30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 404/39


DECISIONE N. 1926/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 153,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità può contribuire alla protezione della salute, della sicurezza e degli interessi economici e giuridici dei cittadini tramite azioni nel campo della tutela dei consumatori.

(2)

Di conseguenza è opportuno istituire un programma d'azione comunitaria nel campo della politica dei consumatori, che sostituisca la decisione 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 (4). Tale decisione dovrebbe quindi essere abrogata.

(3)

È opportuno dare la massima priorità all'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le politiche comunitarie, a norma dell'articolo 153 del trattato, così come agli obiettivi in materia di politica dei consumatori posti da tale programma. Il coordinamento con altre politiche ed altri programmi comunitari costituisce un elemento essenziale affinché gli interessi dei consumatori siano pienamente presi in considerazione nelle restanti politiche. Allo scopo di favorire le sinergie e di evitare doppi impieghi, altri fondi e programmi comunitari dovrebbero prevedere un sostegno finanziario per l'integrazione degli interessi dei consumatori nei loro rispettivi campi.

(4)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5).

(5)

È nell'interesse generale dell'Unione europea che gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza dei servizi e dei prodotti non alimentari e agli interessi economici e giuridici dei cittadini, nonché agli interessi dei consumatori nel quadro dell'elaborazione delle norme relative a prodotti e servizi, siano rappresentati a livello comunitario. Dato il carattere particolare degli organismi interessati, il rinnovo del sostegno comunitario per il funzionamento di tali organismi non dovrebbe essere assoggettato al principio della riduzione progressiva dell'aiuto comunitario.

(6)

È opportuno garantire una transizione dal programma precedente al programma che lo sostituisce, in particolare per quanto riguarda la continuazione delle misure pluriennali e la valutazione tanto dei successi del programma precedente quanto di settori che meritano maggiore attenzione. Se necessario, dal 1o gennaio 2014 l'assistenza tecnica ed amministrativa dovrebbe assicurare i costi della gestione di azioni non ancora portate a termine entro la fine del 2013.

(7)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(8)

L'attuazione del programma dovrebbe tener conto del fatto che il mercato interno non funzionerà correttamente se i consumatori sono protetti in alcuni Stati membri meno bene che in altri. Pertanto, il programma dovrebbe prestare particolare attenzione alla tutela dei consumatori ed alla loro consapevolezza negli Stati membri che hanno aderito a partire dal 1o maggio 2004, in modo da assicurare parità di condizioni per tutti gli Stati membri.

(9)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l'accordo SEE») prevede la cooperazione nel campo della tutela dei consumatori tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (in seguito denominati «i paesi AELS/SEE»), dall'altro. Occorrerebbe inoltre adottare disposizioni affinché altri paesi, in particolare i paesi limitrofi e i paesi che hanno presentato domanda di adesione, che sono candidati all'adesione o i paesi in via di adesione all'Unione europea, possano partecipare al programma.

(10)

Nel contesto dell'attuazione del programma, andrebbe incoraggiata la cooperazione con i paesi terzi che non partecipano al programma, tenendo conto di eventuali accordi in materia conclusi tra tali paesi e la Comunità.

(11)

È opportuno che il valore e l'impatto delle misure adottate nell'ambito del programma siano monitorati e valutati regolarmente anche da valutatori esterni indipendenti. Al fine di valutare la politica dei consumatori, è opportuno formulare obiettivi misurabili e sviluppare indicatori.

(12)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo del carattere transfrontaliero delle problematiche in gioco e che possono dunque, a causa del maggiore potenziale dell'azione comunitaria di proteggere in maniera più incisiva ed efficace la salute, la sicurezza e gli interessi economici e giuridici dei cittadini, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma

È istituito un programma d'azione comunitaria nel campo della politica dei consumatori, relativo al periodo compreso tra il 31 dicembre 2006 ed il 31 dicembre 2013 (in seguito denominato «il programma»).

