24.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 379/81


DIRETTIVA 2004/116/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2004

recante modifica dell’allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio per quanto concerne l’inclusione della Candida guilliermondii

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (1), e in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

È stata presentata una domanda di autorizzazione per la Candida guilliermondii, coltivata su substrati di origine vegetale, appartenenti al gruppo di prodotti «1.2.1. Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale» definiti all’allegato della direttiva 82/471/CEE. Tale alimento è un prodotto microbico composto di cellule residue della produzione industriale di acido citrico tramite fermentazione.

(2)

Il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze impiegate nei mangimi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, il 7 giugno 2004 ha emesso un parere sull’uso di tali prodotti negli alimenti per animali, secondo il quale l’utilizzo di Candida guilliermondii coltivata su un substrato di origine vegetale (melassa di zucchero di canna) non comporta rischi per la salute umana, la salute animale o l’ambiente.

(3)

L’esame della domanda di autorizzazione presentata per la Candida guilliermondii coltivata su substrati di origine vegetale rivela che tale prodotto risponde ai requisiti indicati all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 82/471/CEE, alle condizioni definite nell’allegato.

(4)

La direttiva 82/471/CEE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'allegato della direttiva 82/471/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/104/CE della Commissione (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 83).


ALLEGATO

Nell’allegato alla direttiva 82/471/CEE il gruppo di prodotti 1.2.1. è sostituito dal testo seguente:

Nome del gruppo di prodotto

Nome del prodotto

Designazione del principio nutritivo o identità del microorganismo

Substrato di coltura

(eventuali specifiche)

Caratteristiche di composizione del prodotto

Specie animale

Disposizioni specifiche

«1.2.1.

Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale

Tutti i lieviti

ottenuti dai microorganismi e dai substrati figuranti rispettivamente nelle colonne 3 e 4

le cui cellule sono state uccise

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces carlsbergiensis

Kluyveromyces lactis

Kluyveromyces fragilis

Melasse, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico e fibre vegetali idrolizzate

 

Tutte le specie animali

 

Candida guilliermondii

Melasse, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico e fibre vegetali idrolizzate

16 % minimo di materia secca

Suini da ingrasso»