32004R0027

Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 09/01/2004 pag. 0036 - 0041


Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione

del 5 gennaio 2004

recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia(2), in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 47 bis, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 47 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(3), modificato dall'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, prevedono norme particolari per il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 1, del suddetto regolamento. In particolare è prevista l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(4), modificato da ultimo dal summenzionato atto di adesione.

(2) Tali norme entrano in vigore dalla data di adesione dei nuovi Stati membri. Per agevolare la transizione tra le norme in vigore concernenti il funzionamento del FEAOG, sezione garanzia, contenute in particolare nel regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(5) e nelle disposizioni previste per la sua applicazione, e le norme specifiche contemplate dal regolamento (CE) n. 1257/1999, è opportuno prevedere alcune misure di applicazione.

(3) Dal momento che i nuovi Stati membri non hanno adottato la moneta unica, occorre prevedere disposizioni particolari concernenti segnatamente il tasso di cambio da utilizzare per la dichiarazione delle spese in deroga al regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo(6).

(4) Il regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)(7), contiene disposizioni finanziarie incompatibili con le norme specifiche previste dagli articoli 47 bis e 47 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999. È opportuno non applicare tali disposizioni ai documenti di programmazione per lo sviluppo rurale relativi ai nuovi Stati membri.

(5) Gli articoli 33 nonies e 33 undecies del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevedono rispettivamente il cofinanziamento nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale dei complementi ai pagamenti diretti e dei complementi agli aiuti di Stato a Malta. Visto il carattere molto specifico di tali misure, occorre prevedere disposizioni specifiche che ne disciplinino la gestione e il controllo.

(6) Dal momento che l'adesione dei nuovi Stati membri avverrà solo il 1o maggio 2004 e non all'inizio dell'anno, è opportuno prevedere misure specifiche per la presentazione delle domande di sostegno relative alla misura di aiuto alle zone svantaggiate per l'anno 2004, in modo da assicurare il rispetto degli obblighi in materia di controllo da parte dei nuovi Stati membri.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità transitorie di applicazione delle disposizioni finanziarie previste dagli articoli 47 bis e 47 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999 e applicabili alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia (di seguito denominati "i nuovi Stati membri").

Articolo 2

Ammissibilità delle spese

1. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il termine finale per l'ammissione delle spese fissato nella decisione della Commissione recante approvazione dei documenti di programmazione per lo sviluppo rurale relativi ai nuovi Stati membri si riferisce ai pagamenti effettuati dagli organismi pagatori di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

2. Fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 5, dell'atto di adesione, sono ammissibili solo le spese che si riferiscono ad operazioni selezionate per un cofinanziamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 secondo i criteri e le procedure di selezione stabiliti, e che sono state sottoposte alla disciplina comunitaria per tutto il periodo in cui sono state sostenute.

Articolo 3

Pagamenti

1. I riferimenti all'autorità di pagamento fatti all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 devono essere intesi come riferimenti agli organismi pagatori di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

2. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute dagli organismi pagatori.

3. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, i pagamenti intermedi relativi ai documenti di programmazione per lo sviluppo rurale sono soggetti alle seguenti condizioni:

a) trasmissione alla Commissione dell'ultima relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 48, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999;

b) trasmissione dell'ultima certificazione dei conti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999.

4. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il pagamento del saldo relativo ai documenti di programmazione per lo sviluppo rurale è effettuato sulla base dell'ultima decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999.

5. Le domande di pagamento certificate sono redatte conformemente al modello riportato nell'allegato.

Articolo 4

Organismi pagatori

1. Ogni organismo pagatore tiene una contabilità dedicata esclusivamente all'utilizzazione dei mezzi finanziari messi a disposizione per il pagamento delle spese risultanti dalle misure previste nei documenti di programmazione per lo sviluppo rurale.

2. Gli organismi pagatori si accertano che il versamento del contributo comunitario al beneficiario sia effettuato contemporaneamente o successivamente al versamento dei contributi nazionali.

Articolo 5

Utilizzazione dell'euro

Gli importi relativi alle decisioni della Commissione, agli impegni, alle dichiarazioni di spesa a sostegno delle domande di pagamento e ai pagamenti sono espressi in euro conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 643/2000 della Commissione(8).

Tuttavia, per quanto riguarda la misura prevista dall'articolo 33 nonies del regolamento (CE) n. 1257/1999, i nuovi Stati membri convertono in euro gli importi delle spese effettuate in moneta nazionale utilizzando il tasso di cambio applicabile per i regimi di sostegno diretto.

Articolo 6

Stato della spesa e previsioni di spesa

Gli articoli 47, 48 e 49 del regolamento (CE) n. 445/2002 non si applicano ai documenti di programmazione per lo sviluppo rurale relativi ai nuovi Stati membri.

Articolo 7

Liquidazione dei conti

1. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione(9), nei conti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento figurano:

a) le spese annuali riassunte per misura di sviluppo rurale;

b) una tabella delle differenze tra le spese dichiarate di cui alla lettera a) del presente paragrafo e quelle dichiarate nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento;

c) una tabella, estratta dal registro dei debitori, che riporti il totale dei crediti accertati ma non ancora recuperati alla fine dell'esercizio per le misure di sviluppo rurale.

2. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95, gli importi che devono essere percepiti o pagati, ai sensi della decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999, sono dedotti o aggiunti ai pagamenti successivi effettuati dalla Commissione.

Articolo 8

Complementi ai pagamenti diretti

1. In deroga all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 445/2002 l'organismo pagatore effettua i pagamenti relativi ai complementi ai pagamenti diretti di cui all'articolo 33 nonies del regolamento (CE) n. 1257/1999 sulla base della domanda di pagamento presentata per ottenere il pagamento diretto nazionale complementare o l'aiuto diretto nazionale complementare di cui all'articolo 1 quater del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio(10). Per i nuovi Stati membri che applicano l'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999, l'organismo pagatore si accerta che il versamento del complemento ai pagamenti diretti sia effettuato contemporaneamente o successivamente al versamento del pagamento diretto comunitario nell'ambito dei regimi di sostegno di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1259/1999.

2. In deroga agli articoli da 59 a 64 del regolamento (CE) n. 445/2002, gli Stati membri applicano, per quanto concerne la misura di cui all'articolo 33 nonies del regolamento (CE) n. 1257/1999, le disposizioni del regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio(11) e del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione(12).

Articolo 9

Complementi agli aiuti di Stato a Malta

In deroga all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 445/2002 l'organismo pagatore effettua i pagamenti relativi ai complementi agli aiuti di Stato a Malta di cui all'articolo 33 undecies del regolamento (CE) n. 1257/1999 sulla base della domanda di pagamento presentata per ottenere il pagamento dell'aiuto di Stato.

Articolo 10

Disposizioni transitorie per il 2004

Le domande intese a ottenere per l'anno 2004 le indennità compensative di cui al capo V del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere presentate dal beneficiario alle autorità competenti anteriormente al 1o luglio 2004 o entro una data successiva che dovrà essere stabilita dai nuovi Stati membri, compatibile con gli obblighi di controllo che loro incombono in forza delle disposizioni contenute nella sezione 6 del capo II del regolamento (CE) n. 445/2002.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

(2) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(4) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(6) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 816/2003 (GU L 116 del 13.5.2003, pag. 12).

(7) GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 963/2003 (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32).

(8) GU L 78 del 29.3.2000, pag. 4.

(9) GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001 (GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3).

(10) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

(11) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

(12) GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11.

ALLEGATO

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