5.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2005

che stabilisce le norme applicabili agli appalti di fornitura di aiuto alimentare da parte delle ONG autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio e che revoca la sua decisione del 3 settembre 1998

(2005/769/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario (2), consente alla Commissione di autorizzare organizzazioni internazionali e non governative beneficiarie dell'aiuto comunitario ad acquistare esse stesse i prodotti da fornire a titolo di aiuto e a provvedere alla loro mobilitazione, purché la Commissione decida le modalità e le condizioni pertinenti.

(2)

L’articolo 164 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) («modalità di esecuzione»), prevede che quando l’attuazione di un’azione per la quale può essere concessa una sovvenzione comunitaria richiede l’aggiudicazione di appalti, la convenzione di sovvenzione conclusa a tal fine deve comprendere le norme sull'aggiudicazione degli appalti che il beneficiario è tenuto a rispettare.

(3)

L’articolo 120 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) («regolamento finanziario»), assoggetta l’aggiudicazione di appalti da parte del beneficiario di una sovvenzione ai principi enunciati nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione.

(4)

Le norme in materia di appalti che gli organismi elencati nella parte 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1292/96 devono osservare per l’attuazione della politica di aiuto alimentare sono già stabilite negli accordi di contributo conclusi a tal fine dalla Commissione con tali organismi; per quanto riguarda le organizzazioni non governative (ONG), le norme in materia di appalti e le altre condizioni necessarie alla mobilitazione dell’aiuto alimentare e al rispetto dei principi finanziari fissati nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione devono ispirarsi in particolare a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97, eventualmente adattate per tener conto della situazione relativa alla gestione finanziaria.

(5)

Nei casi in cui la Commissione autorizza organizzazioni non governative ad acquistare e a mobilitare un aiuto alimentare nel quadro dei contratti da firmare per attuare il programma di lavoro annuale relativo all’aiuto alimentare, devono essere applicate le norme in materia di appalti, ferma restando la facoltà dell’ordinatore della Commissione di includere in detti contratti requisiti supplementari ai fini di una sana gestione finanziaria. La decisone della Commissione del 3 settembre 1998 deve pertanto essere abrogata.

(6)

In conformità dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1292/96, il comitato per la sicurezza e l’aiuto alimentare è stato informato della presente misura,

DECIDE:

Articolo 1

Le norme applicabili all’aggiudicazione di contratti di aiuto alimentare da parte delle organizzazioni non governative autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 sono stabilite nell’allegato della presente decisione. Queste norme costituiscono parte integrante dei contratti e delle convenzioni conclusi a tal fine dalla Commissione.

Articolo 2

La decisione della Commissione del 3 settembre 1998 che autorizza talune organizzazioni beneficiarie dell’aiuto alimentare comunitario ad acquistare esse stesse determinati prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2005.

Per la Commissione

Louis MICHEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

(3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


ALLEGATO

L’organizzazione non governativa beneficiaria dell’aiuto comunitario («ONG») è tenuta ad applicare le norme che seguono per la mobilitazione dei prodotti da fornire a titolo dell’aiuto alimentare comunitario in applicazione del regolamento (CE) n. 1292/96, fermi restando i requisiti supplementari di gestione finanziaria eventualmente indicati nel contratto concluso con il beneficiario per l’attuazione della politica di aiuto alimentare.

I.   PRINCIPI GENERALI

Il presente allegato si applica ai prodotti da fornire «franco destinazione».

II.   LUOGO DI ACQUISTO DELLE MERCI

A seconda delle condizioni fissate per ciascuna fornitura, il prodotto da fornire deve essere acquistato nella Comunità europea o in uno dei paesi in via di sviluppo elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1292/96, appartenente se possibile alla stessa zona geografica. Nella misura del possibile, va data la priorità agli acquisti nel paese in cui si svolge l’azione o in un paese vicino.

In circostanze eccezionali e in conformità delle procedure previste all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/96, i prodotti possono essere acquistati sul mercato di un paese diverso da quelli figuranti nell’allegato dello stesso regolamento.

