Regolamento (CE) n. 13/2004 della Commissione, dell'8 dicembre 2003, che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 003 del 07/01/2004 pag. 0003 - 0005
Regolamento (CE) n. 13/2004 della Commissione dell'8 dicembre 2003 che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile(1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 3, lettera d), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 281/71 della Commissione, del 9 febbraio 1971, che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970(2), è stato modificato a più riprese e in maniera sostanziale(3). È perciò opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla sua codificazione. (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1108/70, la contabilità delle spese di infrastruttura non viene effettuata per varie categorie di infrastrutture. Ciò avviene fra l'altro per alcune vie navigabili a carattere marittimo, di cui la Commissione deve approvare l'elenco. (3) È opportuno tener conto, nel redigere tale elenco, della parte del traffico assicurato dalla navigazione interna sulle vie navigabili a carattere marittimo o dell'interesse che l'istituzione di una contabilità delle spese di infrastruttura per queste vie presenta dal punto di vista dell'istituzione di una tariffazione dell'uso delle infrastrutture, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1108/70, è contenuto nell'allegato I del presente regolamento. Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 281/71 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2003. Per la Commissione Loyola De Palacio Vicepresidente (1) GU L 130 del 15.6.1970, pag. 4. (2) GU L 33 del 10.2.1971, pag. 11. (3) Cfr. allegato II. ALLEGATO I Elenco delle vie navigabili a carattere marittimo Regno del Belgio - Schelda marittima inferiore/Beneden-Zeeschelde - Canale marittimo Gand-Terneuzen, a valle del ramo nord del canale circolare di Gand/Zeekanaal Gent-Terneuzen stroomafwaarts van de ringvaart van Gent Repubblica federale tedesca - Nord-Ostsee-Kanal - Untere Ems - Unterweser - Unterelbe Repubblica francese - Senna, a valle del ponte Jeanne-d'Arc a Rouen - Loira, a valle di Nantes (confluente dell'Erdre) - Garonna, a valle del Pont de Pierre a Bordeaux, e Gironda Regno dei Paesi Bassi - Noordzeekanaal - Rotterdamse Waterweg en Nieuwe Maas - Westerschelde - Kanaal Gent-Terneuzen Repubblica portoghese - Douro, a jusante da ponte D. Luis, da cidade do Porto - Tejo, a jusante do Carregado - Sado, a jusante do esteiro da Marateca - Guadiana, a jusante do Pomarão Repubblica di Finlandia - Saimaan kanava/Saima kanal - Saimaan vesistö/Saimens vattendrag Regno di Svezia - Trollhätte kanal e Göta älv - Vänern - Södertälje kanal - Mälaren Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - Weaver Navigation (Northwich to the junction with the Manchester Ship Canal) - Gloucester and Sharpness Canal ALLEGATO II Regolamento abrogato e successive modificazioni Regolamento (CEE) n. 281/71 (GU L 33 del 10.2.1971, pag. 11) - Atto di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 92) - Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 162) - Atto di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 165) ALLEGATO III Tavola di concordanza >SPAZIO PER TABELLA>