23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 375/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2004

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese

(2004/889/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'aprile 1993 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione in materia doganale per conto della Comunità con il Canada, Hong Kong, il Giappone, la Corea e gli Stati Uniti; nel maggio 1997 tale decisione è stata estesa ai paesi ASEAN e alla Cina.

(2)

È opportuno approvare l'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità europea l'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di cooperazione doganale istituito a norma dell'articolo 21 dell'accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista all'articolo 22 dell'accordo (1).

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese

LA COMUNITÀ EUROPEA

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

in seguito denominati le «parti contraenti»,

VISTA l'importanza delle relazioni commerciali tra la Repubblica popolare cinese e la Comunità europea, e desiderosi di contribuire, a vantaggio di entrambe le parti contraenti, allo sviluppo armonioso di dette relazioni;

CONVINTI che, per conseguire tale obiettivo, occorre impegnarsi a sviluppare la cooperazione doganale;

TENENDO CONTO dello sviluppo della cooperazione doganale tra le parti contraenti per quanto riguarda le procedure doganali;

CONSIDERANDO che le operazioni contrarie alla normativa doganale, comprese le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, ledono gli interessi economici, fiscali e commerciali di entrambe le parti contraenti, e riconoscendo l'importanza di determinare in modo accurato i dazi doganali e gli altri oneri, in particolare mediante una corretta applicazione delle norme in materia di valore in dogana, origine e classificazione tariffaria;

PERSUASI che la cooperazione tra le loro autorità amministrative competenti può rendere più efficaci gli interventi contro tali operazioni;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«normativa doganale», qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o altro strumento giuridicamente vincolante adottato dalla Comunità europea o dalla Repubblica popolare cinese che disciplini l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o procedura doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo;

b)

«autorità doganale», nella Repubblica popolare cinese, l'amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese e, nella Comunità europea, i servizi della Commissione delle Comunità europee competenti per le questioni doganali e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea;

c)

«autorità richiedente», l'autorità doganale competente all'uopo, designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza amministrativa in base al presente accordo;

d)

«autorità interpellata», l'autorità doganale competente all'uopo, designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza amministrativa in base al presente accordo;

e)

«dati personali», tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile;

f)

«operazione contraria alla normativa doganale», qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale;

g)

«persona», persona fisica o giuridica;

h)

«informazioni», dati anche non elaborati o analizzati, e documenti, relazioni e altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, o loro copie certificate o autenticate.

Articolo 2

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, al territorio doganale della Repubblica popolare cinese e, dall'altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite in detto trattato.

Articolo 3

Sviluppi futuri

Le parti contraenti possono, di comune intesa, ampliare il presente accordo per potenziare e integrare la cooperazione doganale, in conformità delle rispettive normative doganali, mediante accordi su settori o temi specifici.

TITOLO II

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 4

Attuazione della cooperazione e dell'assistenza

La cooperazione e l'assistenza contemplate dal presente accordo sono attuate dalle parti contraenti in conformità delle rispettive disposizioni legislative, regolamentari e altri strumenti giuridici, nonché entro i limiti della competenza e delle risorse disponibili di ciascuna.

Articolo 5

Obblighi imposti da altri accordi

1.   Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

a)

non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

b)

vanno considerate complementari rispetto agli accordi di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Repubblica popolare cinese;

c)

non pregiudicano le disposizioni comunitarie relative alla comunicazione tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nel quadro del presente accordo che possa essere di interesse per la Comunità.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Repubblica popolare cinese, qualora le disposizioni di tali accordi risultassero incompatibili con quelle del presente accordo.

3.   Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente accordo, le parti contraenti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del comitato misto di cooperazione doganale istituito a norma dell'articolo 21 del presente accordo.

TITOLO III

COOPERAZIONE DOGANALE

Articolo 6

Ambito della cooperazione

1.   Le parti contraenti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale. In particolare, esse cercano di cooperare al fine di:

a)

stabilire e mantenere canali di comunicazione tra le rispettive autorità doganali per agevolare e garantire un rapido scambio di informazioni;

b)

agevolare un coordinamento efficace tra le rispettive autorità doganali;

c)

occuparsi di qualsiasi altra questione amministrativa connessa al presente accordo che possa occasionalmente richiedere la loro azione comune.

2.   Le parti contraenti si impegnano a sviluppare attività intese ad agevolare gli scambi nel settore doganale, tenendo conto delle attività svolte a tale riguardo dalle organizzazioni internazionali.

3.   Ai sensi del presente accordo, la cooperazione doganale riguarda tutte le questioni relative all'applicazione della normativa doganale.

