9.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 323/57


RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2005

relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate

(2005/865/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 157,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 151, paragrafo 4, del trattato stabilisce che la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge in virtù di altre disposizioni del trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

(2)

La cinematografia è una forma d’arte consegnata a un mezzo fragile che per essere conservato richiede interventi pubblici. Le opere cinematografiche, componenti essenziali del nostro patrimonio culturale, meritano una tutela a pieno titolo.

(3)

Oltre al loro valore culturale, le opere cinematografiche, testimoni inesauribili della ricchezza di identità culturali in Europa e della varietà delle sue genti, sono fonte di informazioni sulla storia della società europea. Le immagini cinematografiche sono essenziali per apprendere il passato e riflettere pacatamente sulla nostra civiltà.

(4)

La presente raccomandazione mira a promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale e culturale del patrimonio cinematografico europeo incoraggiando politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della conservazione e del restauro delle opere cinematografiche. Le azioni di seguito raccomandate sono volte a garantire che sussistano le condizioni necessarie per la competitività dell’industria cinematografica comunitaria e che esse accelerino lo sviluppo di detta competitività.

(5)

Il patrimonio cinematografico è un’importante componente dell’industria cinematografica e incoraggiarne la conservazione, il restauro e lo sfruttamento può contribuire a migliorare la competitività di detta industria.

(6)

Lo sviluppo dell’industria cinematografica europea è di importanza fondamentale per l’Europa in considerazione del suo significativo potenziale nei settori dell’accesso alla cultura, dello sviluppo economico e della creazione di posti di lavoro sia per quanto concerne la produzione e la distribuzione dei film, sia relativamente a raccolta, catalogazione, conservazione e restauro di opere cinematografiche. Occorre migliorare le condizioni per la competitività delle industrie legate al patrimonio cinematografico, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di tecnologie come la digitalizzazione.

(7)

La piena realizzazione di tale potenziale presuppone l’esistenza di un’industria cinematografica innovativa e di successo nella Comunità. Ciò può essere facilitato mediante il miglioramento delle condizioni di conservazione, restauro e sfruttamento del patrimonio cinematografico nonché mediante l’eliminazione degli ostacoli allo sviluppo e alla piena competitività dell’industria, in particolare tramite la raccolta, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio cinematografico e la sua messa a disposizione a fini educativi, culturali, di ricerca o altri fini analoghi non commerciali, in tutti i casi nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

(8)

La competitività generale dell’industria cinematografica migliorerà tramite lo sviluppo di un ambiente che favorisca la collaborazione tra gli organismi designati che potrebbero essere gli archivi europei, nazionali o regionali, gli istituti cinematografici o istituti analoghi, in relazione a questioni concernenti la conservazione e la protezione del patrimonio cinematografico.

(9)

La risoluzione del Consiglio, del 26 giugno 2000, relativa alla conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico europeo (4) ha invitato gli Stati membri a cooperare al restauro e alla conservazione del patrimonio cinematografico, ricorrendo a tecnologie digitali, allo scambio di buone pratiche, alla progressiva interconnessione dei dati d’archivio europei, al possibile utilizzo di tali raccolte per scopi pedagogici.

(10)

La Convenzione europea per la tutela del patrimonio audiovisivo chiede che ogni firmatario imponga, con strumenti normativi o altri strumenti appropriati, il deposito del materiale costituito da immagini in movimento del suo patrimonio audiovisivo che sia stato prodotto o coprodotto sul territorio dell’interessato.

(11)

La comunicazione della Commissione, del 26 settembre 2001, su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (5) vede nel deposito legale a livello nazionale o regionale di opere audiovisive una possibilità di conservare e salvaguardare il patrimonio audiovisivo europeo e ha avviato presso gli Stati membri un esame della situazione in merito al deposito di opere cinematografiche.

(12)

Durante il Consiglio «Cultura/Audiovisivi», del 5 novembre 2001, il presidente del Consiglio ha rilevato che il contenuto della comunicazione della Commissione era stato accolto favorevolmente dal Consiglio.

