32004R0740

Regolamento (CE) n. 740/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 141/2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure transitorie di sviluppo rurale applicabili alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 22/04/2004 pag. 0009 - 0014


Regolamento (CE) n. 740/2004 della Commissione

del 21 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 141/2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure transitorie di sviluppo rurale applicabili alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 33 duodecies del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(1), prevede la concessione di un aiuto temporaneo per gli agricoltori a tempo pieno di Malta. Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità maltesi, è opportuno fissare, nel quadro del regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione(2), i massimali per i tre tipi di versamenti previsti.

(2) L'articolo 33 quaterdecies, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento (CE) n. 1257/1999, prevede deroghe relative a talune disposizioni della misura concernente il rispetto delle norme di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater del regolamento in questione. È opportuno stabilire le modalità di applicazione di tali deroghe.

(3) È inoltre opportuno conformare l'elenco delle misure di sviluppo rurale di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 141/2004 a quella di cui al punto 8 dell'allegato II del progetto di regolamento della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

(4) La tabella finanziaria di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 141/2004 prevede peraltro l'indicazione delle spese per "altre azioni". È opportuno indicare il tipo di azioni che rientrano in tale voce.

(5) L'articolo 33 quaterdecies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1257/1999, prevede che la classificazione delle zone a rischio di incendio boschivo siano presentate nel quadro del piano di sviluppo rurale. L'allegato III del regolamento (CE) n. 141/2004 dovrebbe essere opportunamente integrato.

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 141/2004.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 141/2004 è modificato come segue:

1) Al capo III è inserito il seguente articolo 5 bis:

"Articolo 5 bis

Agricoltori a tempo pieno a Malta

L'importo dei versamenti previsti all'articolo 33 duodecies, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non supera gli importi massimi annui per azienda e unità di lavoro annua indicati all'allegato I, lettera A."

2) Il capo IV è sostituito dal seguente:

"CAPO IV DEROGHE APPLICABILI AI NUOVI STATI MEMBRI

Articolo 5 ter

Applicazione di norme vincolanti

1. I costi degli investimenti necessari per permettere il rispetto di una norma, di cui all'articolo 33 quaterdecies, paragrafo 2 ter, del regolamento (CE) n. 1257/1999, sono fissati dall'autorità pubblica competente in forma di listini. I listini sono definiti sulla base di criteri oggettivi che permettano di precisare il costo delle singole attività, adattate alle specifiche condizioni locali, evitando ogni sovracompensazione.

2. Un agricoltore che beneficia di un sostegno a titolo dell'articolo 33 quaterdecies, paragrafo 2 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999, per conformarsi a una norma già obbligatoria, può fruire delle indennità compensative e al sostegno agroambientale, di cui rispettivamente ai capi V e VI del titolo II del regolamento in questione durante il periodo dell'investimento, fatto salvo il rispetto delle altre condizioni per la concessione di tale sostegno e purché l'agricoltore si sia conformato alla norma pertinente alla fine del periodo dell'investimento.

Articolo 6

Misure agroambientali

L'importo annuo massimo per ettaro per la manutenzione e la conservazione dei muri a secco a Malta di cui all'articolo 33 quindecies, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 è indicato nell'allegato I, lettera B.

Articolo 7

Associazioni di produttori a Malta

1. Possono beneficiare dell'aiuto minimo di cui all'articolo 33 quinquies, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 soltanto le associazioni di produttori che riuniscono una percentuale minima di produttori del settore e che rappresentano una percentuale minima della produzione del settore.

2. L'importo minimo di tale aiuto, calcolato in funzione dei costi minimi necessari alla costituzione di una piccola associazione di produttori, è indicato nell'allegato I, lettera C."

3) Al capo V è inserito il seguente articolo 9 bis:

"Articolo 9 bis

Domanda e controlli relativi alla misura Applicazione di norme vincolanti

Per quanto riguarda il sostegno a titolo dell'articolo 33 quaterdecies, paragrafo 2 ter, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il controllo delle domande di adesione al regime, previsto dall'articolo 59 del regolamento (CE) n. 445/2002 (o 67 del nuovo regolamento), deve consentire di verificare se l'investimento è necessario per conformarsi alla norma in questione. Qualora la domanda di adesione al regime comporti un aiuto di importo superiore a 10000 EUR per anno, il controllo di tale domanda deve prevedere un'ispezione in loco.

Il controllo delle domande di pagamento, di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 445/2002 (o 67 del nuovo regolamento) in relazione al sostegno di cui al primo comma del presente articolo, deve consentire di verificare che l'investimento è stato effettivamente realizzato. Qualora la domanda di pagamento comporti un aiuto di importo superiore a 10000 EUR per anno, il controllo di tale domanda deve prevedere un'ispezione in loco."

4) L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.

5) L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

6) L'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 25.

ALLEGATO I

"ALLEGATO I

Tabella degli importi delle misure specifiche per Malta

A. Importi massimi di cui all'articolo 5 bis:

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Importo massimo di cui all'articolo 6:

>SPAZIO PER TABELLA>

C. Importo di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

>PIC FILE= "L_2004116IT.001203.TIF">

>PIC FILE= "L_2004116IT.001301.TIF">"

ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento (CE) n. 141/2004 è modificato come segue:

1) Alla sezione 2, è aggiunto il punto II seguente:

"II. Agricoltori a tempo pieno a Malta

A. Caratteristiche principali:

- nessuna.

B. Altri elementi:

- definizione di agricoltore a tempo pieno."

2) La sezione 3 è sostituita dal testo seguente:

"3. Deroghe applicabili a tutti i nuovi Stati membri

I. Applicazione di norme vincolanti

A. Caratteristiche principali:

- elenco delle norme per le quali sono presi in considerazione i costi di investimento e descrizione degli investimenti necessari.

B. Altri elementi:

- listini dei costi di investimento per norma ammissibile con i dettagli dei calcoli che giustificano tali listini,

- durata del o dei periodi di investimento per norma ammissibile e giustificazione della scelta,

- disposizioni che consentano di garantire che gli investimenti sostenuti nel quadro della misura 'Applicazione di norme vincolanti' siano esclusi dal sostegno ai sensi del capo I del titolo II del regolamento (CE) n. 1257/1999,

- a complemento del punto 12 2) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 445/2002 (o del nuovo regolamento), indicazioni sull'attuazione dell'articolo 9 bis del presente regolamento.

II. Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

A. Caratteristiche principali:

- nessuna.

B. Altri elementi:

- elenco delle imprese che beneficiano di un periodo transitorio a norma dell'articolo 33 quaterdecies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

III. Silvicoltura

A. Caratteristiche principali:

- nessuna.

B. Altri elementi:

- classificazione del territorio per grado di rischio di incendio boschivo."