15.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/43


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2005

che modifica per la seconda volta la decisione 2004/614/CE per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure protettive relative all'influenza aviaria nella Repubblica sudafricana

[notificata con il numero C(2005) 559]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/210/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2004/614/CE della Commissione, del 24 agosto 2004, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nella Repubblica sudafricana (3), la Commissione ha adottato misure di protezione relativamente all'influenza aviaria presente in alcuni branchi di ratiti della Repubblica sudafricana.

(2)

La situazione per quanto riguarda l'influenza aviaria in alcuni branchi di ratiti della Repubblica sudafricana non è ancora chiara, in quanto la competente autorità sudafricana non ha ottenuto risultati conclusivi nell'ambito della sorveglianza sierologica. Tuttavia, la situazione sembra sotto controllo e la Commissione prevede di ricevere presto informazioni dettagliate.

(3)

In queste circostanze, è opportuno prorogare l'applicazione della decisione 2004/614/CE per altri tre mesi. Tuttavia, la decisione potrà essere rivista prima di tale data alla luce delle ulteriori informazioni eventualmente fornite dalla competente autorità sudafricana.

(4)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7 della decisione 2004/614/CE, la data «31 marzo 2005» è sostituita da «30 giugno 2005».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 275 del 25.8.2004, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/892/CE (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 30).