(13)

Nella sua risoluzione del 2 luglio 2002 (6), sulla comunicazione della Commissione, il Parlamento europeo ha sottolineato l’importanza di salvaguardare il patrimonio cinematografico e ha appoggiato l’approccio della Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo che costituisce un importante riferimento in tempi di significativi mutamenti tecnologici. Il graduale passaggio alle tecnologie digitali consentirà una maggiore competitività dell’industria cinematografica europea e contribuirà a più lungo termine alla riduzione dei costi di catalogazione, deposito, conservazione e restauro delle opere audiovisive. Nel contempo creerà nuove opportunità per l’innovazione nel settore della protezione del patrimonio cinematografico.

(14)

La risoluzione del Consiglio, del 24 novembre 2003, sul deposito di opere cinematografiche nell’Unione europea (7) ha invitato gli Stati membri a istituire, laddove non esistessero, sistemi efficienti per depositare e conservare le opere cinematografiche che fanno parte del patrimonio audiovisivo in archivi nazionali, istituti di cinematografia o enti simili.

(15)

Tutti gli Stati membri dispongono già di sistemi per raccogliere e conservare le opere cinematografiche che fanno parte del loro patrimonio audiovisivo. L’80 % di tali sistemi si basa su un obbligo giuridico o contrattuale di depositare tutti i film, o almeno quelli che hanno ricevuto fondi pubblici.

(16)

Per «materiale a immagini mobili» si intende qualsiasi immagine che, registrata mediante e su qualsiasi mezzo, con o senza suono, dia l’impressione del movimento.

(17)

Per «opera cinematografica» si intende materiale a immagini mobili di lunghezza variabile, come film d’ogni tipo, cartoni animati e documentari da proiettare nei cinematografi.

(18)

Per «opere cinematografiche che fanno parte del loro patrimonio audiovisivo» si intendono produzioni cinematografiche, comprese coproduzioni con altri Stati membri e/o paesi terzi, considerate tali dagli Stati membri o da organismi da essi designati, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. I patrimoni audiovisivi degli Stati membri nel loro complesso fanno parte del patrimonio audiovisivo europeo.

(19)

Il patrimonio cinematografico europeo per poter essere consegnato alle future generazioni, va sistematicamente raccolto, catalogato, conservato e restaurato, in ogni caso nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

(20)

Il patrimonio cinematografico europeo dovrebbe essere reso più accessibile a fini pedagogici, culturali e di ricerca, o ad altri fini analoghi non commerciali, in ogni caso nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

(21)

Trasferire il possesso di opere cinematografiche negli archivi non implica il contemporaneo trasferimento dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

(22)

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (8) prevede che gli Stati membri possano disporre eccezioni o limitazioni a specifici atti di riproduzione effettuati da biblioteche accessibili al pubblico o da archivi che non mirano a vantaggi economici o commerciali, diretti o indiretti,

TENGONO CONTO DELL’INTENZIONE DELLA COMMISSIONE:

1.

di considerare la possibilità di imporre ai beneficiari di finanziamenti dell’Unione europea l’obbligo di depositare una copia dei film europei che abbiano ottenuto un finanziamento dell’Unione europea almeno in un archivio nazionale;

2.

di sostenere la cooperazione tra gli enti designati;

3.

di considerare il finanziamento di progetti di ricerca nell’ambito della conservazione e del restauro a lungo termine dei film;

4.

di promuovere norme europee di catalogazione dei film per migliorare l’interoperabilità delle banche-dati, anche tramite il cofinanziamento di progetti di standardizzazione e la promozione dello scambio di migliori prassi, nel rispetto della diversità linguistica;

5.

di facilitare la negoziazione di un modello di contratto a livello europeo tra enti designati e titolari dei diritti che stipuli le condizioni alle quali gli enti designati possono rendere accessibili al pubblico le opere cinematografiche depositate;

6.

di controllare e verificare in quale misura i provvedimenti della presente raccomandazione funzionino efficacemente e di considerare la necessità di ulteriori iniziative.

RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI di migliorare le condizioni per la conservazione, il restauro e lo sfruttamento del patrimonio cinematografico e di eliminare gli ostacoli allo sviluppo e alla piena competitività dell’industria cinematografica europea nel modo seguente:

1.

promuovendo un maggiore sfruttamento del potenziale industriale e culturale del patrimonio cinematografico europeo tramite misure sistematiche di conservazione e restauro, incoraggiando politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della conservazione e del restauro delle opere cinematografiche;

2.

adottando, entro il 16 novembre 2007, provvedimenti legislativi, amministrativi o altri provvedimenti appropriati atti a garantire che le opere cinematografiche che fanno parte del loro patrimonio audiovisivo siano sistematicamente raccolte, catalogate, conservate, restaurate e rese accessibili a fini pedagogici, culturali e di ricerca, o ad altri fini analoghi non commerciali, in ogni caso nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi;

3.

designando gli appositi enti incaricati di svolgere i compiti di interesse pubblico di cui al punto 2 con indipendenza e professionalità, assicurando che vengano fornite loro le migliori risorse tecniche e finanziarie disponibili;

4.

invitando i suddetti enti a precisare, d’intesa o mediante contratti con i titolari dei diritti d’autore, le condizioni alle quali le opere cinematografiche depositate possono essere messe a disposizione del pubblico;

5.

prendendo in considerazione, in particolare nella prospettiva di promuovere il patrimonio cinematografico, la possibilità di creare o sostenere accademie cinematografiche nazionali o enti analoghi;

6.

adottando le misure adeguate per accrescere l’uso delle tecnologie digitali e delle nuove tecnologie nella raccolta, catalogazione, conservazione e restauro di opere cinematografiche;

Raccolta

7.

intraprendendo la raccolta sistematica delle opere cinematografiche che fanno parte del loro patrimonio audiovisivo mediante l’obbligo legale o contrattuale di depositare almeno una copia di elevata qualità di tali opere presso organismi designati. Nel fissare le condizioni del deposito, gli Stati membri dovrebbero garantire che:

a)

durante un determinato periodo transitorio, riguardino almeno le produzioni o coproduzioni che hanno ottenuto finanziamenti pubblici a livello nazionale e regionale; al termine di tale periodo transitorio, dovrebbero riguardare, nei limiti del possibile, tutte le produzioni, comprese quelle che non hanno beneficiato di fondi pubblici;

b)

le opere cinematografiche depositate siano di buona qualità tecnica, per facilitarne la conservazione e la riproducibilità, e siano accompagnate da metadati in forma debitamente standardizzata;

c)

il deposito avvenga nel momento in cui il film è messo a disposizione del pubblico e comunque non oltre i due anni successivi;

Catalogazione e istituzione di banche dati

8.

adottando provvedimenti (che potrebbero in futuro dar vita a un codice di archiviazione della produzione cinematografica) atti a promuovere la catalogazione e la redazione di indici delle opere cinematografiche depositate e a stimolare la creazione di banche dati contenenti informazioni relative ai film, utilizzando norme europee e internazionali;

9.

promuovendo la standardizzazione europea, l’interoperabilità e l’accessibilità pubblica delle banche dati di filmografia, per esempio via Internet, soprattutto mediante la partecipazione attiva degli enti designati;

10.

esplorando la possibilità di istituire una rete di banche dati che comprenda il patrimonio audiovisivo europeo, insieme alle organizzazioni competenti, in particolare il Consiglio d’Europa (Eurimages e Osservatorio europeo dell’audiovisivo);

11.

invitando gli organismi che effettuano l’archiviazione a valorizzare i loro fondi organizzandoli in raccolte a livello di Unione europea, ad esempio per tema, autore e periodo;

Conservazione

12.

