16.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1858/2005 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2005

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’India, del Sudafrica e dell’Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure in vigore

(1)

Nell’agosto 1999, con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2) (di seguito «regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina. L’inchiesta che ha portato all’istituzione di tali misure viene indicata di seguito «inchiesta iniziale».

(2)

Le misure in vigore su tali importazioni erano dazi ad valorem, ad eccezione di un produttore esportatore indiano, uno messicano, uno sudafricano e uno ucraino, dai quali sono stati accettati impegni con la decisione 1999/572/CE della Commissione (3). Con il regolamento (CE) n. 1678/2003 la Commissione ha revocato l’accettazione dell’impegno offerto dal produttore esportatore ucraino e con il regolamento (CE) n. 1674/2003 il Consiglio ha nuovamente istituito il corrispondente dazio antidumping ad valorem.

(3)

Due inchieste avviate a norma dell’articolo 13 del regolamento di base hanno poi rivelato che l’Ucraina e la Repubblica popolare cinese eludevano le misure iniziali rispettivamente attraverso importazioni dalla Moldova e attraverso importazioni dal Marocco. Il dazio antidumping definitivo in vigore sulle importazioni originarie dell’Ucraina è stato quindi esteso dal Consiglio alle importazioni dello stesso tipo di cavi d’acciaio spedite dalla Moldova con il regolamento (CE) n. 760/2004 (4). Analogamente, il dazio antidumping definitivo in vigore sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è stato esteso, con il regolamento (CE) n. 1886/2004 del Consiglio (5), alle importazioni dello stesso tipo di cavi d’acciaio spedite dal Marocco, con l’eccezione dei cavi effettivamente fabbricati da un produttore marocchino.

1.2.   Inchiesta relativa ad un altro paese

(4)

Il 20 novembre 2004, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6) la Commissione ha avviato una procedura antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originarie della Repubblica di Corea, in seguito ad una denuncia presentata dall’industria comunitaria che conteneva elementi di prova che indicavano che tali importazioni fossero oggetto di dumping e che arrecassero quindi un notevole pregiudizio all’industria comunitaria. L’inchiesta si è conclusa con la decisione 2005/739/CE della Commissione (7), senza l’istituzione di alcuna misura.

1.3.   Domanda di riesame

(5)

Dopo la pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sui cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina (8), il 17 maggio 2004 la Commissione ha ricevuto la richiesta di sottoporre tali misure a riesame, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(6)

La richiesta è stata presentata dal Comitato di collegamento dell’unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio (EWRIS) (di seguito «denunciante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di cavi di acciaio. La domanda è stata motivata con il fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria comunitaria.

(7)

In mancanza di indicazioni in tal senso relative alle importazioni dal Messico, il denunciante non ha richiesto l’apertura di un riesame in previsione della scadenza relativo a tali importazioni. Pertanto, le misure applicabili alle importazioni originarie del Messico sono scadute il 18 agosto 2004 (9).

(8)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha avviato tale riesame (10).

1.4.   L’inchiesta

(9)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’avvio del riesame i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(10)

Considerato il numero elevato di produttori comunitari e importatori comunitari non collegati a produttori esportatori dei paesi in questione, è stata presa in considerazione l’eventualità di ricorrere ad un campionamento, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse effettivamente necessario e, in tal caso, selezionare un campione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutte le parti di cui sopra sono state invitate a manifestarsi entro due settimane dall’apertura del procedimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(11)

Diciassette produttori comunitari hanno completato in modo adeguato il formulario entro il termine previsto e si sono impegnati formalmente a collaborare all’inchiesta. Il formulario richiedeva tra l’altro informazioni relative all’andamento di alcuni macroindicatori di pregiudizio come la capacità produttiva, il volume della produzione, le scorte, il volume delle vendite e il tasso di occupazione.

(12)

Tra i diciassette produttori ne sono stati scelti cinque, rappresentativi dell’industria comunitaria in termini di volume della produzione e di vendita del prodotto in esame nella Comunità.

(13)

Solo un importatore ha fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e si è dichiarato disposto a collaborare ulteriormente con i servizi della Commissione. I servizi della Commissione hanno pertanto deciso di non applicare il campionamento agli importatori non collegati, bensì di inviare il questionario a tale importatore. L’importatore in questione non ha però completato il questionario e la Commissione ha concluso che gli importatori non collegati non hanno fornito alcuna collaborazione. L’associazione che rappresenta gli interessi degli importatori (EWRIA) ha presentato osservazioni di natura generale, in particolare relative alla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile. Tali osservazioni sono riprese nei considerando 19 e 20.

(14)

I questionari sono stati inviati ai cinque produttori comunitari selezionati per il campione e a tutti i produttori esportatori noti. È stato inoltre contattato un produttore in Turchia (di seguito «paese di riferimento»), al quale è stato inviato un questionario.

(15)

I cinque produttori comunitari inseriti nel campione, tre produttori esportatori dei paesi in questione e due importatori collegati e un produttore del paese di riferimento hanno risposto al questionario.

(16)

Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

 

produttori comunitari inseriti nel campione:

BTS Drahtseile GmbH (Germania),

Cables Y Alambres Especiales SA (Spagna),

CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH (Germania),

Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA (Portogallo),

Trefileurope (Francia);

 

produttore del paese esportatore:

Usha Martin Ltd. (India);

 

importatori collegati nella Comunità:

Usha Martin UK (Regno Unito),

Usha Martin Scandinavia (Danimarca);

 

produttore del paese di riferimento:

Celik Halat (Turchia).

(17)

L’inchiesta relativa al persistere e/o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004 (di seguito «periodo dell’inchiesta»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e la fine del periodo dell’inchiesta (di seguito «periodo considerato»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(18)

Il prodotto in esame è lo stesso del prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale che ha portato all’istituzione delle misure attualmente in vigore, ovvero cavi di acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificati ai codici NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 ed ex 7312 10 99.

2.2.   Prodotto simile

(19)

Come l’inchiesta iniziale, anche il presente riesame ha confermato che il prodotto in esame, quello prodotto e venduto dai produttori esportatori sul mercato interno, quello prodotto e venduto dai produttori comunitari sul mercato comunitario e quello prodotto e venduto dal produttore del paese di riferimento sul suo mercato interno hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e le stesse applicazioni finali; conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, essi sono pertanto da considerare prodotti simili.

(20)

L’EWRIA ha riproposto l’argomentazione avanzata nell’inchiesta iniziale, ovvero che il prodotto in esame è sostanzialmente diverso dai prodotti fabbricati e venduti nella Comunità e che non dovrebbe pertanto essere considerato comparabile. La Commissione ha risposto dettagliatamente all’obiezione nei regolamenti precedenti, con cui ha istituito le misure provvisorie e definitive sulle importazioni del prodotto in esame, dimostrando che i cavi d’acciaio prodotti nella Comunità e quelli importati erano simili. Poiché l’EWRIA non ha fornito alcun nuovo elemento, vengono confermate le conclusioni del regolamento definitivo iniziale.

3.   PROBABILITÀ DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(21)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se ci fossero casi di dumping e, in tal caso, se lo scadere delle misure comportasse o meno il rischio di persistenza del dumping.

3.1.   Osservazioni preliminari

(22)

In base ai dati Eurostat, nel periodo dell’inchiesta il volume complessivo delle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’India, del Sudafrica e dell’Ucraina (di seguito «paesi in esame») è stato pari a 7 784 t, corrispondenti al 4,4 % della quota di mercato della Comunità.

(23)

Il periodo dell’inchiesta di 15 mesi (dal 1o gennaio 1997 al 31 marzo 1998) dell’inchiesta iniziale ha riguardato solamente le importazioni nella Comunità precedenti all’allargamento. I dati dell’inchiesta iniziale non sono pertanto direttamente confrontabili a quelli del periodo dell’inchiesta. In ogni caso, nell’inchiesta iniziale, le importazioni complessive dai paesi in questione nell’UE15 sono state pari a 21 102 t, corrispondenti al 14,3 % della quota di mercato comunitaria.

(24)

Un produttore esportatore indiano che ha collaborato è stato responsabile del 75 % delle esportazioni registrate da Eurostat. In Sudafrica il solo produttore esportatore noto ha presentato i dati relativi alle sue esportazioni nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta, che, relativamente a tale periodo, hanno rappresentato tutte le esportazioni nella Comunità originarie di tale paese. Per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, il produttore esportatore che ha collaborato è stato responsabile del 75 % delle esportazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese alla Comunità. Infine, per quanto concerne l’Ucraina, nessuno dei due produttori esportatori noti ha collaborato all’inchiesta.

3.2.   Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell’inchiesta

(25)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, se le circostanze non sono cambiate, è stata usata la stessa metodologia dell’inchiesta originale.

3.2.1.   India

(26)

Nel periodo dell’inchiesta, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di cavi d’acciaio originari dell’India è stato pari a 3 869 t, corrispondenti al 2,2 % della quota di mercato comunitaria.

3.2.1.1.   Valore normale

(27)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito se le vendite sul mercato interno di prodotto simile effettuate dal produttore esportatore indiano che ha collaborato fossero rappresentative, ovverosia se il loro volume rappresentasse almeno il 5 % delle esportazioni verso la Comunità. Tali vendite si sono rivelate rappresentative a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

(28)

Dopo la comunicazione delle informazioni, il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha contestato il metodo usato dalla Commissione, sostenendo che per valutare la rappresentatività avrebbe dovuto essere usato il volume delle vendite del prodotto in esame al primo acquirente comunitario indipendente e non all’importatore collegato. L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base prevede però che per determinare se le vendite sul mercato interno del prodotto simile siano rappresentative, si debbano confrontare le vendite sul mercato interno con le vendite del prodotto in esame destinate all’esportazione nella Comunità, senza specificare se debbano essere prese in considerazione le vendite al primo acquirente indipendente o all’importatore collegato. La Commissione ha pertanto concluso che il metodo utilizzato fosse ragionevole e conforme al regolamento di base. L’obiezione è stata quindi respinta.

