18.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2006

concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011

(2006/788/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità e la Repubblica del Gabon hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica del Gabon.

(2)

È nell’interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.

(3)

È opportuno assicurare il prosieguo delle attività di pesca a partire dalla data di scadenza del protocollo precedente (1) fino all’entrata in vigore del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nel suddetto accordo.

(4)

È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L’accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 3 dicembre 2005.

Articolo 3

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Categoria di pesca

Tipo di nave

Stato membro

Licenze o contingente

Pesca del tonno

Pescherecci con palangari di superficie

Spagna

13

Portogallo

3

Pesca del tonno

Tonniere congelatrici con reti a circuizione

Spagna

12

Francia

12

Nel caso in cui le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscano le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 4

Gli Stati membri le cui navi pescano nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca del Gabon secondo le modalità di cui al regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (2).

Articolo 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  Approvato dal regolamento (CE) n. 580/2002 del Consiglio del 25 marzo 2002 (GU L 89 del 5.4.2002, pag. 3).

(2)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.



18.11.2006   

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L 319/17


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

relativo all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011

Egregio signore,

in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011, siglato venerdì 28 ottobre 2005, mi pregio informarLa che il Gabon è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 3 dicembre 2005, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all’articolo 13 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, il versamento della prima rata della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2 del protocollo dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2006.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Per il governo del Gabon

Egregio signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011, siglato venerdì 28 ottobre 2005, mi pregio informarLa che il Gabon è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 3 dicembre 2005, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all’articolo 13 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, il versamento della prima rata della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2 del protocollo dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2006.»

Mi pregio confermarLe l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell’Unione europea


PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011

Articolo 1

Periodo d’applicazione e possibilità di pesca

1.   A decorrere dal 3 dicembre 2005 e per un periodo di sei anni, le possibilità di pesca di cui all’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:

specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite del 1982)

tonniere congelatrici con reti a circuizione: 24 unità,

pescherecci con palangari di superficie: 16 unità.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

3.   Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Gabon soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell’allegato del medesimo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1.   La contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 dell’accordo si compone, da una parte, per il periodo di cui all’articolo 1, di un importo di 715 000 EUR all’anno equivalente a un quantitativo di riferimento di 11 000 tonnellate annue e, dall’altra, di un importo specifico di 145 000 EUR all’anno destinato al sostegno e all’attuazione di iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca nel Gabon. Tale importo specifico è parte integrante della contropartita finanziaria unica definita nell’articolo 7 dell’accordo.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 del presente protocollo.

3.   Gli importi di cui al paragrafo 1, vale a dire 860 000 EUR, vengono pagati annualmente dalla Comunità nel periodo di applicazione del presente protocollo.

4.   Se il volume complessivo delle catture effettuate annualmente dalle navi della Comunità nelle acque del Gabon supera le 11 000 tonnellate, l’importo di 715 000 EUR della contropartita finanziaria annuale sarà aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare catturata. L’importo annuo complessivo a carico della Comunità non può tuttavia superare il doppio dell’importo di cui al paragrafo 3 (1 430 000 EUR). Se i quantitativi catturati dalle navi comunitarie eccedono i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo totale, l’importo dovuto per la quantità che eccede tale limite è versato l’anno seguente.

5.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 settembre 2006 per il primo anno ed entro il 30 giugno 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 per gli anni seguenti.

6.   Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, l’impiego di tale contropartita rientra nella competenza esclusiva delle autorità del Gabon.

7.   La contropartita finanziaria è versata al Tesoro pubblico del Gabon sul conto «Pesca marittima», numero 47 069 X.

Articolo 3

Cooperazione per una pesca responsabile — Riunione scientifica

1.   Le due parti s’impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Gabon in base ai principi di non discriminazione tra le varie flotte presenti in dette acque.

2.   Nel periodo di applicazione del protocollo la Comunità e le autorità del Gabon si adopereranno per seguire l’evoluzione dello stato delle risorse nella zona della pesca del Gabon.

3.   Le parti s’impegnano a cooperare a livello di sottoregione e, in particolare, nell’ambito del COREP, ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile.