La ONG deve assicurare che i prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare possano essere liberamente importati nel paese beneficiario e non siano assoggettati a dazi all’importazione o ad imposte di effetto equivalente.

III.   CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I prodotti devono corrispondere il più possibile alle abitudini alimentari della popolazione beneficiaria.

Le caratteristiche dei prodotti da mobilitare a titolo di aiuto alimentare devono soddisfare i criteri fissati nella comunicazione della Commissione relativa alle caratteristiche dei prodotti da fornire nell'ambito dell'aiuto alimentare comunitario (1).

Inoltre, il condizionamento dei prodotti deve essere conforme ai requisiti fissati nella comunicazione della Commissione relativa agli imballaggi dei prodotti da fornire nell'ambito dell'aiuto alimentare comunitario (2).

IV.   NORME RELATIVE ALLA NAZIONALITÀ

La partecipazione alle gare di appalto previste nel quadro della mobilitazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche della Comunità europea o di uno dei paesi elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1292/96.

L’offerente deve essere registrato legalmente ed essere in grado di dimostrarlo su richiesta.

V.   CRITERI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI APPALTO E DALL’AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

1.   Criteri di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto

Sono esclusi dalla partecipazione ad una gara di appalto gli offerenti:

a)

i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

b)

nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;

c)

che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dal beneficiario della sovvenzione;

d)

che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese in cui sono stabiliti, del paese del beneficiario della sovvenzione o del paese in cui dev'essere eseguito l'appalto;

e)

nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

f)

che, a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio comunitario, sono stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali.

Gli offerenti devono certificare di non rientrare in uno dei casi sopraindicati.

2.   Criteri di esclusione dall’aggiudicazione degli appalti

Sono esclusi dall'aggiudicazione di un appalto gli offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

a)

si trovino in situazione di conflitto di interessi;

b)

si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dal beneficiario della sovvenzione ai fini della partecipazione all'appalto o che non abbiano fornito tali informazioni.

VI.   PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

1.   Disposizioni generali

La ONG bandisce una gara di appalto aperta internazionale per contratti di fornitura di valore pari o superiore a 150 000 EUR. Nel caso di una gara di appalto aperta internazionale, la ONG pubblica un bando di gara in tutti i mezzi di comunicazione appropriati, in particolare sul suo sito web, sulla stampa internazionale e sulla stampa nazionale del paese di esecuzione dell’azione o su altri periodici specializzati.

I contratti di fornitura di valore pari o superiore a 30 000 EUR ma inferiore a 150 000 EUR sono aggiudicati mediante gara di appalto aperta pubblicata a livello locale. Nel caso di una gara di appalto aperta locale, il bando di gara viene pubblicato in tutti i mezzi di comunicazione appropriati, ma unicamente del paese di esecuzione dell'azione. Deve tuttavia essere garantita la partecipazione di altri fornitori a condizioni pari a quelle dei fornitori locali.

I contratti di fornitura di valore inferiore a 30 000 EUR sono aggiudicati mediante una procedura negoziata concorrenziale senza pubblicazione, nella quale la ONG consulta almeno tre fornitori di sua scelta e negozia i termini del contratto con uno o più di loro.

I contratti di fornitura di valore inferiore a 5 000 EUR possono essere aggiudicati in base ad una sola offerta.

I termini per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione sono sufficientemente lunghi da consentire agli interessati un periodo ragionevole e congruo per preparare e depositare le loro offerte.