(29)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dalla società considerata, identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per essere esportati nella Comunità.

(30)

Per ciascuno dei tipi venduti dal produttore esportatore sul mercato interno e considerati direttamente comparabili ai tipi di cavi d’acciaio venduti per l’esportazione nella Comunità, la Commissione ha esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di cavi d’acciaio sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel periodo dell’inchiesta il loro volume complessivo è risultato pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportato nella Comunità. È risultato rappresentativo il 31 % dei tipi esportati nella Comunità.

(31)

La Commissione ha inoltre esaminato se le vendite di ciascun tipo di prodotto effettuate in quantità rappresentative sul mercato interno potessero essere considerate eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale di vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto venduto a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava l’80 % o più del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate durante il periodo dell’inchiesta, remunerative o meno. Se il volume delle vendite remunerative di un dato tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume complessivo delle vendite di quel tipo o se la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative solamente di quel tipo di prodotto, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto.

(32)

Quando il volume delle vendite remunerative di un qualsiasi tipo di prodotto era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto, è stato considerato che il volume delle vendite di tale tipo di prodotto fosse insufficiente perché si potesse adeguatamente ricorrere al suo prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale.

(33)

Quando non è stato possibile utilizzare i prezzi interni di un particolare tipo di prodotto venduto da un produttore esportatore per determinare il valore normale, o perché essi non sono stati venduti sul mercato interno o nel corso di normali operazioni commerciali, è stato utilizzato un altro metodo. In mancanza di un altro metodo adeguato, il valore normale è stato costruito.

(34)

In tutti i casi in cui si è utilizzato un valore normale costruito, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando, ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto sono stati calcolati in base ai dati effettivi relativi alla produzione e alla vendita sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, del prodotto simile.

(35)

Dopo la comunicazione delle informazioni, il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che, nel calcolo del margine di profitto sul mercato interno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha erroneamente inserito le vendite sul mercato interno di prodotti non oggetto dell’inchiesta, per esempio i cavi di fili d’acciaio chiusi. Tuttavia, come indicato al considerando 18, i cavi chiusi sono espressamente inclusi nella definizione del prodotto in esame non solo dell’inchiesta presente, ma anche dell’inchiesta iniziale. L’obiezione è stata quindi respinta.

(36)

Il produttore esportatore indiano ha sostenuto che il valore normale utilizzato per calcolare il margine di dumping nel periodo dell’inchiesta non riflette i prezzi e i costi relativi al mercato interno, in quanto è stato calcolato in base a dati non rappresentativi, ovvero in base ai 4 mesi del periodo dell’inchiesta e non di 12 mesi. Va osservato che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, nel quadro di un riesame in previsione della scadenza si valuta se la scadenza delle misure comporta il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio. Al termine della valutazione, i dazi antidumping definitivi sono confermati o abrogati, ma le singole aliquote dei dazi non possono essere cambiate. Poiché nel quadro di un tale riesame non è necessario procedere al calcolo di margini di dumping precisi, la valutazione della persistenza del dumping si basa su una serie di dati rappresentativi relativi al periodo dell’inchiesta. Nell’inchiesta presente, sono stati richiesti i dati relativi ai mesi finali di ogni trimestre e la Commissione ha chiesto ai produttori esportatori di esprimersi sulla rappresentatività di questi ultimi. Il produttore esportatore non ha contestato questo metodo entro il termine previsto, ma solamente dopo la visita di verifica, ovverosia quando la verifica di un altro gruppo di dati non sarebbe più stata possibile. Inoltre, il produttore esportatore non ha spiegato, né ha fornito alcuna prova al riguardo, perché i periodi selezionati non fossero rappresentativi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.2.1.2.   Prezzi all’esportazione

(37)

Poiché tutte le vendite del prodotto in esame nella Comunità sono state effettuate a società collegate, i prezzi all’esportazione sono stati costruiti, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, utilizzando i prezzi a cui i prodotti importati sono stati venduti al primo acquirente indipendente. Per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile a livello frontiera comunitaria, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, nonché dei profitti. Pertanto, dal prezzo di vendita nella Comunità sono state sottratte le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dall’importatore collegato. Per quanto concerne il margine di profitto, in mancanza di collaborazione da parte degli importatori non collegati, la Commissione, priva di altre informazioni attendibili, ha deciso di utilizzare lo stesso margine di dumping dell’inchiesta iniziale, che era pari al 5 %. La Commissione non è entrata in possesso di informazioni che dimostrassero che tale margine non fosse attendibile.

3.2.1.3.   Confronto

(38)

Per procedere ad un equo confronto per tipo di prodotto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, si è tenuto debitamente conto delle differenze che, secondo quanto richiesto e constatato, hanno inciso sulla comparabilità dei prezzi. Gli adeguamenti hanno riguardato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, i costi di trasporto e assicurazione, le spese bancarie e il costo del credito.

3.2.1.4.   Margine di dumping

(39)

Per calcolare il margine di dumping, la media ponderata del valore normale è stata messa a confronto con la media ponderata del prezzo all’esportazione nella Comunità, per ciascun tipo di prodotto. Tale confronto ha dimostrato che, nel caso del produttore esportatore in questione, esisteva un livello significativo di dumping, pari a oltre il 10 %, a fronte di un margine di dumping del 39,8 % riscontrato nell’inchiesta iniziale. Per i produttori esportatori che non hanno collaborato, il livello di dumping è stato calcolato utilizzando i dati relativi al valore normale e ai prezzi all’esportazione forniti dal denunciante nella richiesta di riesame. Il livello di dumping così calcolato è risultato superiore al 20 %.

3.2.2.   Repubblica popolare cinese

(40)

Nel periodo dell’inchiesta, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese è stato pari a 1 942 t, corrispondenti all’1,1 % della quota di mercato comunitaria. Come indicato al considerando 24, l’unico produttore esportatore che ha collaborato è stato responsabile del 75 % delle importazioni cinesi.

(41)

Nell’inchiesta iniziale, avevano collaborato quattro produttori esportatori cinesi, anche se a nessuno era stato riconosciuto lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato né il trattamento individuale.

3.2.2.1.   Paese di riferimento

(42)

Poiché la Repubblica popolare cinese è un’economia in fase di transizione, per calcolare il valore normale la Commissione ha dovuto basarsi su informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(43)

Nell’inchiesta iniziale, come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale è stata utilizzata la Polonia. Poiché dal 1o maggio 2004 la Polonia fa parte dell’Unione europea, essa non può più essere scelta come paese di riferimento nelle inchieste antidumping. Il denunciante ha proposto come paese di riferimento gli Stati Uniti.

(44)

Un’associazione di importatori ha contestato la scelta degli Stati Uniti ed ha proposto la Corea del Sud. Nessun produttore statunitense o sudcoreano si è però dichiarato disposto a collaborare all’inchiesta.

(45)

I servizi della Commissione hanno pertanto preso in considerazione altri paesi di riferimento, quali la Norvegia, la Thailandia, l’India e la Turchia. Nessun produttore norvegese o thailandese si è dichiarato disposto a collaborare.

(46)

Solo un produttore turco di cavi d’acciaio ha collaborato all’inchiesta, compilando il questionario e accettando una visita di verifica. L’inchiesta ha rivelato che la Turchia ha un mercato competitivo per i cavi d’acciaio, con due produttori locali che coprono circa l’83 % del mercato e con la presenza di concorrenti provenienti da altri paesi terzi. In Turchia, i dazi all’importazione sono bassi e non ci sono restrizioni all’importazione di cavi d’acciaio. Il volume di produzione della Turchia è pari a più del quintuplo del volume delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nella Comunità. Il mercato turco è risultato quindi sufficientemente rappresentativo per la determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Infine, come indicato al considerando 19, il prodotto fabbricato in Turchia e venduto sul mercato interno è risultato simile al prodotto esportato nella Comunità dal produttore esportatore cinese.

(47)

Dopo la comunicazione della scelta, un’associazione di importatori ha contestato la scelta della Turchia come paese di riferimento. Non essendo però debitamente motivata, l’obiezione è stata respinta.

(48)

La Commissione ha quindi concluso che la Turchia rappresenta un paese di riferimento adeguato ai fini del calcolo del valore normale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.2.2.2.   Valore normale

(49)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito in base alle informazioni ricevute dal produttore del paese di riferimento che ha cooperato e verificate, ovverosia in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno della Turchia da acquirenti indipendenti, poiché si è constatato che le vendite sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali.

(50)

Pertanto, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore turco che ha collaborato all’inchiesta.

3.2.2.3.   Prezzi all’esportazione

(51)

Considerato che le vendite per l’esportazione del produttore esportatore che ha collaborato sono risultate pari al 75 % delle importazioni cinesi del prodotto in esame nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base alle informazioni fornite dal produttore esportatore cinese che ha collaborato. Tutte le vendite all’esportazione del prodotto in esame sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti della Comunità, cosicché il prezzo all’esportazione è stato stabilito, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base ai prezzi realmente pagati o pagabili.

3.2.2.4.   Confronto

(52)

Per procedere ad un equo confronto per tipo di prodotto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, si è tenuto debitamente conto delle differenze che, secondo quanto richiesto e constatato, hanno inciso sulla comparabilità dei prezzi. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, gli adeguamenti hanno riguardato, i costi di trasporto e assicurazione, le spese bancarie e il costo del credito.

(53)

Per alcuni tipi di prodotto venduti sul mercato turco, sono stati applicati degli adeguamenti per renderli confrontabili con i tipi esportati dalla Repubblica popolare cinese. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, sono stati applicati degli adeguamenti relativi a differenze fisiche quali il diametro, la resistenza alla trazione e l’anima. Per calcolare gli adeguamenti, la Commissione si è basata sulle differenze di prezzo tra i tipi in questione praticate sul mercato turco.

