28.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/36


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

(2006/235/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le attività dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, istituite dal Consiglio regolamento (CEE) n. 1210/90 (2), sono già state estese ad altri paesi europei mediante accordi bilaterali conclusi dalla Comunità, tenendo conto della natura transfrontaliera dei problemi ambientali e della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale in campo ambientale.

(2)

Il 20 luglio 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Confederazione Svizzera un accordo sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.

(3)

L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 26 ottobre 2004, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(4)

È opportuno che la Comunità approvi l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 20 dell'accordo (3).

Articolo 3

Nel comitato misto istituito dall'articolo 16 dell'accordo la Comunità è rappresentata dalla Commissione.

Per le questioni relative al contributo finanziario della Svizzera, per qualsiasi deroga sostanziale riguardante l'inclusione di atti normativi comunitari nell'allegato I e per qualsiasi modifica dell'allegato III, la posizione della Comunità riguardo alle decisioni del comitato misto è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Per tutte le altre decisioni del comitato misto, compresa la periodica inclusione degli atti normativi comunitari nell'allegato I, con riserva degli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, e per le questioni relative al funzionamento interno del comitato misto, la posizione della Comunità è adottata dalla Commissione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. PLASSNIK


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).

(3)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.



28.3.2006   

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L 90/37


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «Comunità»,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in seguito denominata «Svizzera»,

in seguito denominate «parti contraenti»,

RICONOSCENDO il carattere transfrontaliero dei problemi ambientali e l'importanza di rafforzare la cooperazione internazionale in campo ambientale,

TENUTO CONTO del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,

TENUTO CONTO del fatto che le attività dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale sono già state estese ad altri paesi europei mediante accordi bilaterali conclusi dalla Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Svizzera partecipa pienamente alle attività dell'Agenzia europea dell'ambiente, in seguito denominata «Agenzia», e a quelle della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET), e applica gli atti di cui all'allegato I.

Articolo 2

La Svizzera contribuisce finanziariamente alle attività di cui all'articolo 1 (Agenzia ed EIONET) secondo le modalità di seguito indicate:

a)

il contributo annuo è calcolato sulla base della sovvenzione erogata dalla Comunità al bilancio dell'Agenzia per l'anno considerato, divisa per il numero di Stati membri della Comunità;

b)

il contributo finanziario della Svizzera è inoltre regolato dalle condizioni finanziarie riportate nell'allegato II.

Articolo 3

La Svizzera prende parte, senza diritto di voto, a tutte le attività del consiglio di amministrazione dell'Agenzia ed è associata alle attività del comitato scientifico dell'Agenzia stessa.

Articolo 4

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo la Svizzera informa l'Agenzia dei principali elementi che compongono le sue reti nazionali di informazione, secondo quanto stabilito negli atti di cui all'allegato I.

Articolo 5

La Svizzera designa in particolare fra le istituzioni di cui all'articolo 4 o fra le altre organizzazioni stabilite nel suo territorio un «punto focale nazionale» incaricato, sul piano nazionale, del coordinamento e/o della trasmissione delle informazioni da fornire all'Agenzia e alle istituzioni o agli organismi facenti parte dell'EIONET, compresi i centri tematici di cui all'articolo 6.

Articolo 6

La Svizzera può parimenti individuare, entro il termine di cui all'articolo 4, le istituzioni o le altre organizzazioni stabilite nel suo territorio che potrebbero essere specificamente incaricate di cooperare con l'Agenzia per quanto riguarda determinati temi di particolare interesse. Le istituzioni così individuate devono essere in grado di concludere un accordo con l'Agenzia per agire in qualità di centro tematico della rete, svolgendo compiti specifici. Questi centri cooperano con altre istituzioni facenti parte della rete.

Articolo 7

Nei sei mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia riesamina i principali elementi della rete per tenere conto della partecipazione della Svizzera.

Articolo 8

Fatto salvo il rispetto della riservatezza, la Svizzera è tenuta a fornire informazioni conformemente agli obblighi e alla prassi stabiliti dal programma di lavoro dell'Agenzia.

Articolo 9

L'Agenzia può concludere con le istituzioni e gli organismi designati dalla Svizzera e appartenenti alla rete, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, i necessari accordi, di natura soprattutto contrattuale, per garantire l'esecuzione dei compiti loro eventualmente affidati.

Articolo 10

I dati ambientali forniti all'Agenzia o da questa diffusi possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché alle informazioni riservate sia assicurato in Svizzera lo stesso livello di protezione garantito nella Comunità.

Articolo 11

L'Agenzia è dotata di personalità giuridica in Svizzera e gode in tale paese della più ampia capacità giuridica concessa per legge alle persone giuridiche.

Articolo 12

La Svizzera applica all'Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee riportato nell'allegato III.

Articolo 13

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, i cittadini svizzeri che godono di tutti i diritti civili e politici possono essere assunti a contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.

Articolo 14

Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera in relazione ai partecipanti alle attività dell'Agenzia o dell'EIONET sono stabilite nell'allegato IV.

Articolo 15

Le parti contraenti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

Articolo 16

1.   La corretta applicazione del presente accordo è assicurata da un comitato misto, composto di rappresentanti delle parti contraenti. Il comitato si riunisce su richiesta di una parte contraente.

