15.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 297/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1855/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2005
che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel (IGP), Asperge des Sables des Landes (IGP), Pâtes d’Alsace (IGP), Jamón de Trevélez (IGP), Oliva ascolana del Piceno (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda presentata dall’Italia per la registrazione delle due denominazioni «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» e «Oliva ascolana del Piceno», la domanda presentata dalla Francia per la registrazione delle due denominazioni «Asperge des Sables des Landes» e «Pâtes d’Alsace» e la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Jamón de Trevélez» sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le denominazioni in questione devono essere pertanto iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3) è completato con le denominazioni che figurano nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU C 12 del 18.1.2005, pag. 20 (Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel);
GU C 47 del 23.2.2005, pag. 2 (Asperge des Sables des Landes);
GU C 47 del 23.2.2005, pag. 6 (Pâtes d’Alsace);
GU C 51 dell’1.3.2005, pag. 2 (Jamón de Trevélez);
GU C 59 del 9.3.2005, pag. 33 (Oliva ascolana del Piceno).
(3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.
ALLEGATO
Prodotti di cui all’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana
Preparazioni a base di carni (scaldate, salate, affumicate, ecc.)
SPAGNA
Jamón de Trevélez (IGP)
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
ITALIA
Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel (IGP)
Oliva Ascolana del Piceno (AOP)
FRANCIA
Asperge des sables des Landes (IGP)
Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2081/92
Paste alimentari
FRANCIA
Pâtes d’Alsace (IGP)