2.   Procedura negoziata

Il beneficiario può ricorrere ad una procedura negoziata basata su un’unica offerta nei seguenti casi:

a)

quando, per motivi di estrema urgenza determinata da eventi non prevedibili dal beneficiario e a lui non imputabili in alcun modo, non possano essere rispettati i termini richiesti per le procedure di cui al punto VI.1; le circostanze invocate per giustificare l'urgenza estrema non devono in alcun caso essere imputabili al beneficiario; sono assimilate alle situazioni di estrema urgenza le azioni condotte in situazioni di crisi constatate dalla Commissione; la Commissione informa il beneficiario dell’esistenza e della conclusione di una situazione di crisi;

b)

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore iniziale e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora un cambiamento di fornitore obbligasse il beneficiario ad acquistare prodotti di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione dei quali comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche eccessive;

c)

quando una gara d'appalto è rimasta senza esito, ossia non sono state presentate offerte meritevoli di essere prese in considerazione sul piano qualitativo o finanziario; in tal caso, dopo aver annullato la gara di appalto, il beneficiario può avviare negoziati con uno o più offerenti di sua scelta tra quelli che hanno partecipato alla gara, purché non siano modificate nella sostanza le condizioni iniziali dell’appalto;

d)

quando l’appalto è aggiudicato ad organismi che si trovano, di diritto o di fatto, in una situazione di monopolio debitamente motivata nella corrispondente decisione della Commissione;

e)

quando le caratteristiche particolari di una fornitura lo giustificano, specialmente nel caso di una fornitura sperimentale, si può aggiudicare l’appalto mediante trattativa privata.

3.   Obblighi relativi alla presentazione di un’offerta

La ONG deve precisare nel bando di gara la forma e il termine da rispettare per la presentazione di un’offerta.

Tutte le domande di partecipazione ed offerte dichiarate conformi sono valutate e classificate da un comitato di valutazione sulla base dei criteri d'esclusione, di selezione e di aggiudicazione previamente annunciati. Il comitato deve essere composto da un numero dispari di membri (come minimo tre), dotati di tutte le competenze tecniche e amministrative necessarie ad esprimere un parere fondato sulle offerte.

Per ciascun lotto può essere presentata una sola offerta; essa è valida solo se si riferisce alla totalità del lotto. Se un lotto è suddiviso in lotti parziali, l’offerta è determinata sotto forma di media. Quando la gara di appalto si riferisce alla fornitura di più lotti, per ciascun lotto viene presentata un’offerta distinta. L’offerente non è tenuto a presentare un’offerta per la totalità dei lotti.

L’offerta deve indicare:

nome e indirizzo dell’offerente,

i numeri di riferimento del bando di gara, del lotto e dell’azione,

il peso netto del lotto o il valore monetario particolare cui l’offerta si riferisce,

il prezzo proposto per tonnellata metrica del prodotto netto al quale l’offerente si impegna ad eseguire la fornitura in conformità delle condizioni stabilite;

oppure

quando la gara di appalto riguarda un contratto per la fornitura di una quantità massima di un determinato prodotto per un valore monetario specifico, il quantitativo netto di prodotto offerto,

i costi di trasporto per lo stadio di consegna previsto,

il termine di consegna.

L’offerta è considerata valida solo se accompagnata dalla prova che è stata costituita una garanzia di offerta. L’importo della garanzia, espresso nella valuta di pagamento, e il suo periodo di validità sono stabiliti nel bando di gara. La garanzia rappresenta almeno l’1 % del valore totale dell’offerta e il periodo di validità è di almeno un mese.

La garanzia è costituita a favore della ONG sotto forma di cauzione prestata da un istituto di credito riconosciuto da uno Stato membro o accettato dalla ONG. La garanzia deve essere irrevocabile ed esigibile su semplice richiesta.

In caso di mobilitazione nel paese beneficiario dell'aiuto alimentare, la ONG può definire nel bando di gara altre modalità per la garanzia in considerazione delle consuetudini del paese.

La garanzia è svincolata:

mediante lettera o fax della ONG, quando l'offerta non è valida o non è stata prescelta o quando la fornitura non è stata aggiudicata,

quando l'offerente, designato fornitore, ha costituito la garanzia di consegna.

La garanzia è trattenuta se il fornitore non ha presentato la garanzia di consegna entro un termine ragionevole dall’aggiudicazione dell’appalto o se l’offerente ritira l’offerta dopo il suo ricevimento.

