19.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/25


DECISIONE 2005/727/GAI DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2005

che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, la anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/211/GAI precisa che le disposizioni di cui al suo articolo 1 si applicano a decorrere da una data fissata dal Consiglio, non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie e che il Consiglio può decidere di fissare date differenti per l’applicazione di disposizioni differenti. Tali condizioni preliminari sono state adempiute ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 10 della decisione del 2005/211/GAI.

(2)

È opportuno che l’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 871/2004, del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (2), identico all’articolo 1, paragrafo 10 della decisione 2005/211/GAI, prenda effetto alla stessa data.

(3)

Una distinta decisione del Consiglio stabilisce l’entrata in vigore dell’articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 871/2004.

(4)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione rappresenta uno sviluppo nelle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Confederazione Svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), che rientra nell’ambito dell’articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE (4), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1 delle decisioni 2004/849/CE (5) e 2004/860/CE (6) del Consiglio, relativa alla firma a nome dell’Unione europea, e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 10, della decisione 2005/211/GAI si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE


(1)  GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.

(2)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29.

(3)  Il documento 13054/04 del Consiglio è accessibile sul sito http://register.consilium.eu.int

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(5)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

(6)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.