8.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2006

concernente alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina

[notificata con il numero C(2006) 3940]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/605/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (3) stabilisce le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di pollame, compreso il pollame destinato al ripopolamento della selvaggina.

(2)

La decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (4), dispone che gli Stati membri definiscano le zone del loro territorio particolarmente a rischio d’introduzione e di presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, sulla base di determinati fattori di rischio.

(3)

Il pollame destinato al ripopolamento della selvaggina comprende diverse specie di selvaggina da penna d’allevamento, tra cui gli uccelli acquatici. Questo pollame è allevato in cattività e poi rimesso in libertà per essere cacciato e per servire da fonte di carne di selvaggina da penna selvatica.

(4)

L’allevamento di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina richiede spesso il contatto con volatili selvatici e potrebbe perciò presentare un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria, in particolare in caso di spedizioni in altri Stati membri o paesi terzi.

(5)

Le esperienze con i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 e altri ceppi del virus dell’influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7 hanno dimostrato che questa categoria di pollame è particolarmente a rischio e che devono essere adottate misure supplementari per ridurre tali rischi.

(6)

È quindi opportuno che gli Stati membri elaborino orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza per questo tipo di produzione di pollame, precisando e completando le misure previste dalla decisione 2005/734/CE, in particolare per quanto riguarda gli allevamenti da cui si effettuano spedizioni di pollame verso altri Stati membri o paesi terzi.

(7)

La direttiva 2005/94/CE stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all’individuazione precoce dell’influenza aviaria. Tale direttiva esige l’attuazione di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria negli allevamenti di pollame. Gli orientamenti per le buone prassi di biosicurezza, le misure supplementari di biosicurezza e gli esami che precedono la spedizione di pollame figuranti nella presente decisione intendono fornire ulteriori garanzie per gli scambi e l'esportazione di pollame vivo e ridurre il rischio di diffusione della malattia.

(8)

Occorre svolgere indagini di laboratorio in conformità alle procedure stabilite nella decisione 2006/437/CE della Commissione, del 31 agosto 2006, recante approvazione del manuale diagnostico per l’influenza aviaria di cui alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione dispone:

a)

l’applicazione di misure di biosicurezza negli allevamenti di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina; nonché

b)

l’applicazione di misure di sorveglianza in caso di spedizione di pollame da reddito destinato al ripopolamento della selvaggina verso altri Stati membri o paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«pollame»: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (ratitae), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, la produzione di carne o di uova destinate al consumo o per il ripopolamento della selvaggina;

b)

«pollame da reddito»: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne e/o di uova destinate al consumo o per il ripopolamento della selvaggina;

c)

«selvaggina»: uccelli selvatici cacciati ai fini del consumo umano.

Articolo 3

Orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza

Gli Stati membri, in cooperazione con i produttori che allevano pollame destinato al ripopolamento della selvaggina, elaborano orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza per tali allevamenti, tenendo conto delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE («orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza»).

Articolo 4

Condizioni per la spedizione di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina

1.   Gli Stati membri provvedono affinché la spedizione in altri Stati membri o paesi terzi di pollame da reddito destinato al ripopolamento della selvaggina sia autorizzata solo se l’azienda di spedizione è stata:

a)

sottoposta a un’ispezione del veterinario ufficiale che confermi che essa è conforme agli orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza; e

b)

nel corso dei due mesi che precedono la data di spedizione del pollame:

i)

inclusa nel programma di sorveglianza ufficiale per l’influenza aviaria di cui all’articolo 4 della direttiva 2005/94/CE;

oppure

ii)

oggetto di un esame sierologico con risultati negativi per il virus dell’influenza aviaria, sottotipi H5 e H7, in ciascun caso su campioni prelevati a caso dall’allevamento di origine da cui è prelevata la partita, nel modo seguente:

50 campioni in caso di oche o anatre, oppure

20 campioni in caso di altro pollame.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la spedizione in altri Stati membri o paesi terzi di pollame da reddito di meno di un mese e destinato al ripopolamento di selvaggina sia autorizzata solo se:

a)

l’azienda di spedizione è conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1; e

b)

nel corso della settimana che precede la spedizione 20 tamponi cloacali e 20 tamponi tracheali od orofaringei del pollame della spedizione sono sottoposti a un esame virologico per l’influenza aviaria con una prova di isolamento del virus o PCR.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché prima della spedizione il pollame da reddito di cui al paragrafo 1 e 2 del presente articolo sia sottoposto a un esame sanitario del gruppo di origine richiesto dall'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/539/CEE nel corso delle 24 ore che precedono la spedizione della partita.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché gli esami di laboratorio di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2 del presente articolo siano effettuati secondo il manuale diagnostico istituito a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE.

Articolo 5

Certificazione

Gli Stati membri provvedono affinché i certificati sanitari di cui all’articolo 17 della direttiva 90/539/CEE che accompagnano le partite di pollame destinate al ripopolamento della selvaggina spedite in altri Stati membri siano completati dalla dicitura seguente:

«La presente partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/605/CE della Commissione.»

Articolo 6

Misure per garantire la conformità

Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(3)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/405/CE (GU L 158 del 10.6.2006, pag. 14).