Qualsiasi offerta che non sia presentata in conformità delle suddette disposizioni o contenga riserve o condizioni diverse da quelle fissate nel bando di gara è respinta.

Un’offerta non può essere modificata o ritirata dopo il suo ricevimento.

L’appalto è aggiudicato all’offerente che ha presentato l'offerta più bassa rispettando tutte le condizioni del bando di gara e in particolare le caratteristiche dei prodotti da mobilitare. Se l'offerta più bassa è presentata simultaneamente da più offerenti, il contratto è aggiudicato mediante estrazione a sorte.

Una volta aggiudicato il contratto, il fornitore e gli offerenti la cui offerta non è stata scelta sono informati dell'aggiudicazione mediante lettera o fax.

La ONG può non procedere all'aggiudicazione alla scadenza del primo o del secondo termine di presentazione, in particolare quando le offerte presentate non rientrino nella gamma dei prezzi normalmente praticati sul mercato. La ONG non è tenuta a rendere noto il motivo della sua decisione. Gli offerenti sono informati della mancata aggiudicazione del contratto mediante comunicazione scritta, entro il termine di tre giorni lavorativi.

VII.   OBBLIGHI DEL FORNITORE E CONDIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA

La ONG precisa nel bando di gara le responsabilità del fornitore in forza delle presenti disposizioni e il fornitore adempie i propri obblighi in conformità delle condizioni indicate nel bando di gara e di quelle risultanti dalla sua offerta.

Il fornitore fa eseguire a proprie spese il trasporto per la rotta che meglio consente di rispettare la scadenza convenuta, dal porto d'imbarco o dal molo di carico indicato nella sua offerta fino al luogo di destinazione precisato nel bando di gara.

Tuttavia, su richiesta scritta del fornitore, la ONG può autorizzare un cambiamento del porto d'imbarco o del molo di carico, purché le eventuali spese derivanti dal cambiamento siano a carico del fornitore.

Il fornitore stipula a suo favore un'assicurazione marittima o fa valere una polizza generale. Detta assicurazione, stipulata almeno per l'importo dell'offerta, copre tutti i rischi connessi al trasporto e ogni altra attività del fornitore inerente alla fornitura fino allo stadio di consegna stabilito. Essa copre inoltre tutte le spese di smistamento, ritiro o distruzione dei prodotti avariati e di ricondizionamento e analisi delle merci che non abbiano subito danni tali da ostacolarne l'accettazione da parte del beneficiario.

Una consegna frazionata su più navi può essere effettuata soltanto con il consenso della ONG. In tal caso la ONG imputa al fornitore le spese supplementari connesse al controllo.

Il bando di gara può prevedere, all'occorrenza, una data di consegna prima della quale ogni fornitura sarà considerata prematura.

La fornitura è considerata realizzata quando tutti i prodotti sono stati effettivamente consegnati «franco destinazione». Il fornitore assume tutte le spese fino all’arrivo dei prodotti al deposito di destinazione.

Il fornitore sopporta tutti i rischi, in particolare di perdita o di deterioramento dei prodotti, fino al momento in cui la fornitura sia stata realizzata e constatata dall’agenzia di controllo nel certificato di conformità finale (cfr. punto VIII).

Il fornitore comunica quanto prima per iscritto al beneficiario e all'agenzia di controllo i mezzi di trasporto utilizzati, le date di carico, la data di arrivo a destinazione presunta, nonché qualsiasi fatto verificatosi durante l'inoltro dei prodotti.

Il fornitore espleta le formalità necessarie per l'ottenimento del certificato d'esportazione e di sdoganamento e sopporta le relative spese e tasse.

Per garantire il rispetto dei propri obblighi, il fornitore costituisce una garanzia di consegna entro un termine ragionevole dalla comunicazione dell'aggiudicazione del contratto. Tale garanzia, espressa nella valuta del pagamento, è pari al 5 %-10 % del valore totale dell’offerta. Il periodo di validità di tale garanzia deve superare di un mese la data di consegna definitiva. Essa viene costituita secondo le stesse modalità della garanzia di offerta.