3.2.2.5.   Margine di dumping

(54)

Per calcolare il margine di dumping, la media ponderata del valore normale è stata messa a confronto con la media ponderata del prezzo all’esportazione nella Comunità, per ciascun tipo di prodotto. Tale confronto ha dimostrato che, nel caso del produttore esportatore in questione, esisteva un livello significativo di dumping, pari a oltre il 65 %, a fronte di un margine di dumping del 60,4 % riscontrato nell’inchiesta iniziale.

3.2.3.   Sudafrica

(55)

Nel periodo dell’inchiesta, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di cavi d’acciaio originarie del Sudafrica è stato di livello irrilevante (278 t, corrispondenti allo 0,1 % della quota di mercato comunitaria). L’unico produttore esportatore noto è responsabile di tutte le importazioni.

(56)

In mancanza di una collaborazione completa da parte del produttore esportatore sudafricano, come indicato al considerando 57, la Commissione ha utilizzato i fatti disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

(57)

L’unico produttore esportatore noto ha presentato informazioni relative alle sue vendite per l’esportazione nella Comunità, ma non ha fornito alcun dato relativo ai costi e ai prezzi del prodotto simile sul mercato interno. Non è stato quindi possibile determinare un valore normale per il periodo dell’inchiesta. Il produttore esportatore ha però ammesso che durante il periodo dell’inchiesta egli ha praticato il dumping. In mancanza di altri dati più attendibili, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta le importazioni sono state caratterizzate da un elevato livello di dumping.

3.2.4.   Ucraina

(58)

Nel periodo dell’inchiesta, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di cavi d’acciaio originarie dell’Ucraina è stato pari a 1 695 t, corrispondenti all’1 % della quota di mercato comunitaria, che la Commissione ha considerato un livello minimo.

(59)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori ucraini, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Il valore normale del paese di riferimento è stato quindi confrontato con il prezzo all’esportazione citato nella richiesta di riesame presentata dal denunciante. Il margine di dumping così calcolato è risultato pari, per il periodo dell’inchiesta, a oltre il 65 %.

3.3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

3.3.1.   Osservazioni preliminari

(60)

Degli otto produttori esportatori indiani citati nella denuncia, uno ha collaborato all’inchiesta. Dei due produttori esportatori sudafricani citati nella denuncia, solo uno ha collaborato e non integralmente. In Sudafrica non ci sono altri produttori noti. Per quanto riguarda l’Ucraina, nessuno dei due produttori esportatori ha collaborato e non ci sono altri produttori noti. Dei nove produttori esportatori cinesi noti, solo uno ha collaborato all’inchiesta.

3.3.2.   India

3.3.2.1.   Osservazioni preliminari

(61)

Sette degli otto produttori indiani noti non hanno collaborato al riesame in previsione della scadenza. All’epoca dell’inchiesta iniziale, sei di questi sette produttori vendevano cavi d’acciaio solamente sul mercato interno o su altri mercati di paesi terzi e non sono quindi stati oggetto dell’inchiesta. Inoltre, a causa della mancata collaborazione all’inchiesta attuale, non sono disponibili dati sulla capacità e sul volume di produzione, sulle scorte e sulle vendite sui mercati diversi da quello comunitario. La valutazione del rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure si è quindi basata sulle informazioni disponibili, ovvero sulle informazioni fornite dal produttore esportatore che ha collaborato. Sono state prese in considerazione le informazioni, fornite da Eurostat, relative ai prezzi all’importazione praticati dagli esportatori diversi dall’esportatore che ha collaborato. Per stabilire il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono stati presi in considerazione anche parametri quali i prezzi praticati dal produttore esportatore che ha collaborato sugli altri mercati di esportazione, i prezzi di esportazione nella Comunità, la capacità produttiva e le scorte. Infine, è stato valutato il probabile effetto delle misure sui prezzi delle altre importazioni.

3.3.2.2.   Rapporto tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e i prezzi delle esportazioni verso la Comunità

(62)

La media dei prezzi delle esportazioni verso i paesi non UE è risultata essere significativamente inferiore alla media dei prezzi delle esportazioni verso la Comunità e ai prezzi praticati sul mercato interno; ciò indica che con ogni probabilità le esportazioni verso i paesi non UE erano oggetto di dumping a livelli ancora maggiori delle esportazioni nella Comunità. Va tuttavia osservato che, durante il periodo dell’inchiesta nella Comunità, era in vigore un impegno sui prezzi che imponeva al produttore esportatore di rispettare un certo livello di prezzi all’esportazione nella Comunità. Alcuni prezzi sono risultati leggermente superiori al livello dell’impegno, ma la maggioranza delle vendite è stata effettuata a prezzi corrispondenti all’impegno. Le vendite dell’esportatore ai paesi non UE sono state effettuate in quantità significative, corrispondenti all’86 % di tutte le vendite all’esportazione. Pertanto, la Commissione ha concluso che il livello dei prezzi all’esportazione nei paesi terzi possa essere considerato un indicatore del probabile livello dei prezzi delle vendite all’esportazione nella Comunità, nel caso di abrogazione delle misure. Considerato quindi il basso livello dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi, la Commissione ha concluso che esiste il rischio che il produttore esportatore possa ridurre i prezzi delle esportazioni verso la Comunità, con conseguente aumento del livello del dumping.

(63)

Il margine di dumping riscontrato durante il periodo dell’inchiesta è risultato significativo. È quindi probabile che, in caso di abrogazione delle misure, anche se il livello dei prezzi per la Comunità rimanesse lo stesso o aumentasse, il dumping persisterebbe. Considerate la politica delle esportazioni verso la Comunità praticata in passato dalla società in questione (l’inchiesta iniziale ha rivelato che la società aveva esportato nell’UE grandi quantitativi di prodotto a prezzi di dumping) e la strategia dei prezzi relativa alle esportazioni verso i mercati di altri paesi terzi, è probabile che le eventuali nuove esportazioni verso la Comunità sarebbero realizzate a prezzi minori e oggetto di dumping.

3.3.2.3.   Rapporto tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nella Comunità

(64)

Poiché i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi si sono rivelati in media inferiori ai prezzi di vendita praticati dall’industria comunitaria all’interno della Comunità, il livello prevalente dei prezzi del prodotto in esame registrato sul mercato comunitario rende quest’ultimo particolarmente attraente per gli esportatori indiani. La Commissione ritiene pertanto che, in caso di abrogazione delle misure, ci sarebbe un interesse economico a deviare le esportazioni da paesi non UE al più redditizio mercato comunitario.

3.3.2.4.   Prezzi praticati dagli esportatori che non hanno collaborato

(65)

I prezzi registrati da Eurostat di tutte le importazioni del prodotto in esame escluse quelle del produttore esportatore che ha collaborato risultano significativamente inferiori a quelli del produttore esportatore. In mancanza di altre informazioni, sulla base del valore normale calcolato per il produttore esportatore che ha collaborato, tali importazioni sono risultate oggetto di dumping ad alto livello. Non c’è motivo di ritenere che, in mancanza di tali misure, tali importazioni non verrebbero effettuate a prezzi di dumping e in quantità maggiori.

3.3.2.5.   Capacità produttiva inutilizzata e scorte

(66)

Il produttore indiano che ha collaborato, nonostante l’aumento dell’utilizzazione degli impianti registrato negli ultimi anni, dispone ancora di una notevole capacità produttiva inutilizzata, pari a quasi cinque volte la quantità esportata nella Comunità nel periodo dell’inchiesta. Inoltre, le scorte, anche se in fase di diminuzione in termini di volume, sono significative e, al termine del periodo dell’inchiesta, rappresentavano una proporzione maggioritaria del volume esportato verso la Comunità. Esiste pertanto la possibilità di aumentare in misura significativa le esportazioni verso la Comunità europea, in particolare in quanto non vi sono indicazioni che i mercati dei paesi terzi o quello interno possano assorbire un aumento di produzione. A tale proposito, va osservato che è molto improbabile che il mercato interno indiano, caratterizzato dalla concorrenza tra otto produttori, sia in grado di assorbire tutta la capacità inutilizzata del produttore esportatore. In effetti, secondo quanto affermato nella richiesta di riesame, le capacità inutilizzate dei produttori esportatori indiani erano pari a 35 000 t, corrispondenti a quasi il 20 % del consumo comunitario.

3.3.3.   Repubblica popolare cinese

3.3.3.1.   Osservazioni preliminari

(67)

Come indicato al considerando 41, nell’inchiesta iniziale non è stato riconosciuto a nessuna società cinese lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato o il trattamento individuale; tutte le società sono soggette allo stesso dazio antidumping nazionale del 60,4 %. I volumi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono diminuiti in misura significativa, passando dalle 11 484 t del periodo dell’inchiesta relativo all’inchiesta iniziale (UE15) alle 1 942 t del periodo dell’inchiesta attuale (UE25). L’attuale quota di mercato della Repubblica popolare cinese è leggermente al di sopra della soglia minima (1,1 %). Dal 2001, le importazioni dalla Cina hanno comunque registrato una tendenza all’aumento. Le esportazioni verso la CE del solo produttore esportatore cinese che ha collaborato, pari a 1 456 t nel periodo dell’inchiesta, hanno rappresentato il 75 % del totale delle esportazioni cinesi. Nella Repubblica popolare cinese ci sono altri sette produttori esportatori, che durante il periodo dell’inchiesta hanno esportato verso la Comunità solamente piccoli quantitativi di prodotto in esame.

(68)

Per stabilire il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono stati presi in considerazione anche parametri quali i prezzi praticati dal produttore esportatore che ha collaborato sugli altri mercati di esportazione, i prezzi di esportazione nella Comunità, il probabile effetto sui prezzi delle altre importazioni, la capacità produttiva e le scorte. Le informazioni relative ai prezzi all’importazione praticati dagli esportatori diversi dall’esportatore che ha collaborato si basano sui dati Eurostat.

