15.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1855/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2005

che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel (IGP), Asperge des Sables des Landes (IGP), Pâtes d’Alsace (IGP), Jamón de Trevélez (IGP), Oliva ascolana del Piceno (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda presentata dall’Italia per la registrazione delle due denominazioni «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» e «Oliva ascolana del Piceno», la domanda presentata dalla Francia per la registrazione delle due denominazioni «Asperge des Sables des Landes» e «Pâtes d’Alsace» e la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Jamón de Trevélez» sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le denominazioni in questione devono essere pertanto iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3) è completato con le denominazioni che figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU C 12 del 18.1.2005, pag. 20 (Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel);

GU C 47 del 23.2.2005, pag. 2 (Asperge des Sables des Landes);

GU C 47 del 23.2.2005, pag. 6 (Pâtes d’Alsace);

GU C 51 dell’1.3.2005, pag. 2 (Jamón de Trevélez);

GU C 59 del 9.3.2005, pag. 33 (Oliva ascolana del Piceno).

(3)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.


ALLEGATO

Prodotti di cui all’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana

Preparazioni a base di carni (scaldate, salate, affumicate, ecc.)

SPAGNA

Jamón de Trevélez (IGP)

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

ITALIA

Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel (IGP)

Oliva Ascolana del Piceno (AOP)

FRANCIA

Asperge des sables des Landes (IGP)

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2081/92

Paste alimentari

FRANCIA

Pâtes d’Alsace (IGP)