La garanzia di consegna è svincolata nella sua totalità mediante lettera o fax della ONG, quando il fornitore:

ha eseguito la fornitura rispettando tutti gli obblighi previsti, oppure

è stato liberato dai suoi obblighi, oppure

non ha eseguito la fornitura per motivi di forza maggiore riconosciuti dalla ONG.

VIII.   CONTROLLO

Appena l’appalto è stato aggiudicato, la ONG comunica al fornitore quale sarà l’agenzia incaricata di verificare e certificare la qualità, la quantità, il condizionamento e la marcatura dei prodotti da consegnare con ciascuna fornitura, di rilasciare il certificato di conformità o il certificato di consegna e in generale di coordinare tutti gli stadi della fornitura («agenzia di controllo»).

Dopo la notifica dell’aggiudicazione dell’appalto, il fornitore comunica per iscritto all’agenzia di controllo il nome e l’indirizzo del fabbricante, del condizionatore o dell’impresa di stoccaggio dei prodotti da fornire, come pure la data approssimativa di fabbricazione o di condizionamento nonché il nome del suo rappresentante sul luogo della consegna.

L’agenzia di controllo effettua almeno due controlli basandosi su parametri conformi alle norme internazionali in materia di controllo indicate di seguito:

a)

Un controllo provvisorio viene eseguito al momento del carico o in fabbrica. Il controllo finale è effettuato allo stadio di consegna indicato.

b)

A completamento del controllo provvisorio, l’agenzia di controllo rilascia al fornitore un certificato di conformità provvisorio, corredato all’occorrenza di riserve. Essa precisa se tali riserve sono di natura tale da rendere i prodotti inaccettabili allo stadio della consegna.

c)

A completamento del controllo definitivo, l’agenzia di controllo rilascia al fornitore un certificato di conformità definitivo, precisando in particolare la data di completamento della fornitura e la quantità netta fornita, corredato all’occorrenza di riserve.

d)

Quando l’agenzia di controllo rilascia una «notifica di riserva» motivata, ne informa quanto prima per iscritto il fornitore e la ONG. Il fornitore può contestare le risultanze del controllo presso l’agenzia e la ONG entro due giorni lavorativi dall’invio di tale notifica.

I costi dei controlli di cui sopra sono a carico della ONG. Il fornitore sopporta tutte le conseguenze finanziarie derivanti da carenze qualitative dei prodotti o da una loro presentazione tardiva al controllo.

In caso di contestazione da parte del fornitore o del beneficiario dei risultati di un controllo, l’agenzia di controllo, previa autorizzazione della ONG, fa eseguire una nuova ispezione che assumerà la forma, a seconda del tipo di contestazione, di un secondo esame di campione, una seconda analisi e/o un secondo controllo del peso o del condizionamento. Tale ispezione viene eseguita da un’agenzia o un laboratorio designato di comune accordo dal fornitore, dal beneficiario finale e dall’agenzia di controllo.

I costi dell’ispezione sono a carico della parte perdente.

Se al termine dei controlli o dell’ispezione non viene rilasciato un certificato di conformità definitivo, il fornitore ha l’obbligo di sostituire i prodotti.

I costi della sostituzione e dei relativi controlli sono a carico del fornitore.

L’agenzia di controllo invita per iscritto i rappresentanti del fornitore e del beneficiario finale ad assistere alle operazioni di controllo, in particolare al prelievo dei campioni destinati alle analisi. Il prelievo di campioni avviene conformemente alla prassi professionale. Quando vengono prelevati i campioni, l’agenzia di controllo preleva due campioni supplementari che conserva sigillati a disposizione della ONG ai fini di un eventuale controllo supplementare o di un’eventuale contestazione da parte del beneficiario o del fornitore.

Il costo dei campioni prelevati è a carico del fornitore.

Il destinatario dei prodotti rilascia senza indugio al fornitore un certificato di presa in carico dopo la consegna dei prodotti «franco destinazione» e dopo aver ricevuto dal fornitore l’originale del certificato di conformità definitivo e una fattura commerciale pro forma indicante il valore dei prodotti e la loro cessione al beneficiario a titolo gratuito.