3.3.3.2.   Rapporto tra i prezzi all’esportazione nei paesi terzi e i prezzi all’esportazione nella Comunità

(69)

I prezzi delle esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti, che rappresentano uno dei principali mercati di esportazione dei produttori esportatori cinesi e nel quale non sono in vigore alcune misure, sono risultati, in media, significativamente inferiori ai prezzi registrati nella Comunità. Poiché, come indicato al considerando 54, le vendite per l’esportazione nella Comunità sono state effettuate a prezzi di dumping, è probabile che le esportazioni verso gli Stati Uniti e altri paesi terzi siano state oggetto di dumping a livelli ancora superiore. La Commissione ritiene che il livello dei prezzi delle esportazioni verso gli Stati Uniti e altri paesi terzi possa essere considerato un indicatore del probabile livello dei prezzi delle esportazioni verso la Comunità, nel caso di abrogazione delle misure. Considerato quindi il basso livello dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi, la Commissione ha concluso che il produttore esportatore dispone di un ampio margine di riduzione dei prezzi delle esportazioni verso la Comunità, riduzione che comporterebbe un aumento del livello del dumping.

3.3.3.3.   Rapporto tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nella Comunità

(70)

L’inchiesta ha rivelato che i prezzi praticati dall’industria comunitaria nella Comunità sono stati in media considerevolmente maggiori dei prezzi all’esportazione che l’esportatore cinese che ha collaborato ha praticato sui mercati di altri paesi terzi. Quanto indicato al considerando 64 relativamente all’India, ovvero che il livello dei prezzi prevalente sul mercato comunitario rende quest’ultimo molto attraente, vale anche per la Repubblica popolare cinese. L’alto livello di prezzi che caratterizza il mercato comunitario rappresenta un incentivo all’aumento delle esportazioni verso la Comunità.

3.3.3.4.   Prezzi praticati dagli esportatori che non hanno collaborato

(71)

I prezzi registrati da Eurostat relativi a tutte le importazioni del prodotto in esame, escluse quelle del produttore esportatore che ha collaborato, risultano inferiori a quelli del produttore esportatore che ha collaborato. Sulla base del valore normale calcolato per il paese di riferimento, tali importazioni risulterebbero oggetto di dumping a livelli molto elevati. Non c’è motivo di ritenere che, in mancanza delle misure, tali importazioni non verrebbero effettuate a prezzi di dumping e in quantità maggiori.

3.3.3.5.   Capacità produttiva inutilizzata e scorte

(72)

Nonostante il lieve aumento dell’utilizzazione degli impianti registrato negli utimi anni, il produttore cinese che ha collaborato dispone ancora di una notevole capacità produttiva inutilizzata, pari a circa quattro volte la quantità di prodotto esportata nella Comunità nel periodo dell’inchiesta. Secondo quanto affermato nella richiesta di riesame, le capacità inutilizzate dei produttori esportatori cinesi erano pari a 270 000 t. Esiste pertanto la possibilità di aumentare le esportazioni verso la Comunità europea, soprattutto in quanto non vi sono indicazioni che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un aumento di produzione. A tale proposito, va osservato che è molto improbabile che il mercato interno cinese, caratterizzato dalla concorrenza tra numerosi produttori, sia in grado di assorbire le capacità inutilizzate.

3.3.3.6.   Pratiche di elusione

(73)

Le misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese sono state eluse tramite trasbordo in Marocco. Tali pratiche dimostrano l’interesse dei venditori di cavi d’acciaio cinesi per il mercato comunitario e la loro incapacità di competere a prezzi non di dumping e indicano che, se le misure fossero abrogate, le esportazioni cinesi aumenterebbero e verrebbero effettuate a prezzi di dumping.

3.3.4.   Sudafrica

3.3.4.1.   Osservazioni preliminari

(74)

In Sudafrica esiste un solo produttore esportatore noto, che ha parzialmente collaborato all’inchiesta.

(75)

Dopo l’istituzione delle misure definitive, le importazioni originarie del Sudafrica sono diminuite considerevolmente. Nel periodo dell’inchiesta, la quota di mercato delle importazioni originarie del Sudafrica è risultata essere inferiore alla soglia minima (1 %). Nel periodo dell’inchiesta, le importazioni dal Sudafrica sono state pari a 278 t; di queste, una buona percentuale è stata inviata ad un deposito doganale di Rotterdam, da dove è stata riesportata senza essere sdoganata nell’Unione europea. Solo piccoli quantitativi del prodotto in esame sono stati immmessi in libera pratica nell’Unione europea.

(76)

Come indicato ai considerando 57 e 60, sono stati utilizzati i dati disponibili, soprattutto per quanto riguarda la situazione del mercato interno sudafricano. Poiché le informazioni sull’industria sudafricana sono esigue, le conclusioni successive si basano sulle informazioni contenute nella richiesta di riesame e sulle statistiche pubbliche relative alle esportazioni.

(77)

Per valutare il rischio di reiterazione del dumping nel caso di abrogazione delle misure sono state prese in considerazione le informazioni fornite dall’esportatore che ha collaborato relative ai prezzi delle esportazioni verso la Comunità ed altri paesi terzi, alle capacità inutilizzate e alle riserve.

3.3.4.2.   Rapporto tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e i prezzi nel paese di origine

(78)

Come già indicato al considerando 76, la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione sui prezzi praticati sul mercato interno e sono quindi state usate le informazioni citate nella richiesta. Per quanto concerne i prezzi praticati sui mercati di esportazione diversi da quello comunitario, sono state studiate cinque destinazioni importanti. In tutti i casi, i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi sono risultate inferiori ai prezzi praticati sul mercato interno. Anche ipotizzando che, sul mercato comunitario, l’esportatore accettasse di non scendere sotto tale livello di prezzi all’esportazione, è chiaro che tali esportazioni continuerebbero con ogni probabilità ad essere oggetto di dumping.

3.3.4.3.   Rapporto tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e i prezzi delle esportazioni verso la Comunità

(79)

L’analisi dei prezzi medi delle esportazioni verso i cinque principali mercati diversi dalla Comunità ha rivelato che le vendite sono state effettuate a prezzi significativamente inferiori ai prezzi delle esportazioni verso la Comunità. Come nel caso dell’India, ciò dipende parzialmente dal fatto che nel periodo dell’inchiesta era in vigore nella Comunità un impegno sui prezzi minimi che imponeva al produttore esportatore in questione di non scendere al di sotto di un certo livello di prezzo per le esportazioni verso tale mercato. Tutti i prezzi sono risultati leggermente più alti del livello dell’impegno.

(80)

La Commissione ha pertanto concluso che il livello dei prezzi delle esportazioni verso i cinque mercati in questione può essere considerato un indicatore del probabile livello dei prezzi delle esportazioni verso la Comunità, qualora le misure venissero abrogate. La Commissione ha inoltre concluso che l’unico esportatore sudafricano dispone di un ampio margine di riduzione dei prezzi delle esportazioni verso la Comunità, riduzione che comporterebbe un aumento del livello del dumping.

3.3.4.4.   Rapporto tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nella Comunità

(81)

L’inchiesta ha inoltre rivelato che i prezzi in vigore sul mercato comunitario erano in media leggermente superiori ai prezzi delle esportazioni verso i cinque principali paesi di esportazione diversi dalla Comunità. Come indicato al considerando 64 per l’India e al considerando 70 per la Repubblica popolare cinese, questa situazione renderebbe il mercato comunitario molto attraente in caso di abrogazione delle misure. L’alto livello di prezzi che caratterizza il mercato comunitario rappresenta un incentivo all’aumento delle esportazioni verso tale mercato.

3.3.4.5.   Capacità produttiva inutilizzata e scorte

(82)

Dopo l’istituzione del dazio definitivo, il produttore esportatore che ha collaborato parzialmente ha accumulato un livello significativo di riserve e capacità inutilizzate, queste ultime pari a oltre il 40 % in più rispetto alle capacità utilizzate. Secondo quanto affermato nella richiesta, le capacità non utilizzate sono comprese tra 23 000 t e 25 000 t. Esiste pertanto la possibilità di aumentare le esportazioni verso la Comunità europea, soprattutto in quanto non vi sono indicazioni che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un aumento di produzione.

3.3.5.   Ucraina

3.3.5.1.   Osservazioni preliminari

(83)

Poiché i due produttori esportatori ucraini noti non hanno collaborato, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base le conclusioni si sono basate sui dati disponibili. Le informazioni sull’industria ucraina sono scarse e le conclusioni successive si basano sulle informazioni contenute nella richiesta di riesame del denunciante e sulle statistiche pubbliche relative alle esportazioni. Non esistono in Ucraina altri produttori esportatori noti e le considerazioni che seguono, relative in particolare alla capacità produttiva, si riferiscono quindi ai due produttori esportatori noti.

(84)

Per valutare il rischio di dumping in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha analizzato i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi, la capacità inutilizzata e le scorte.

3.3.5.2.   Rapporto tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e i prezzi delle esportazioni verso la Comunità

(85)

In mancanza di informazioni più attendibili, la Commissione si è basata sui dati contenuti nella richiesta relativi alle esportazioni verso la Russia e gli Stati Uniti, derivati a loro volta da statistiche pubbliche. L’analisi dei dati disponibili ha dimostrato che i prezzi medi delle esportazioni verso tali paesi sono stati significativamente inferiori ai prezzi medi delle esportazioni verso la Comunità. Come nei casi dell’India, della Repubblica popolare cinese e del Sudafrica, la Commissione ha ritenuto che il livello dei prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi possa essere considerato un indicatore del probabile livello dei prezzi delle esportazioni verso la Comunità, qualora le misure venissero abrogate. La Commissione ha quindi concluso che esiste un ampio margine di riduzione dei prezzi delle esportazioni verso la Comunità, riduzione che raggiungerebbe con ogni probabilità livelli di dumping.

