23.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2005

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

(2005/809/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, punto 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 14 aprile 2005, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, a norma della decisione 2005/371/CE (2).

(3)

L’accordo dovrebbe essere approvato.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto di riammissione che può prendere decisioni aventi effetti giuridici su determinate questioni tecniche. Pertanto, è opportuno prevedere procedure semplificate di adozione della posizione comunitaria in questi casi.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare e le dichiarazioni ad esso allegate sono approvati a nome della Comunità (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2, dell’accordo (4).

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di riammissione istituito dall’articolo 18 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità nel comitato misto di riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo è decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Per tutte le altre decisioni del comitato misto di riammissione, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 124 del 17.5.2005, pag. 21.

(3)  Cfr. GU L 124 del 17.5.2005, pag. 22, per il testo dell’accordo.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.