In caso di fornitura di prodotti sfusi, si accetta una tolleranza di peso del 3 % (escluso il peso dei campioni) al di sotto della quantità richiesta. Per la fornitura di prodotti condizionati la tolleranza è limitata all’1 %. In caso di superamento delle tolleranze, la ONG può esigere dal fornitore una consegna supplementare alle stesse condizioni finanziarie della consegna iniziale.

IX.   MODALITÀ DI PAGAMENTO

L’importo che la ONG paga al fornitore non eccede l’ammontare dell’offerta, cui si sommano eventuali costi e si sottraggono eventuali riduzioni tra quelle di seguito previste.

Qualora la qualità dei prodotti, il loro condizionamento o la loro marcatura constatati allo stadio di consegna non corrispondano a quanto prescritto, ma non abbiano ostacolato il rilascio di un certificato di presa in carico, la ONG al momento di determinare l'importo da pagare può applicare eventuali abbuoni.

Salvo casi di forza maggiore, la garanzia di consegna è oggetto di ritenute parziali effettuate cumulativamente nei seguenti casi:

fino a concorrenza del 10 % del valore dei quantitativi non consegnati, fatte salve le tolleranze di cui al punto VIII,

fino a concorrenza dello 0,1 % del valore dei quantitativi consegnati oltre la scadenza del termine, per ciascun giorno di ritardo,

se del caso e solo se previsto nel bando di gara, fino a concorrenza dello 0,1 % per ciascun giorno di consegna prematura dei prodotti.

L’ammontare delle garanzie da trattenere è dedotto dall’importo definitivo del pagamento. Le garanzie sono allora svincolate simultaneamente e integralmente.

La ONG può rimborsare al fornitore, su sua domanda scritta, alcune spese supplementari quali i costi di magazzinaggio o di assicurazione da questi effettivamente pagati, ad esclusione tuttavia delle spese amministrative, che la ONG calcola basandosi su appropriati documenti giustificativi, purché sia stato rilasciato un certificato di presa in carico o di consegna senza riserve quanto al carattere dei costi asseriti, e in seguito a:

una proroga del periodo di consegna concessa su richiesta del destinatario, oppure

un ritardo superiore a 30 giorni tra la data di consegna e il rilascio del certificato di presa in carico o del certificato di conformità definitivo.

Le spese supplementari non possono superare un massimo di:

1 EUR a settimana per tonnellata di prodotti sfusi e 2 EUR a settimana per tonnellata di prodotti condizionati, nel caso di spese di magazzino,

lo 0,75 % annuo del valore dei prodotti, nel caso di spese di assicurazione.

L’importo da pagare è versato su richiesta del fornitore, presentata in duplice esemplare. Una richiesta di pagamento della totalità o del saldo dell’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

una fattura pari all’importo richiesto,

l’originale del certificato di presa in carico,

una copia del certificato di conformità definitivo, firmata e certificata conforme all’originale dal fornitore.

Allorché è stato consegnato il 50 % della quantità totale indicata nel bando di gara, il fornitore può presentare una domanda di pagamento di un anticipo accompagnata da una fattura pari all’importo richiesto e da una copia del certificato di conformità provvisorio.

Ogni domanda di pagamento della totalità o del saldo dell’offerta deve essere presentata alla ONG dopo il rilascio del certificato di presa in carico. Ogni pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento da parte della ONG di una domanda di pagamento completa ed esatta. Ritardi ingiustificati determinano il pagamento di interessi al tasso mensile applicato dalla Banca centrale europea.

X.   DISPOSIZIONE FINALE

Spetta alla ONG decidere se la mancata fornitura di prodotti o il non rispetto di uno degli obblighi incombenti al fornitore è dovuta ad un caso di forza maggiore. I costi risultanti da un caso di forza maggiore riconosciuto dalla ONG sono a carico di quest’ultima.


(1)  GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1.

(2)  GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1.