3.3.5.3.   Capacità inutilizzata

(86)

Sulla base dei dati contenuti nella richiesta, la capacità produttiva ucraina è pari a 100 000 t e solo il 50 % di tale capacità è utilizzato per la produzione. Una capacità inutilizzata di 50 000 t rappresenta la capacità inutilizzata più alta di tutti i paesi in questione e corrisponde a più di un terzo del consumo comunitario. Nel caso dell’Ucraina, la possibilità di aumentare le esportazioni verso la Comunità europea è la più concreta di tutti i paesi in questione, soprattutto in quanto non vi sono indicazioni che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un eventuale aumento di produzione.

3.3.5.4.   Violazione di un impegno ed elusione delle misure

(87)

Nel 1999, nel quadro dell’inchiesta iniziale, la Commissione ha accettato un impegno offerto da un esportatore ucraino, per poi scoprire che tale impegno veniva violato da due punti di vista. L’esportatore ucraino in questione forniva infatti dichiarazioni di origine inesatte ed emetteva fatture corrispondenti all’impegno per tipi di prodotto che non rientravano nel campo di validità dell’impegno, beneficiando così dell’esenzione dal pagamento dei dazi antidumping. Con il regolamento (CE) n. 1678/2003 la Commissione ha quindi annullato l’impegno.

(88)

Inoltre, dopo l’istituzione delle misure attualmente in vigore sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie dell’Ucraina, la Commissione ha scoperto che le misure venivano eluse attraverso l’importazione di cavi d’acciaio dalla Moldova. Come indicato al considerando 3, le misure in vigore sono state estese alle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Moldova.

(89)

Anche se la violazione di un impegno e le pratiche d’elusione effettuate in passato non sono sufficienti per concludere che si verificheranno in futuro pratiche di dumping, la Commissione ritiene che nel caso in questione tali pratiche sono indicative dell’interesse degli esportatori a penetrare nel mercato comunitario e della loro incapacità di competere su tale mercato a prezzi non di dumping.

3.4.   Conclusioni

(90)

In tutti i casi, l’inchiesta ha rivelato la persistenza delle pratiche di dumping a livelli significativi, sebbene le importazioni dal Sudafrica e dall’Ucraina fossero a livelli minimi.

(91)

Per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono state analizzate le capacità inutilizzate, le scorte e le politiche dei prezzi e delle esportazioni nei vari mercati. Tale analisi ha rivelato che in tutti i paesi in questione ci sono notevoli capacità inutilizzate e scorte. Inoltre, i prezzi delle esportazioni verso altri paesi terzi si sono rivelati in genere di un livello significativamente più basso di quelli praticati sul mercato comunitario; per questa ragione, la Comunità rimane un mercato interessante per i produttori esportatori di tutti i paesi in questione. La Commissione ha pertanto concluso che, senza le misure antidumping, le esportazioni dai paesi in questione verso paesi terzi verrebbero con ogni probabilità deviate verso il mercato comunitario. La disponibilità di capacità produttive inutilizzate indica inoltre che molto probabilmente le importazioni aumenterebbero.

(92)

L’analisi delle politiche dei prezzi dei paesi in questione ha inoltre rivelato che tali importazioni verrebbero con ogni probabilità effettuate a prezzi di dumping. Nei casi della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, tali conclusioni sono state avallate dal fatto che le misure in vigore sono state eluse attraverso l’importazione da altri paesi; ciò indica che tali paesi non erano in grado di competere sul mercato comunitario a prezzi non di dumping.

(93)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che, per tutti i paesi in questione, in caso di abrogazione delle misure, le pratiche di dumping continuerebbero o riprenderebbero in quantità significative.

4.   DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

4.1.   Produzione comunitaria

(94)

All’interno della Comunità, il prodotto in esame è fabbricato da 30 produttori, che costituiscono la produzione comunitaria totale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

4.2.   Industria comunitaria

(95)

Nell’inchiesta iniziale, l’industria comunitaria risultava composta da 20 produttori. Nove di queste società non hanno partecipato all’inchiesta del riesame. Sei società che non facevano parte dell’industria comunitaria nell’inchiesta iniziale hanno però sostenuto la richiesta di riesame e accettato di collaborare all’inchiesta del riesame. I produttori che hanno sostenuto la denuncia e accettato di collaborare sono i seguenti:

Bridon International Ltd (Regno Unito),

BTS Drahtseile GmbH (Germania),

Cables Y Alambres Especiales SA (Spagna),

CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH (Germania),

D. Koronakis SA (Grecia),

Drahtseilwerk GmbH (Germania),

Drahtseilwerk Hemer GmbH & Co. KG (Germania),

Drahtseilerei Gustav Kocks GmbH (Germania),

Drumet SA (Polonia),

Hamburger Drahtseilerei A. Steppuhn GmbH (Germania),

Iscar Funi Metalliche Srl (Italia),

Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA (Portogallo),

Metalcalvi Wire Ropes Srl (Italia),

Metal Press Srl (Italia),

Trefileurope (Francia),

WADRA GmbH (Germania),

Westfälische Drahtindustrie GmbH (Germania).

Come indicato al considerando 12, è stato selezionato un campione formato da cinque produttori.

(96)

Le società selezionate hanno cooperato completamente all’inchiesta. I cinque produttori comunitari inseriti nel campione hanno rappresentato, nel periodo dell’inchiesta, il 30 % della produzione comunitaria, mentre i 17 produttori di cui sopra ne hanno rappresentato il 68 %.

(97)

I 17 produttori comunitari rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva del prodotto simile. Essi costituiscono pertanto l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e sono indicati di seguito «industria comunitaria».

5.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

5.1.   Consumo sul mercato comunitario

(98)

Il consumo comunitario è stato calcolato in base al volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario, il volume delle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato comunitario e i dati Eurostat relativi a tutte le importazioni nell’Unione europea.

(99)

Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, il consumo comunitario è diminuito del 9 %. In particolare, esso è diminuito del 3 % tra il 2001 e il 2002 e del 6 % tra il 2002 e il 2003, per poi rimanere sostanzialmente stabile nel periodo dell’inchiesta.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Consumo comunitario complessivo (t)

194 547

187 845

176 438

177 825

Indice (2001 = 100)

100

97

91

91

5.2.   Importazioni dai paesi in esame

5.2.1.   Cumulo

(100)

Nell’inchiesta iniziale, le importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’India, del Sudafrica e dell’Ucraina sono state esaminate cumulativamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha esaminato se la valutazione cumulativa fosse appropriata anche nell’inchiesta attuale.

(101)

Il margine di dumping calcolato per le importazioni originarie di ciascun paese si è rivelato superiore alla soglia minima. Per quanto concerne i quantitativi esportati da ognuno dei quattro paesi in esame, come indicato nei considerando da 22 a 24, la Commissione ritiene che, in caso di abrogazione delle misure, le importazioni originarie di ciascuno dai paesi in esame aumenterebbero con ogni probabilità fino a raggiungere livelli significativamente superiori a quelli registrati nel periodo dell’inchiesta e sicuramente superiori alla soglia minima.

(102)

Riguardo alle condizioni di concorrenza, l’inchiesta ha accertato che i cavi d’acciaio importati dai paesi interessati, analizzati per tipo di prodotto, presentano caratteristiche fisiche e tecniche essenziali simili. Inoltre, tali tipi di cavi d’acciaio erano intercambiabili sia con altri tipi importati dai paesi in questione sia con quelli di produzione comunitaria e sono stati commercializzati nella Comunità nello stesso periodo, attraverso canali di vendita comparabili e alle stesse condizioni commerciali. La Commissione ritiene pertanto che i cavi d’acciaio importati fossero in concorrenza tra di loro e con i cavi d’acciaio prodotti dall’industria comunitaria.

(103)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultano soddisfatti. Le importazioni originarie dei quattro paesi in esame sono state quindi esaminate cumulativamente.

5.2.2.   Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni

(104)

Per quanto riguarda i quattro paesi in esame, i volumi delle importazioni, le quote di mercato e i prezzi medi hanno evidenziato le tendenze illustrate qui di seguito. L’andamento dei prezzi si basa sui prezzi delle importazioni segnalati da Eurostat e comprendono i dazi antidumping e una stima dei costi successivi all’importazione.

(105)

Il volume delle importazioni originarie dei quattro paesi in esame sono cresciute all’inizio del periodo considerato, raggiungendo 9 153 t nel 2002, corrispondenti ad una quota di mercato del 4,9 %, per poi scendere nel periodo dell’inchiesta a 7 784 t, corrispondenti ad una quota di mercato del 4,4 %. Nel periodo dell’inchiesta dell’inchiesta iniziale, la quota di mercato complessiva dei quattro paesi in esame era risultata essere del 14,3 %.

(106)

Nel periodo dell’inchiesta, i prezzi delle importazioni dai quattro paesi in esame sono mediamente diminuiti, passando da 1 364 EUR/t nel 2001 a 1 269 EUR/t nel periodo dell’inchiesta.