Articolo 2

Scopo ed obiettivi

1.   Il programma integra, appoggia e controlla le politiche degli Stati membri e contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e alla difesa dei loro interessi economici e giuridici; il programma contribuisce inoltre alla promozione del diritto dei consumatori all'informazione, all'educazione e ad organizzarsi per salvaguardare i loro interessi.

2.   Lo scopo di cui al paragrafo 1 è perseguito tramite la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a)

assicurare un grado elevato di tutela dei consumatori, in particolare migliorando le conoscenze disponibili, la consultazione e la rappresentanza degli interessi dei consumatori;

b)

assicurare un'applicazione efficace delle regole in materia di tutela dei consumatori, in particolare attraverso misure nel campo della cooperazione diretta a garantire l'esecuzione delle norme, dell'informazione, dell'educazione e dei mezzi di impugnazione.

Questi obiettivi sono realizzati attraverso una combinazione di azioni e di strumenti tra quelli figuranti nell'elenco di cui all'allegato I secondo le priorità contenute nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 3

Finanziamento

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2013 è pari a 156 800 000 EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 4

Contributi finanziari

1.   I contributi finanziari della Comunità non superano le seguenti soglie:

a)

il 50 % dei costi delle azioni finanziate congiuntamente dalla Comunità e da uno o più Stati membri, o dalla Comunità e dalle autorità competenti dei paesi terzi partecipanti a norma dell'articolo 8, salvo in casi di azioni di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario non può eccedere il 70 %;

b)

l'85 % dei costi delle azioni intese a sviluppare corsi integrati europei di specializzazione post-laurea su materie riguardanti la politica dei consumatori;

c)

il 50 % delle spese di funzionamento delle organizzazioni europee dei consumatori;

d)

il 95 % delle spese di funzionamento delle organizzazioni europee dei consumatori che rappresentano gli interessi dei consumatori nell'ambito dello sviluppo di norme sui prodotti e sui servizi a livello comunitario.

2.   I contributi finanziari della Comunità possono assumere la forma di:

a)

borse di studio per la mobilità individuale di insegnanti e di studenti nell'ambito dei corsi integrati europei di specializzazione post-laurea su materie riguardanti la politica dei consumatori. La gestione di queste borse di studio può essere affidata alle agenzie nazionali Erasmus del programma di apprendimento permanente;

b)

indennità di viaggio e di soggiorno per lo scambio di funzionari addetti a controllare l'esecuzione delle norme.

3.   I criteri per valutare se le azioni presentino utilità eccezionale ai sensi del paragrafo 1, lettera a), sono stabiliti in anticipo nel piano di lavoro annuale. Le azioni di utilità eccezionale devono giovare, in particolare, ai consumatori degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il o dopo il 1o maggio 2004.

4.   Il rinnovo dei contributi finanziari di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), è esentato dal principio di riduzione progressiva.

5.   Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, i contributi finanziari della Comunità possono assumere inoltre la forma di un aiuto forfettario o di un finanziamento a tasso fisso qualora ciò sia compatibile con la natura delle azioni interessate quali definite nel piano di lavoro annuale. Nel caso di un aiuto forfettario di un finanziamento a tasso fisso, le soglie massime previste al paragrafo 1 non si applicano anche se il cofinanziamento rimane necessario.

Articolo 5

Beneficiari

Le categorie di beneficiari ammissibili ai contributi finanziari di cui all'articolo 4 sono fissate nell'allegato II.

Articolo 6

Assistenza tecnica ed amministrativa

1.   La dotazione finanziaria per il programma può coprire anche le spese attinenti ad attività preparatorie, di monitoraggio, di controllo, di audit e di valutazione direttamente richieste per la gestione del programma e per il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare le spese relative a studi, riunioni, azioni informative, pubblicazioni, reti informatiche per lo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica ed amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

2.   La dotazione finanziaria per il programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie per assicurare la transizione al programma dalle misure adottate a norma della decisione n. 20/2004/CE. Se necessario, dopo il 2013 si potranno iscrivere a bilancio stanziamenti per coprire queste spese e per consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 7

Attuazione

1.   La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma.

Le azioni intese a perseguire gli scopi e gli obiettivi enunciati nell'articolo 2 si servono di tutti i metodi di attuazione appropriati disponibili, tra cui in particolare l'attuazione diretta o indiretta, su base centralizzata, ad opera della Commissione.