2.   Il comitato misto procede a consultazioni sulle implicazioni dei nuovi atti normativi comunitari che modificano il regolamento (CEE) n. 1210/90 o qualsiasi altro strumento giuridico menzionato nel presente accordo, nonché, ove opportuno, sulle eventuali implicazioni relative al contributo finanziario di cui all'articolo 2 e all'allegato II del presente accordo.

3.   In conformità delle rispettive procedure interne delle parti contraenti, il comitato misto può adottare una decisione diretta a modificare gli allegati del presente accordo o stabilire qualsiasi altra misura per assicurare la corretta applicazione del presente accordo.

4.   Il comitato misto agisce di comune accordo.

Articolo 17

Gli allegati del presente accordo, compresa l'appendice, costituiscono parte integrante del medesimo.

Articolo 18

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Svizzera.

Articolo 19

Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di essere applicato sei mesi dopo la data della notifica.

Articolo 20

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della notifica tra le parti contraenti dell'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 21

1.   Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2.   La versione in lingua maltese è autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede, allo stesso titolo delle lingue di cui al paragrafo 1.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le proprie firme in calce al presente accordo.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


ALLEGATO I

Atti applicabili

In tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato menzionano gli Stati membri della Comunità europea o prevedono la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali menzioni si intendono riferite, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un identico collegamento con quest'ultima.

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da:

regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999 (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1);

regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).


ALLEGATO II

Contributo finanziario della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente

1.

Il contributo finanziario che la Svizzera deve versare al bilancio dell'Unione europea per la sua partecipazione all'Agenzia è calcolato dividendo la sovvenzione erogata dalla Comunità all'Agenzia per un determinato anno per il numero di Stati membri della Comunità.

2.

Il contributo della Svizzera è gestito in conformità del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

3.

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera al fine di partecipare alle attività dell'Agenzia o a riunioni legate all'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia sono rimborsate da quest'ultima secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per gli esperti degli Stati membri della Comunità.

4.

Dopo l'entrata in vigore del presente accordo e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione delle Comunità europee, in seguito denominata «Commissione», trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente all'importo del contributo dovuto all'Agenzia in base al presente accordo. Nel primo anno solare di partecipazione, il contributo della Svizzera è calcolato in proporzione al periodo intercorrente tra l'inizio della partecipazione e la fine dell'anno considerato. Negli anni successivi l'importo del contributo è quello fissato nel presente accordo.

Il contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario in euro della Commissione.

5.

La Svizzera è tenuta a versare il contributo indicato nella richiesta di fondi entro il 1o maggio se la richiesta è inviata dalla Commissione entro il 1o aprile e comunque entro 30 giorni dalla data di invio di tale richiesta.

Eventuali ritardi nel versamento del contributo comportano per la Svizzera la corresponsione di interessi sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


ALLEGATO III

Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato.

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 1

I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.

I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.

Articolo 3

Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno delle Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.

Articolo 5

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 6

Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.

Articolo 7

1.   I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

2.   Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all'entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all'applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 8

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 9

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione di ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 11

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 12

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità:

a)

godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall'altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 13

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

Articolo 14

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 15

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.

Articolo 16

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO LE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 17

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell'interesse di queste ultime.

Ciascuna istituzione delle Comunità ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.

Articolo 19

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 20

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 21

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 23

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all'Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.


ALLEGATO IV

Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri ad attività dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'EIONET

Articolo 1

Comunicazione diretta

L'Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'Agenzia o dell'EIONET in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Agenzia o della Comunità, o subfornitori. Questi soggetti possono comunicare direttamente alla Commissione e all'Agenzia qualsiasi informazione e documento pertinente per i quali hanno l'obbligo di comunicazione a norma degli strumenti indicati dal presente accordo, dei contratti o delle convenzioni conclusi e delle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Articolo 2

Audit

1.   In osservanza del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, e del regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia il 26 marzo 2003 secondo quanto stabilito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché con le altre disposizioni indicate nel presente accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese con questi ultimi possono prevedere che audit scientifici, finanziari, tecnici, o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell'Agenzia e della Commissione o da altre persone da esse debitamente autorizzate.

2.   Gli agenti dell'Agenzia e della Commissione e le altre persone autorizzate dall'Agenzia e dalla Commissione devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto d'accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo.

3.   La Corte dei conti delle Comunità europee dispone degli stessi diritti della Commissione.

4.   Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dopo la scadenza del presente accordo o nell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni in questione.

5.   Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Articolo 3

Controlli in loco

1.   Ai sensi del presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare, sul territorio svizzero, controlli e verifiche sul posto secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996.

2.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter apportare tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3.   Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.   Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità con la normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

5.   La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nell'eseguire i controlli o le verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati di questi controlli e verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1.   Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, procedono a consultazioni.

2.   Le autorità competenti svizzere informano senza indugio la Commissione e l'Agenzia di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti ai quali si riferisce il presente accordo.

Articolo 5

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, misure e sanzioni amministrative possono essere imposte dall'Agenzia o dalla Commissione in conformità con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni dell'Agenzia o della Commissione prese nell'ambito di applicazione del presente accordo, le quali comportino, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Agenzia o la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.