(107)

L’inchiesta ha rivelato che le importazioni dai paesi in esame venivano effettuate a prezzi dal 36 % al 68 % più bassi rispetto a quelli praticati dall’industria comunitaria.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dai quattro paesi in esame (t)

7 951

9 153

7 168

7 784

Quota di mercato delle importazioni dai quattro paesi in esame

4,1 %

4,9 %

4,1 %

4,4 %

Prezzi delle importazioni dai quattro paesi in esame (EUR/t)

1 364

1 450

1 331

1 296

5.3.   Importazioni con cui si sono eluse le misure

(108)

Come indicato al considerando 3, l’inchiesta ha rivelato che l’elusione delle misure in vigore sulle importazioni dall’Ucraina e dalla Repubblica popolare cinese avveniva rispettivamente attraverso la Moldova e il Marocco. Il dazio antidumping in vigore sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è stato quindi esteso alle importazioni dello stesso tipo di cavi d’acciaio spedite dal Marocco, con l’eccezione dei cavi prodotti da un produttore marocchino che effettivamente produceva il prodotto in esame. Analogamente, il dazio antidumping definitivo in vigore sulle importazioni originarie dell’Ucraina è stato esteso alle importazioni dello stesso tipo di cavi d’acciaio spediti dalla Moldova.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dalla Moldova (t)

1 054

1 816

0

0

Quota di mercato delle importazioni dalla Moldova

0,5 %

1,0 %

0,0 %

0,0 %

Prezzo delle importazioni dalla Moldova (EUR/t)

899

843

0

0

Indice (2001 = 100)

100

94

0

0

Volume delle importazioni dal Marocco (t)

231

1 435

2 411

1 904

Quota di mercato delle importazioni dal Marocco

0,1 %

0,8 %

1,4 %

1,1 %

Prezzo delle importazioni dal Marocco (EUR/t)

963

955

1 000

1 009

Indice (2001 = 100)

100

99

104

105

(109)

Mentre prima del 2000 era nullo, nel 2002 il volume delle importazioni dalla Moldova aveva raggiunto 1 816 t. Successivamente è nuovamente passato a zero, probabilmente come conseguenza dell’avvio dell’inchiesta antielusione del 2003. Le importazioni dalla Moldova sono state effettuate a prezzi molto bassi nel 2001 e nel 2002, rispettivamente a 899 EUR/t e a 843 EUR/t.

(110)

Nel periodo dell’inchiesta iniziale, la quota di mercato dal Marocco era dello 0 %. Il volume delle importazioni dal Marocco è cresciuto rapidamente, passando da 231 t nel 2001 a 2 411 t nel 2003. Nel periodo dell’inchiesta esso è sceso a 1 904 t. L’inchiesta antielusione ha rivelato che nel 2003 un quantitativo limitato di importazioni dal Marocco (circa 100 t) era stato effettivamente prodotto da un produttore marocchino. Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, le importazioni dal Marocco sono state effettuate ad un prezzo molto basso (circa 1 000 EUR/t).

5.4.   Importazioni da altri paesi

5.4.1.   Repubblica di Corea (Corea del Sud)

(111)

Il 20 novembre 2004 la Commissione ha avviato una procedura antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originarie della Repubblica di Corea, in seguito ad una denuncia presentata dall’industria comunitaria che conteneva elementi di prova che indicavano che tali importazioni fossero oggetto di dumping e che arrecassero quindi un notevole pregiudizio all’industria comunitaria.

(112)

Le importazioni originarie della Repubblica di Corea hanno evidenziato le seguenti tendenze:

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea (t)

13 582

16 403

22 400

25 835

Quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica di Corea

7,0 %

8,7 %

12,7 %

14,5 %

Prezzo delle importazioni dalla Repubblica di Corea (EUR/t)

1 366

1 256

1 187

1 123

Indice (2001 = 100)

100

92

87

82

(113)

Il volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea è passato da 13 582 t nel 2001, corrispondenti ad una quota di mercato del 7 %, a 25 835 t nel periodo dell’inchiesta, corrispondenti ad una quota di mercato del 14,5 %. Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, il prezzo medio delle importazioni dalla Repubblica di Corea è diminuito del 18 %, passando da 1 366 EUR/t a 1 123 EUR/t. Poiché non sono emerse prove di dumping relative alle importazioni dalla Repubblica di Corea, il procedimento è stato chiuso (cfr. considerando 4).

5.4.2.   Messico

(114)

Come indicato al considerando 7, le misure istituite sulle importazioni originarie del Messico con il regolamento definitivo iniziale sono scadute il 18 agosto 2004. Tra il 2001 e la fine del periodo dell’inchiesta, il volume delle importazioni dal Messico è rimasto molto contenuto, risultando pari a zero nel 2001 e durante il periodo dell’inchiesta e raggiungendo nel 2002 e nel 2003 livelli annui compresi tra 700 t e 400 t, corrispondenti ad una quota di mercato dello 0,4 % e dello 0,2 %.

(115)

Nel 2002 e nel 2003, i prezzi delle importazioni dal Messico hanno raggiunto 2 400 EUR/t.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dal Messico (t)

0

669

433

0

Quota di mercato delle importazioni dal Messico

0,0 %

0,4 %

0,2 %

0,0 %

Prezzo delle importazioni dal Messico (EUR/t)

n/d

2 358

2 434

n/d

Indice (2001 = 100)

n/d

100

103

n/d

5.4.3.   Altri paesi oggetto delle misure antidumping

(116)

Con il regolamento (CE) n. 1601/2001 (11) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di prodotti simili originarie, tra l’altro, della Russia della Thailandia e della Turchia.

(117)

L’aliquota del dazio applicabile alle importazioni dalla Russia era compresa tra il 36,1 % e il 50,7 %, con l’eccezione di un esportatore russo il cui impegno era stato accettato. Il volume delle importazioni dalla Russia è diminuito, passando da 3 630 t nel 2001, corrispondenti ad una quota di mercato dell’1,9 %, a 2 101 t nel periodo dell’inchiesta, corrispondenti ad una quota di mercato dell’1,2 %. Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, il prezzo medio delle importazioni dalla Russia è rimasto relativamente stabile (circa 1 000 EUR/t).

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dalla Russia (t)

3 630

2 557

2 198

2 101

Quota di mercato delle importazioni dalla Russia

1,9 %

1,4 %

1,2 %

1,2 %

Prezzo delle importazioni dalla Russia (EUR/t)

1 038

997

980

1 046

Indice (2001 = 100)

100

96

94

101

(118)

L’aliquota del dazio applicabile alle importazioni dalla Thailandia era compresa tra il 24,8 % e il 42,8 %, con l’eccezione di un esportatore il cui impegno era stato accettato. Il volume delle importazioni dalla Thailandia è diminuito, passando da 1 039 t nel 2001, corrispondenti ad una quota di mercato dello 0,5 %, a 277 t nel periodo dell’inchiesta, corrispondenti ad una quota di mercato dello 0,2 %. I prezzi medi delle importazioni dalla Thailandia sono aumentati, passando da circa 1 335 EUR/t nel 2001 a 1 722 EUR/t nel periodo dell’inchiesta.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dalla Thailandia (t)

1 039

1 002

368

277

Quota di mercato delle importazioni dalla Thailandia

0,5 %

0,5 %

0,2 %

0,2 %

Prezzo delle importazioni dalla Thailandia (EUR/t)

1 335

1 433

1 593

1 722

Indice (2001 = 100)

100

107

119

129

(119)

Nel periodo considerato, l’aliquota del dazio applicabile alle importazioni dalla Turchia era compresa tra il 17,8 % e il 31 %, con l’eccezione di due esportatori turchi il cui impegno era stato accettato nel 2001, per poi essere annullato nel 2003. Il volume delle importazioni dalla Turchia è diminuito, passando da 4 354 t nel 2001, corrispondenti ad una quota di mercato del 2,2 %, a 1 457 t nel periodo dell’inchiesta, corrispondenti ad una quota di mercato dello 0,8 %. I prezzi medi delle importazioni dalla Turchia sono diminuiti, passando da 1 448 EUR/t nel 2001 a 1 302 EUR/t nel periodo dell’inchiesta.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dalla Turchia (t)

4 354

4 448

2 248

1 457

Quota di mercato delle importazioni dalla Turchia

2,2 %

2,4 %

1,3 %

0,8 %

Prezzo delle importazioni dalla Turchia (EUR/t)

1 448

1 414

1 376

1 302

Indice (2001 = 100)

100

98

95

90

5.4.4.   Altri paesi terzi

(120)

Il volume delle importazioni dai rimanenti paesi terzi è diminuito, passando da 23 000 t circa nel 2001, corrispondenti ad una quota di mercato del 12 %, a 19 000 t nel periodo dell’inchiesta, corrispondenti ad una quota di mercato del 10,5 %. Il prezzo medio delle importazioni dagli altri paesi terzi è aumentato, passando da 1 500 EUR/t circa nel 2001 a 1 900 EUR/t circa nel 2003, per poi diminuire nuovamente e raggiungere 1 500 EUR/t durante il periodo dell’inchiesta.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dagli altri paesi terzi (t)

23 321

14 924

17 227

18 741

Quota di mercato delle importazioni dagli altri paesi terzi

12,0 %

7,9 %

9,8 %

10,5 %

Prezzo delle importazioni dagli altri paesi terzi (EUR/t)

1 472

1 749

1 895

1 497

Indice (2001 = 100)

100

119

129

102

6.   SITUAZIONE ECONOMICA DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

(121)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che possono incidere sulla situazione dell’industria comunitaria.

6.1.   Osservazioni preliminari

(122)

Poiché si è proceduto ad un campionamento per quanto riguarda l’industria comunitaria, il pregiudizio è stato valutato in base ad informazioni raccolte sia a livello dell’intera industria comunitaria (nelle tabelle «I») che a livello dei produttori comunitari inclusi nel campione (nelle tabelle «C»).

(123)

Nei casi di campionamento, la prassi consolidata consiste nell’analizzare alcuni indicatori di pregiudizio (produzione, capacità produttiva, produttività, scorte, vendite, quota di mercato, crescita e occupazione) a livello di industria comunitaria, mentre gli indicatori che si riferiscono al rendimento delle singole società (prezzi, costi di produzione, redditività, salari, investimenti, utile sugli investimenti, flusso di cassa e capacità di ottenere capitale) sono analizzati partendo dalle informazioni raccolte a livello dei produttori comunitari inseriti nel campione.

