32004R0104

Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 23/01/2004 pag. 0020 - 0022


Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione

del 22 gennaio 2004

recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, e l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 conferisce all'Agenzia europea per la sicurezza aerea ("l'Agenzia") il potere di prendere decisioni individuali in materia di certificazione dell'aeronavigabilità e della certificazione ambientale, di indagini sulle imprese e di pagamento di diritti e oneri. Esso istituisce una commissione di ricorso dinanzi alla quale può essere proposto ricorso avverso le decisioni individuali dell'Agenzia.

(2) Gli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1592/2002 conferiscono alla Commissione il potere di adottare disposizioni di applicazione concernenti il numero delle commissioni di ricorso, la ripartizione del lavoro, le qualifiche richieste per i membri di ciascuna commissione, i poteri dei singoli membri nella fase preparatoria delle decisioni e le modalità di voto.

(3) Si prevede che il numero dei ricorsi sarà piuttosto limitato, almeno finché il regolamento (CE) n. 1592/2002 non sarà modificato per estenderne il campo di applicazione alle operazioni di volo e alle licenze del personale navigante.

(4) La commissione di ricorso esaminerà questioni per le quali è in genere richiesto un elevato livello di esperienza tecnica generale nel settore della certificazione. Tuttavia, è necessario che la commissione di ricorso sia presieduta da un membro avente una formazione giuridica, con competenze riconosciute in materia di diritto comunitario e internazionale. Tale membro dovrebbe essere il presidente.

(5) Per facilitare la trattazione e la definizione dei ricorsi, è opportuno designare, per ciascun caso, un relatore che avrà, tra l'altro, il compito di preparare le comunicazioni alle parti e di redigere i progetti di decisione.

(6) Per garantire il regolare ed efficace funzionamento della commissione di ricorso, quest'ultima dovrà essere dotata di una cancelleria il cui personale svolgerà tutte le funzioni di supporto che non richiedono valutazioni tecniche o giuridiche.

(7) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Numero di commissioni di ricorso

Al fine di decidere sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1592/2002 è istituita una commissione di ricorso.

Articolo 2

Qualifiche dei membri delle commissioni di ricorso

1. La commissione di ricorso è composta da due membri aventi una formazione tecnica e da un membro avente una formazione giuridica che ne è il presidente.

2. I membri aventi una formazione tecnica e i loro sostituti devono essere in possesso di un diploma di laurea o di una qualifica equipollente e avere una solida esperienza professionale nel settore della certificazione, in una o più delle discipline indicate nell'allegato al presente regolamento.

3. Il membro avente una formazione giuridica e il suo sostituto devono possedere una laurea in giurisprudenza e vantare una riconosciuta esperienza nel settore del diritto comunitario ed internazionale.

Articolo 3

Poteri del presidente

1. La commissione di ricorso è convocata dal presidente. Questi garantisce la qualità e la coerenza delle decisioni della commissione.

2. Il presidente designa un relatore tra i membri della commissione.

Articolo 4

Funzioni dei relatori

1. Il relatore compie un esame preliminare del ricorso.

2. Il relatore assicura un'intensa consultazione e scambio di informazioni con le parti del procedimento. A tal fine:

a) prepara le comunicazioni destinate alle parti, sotto la direzione del presidente della commissione;

b) comunica eventuali vizi da sanare a cura delle parti del procedimento;

c) fissa congrui termini procedurali, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1592/2002;

d) firma tutte le comunicazioni a nome della commissione.

3. Il relatore prepara le riunioni interne della commissione e le procedure orali.

4. Il relatore redige i progetti di decisione.

Articolo 5

Cancelleria della commissione di ricorso

1. Il direttore esecutivo dell'Agenzia istituisce la cancelleria della commissione di ricorso. Il personale di cancelleria non partecipa ad alcuna attività dell'Agenzia avente attinenza con le decisioni che possono essere oggetto di ricorso.

2. Il personale di cancelleria ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) tenere aggiornato un registro, siglato dal presidente, nel quale sono registrati in ordine cronologico tutti i ricorsi presentati, corredati della documentazione giustificativa;

b) ricevere, trasmettere e custodire i documenti;

c) esercitare, presso la commissione di ricorso, altre funzioni di supporto che non richiedono valutazioni giuridiche o tecniche, in particolare compiti relativi alla rappresentanza, alla presentazione delle traduzioni e alle notifiche;

d) presentare al presidente della commissione una relazione sull'ammissibilità di ciascun nuovo ricorso depositato;

e) se necessario, redigere i verbali dei procedimenti orali.

Articolo 6

Deliberazioni

1. Partecipano alla deliberazione soltanto i membri della commissione; tuttavia, il presidente della commissione può autorizzare ad assistervi altri funzionari, quali il personale di cancelleria o gli interpreti. Le deliberazioni sono segrete.

2. Nel corso delle deliberazioni dei membri della commissione, il relatore esprime la propria opinione per primo ed il presidente per ultimo.

Articolo 7

Modalità e ordine da seguire nella votazione

1. Le decisioni della commissione di ricorso sono prese alla maggioranza dei suoi membri. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Qualora sia necessario procedere a votazione, i voti sono espressi nell'ordine indicato all'articolo 6, paragrafo 3. Non sono ammesse astensioni.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2004.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

(2) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5.

ALLEGATO

Elenco delle discipline

1. Le seguenti discipline tecniche:

i) Volo/Caratteristiche di funzionamento

ii) Struttura

iii) Sistemi idromeccanici

iv) Rotore/Sistemi di trasmissione

v) Sistema elettrico/Campi elettromagnetici ad alta intensità (HIRF)/Illuminazione

vi) Avionica/Software

vii) Installazione propulsore/Sistemi di alimentazione

viii) Sicurezza cabina/Sistemi di protezione dell'ambiente

ix) Rumore/Emissioni

x) Direttive sul mantenimento della navigabilità e sulla navigabilità quali applicate ai prodotti, parti e pertinenze seguenti:

a) Aeromobili a grande capacità

b) Velivoli ad ala rotante

c) Aeromobili leggeri

d) Aerostati, dirigibili, alianti, UAV (velivoli senza equipaggio)

e) Motori/Unità di potenza ausiliaria (APU)/Eliche

2. Approvazione e sistemi qualità relativi a:

i) Imprese di progettazione

ii) Imprese di produzione

iii) Imprese di manutenzione