adottando atti normativi o facendo uso di altri metodi, in base alle pratiche nazionali, volti ad assicurare la conservazione delle opere cinematografiche depositate; l’attività di conservazione dovrebbe comprendere in particolare:

a)

la riproduzione dei film su nuovi supporti per l’archiviazione;

b)

la conservazione di apparecchiature atte a proiettare opere cinematografiche su mezzi diversi;

Restauro

13.

introducendo tutte le misure idonee allo scopo di permettere, nell’ambito della loro legislazione, la riproduzione di opere cinematografiche depositate a fini di restauro, permettendo al contempo ai titolari dei diritti di beneficiare del miglioramento del potenziale industriale delle loro opere derivante da tale restauro sulla base di un accordo tra tutte le parti interessate;

14.

incoraggiando progetti per restaurare vecchi film o film di alto valore culturale o storico;

Rendendo accessibili le opere cinematografiche depositate a fini pedagogici, culturali, di ricerca o ad altri fini non commerciali di natura analoga

15.

adottando i necessari provvedimenti legislativi o amministrativi per consentire agli enti designati di rendere accessibili le opere cinematografiche depositate a fini pedagogici, culturali, di ricerca o ad altri fini non commerciali di natura analoga, in ogni caso nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi;

16.

adottando provvedimenti adeguati per garantire che le persone con disabilità abbiano accesso alle opere cinematografiche depositate, in ogni caso nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi;

Formazione professionale e alfabetizzazione mediatica

17.

promuovendo la formazione professionale in tutti i settori connessi al patrimonio cinematografico per favorire un maggiore sfruttamento del potenziale industriale del patrimonio cinematografico;

18.

promuovendo l’utilizzazione del patrimonio cinematografico come strumento per rafforzare la dimensione europea nell’insegnamento e favorire la diversità culturale;

19.

incoraggiando e favorendo l’istruzione visiva, gli studi cinematografici e l’alfabetizzazione mediatica a tutti i livelli di insegnamento, nei programmi di formazione professionale e nei programmi europei;

20.

promuovendo una stretta collaborazione tra i produttori, i distributori, gli enti radiotelevisivi e gli istituti cinematografici a fini pedagogici, nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi;

Deposito

21.

prendendo in considerazione l’istituzione di un sistema di deposito volontario o obbligatorio:

a)

del materiale accessorio e pubblicitario relativo a opere cinematografiche che fanno parte del patrimonio audiovisivo nazionale;

b)

di opere cinematografiche che fanno parte del patrimonio audiovisivo nazionale di altri paesi;

c)

di materiale costituito da immagini in movimento diverse dalle opere cinematografiche;

d)

di opere cinematografiche del passato;

Cooperazione tra enti designati

22.

sostenendo gli enti designati, incoraggiandoli a scambiare informazioni e a coordinare le proprie attività a livello nazionale ed europeo, per esempio al fine di:

a)

assicurare la coerenza dei metodi di raccolta e di conservazione e l’interoperabilità delle banche dati;

b)

diffondere, per esempio su DVD, materiale d’archivio con sottotitoli nel maggior numero possibile di lingue dell’Unione europea, in ogni caso nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi;

c)

compilare una filmografia europea;

d)

elaborare una norma comune per lo scambio elettronico di informazioni;

e)

produrre in comune progetti pedagogici e di ricerca, promuovendo nel contempo lo sviluppo di reti europee di scuole e di musei cinematografici;

Seguito da dare alla presente raccomandazione

23.

informando ogni due anni la Commissione dei provvedimenti presi in risposta alla presente raccomandazione.

Fatto a Strasburgo, addì 16 novembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

Batch of LUTTERWORTH


(1)  GU C 123 del 30.4.2004, pag. 4.

(2)  GU C 74 del 23.3.2005, pag. 18.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 10 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 ottobre 2005.

(4)  GU C 193 dell’ 11.7.2000, pag. 1.

(5)  GU C 43 del 16.2.2000, pag. 6.

(6)  GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 176.

(7)  GU C 295 del 5.12.2003, pag. 5.

(8)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.