6.2.   Dati relativi all’industria comunitaria nel suo complesso

a)   Produzione

(124)

Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, la produzione dell’industria comunitaria è diminuita del 10 %, passando da 125 000 t circa a 112 000 t circa. In particolare, la produzione è aumentata del 2 % nel 2002, per poi perdere il 5 % nel 2003 e il 7 % nel periodo dell’inchiesta.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Produzione I (t)

124 549

127 118

121 065

111 765

Indice (2001 = 100)

100

102

97

90

b)   Capacità e tassi di utilizzazione degli impianti

(125)

Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, la capacità produttiva ha registrato un debole aumento (2 %). Il calo della produzione e il contemporaneo leggero aumento della capacità hanno causato la diminuzione del tasso di utilizzo degli impianti, che è passato dal 67 % nel 2001 al 59 % nel periodo dell’inchiesta.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Capacità produttiva I (t)

184 690

185 360

188 430

189 150

Indice (2001 = 100)

100

100

102

102

Tasso di utilizzo degli impianti I

67 %

69 %

64 %

59 %

Indice (2001 = 100)

100

102

95

88

c)   Scorte

(126)

Il livello delle giacenze finali dell’industria comunitaria è diminuito progressivamente per tutto il periodo considerato. Nel periodo dell’inchiesta, tale livello è stato inferiore del 14 % a quello registrato nel 2001.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Giacenze finali I (t)

31 459

30 222

29 336

26 911

Indice (2001 = 100)

100

96

93

86

d)   Volume delle vendite

(127)

Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta le vendite realizzate dall’industria comunitaria sul mercato comunitario sono diminuite del 10 %. Tale valore coincide con l’andamento del mercato comunitario, che nello stesso periodo ha perso il 9 %.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Volume delle vendite CE realizzate ad acquirenti non collegati I (t)

80 019

79 089

73 636

72 072

Indice (2001 = 100)

100

99

92

90

e)   Quota di mercato

(128)

Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, la quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria è scesa dell’1 %. In particolare, è aumentata dello 0,5 % nel 2002, è diminuita dello 0,3 % nel 2003 e infine è diminuita dell’1,2 % nel periodo dell’inchiesta.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Quota di mercato dell’industria comunitaria

42,8 %

43,3 %

43,0 %

41,8 %

Indice (2001 = 100)

100

101

101

98

Quota di mercato dei quattro paesi in esame

4,1 %

4,9 %

4,1 %

4,4 %

Indice (2001 = 100)

100

119

99

107

f)   Crescita

(129)

Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, a fronte di un calo del 9 % del consumo comunitario, il volume delle vendite dell’industria comunitaria è dimunito del 10 %. L’industria comunitaria ha quindi perso quota di mercato, mentre le importazioni in esame hanno guadagnato lo 0,3 %.

g)   Occupazione

(130)

Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, il livello degli occupati dall’industria comunitaria è diminuito del 4 %.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Occupazione relativa al prodotto in esame I

2 049

2 028

1 975

1 975

Indice (2001 = 100)

100

99

96

96

h)   Produttività

(131)

La produttività della forza lavoro dell’industria comunitaria, misurata come produzione annua per addetto, è rimasta piuttosto stabile tra il 2001 e il 2003. Nel periodo dell’inchiesta, a fronte di una diminuzione della produzione e della stagnazione dell’occupazione, la produttività è calata dell’8 %.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Produttività I (t per addetto)

61

63

61

57

Indice (2001 = 100)

100

103

101

93

i)   Entità del margine di dumping

(132)

Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati, l’incidenza sull’industria comunitaria dell’entità del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile, soprattutto in un mercato trasparente ed estremamente sensibile ai prezzi come quello del prodotto in esame.

j)   Ripresa dagli effetti negativi del dumping precedente

(133)

Gli indicatori che precedono e che seguono rivelano che, nonostante la situazione economica e finanziaria dell’industria comunitaria sia migliorata dopo l’istituzione delle misure antidumping nel 1999, la Comunità attraversa ancora un periodo di fragilità e vulnerabilità.

6.3.   Dati relativi ai produttori comunitari del campione

a)   Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi del mercato interno

(134)

I prezzi di vendita unitari praticati dall’industria comunitaria sono rimasti relativamente stabili tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, per poi evidenziare un leggero aumento verso la fine del periodo in esame. Questo andamento è simile a quello del prezzo della principale materia prima, che ha mostrato una tendenza al rialzo verso la fine del periodo in esame.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Prezzo unitario sul mercato comunitario C (EUR/t)

2 195

2 171

2 224

2 227

Indice (2001 = 100)

100

99

101

101

b)   Salari

(135)

Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, il salario medio per addetto è aumentato del 5 %, una percentuale esigua rispetto al tasso medio di crescita del costo nominale unitario della manodopera (6 %) registrato a livello di economia comunitaria in generale.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Costo del lavoro per addetto su base annua C (1 000 EUR)

36,6

37,6

38,2

38,5

Indice (2001 = 100)

100

103

104

105

c)   Investimenti

(136)

Gli investimenti relativi al prodotto in esame realizzati dai cinque produttori del campione sono rimasti relativamente stabili al livello di 4 milioni di EUR all’anno. Il forte aumento registrato nel 2003 corrisponde in larga misura ad un acquisto di attrezzature di natura eccezionale effettuato da uno dei produttori del campione.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Costo del lavoro per addetto su base annua C (1 000 EUR)

4 284

3 074

8 393

4 914

Indice (2001 = 100)

100

72

196

115

d)   Redditività e utile sul capitale investito

(137)

La redditività dei produttori del campione ha evidenziato un graduale miglioramento nel periodo in esame, ma è rimasta negativa tra il 2001 (– 4,2 %) e il periodo dell’inchiesta (– 0,3 %). L’utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l’andamento della redditività nel periodo considerato.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Redditività delle vendite effettuate sul mercato comunitario a acquirenti indipendenti C (in % sulle vendite nette)

– 4,2 %

– 1,7 %

– 1,5 %

– 0,3 %

Utile sul capitale investito C (in % del valore contabile netto degli investimenti)

– 13,9 %

– 6,5 %

– 4,5 %

– 1,0 %

e)   Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

(138)

La situazione del flusso di cassa è migliorata tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, in quanto le perdite contenute di cui sopra sono state ampiamente compensate dall’andamento di altri fattori, quali l’ammortamento delle attività e i movimenti di scorte.

 

2001

2002

2003

Periodo dell’inchiesta

Flusso di cassa C (1 000 EUR)

– 6 322

10 670

2 124

4 485

(139)

Dall’inchiesta è emerso che il fabbisogno di capitali di vari produttori comunitari inclusi nel campione ha subito le ripercussioni della loro difficile situazione finanziaria. Benché queste società appartengano in buona parte a grandi società siderurgiche, il loro fabbisogno di capitali non è sempre soddisfatto nella misura auspicata, poiché all’interno dei gruppi le risorse finanziarie sono in genere assegnate alle entità più efficienti.

6.4.   Conclusioni

(140)

Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, hanno evidenziato un andamento positivo la capacità produttiva e le scorte finali, che sono diminuite. Il prezzo di vendita unitario dell’industria comunitaria è rimasto stabile tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, la redditività è aumentata fino quasi a raggiungere una situazione di pareggio nel periodo dell’inchiesta e l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa hanno evidenziato un andamento positivo. I salari sono moderatamente aumentati e l’industria comunitaria ha continuato a investire a ritmo costante.

(141)

Al contrario, i seguenti indicatori hanno evidenziato un andamento negativo: la produzione e il tasso di utilizzo degli impianti sono diminuiti, così come il volume delle vendite (analogamente all’andamento del mercato), l’occupazione e la produttività. La quota di mercato dell’industria comunitaria è leggermente diminuita, anche se la perdita è stata chiaramente meno pronunciata rispetto al periodo precedente all’istituzione delle misure, in cui la quota di mercato dell’industria comunitaria aveva perso il 9 %.

(142)

In generale, la situazione dell’industria comunitaria è complessa: alcuni indicatori hanno evidenziato un andamento positivo, altri indicatori un andamento negativo. Se si confrontano tali andamenti a quelli descritti nei regolamenti che hanno istituito misure provvisorie e definitive, è evidente che l’introduzione delle misure antidumping nel 1999 sulle importazioni originarie dell’India, della Repubblica popolare cinese, dell’Ucraina e del Sudafrica ha avuto un impatto positivo sulla situazione economica dell’industria comunitaria. Se le misure non fossero state eluse attraverso le importazioni dalla Moldova e dal Marocco, la situazione avrebbe potuto essere migliore. Inoltre, dopo l’istituzione delle misure antidumping sulle importazioni originarie della Russia, della Thailandia e della Turchia, le quote di mercato di tali paesi sono diminuite (cfr. considerando da 116 a 119), alleviando la pressione sui prezzi dell’industria comunitaria. Non va comunque trascurato il fatto che anche gli indicatori che evidenziano un andamento positivo, in particolare la redditività e l’utile sugli investimenti, non hanno nemmeno lontanamente raggiunto i livelli che l’industria comunitaria avrebbe potuto raggiungere se si fosse completamente ripresa dal pregiudizio causato dalle pratiche di dumping.

(143)

La Commissione ha quindi concluso che la situazione dell’industria comunitaria è migliorata rispetto al periodo precedente all’istituzione delle misure, ma è ancora fragile.

7.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING

(144)

Come indicato al considerando 91, i produttori dei paesi in esame hanno la possibilità di aumentare e/o deviare le esportazioni verso il mercato comunitario. L’inchiesta ha rivelato che, per quanto riguarda i prodotti confrontabili, i produttori esportatori che hanno collaborato hanno venduto il prodotto considerato ad un prezzo significativamente inferiore (58-68 % per la Repubblica popolare cinese e 47-55 % per l’India) a quello praticato dall’industria comunitaria. Per quanto concerne l’Ucraina e il Sudafrica, a causa della mancanza di collaborazione e della varietà di tipi di prodotto, e quindi dei prezzi all’importazione, non è stato possibile effettuare il confronto dei prezzi per ogni tipo di prodotto. Tuttavia, i dati disponibili indicano che il prezzo medio delle importazioni originarie dell’Ucraina e del Sudafrica (senza dazio antidumping) sono significativamente inferiori ai prezzi praticati dall’industria comunitaria sul mercato interno, rispettivamente del 65 % e del 25 %. I paesi considerati continuerebbero con ogni probabilità a praticare prezzi bassi, anche per riguadagnare la quota di mercato perduta. Tale strategia dei prezzi, associata all’abilità dimostrata dagli esportatori dei paesi in esame di inviare nella Comunità elevati quantitativi di prodotto considerato, avrebbe con ogni probabilità l’effetto di accentuare la tendenza del mercato alla riduzione dei prezzi, con conseguenti prevedibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell’industria comunitaria.