2.   La procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, si applica all'adozione:

a)

del piano di lavoro annuale per l'attuazione del programma, che definisce:

le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie;

i criteri di selezione e di assegnazione e i criteri di determinazione della percentuale dei contributi finanziari della Comunità;

la misura in cui i contributi assumono la forma di importi forfettari e di finanziamenti a tasso fisso, e

il calendario previsto di gare d'appalto, azioni congiunte e inviti a presentare proposte;

b)

le disposizioni, compresi i criteri di selezione e di assegnazione, per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

3.   La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 10 sulle azioni intraprese per l'attuazione del programma.

Articolo 8

Partecipazione di paesi terzi

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

a)

paesi dell'AELS/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

b)

paesi terzi, in particolare i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato, quelli che hanno presentato domanda di adesione, i candidati all'adesione e i paesi in via di adesione all'Unione europea, nonché i paesi dei Balcani occidentali inclusi nel processo di stabilizzazione e di associazione, conformemente alle condizioni definite nei diversi accordi bilaterali o multilaterali con detti paesi che fissano i principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari.

Articolo 9

Monitoraggio, valutazione e divulgazione dei risultati

1.   La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, segue la realizzazione delle azioni del programma alla luce delle sue finalità. Essa ne rende conto al comitato di cui all'articolo 10 e tiene informato il Parlamento europeo e il Consiglio.

2.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri le forniscono informazioni sull'attuazione e sull'impatto del programma.

3.   La Commissione assicura che il programma sia valutato dopo tre anni dal suo inizio, nonché quando è giunto a termine. La Commissione comunica le conclusioni di tali valutazioni, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

La Commissione rende pubblici i risultati delle azioni condotte a norma della presente decisione.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Abrogazione

La decisione 20/2004/CE è abrogata.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles addì 18 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


(1)  GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 1.

(2)  GU C 192 del 16.8.2006, pag. 8.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 14 novembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006.

(4)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

(5)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).


ALLEGATO I

AZIONI E STRUMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

Obiettivo I

Assicurare un grado elevato di tutela dei consumatori, in particolare migliorando le conoscenze disponibili, la consultazione e la rappresentanza degli interessi dei consumatori.

Azione 1

Raccolta, scambio e analisi di dati ed informazioni che forniscano una base di conoscenze per sviluppare la politica dei consumatori e per integrare gli interessi dei consumatori in altre politiche comunitarie, compresi:

1.1.

il monitoraggio e la valutazione degli sviluppi del mercato che hanno ripercussioni sugli interessi economici o su altri interessi dei consumatori, inclusi studi, indagini sui prezzi, indagini sui cambiamenti nella struttura dei mercati, sondaggi presso consumatori e imprenditori, la raccolta e l'analisi dei reclami presentati dai consumatori, la raccolta e l'analisi dei dati riguardanti sia i rapporti commerciali transfrontalieri tra imprese e consumatori sia i mercati transfrontalieri;

1.2

lo sviluppo e la gestione di banche dati;

1.3.

la raccolta e l'analisi di dati statistici e di altre conoscenze pertinenti, il cui elemento statistico sarà sviluppato utilizzando nel modo opportuno il programma statistico comunitario.

Azione 2

Raccolta, scambio e analisi di dati e di informazioni e messa a punto di strumenti di valutazione che forniscano una base di conoscenze in materia di sicurezza dei beni e servizi di consumo, compresa l'esposizione dei consumatori alle sostanze chimiche liberate dai prodotti, i rischi e le lesioni connesse con specifici beni e servizi di consumo e l'analisi tecnica delle notifiche di allarme.

Azione 3

Sostegno alla fornitura di pareri scientifici ed alla valutazione dei rischi, comprese le mansioni dei comitati scientifici indipendenti istituiti dalla decisione 2004/210/CE della Commissione, del 3 marzo 2004, che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente (1).