4.   A norma dell’articolo 4 dell’accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo per adottare di comune accordo, se del caso a seguito di una riunione scientifica eventualmente a livello di sottoregione, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

Articolo 4

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse del Gabon. In tal caso la contropartita finanziaria di 715 000 EUR di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo annuo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo di 715 000 EUR. Nel caso in cui i quantitativi catturati annualmente dalle navi comunitarie superino il doppio di 11 000 t (vale a dire 22 000 t), l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

2.   Al contrario, nel caso in cui le parti concordino una riduzione delle possibilità di pesca di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

3.   Le parti possono altresì rivedere, previa consultazione e di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 3 in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5

Nuove possibilità di pesca

1.   Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate nell’articolo 1, la Comunità consulterà il Gabon ai fini dell’eventuale concessione dell’autorizzazione relativa a tali nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2.   Le parti incoraggiano la pesca sperimentale, in particolare per quanto riguarda le specie di acque profonde presenti nelle acque del Gabon. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni e altri criteri adeguati.

Le parti praticheranno la pesca sperimentale conformemente ai parametri da esse convenuti, se del caso nell’ambito di un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per la pesca sperimentale dovrebbero essere concesse per un periodo massimo di sei mesi. Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno fornito risultati positivi, il governo del Gabon può attribuire alla flotta comunitaria possibilità di pesca di nuove specie fino alla scadenza del protocollo attuale. In tal caso sarà maggiorata la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo attuale.

Articolo 6

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria in caso di circostanze straordinarie

1.   Qualora circostanze straordinarie, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) del Gabon, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1. La sospensione è decisa previa consultazione delle parti entro due mesi dalla richiesta di una di esse, a condizione che la Comunità europea abbia soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.

2.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e/o che la situazione è tale da consentire il ritorno alle attività di pesca.

3.   La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie, sospesa in concomitanza con il pagamento della contropartita finanziaria, è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7

Promozione di una pesca responsabile nelle acque del Gabon

1.   Una quota pari al sessanta per cento (60 %) della contropartita finanziaria totale fissata all’articolo 2 è destinata ogni anno allo sviluppo e all’attuazione di iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo del Gabon.

Tale dotazione è gestita dal Gabon in funzione degli obiettivi concordati dalle parti, in base alle priorità stabilite a livello nazionale per la gestione sostenibile e responsabile del settore della pesca, e della conseguente programmazione annuale e pluriennale, secondo quanto indicato nel seguente paragrafo 2.

2.   Su proposta del Gabon e ai fini dell’attuazione del paragrafo precedente, all’entrata in vigore del protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, la Comunità e il Gabon concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità d’applicazione, tra cui in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria prevista al paragrafo 1 supra e gli importi specifici per le iniziative da effettuare annualmente;

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Gabon nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzazione degli importi specifici per le iniziative da effettuare annualmente deve essere approvata dalle parti nell’ambito della commissione mista.

4.   Il Gabon decide ogni anno in merito all’assegnazione della quota della contropartita finanziaria prevista al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo il Gabon notifica alla Comunità l’assegnazione prevista entro il 1o maggio dell’anno precedente.

5.   Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea potrà chiedere un adeguamento della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo al fine di adattare a tali risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.

Articolo 8

Controversie — Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo deve formare oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, l’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3.   Ai fini della sospensione dell’applicazione del protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 3, in caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui all’articolo 2 l’applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle seguenti condizioni:

a)

le autorità competenti del Gabon notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;

b)

in mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità competenti del Gabon possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;

c)

l’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque del Gabon sono disciplinate dalla normativa applicabile nel Gabon, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

Articolo 11

Clausola di revisione

Nel quarto anno di applicazione del presente protocollo, dell’allegato e delle relative appendici, le parti possono rivedere le disposizioni del protocollo, dell’allegato e delle relative appendici e, se del caso, modificarle. Le modifiche possono riguardare anche il quantitativo di riferimento e gli anticipi forfettari versati dagli armatori.

Articolo 12

Abrogazione

L’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon è abrogato e sostituito dall’allegato del presente protocollo.

Articolo 13

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2.   Essi si applicano a decorrere dal 3 dicembre 2005.