(145)

Come indicato, anche se la situazione dell’industria comunitaria è migliorata rispetto al periodo precedente all’istituzione delle misure, essa rimane vulnerabile e fragile. È probabile che, se l’industria comunitaria fosse esposta ad un aumento delle importazioni in dumping dai paesi in esame, la sua situazione finanziaria si deteriorerebbe, come ha rivelato l’inchiesta iniziale. Alla luce di questi fatti, la Commissione ha pertanto concluso che con tutta probabilità l’abrogazione delle misure determinerebbe la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

8.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

8.1.   Introduzione

(146)

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure antidumping attualmente in vigore possa essere contraria all’interesse generale della Comunità. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte.

(147)

Va ricordato che nell’inchiesta iniziale, l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che l’attuale inchiesta sia un riesame, il cui oggetto di indagine è cioè una situazione in cui le misure antidumping sono in vigore, permette di valutare qualsiasi indebito impatto negativo delle misure antidumping attualmente in vigore sulle parti coinvolte.

(148)

La Commissione ha pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping pregiudizievole, non esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell’interesse della Comunità.

8.2.   Interesse dell’industria comunitaria

(149)

L’industria comunitaria ha dimostrato di essere un’industria strutturalmente solida, come ha confermato l’andamento positivo della sua situazione economica osservato dopo l’istituzione delle misure antidumping nel 1999. In particolare, il fatto che, negli anni prima del periodo dell’inchiesta, l’industria comunitaria abbia praticamente arrestato la perdita di quota di mercato contrasta nettamente con la situazione precedente all’istituzione delle misure. Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta, l’industria comunitaria ha anche migliorato la sua situazione in termini di redditività. Si ricorda inoltre che si sono verificati casi di elusione attraverso le importazioni dalla Moldova e dal Marocco. Se ciò non si fosse verificato, la situazione dell’industria comunitaria sarebbe migliore.

(150)

È lecito aspettarsi che l’industria comunitaria continui a trarre vantaggio dalle misure attualmente in vigore e a recuperare, guadagnando quote di mercato e migliorando la redditività. Se le misure venissero abrogate, è probabile che l’industria comunitaria ricomincerebbe a subire un pregiudizio a causa dell’aumento delle importazioni a prezzi di dumping dai paesi in esame e che la sua situazione, attualmente caratterizzata da una certa fragilità, peggiorerebbe ulteriormente.

8.3.   Interesse degli importatori

(151)

Nell’inchiesta iniziale, la Commissione aveva concluso che l’impatto dell’istituzione delle misure non sarebbe stato significativo. Come indicato, nessun importatore ha collaborato pienamente all’inchiesta; si può quindi concludere che la proroga delle misure non avrà un effetto negativo significativo sugli importatori e sugli operatori commerciali.

8.4.   Interesse degli utilizzatori

(152)

Dal momento che i cavi d’acciaio vengono utilizzati per un ampio ventaglio di applicazioni, un numero elevato di industrie utilizzatrici è interessato dal presente procedimento. I cavi d’acciaio sono utilizzati in vari settori industriali, compresi quelli della pesca, marittimo e cantieristico, petrolifero e del gas, minerario, della silvicoltura, dei trasporti aerei, dell’ingegneria civile, dell’edilizia e della costruzione di ascensori. Esaminando il possibile effetto dell’istituzione delle misure sugli utilizzatori, la Commissione aveva concluso nell’inchiesta iniziale che, considerata l’incidenza trascurabile del costo dei cavi d’acciaio sull’industria utilizzatrice, un eventuale aumento di tale costo non avrebbe probabilmente avuto un effetto significativo. Il fatto che, nell’ambito della presente inchiesta, nessun utilizzatore abbia fornito informazioni che contraddicessero tale conclusione sembra confermare che: i) i cavi d’acciaio rappresentano una porzione molto piccola dei costi complessivi di produzione sostenuti da tali industrie; ii) le misure attualmente in vigore non hanno avuto un effetto negativo significativo sulla situazione economica di tali industrie; e iii) la proroga delle misure non avrà ripercussioni negative sugli interessi finanziari di tali industrie.

8.5.   Interesse dei fornitori

(153)

Nell’inchiesta iniziale, la Commissione aveva concluso che i fornitori dell’industria comunitaria avrebbero tratto vantaggio dall’istituzione delle misure. In mancanza di informazioni di natura contraria presentate nell’ambito dell’inchiesta presente, la Commissione ritiene che la proroga delle misure attualmente in vigore continuerà ad avere un effetto positivo sui fornitori.

8.6.   Conclusione sull’interesse della Comunità

(154)

Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi e convincenti che impediscano la proroga dei dazi antidumping in vigore.

9.   MISURE ANTIDUMPING

(155)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare la proroga delle misure in vigore. Inoltre, dopo tale comunicazione, è stato fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le precedenti conclusioni.

(156)

Pertanto, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie dell’India, della Repubblica popolare cinese, dell’Ucraina e del Sudafrica devono essere prorogate. Si rammenta che tali misure consistono in un dazio ad valorem, tranne per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l’esportazione nella Comunità da una società indiana e da una società sudafricana, i cui impegni sono stati accettati.

(157)

Come indicato al considerando 3, le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame dall’Ucraina e dalla Repubblica popolare cinese sono state estese e comprendono le importazioni di cavi d’acciaio spedite da Moldova e Marocco, indipendentemente dal fatto che siano state dichiarate originarie di uno di questi paesi. La proroga delle misure antidumping relative al prodotto in esame di cui al considerando 156 deve riguardare anche le importazioni di cavi d’acciaio spedite da Moldova e Marocco, indipendentemente dal fatto che siano state dichiarate originarie di uno di questi paesi. Il produttore marocchino esentato dalle misure estese con il regolamento (CE) n. 1886/2004 deve beneficiare dell’esenzione delle misure istituite con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, classificati ai codici NC ex 7312 10 82 (codice TARIC 7312108219), ex 7312 10 84 (codice TARIC 7312108419), ex 7312 10 86 (codice TARIC 7312108619), ex 7312 10 88 (codice TARIC 7312108819) ed ex 7312 10 99 (codice TARIC 7312109919), originarie dell’India, della Repubblica popolare cinese, dell’Ucraina e del Sudafrica.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Paese

Società

Aliquota del dazio

(%)

Codice addizionale TARIC

India

Usha Martin Limited (ex Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd) 2A, Shakespeare Sarani Calcutta — 700 071, West Bengal, India

23,8

8613

Tutte le altre società

30,8

8900

Repubblica popolare cinese

Tutte le società

60,4

Ucraina

Tutte le società

51,8

Sudafrica

Tutte le società

38,6

8900

3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni dall’Ucraina, di cui al paragrafo 2, viene esteso alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spedite dalla Moldova, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate originarie della Moldova (codici TARIC 7312108211, 7312108411, 7312108611, 7312108811, 7312109911).

4.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, di cui al paragrafo 2, viene esteso alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spedite dal Marocco, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate originarie del Marocco (codici TARIC 7312108212, 7312108412, 7312108612, 7312108812, 7312109912) ad eccezione dei prodotti fabbricati dalla Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Marocco (codice addizionale TARIC A567).

5.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell’articolo 2.

6.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica, classificabili ai seguenti codici addizionali TARIC, prodotte e direttamente esportate (cioè spedite e fatturate) dalla società sottoindicata a una società che funge da importatore nella Comunità, sono esenti dal dazio antidumping istituito all’articolo 1, a condizione che l’importazione avvenga conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

India

Usha Martin Limited (ex Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd)

2A, Shakespeare Sarani Calcutta — 700 071, West Bengal, India

A024

Sudafrica

Haggie

Lower Germiston Road

Jupiter

PO Box 40072

Cleveland

Sudafrica

A023

2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:

a)

venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura valida corrispondente all’impegno contenente almeno gli elementi elencati nell’allegato; e

b)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1674/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 1).

(3)  GU L 217 del 17.8.1999, pag. 63. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 1678/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 13).

(4)  GU L 120 del 24.4.2004, pag. 1.

(5)  GU L 328 del 30.10.2004, pag. 1.

(6)  GU C 283 del 20.11.2004, pag. 6.

(7)  GU L 276 del 21.10.2005, pag. 62.

(8)  GU C 272 del 13.11.2003, pag. 2.

(9)  GU C 203 dell’11.8.2004, pag. 4.

(10)  GU C 207 del 17.8.2004, pag. 2.

(11)  GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 564/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 1).


ALLEGATO

La fattura corrispondente all’impegno che accompagna la vendita di cavi d’acciaio nella Comunità effettuata dalla società deve contenere le seguenti informazioni.

1)

Il codice di riferimento del prodotto (quale figura nell’impegno offerto dal produttore esportatore in questione), inclusi il tipo, il numero di trefoli, il numero di fili per trefolo e il codice NC.

2)

La descrizione esatta delle merci, compresi:

il codice dei prodotti della società,

il codice NC,

il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria (come specificato nel regolamento),

la quantità (in kg),

il prezzo minimo applicabile.

3)

La descrizione delle condizioni di vendita, inclusi:

il prezzo al kg,

le condizioni di pagamento applicabili,

le condizioni di consegna applicabili,

gli sconti e le riduzioni complessivi.

4)

Il nome dell’importatore al quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.

5)

Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura corrispondente all’impegno, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da … [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 1999/572/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»