Azione 4

Elaborazione di iniziative legislative e di altre iniziative normative, nonché promozione di iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione, tra cui:

4.1.

la consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, sulla regolamentazione e sul suo impatto;

4.2.

la consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, per lo sviluppo delle politiche relative alla sicurezza dei prodotti e dei servizi ed agli interessi economici e giuridici dei consumatori;

4.3.

la consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, in relazione alla valutazione della necessità di norme di sicurezza dei prodotti e dell'elaborazione di mandati di normalizzazione per prodotti e servizi;

4.4.

seminari, conferenze e riunioni di parti interessate ed esperti.

Azione 5

Contributi finanziari al funzionamento delle organizzazioni europee di consumatori.

Azione 6

Contributi finanziari al funzionamento delle organizzazioni europee dei consumatori che rappresentano gli interessi dei consumatori nell'ambito dello sviluppo di norme sui prodotti e sui servizi a livello comunitario.

Azione 7

Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni regionali, nazionali ed europee dei consumatori, in particolare attraverso la formazione e lo scambio di buone pratiche e di esperienze dei membri del personale, soprattutto per le organizzazioni dei consumatori degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il o dopo il 1o maggio 2004.

Obiettivo II

Assicurare un'applicazione efficace delle regole in materia di tutela dei consumatori, in particolare attraverso misure nel campo della cooperazione diretta a garantire l'esecuzione delle norme, dell'informazione, dell'educazione e dei mezzi di ricorso.

Azione 8

Attività dirette a migliorare l'effettiva applicazione della legislazione comunitaria relativa alla tutela dei consumatori, in particolare la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (2), e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (3), tra cui:

8.1.

azioni per migliorare sia il coordinamento del monitoraggio e delle attività volte a garantire l'esecuzione delle norme, sia la cooperazione tra autorità competenti, compresi lo sviluppo e la gestione di strumenti TI (ad esempio, basi di dati, sistemi di informazione e di comunicazione), l'organizzazione di seminari, conferenze, gruppi di lavoro e riunioni di parti interessate e di esperti in materia di esecuzione della normativa, l'organizzazione di scambi di funzionari addetti a controllare l'esecuzione delle norme, nonché l'organizzazione di corsi di formazione, anche per i membri dell'ordinamento giudiziario;

8.2.

monitoraggio e valutazione della sicurezza dei prodotti non alimentari e dei servizi, compresi il rafforzamento e l'estensione della sfera d'applicazione e del funzionamento del sistema di allarme RAPEX tenendo conto degli sviluppi in materia di scambio delle informazioni sulla sorveglianza del mercato, e l'ulteriore sviluppo della rete per la sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori secondo quanto previsto dalla direttiva 2001/95/CE;

8.3.

azioni congiunte di monitoraggio e di garanzia dell'esecuzione delle norme nonché altre azioni nel contesto della cooperazione amministrativa e per la garanzia dell'esecuzione;

8.4.

azioni di cooperazione amministrativa e per la garanzia dell'esecuzione delle norme con paesi terzi che non partecipano al programma.

Azione 9

Consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, per il Ccontrollo e la valutazione tanto del recepimento e dell'applicazione da parte degli Stati membri della legislazione in materia di tutela dei consumatori quanto dell'attività svolta dagli Stati membri per garantire l'esecuzione di tale normativa, in particolare della direttiva 2005/29/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori (4), e del regolamento (CE) n. 2006/2004. Ciò comprende lo sviluppo e la gestione di banche dati facilmente e pubblicamente accessibili riguardanti l'applicazione della normativa comunitaria sulla tutela dei consumatori.

