi per vitelli, bovini da latte, ovini (inclusi agnelli) e caprini (inclusi capretti)

0,5

Ocratossina A

Materie prime per mangimi (1)

 

Cereali e prodotti a base di cereali (2)

0,25

Mangimi complementari e completi

 

Mangimi complementari e completi per suini

0,05

Mangimi complementari e completi per pollame

0,1

Fumonisine B1 + B2

Materie prime per mangimi (1)

 

Granoturco e prodotti derivati (3)

60

Mangimi complementari e completi per:

 

suini, equini (Equidi), conigli e animali da compagnia,

5

pesci,

10

pollame, vitelli (< 4 mesi), agnelli e capretti,

20

ruminanti adulti (> 4 mesi) e visoni

50


(1)  Nel caso dei cereali e prodotti a base di cereali somministrati direttamente agli animali occorre prestare particolare attenzione a che il loro utilizzo nella razione giornaliera non comporti un’esposizione degli animali a tali micotossine superiore a quella che comporterebbe una razione giornaliera composta esclusivamente da mangimi completi.

(2)  I termini «Cereali e prodotti derivati» non si riferiscono unicamente alle materie prime per mangimi di cui alla voce 1 «Cereali, loro prodotti e sottoprodotti» dell’elenco non esclusivo delle principali materie prime di cui all’allegato, parte B, della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996 relativa alla circolazione e all’utilizzo di materie prime per mangimi (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35) ma anche ad altre materie prime a base di cereali usate nei mangimi, in particolare foraggi, compresi foraggi grossolani.

(3)  I termini «Granoturco e prodotti derivati» non si riferiscono unicamente alle materie prime per mangimi di cui alla voce 1 «Cereali, loro prodotti e sottoprodotti» dell’elenco non esclusivo delle principali materie prime di cui all’allegato, parte B, della direttiva 96/25/CE, ma anche ad altre materie prime a base di granoturco usate nei mangimi, in particolare foraggi, compresi foraggi grossolani.