3.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/23


DIRETTIVA 2005/17/CE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2005

che modifica alcune disposizioni della direttiva 92/105/CEE per quanto riguarda i passaporti delle piante

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, e l’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (2), ha istituito alcune procedure dettagliate per il rilascio di detti passaporti.

(2)

Occorre prevedere nuove disposizioni in base alle quali considerare passaporti delle piante le etichette rilasciate a norma delle disposizioni applicabili alla commercializzazione di alcune sementi certificate che soddisfano i pertinenti requisiti della direttiva 2000/29/CE.

(3)

Numerosi Stati membri utilizzano le etichette prive dell’indicazione «Passaporto delle piante CE» per la prossima stagione 2004-2005. È necessario fissare le norme per l’utilizzo delle etichette durante un periodo di transizione.

(4)

A norma della direttiva 92/105/CEE, i passaporti delle piante devono riportare alcune informazioni, tra cui la dicitura «Passaporto delle piante CEE». In seguito all’adozione del trattato sull'Unione europea, la Comunità è denominata «Comunità europea», con la corrispondente abbreviazione «CE», e pertanto la suindicata dicitura deve essere modificata e diventare «Passaporto delle piante CE».

(5)

Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 92/105/CEE.

(6)

Il sistema basato sull’utilizzo delle suddette etichette dovrebbe essere rivisto entro il 31 dicembre 2006 per prendere in considerazione le esperienze acquisite.

(7)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/105/CEE è modificata nel modo seguente.

1)

L'articolo 1, paragrafo 2, è così modificato.

a)

Il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

Per i tuberi-seme di Solanum tuberosum L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (3), l'etichetta ufficiale di cui all’allegato III della direttiva 2002/56/CE del Consiglio (4) può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante, a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE. Dopo il 31 dicembre 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”. L'etichetta o un altro documento commerciale deve recare l’indicazione della conformità dei prodotti alle disposizioni relative all'introduzione e agli spostamenti di tuberi-seme di Solanum tuberosum L., destinati all’impianto all'interno di una zona protetta riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per detti tuberi.»

(3)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1."

(4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60."

b)

Sono aggiunte le seguenti lettere:

«d)

Per le sementi di Helianthus annuus L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 26, della direttiva 2000/29/CE, l’etichetta ufficiale di cui all’allegato IV della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (5) può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”).

e)

Per le sementi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., e Phaseolus L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punti 27 e 29, della direttiva 2000/29/CE, l’etichetta ufficiale di cui all’allegato IV, parte A, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio (6) può essere utilizzata al posto di un passaporto per piante a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”).

f)

Per le sementi di Medicago sativa L., di cui di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punti 28.1 e 28.2 della direttiva 2000/29/CE, l’etichetta ufficiale di cui all’allegato IV, parte A, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (7) può essere utilizzata al posto di un passaporto per piante a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”).»

(5)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74."

(6)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33."

(7)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66."

2)

L'articolo 4 è soppresso.

3)

Nell'allegato V, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

“Passaporto delle piante CE” (nel corso di un periodo transitorio che termina il 1o gennaio 2006, è possibile utilizzare la dicitura “Passaporto delle piante CEE”).»

Articolo 2

Il sistema per l’utilizzo delle etichette di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sarà rivisto entro il 31 dicembre 2006.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 14 maggio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 maggio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di legislazione nazionale adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/102/CE (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 9).

(2)  GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.