Azione 10

Azioni riguardanti l'informazione, la consulenza e i mezzi di ricorso, tra cui:

10.1.

il monitoraggio del funzionamento dei sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e la valutazione del loro impatto;

10.2.

il contributo finanziario ad azioni congiunte condotte con enti pubblici o senza scopo di lucro facenti parte di reti comunitarie che forniscono informazioni ed assistenza ai consumatori per aiutarli ad esercitare i loro diritti e ad ottenere accesso a mezzi appropriati di risoluzione delle controversie (la rete dei centri europei dei consumatori);

10.3.

azioni dirette a migliorare la comunicazione con i cittadini dell'UE per quanto riguarda le questioni attinenti alla tutela dei consumatori, soprattutto negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il o dopo il 1o maggio 2004, comprese pubblicazioni su questioni rilevanti per la politica dei consumatori, la fornitura di informazioni on line e azioni che forniscono informazioni sulle misure di tutela dei consumatori e sui diritti dei consumatori.

Azione 11

Azioni in materia di educazione dei consumatori, comprese:

11.1.

azioni specifiche mirate ai giovani consumatori, ai consumatori più anziani e a gruppi vulnerabili di consumatori chiaramente meno capaci di difendere i propri interessi, e sviluppo di strumenti interattivi di educazione dei consumatori;

11.2.

contributi finanziari per lo sviluppo di corsi integrati europei di specializzazione post-laurea su materie riguardanti la politica dei consumatori, compreso un sistema di borse di studio che consentano agli studenti di trascorrere fino a sei mesi in un altro paese.


(1)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

(2)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(3)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2005/29/CE (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

(4)  GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.


ALLEGATO II

BENEFICIARI AMMISSIBILI AI CONTRIBUTI FINANZIARI STABILITI NELL'ARTICOLO 4

1.

I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), possono essere assegnati ad un organismo pubblico o ad un organismo senza scopo di lucro designato mediante una procedura trasparente dallo Stato membro o dall'autorità competente interessati e accettato dalla Commissione.

2.

I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), possono essere assegnati alle istituzioni d'istruzione superiore degli Stati membri o dei paesi terzi che partecipano a norma dell'articolo 8, secondo quanto stabilito nell'articolo 2 della decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008) (1).

3.

I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), possono essere assegnati agli studenti ed agli insegnanti che partecipano ai corsi integrati europei di specializzazione post-laurea su materie riguardanti la politica dei consumatori che ricevono un cofinanziamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

4.

I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), possono essere assegnati ai funzionari addetti a controllare l'esecuzione delle norme per la tutela dei consumatori di cui al regolamento (CE) n. 2006/2004 e alla direttiva 2001/95/CE.

5.

I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), possono essere assegnati alle organizzazioni europee dei consumatori le quali:

a)

non siano organismi governativi, siano senza scopo di lucro, siano indipendenti da interessi industriali, commerciali e da altri interessi confliggenti, ed abbiano come loro obiettivi ed attività principali la promozione e la tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici e giuridici dei consumatori nella Comunità;

b)

siano state delegate a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario da organizzazioni nazionali di almeno la metà degli Stati membri, le quali a loro volta rappresentino i consumatori, conformemente alle norme o alla prassi nazionali, e siano attive a livello regionale o nazionale; e

c)

e abbiano fornito alla Commissione informazioni soddisfacenti per quanto riguarda i loro membri, le loro regole interne e le loro fonti di finanziamento.

6.

I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), possono essere assegnati alle organizzazioni europee dei consumatori le quali:

a)

non siano organismi governativi, siano senza scopo di lucro, siano indipendenti da interessi industriali, commerciali e da altri interessi confliggenti, ed abbiano come loro obiettivi ed attività principali quelli di rappresentare gli interessi dei consumatori nel processo di normalizzazione a livello comunitario;

b)

siano state delegate in almeno due terzi degli Stati membri a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario:

da organismi che rappresentano, conformemente alle norme o alla prassi nazionali, le organizzazioni nazionali dei consumatori negli Stati membri, o

in assenza degli organismi di cui al primo trattino, da organizzazioni nazionali dei consumatori negli Stati membri, le quali a loro volta rappresentino i consumatori, conformemente alle norme o alla prassi nazionali, e siano attive a livello nazionale;

c)

abbiano fornito alla Commissione informazioni soddisfacenti per quanto riguarda i loro membri, le loro regole interne e le loro fonti di finanziamento.


(1)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.