Articolo 7

Cooperazione in materia di procedure doganali

Le parti contraenti dichiarano il proprio impegno ad agevolare la legittima circolazione delle merci e si scambiano informazioni e consulenze su misure volte a migliorare le tecniche e le procedure doganali, nonché su sistemi informatizzati, con l’intento di attuare tale impegno in conformità delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 8

Cooperazione tecnica

Le autorità doganali delle parti contraenti possono, ove reciprocamente vantaggioso, prestarsi assistenza tecnica in campo doganale, in particolare per quanto riguarda:

a)

scambi di personale ed esperti, intesi a promuovere la reciproca comprensione delle rispettive normative, procedure e tecniche doganali;

b)

attività di formazione, intese in particolare a sviluppare le competenze dei loro funzionari delle dogane;

c)

scambi di dati professionali, scientifici e tecnici relativi alla normativa e alle procedure doganali;

d)

tecniche e metodi più efficaci di trattamento dei passeggeri e del carico;

e)

ogni altra questione amministrativa generale che possa occasionalmente richiedere azioni congiunte delle loro amministrazioni doganali.

Articolo 9

Coordinamento nell'ambito delle organizzazioni internazionali

Le autorità doganali si adoperano per sviluppare e potenziare la loro cooperazione in questioni d'interesse comune al fine di raggiungere una posizione coordinata quando tali questioni sono discusse nel quadro delle organizzazioni internazionali.

TITOLO IV

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA

Articolo 10

Campo di applicazione

1.   Le autorità doganali si prestano assistenza fornendosi le informazioni che possono contribuire a garantire la corretta applicazione della normativa doganale e a prevenire, individuare e combattere le violazioni di tale normativa.

2.   Le disposizioni del presente accordo relative all’assistenza in materia doganale si applicano a ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione del presente accordo. Esse non pregiudicano le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applicano alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta di un'autorità giudiziaria.

3.   L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende, l'arresto o la detenzione di persone e il sequestro o la confisca di beni non rientrano nel campo di applicazione del presente accordo.

Articolo 11

Assistenza su richiesta

1.   Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti atte a consentirle di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare informazioni riguardanti attività accertate o programmate che sono o potrebbero essere operazioni contrarie alla normativa doganale. In particolare, su richiesta, le autorità doganali si scambiano informazioni relative ad attività che potrebbero avere come risultato infrazioni nel territorio dell'altra parte, ad esempio dichiarazioni in dogana e certificati di origine inesatti, oppure fatture o altri documenti che risultano o si sospettano essere inesatti o falsificati.

2.   Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

a)

se i documenti ufficiali forniti a sostegno di una dichiarazione delle merci effettuata presso l'autorità doganale della parte richiedente sono autentici;

b)

se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state importate legalmente nel territorio dell'altra parte contraente, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse;

c)

se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state esportate legalmente dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse.

3.   Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, nel quadro delle sue disposizioni legislative, regolamentari o di altri strumenti giuridicamente vincolanti, le misure necessarie per assicurare una speciale sorveglianza:

a)

sulle persone riguardo alle quali si può ragionevolmente ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b)

sui luoghi in cui partite di merci sono state o potrebbero essere depositate o messe insieme in modo tale da far ragionevolmente ritenere che tali merci siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;

c)

sulle merci che sono o potrebbero essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;

d)

sui mezzi di trasporto che sono o potrebbero essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 12

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si assistono reciprocamente, di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legislative, regolamentari o ad altri strumenti giuridicamente vincolanti, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare in situazioni che possano comportare un danno considerevole per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica o altri interessi vitali dell'altra parte contraente, fornendo informazioni riguardanti:

a)

attività che sono o che sembrano essere contrarie alla normativa doganale e che possono essere di interesse per l'altra parte contraente;

b)

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

c)

merci che risultano essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;

d)

persone riguardo alle quali si può ragionevolmente ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

e)

mezzi di trasporto riguardo ai quali si può ragionevolmente ritenere che siano stati, siano, ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 13

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.   Le domande formulate ai sensi del presente accordo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari per permettere di darvi seguito. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali, le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.   Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a)

benestare formale dell'autorità richiedente;

b)

azione richiesta;

c)

oggetto e ragione della domanda;

d)

disposizioni legislative, regolamentari o altri strumenti giuridicamente vincolanti in causa;

e)

indicazioni il più possibile precise ed esaurienti sulle persone oggetto di indagine;

f)

sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3.   Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.

4.   Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, si può chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo, possono essere disposte misure precauzionali.

Articolo 14

Espletamento delle domande

1.   Per espletare le domande di assistenza, l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e compatibilmente con le risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o facendo procedere alle indagini opportune.

2.   Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o altri strumenti giuridicamente vincolanti dell'autorità interpellata.

3.   Funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, con il consenso dell'altra parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti alle indagini su casi specifici condotte nella giurisdizione di quest'ultima.

4.   Qualora la domanda non possa essere espletata, tale fatto viene tempestivamente notificato all'autorità richiedente, unitamente alle motivazioni e a qualsiasi altra informazione che l'autorità interpellata ritiene possa essere utile all'autorità richiedente.

Articolo 15

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.   L'autorità interpellata trasmette per iscritto i risultati delle indagini all'autorità richiedente unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2.   Tali informazioni possono essere fornite per via elettronica e, se necessario, sono immediatamente confermate per iscritto.

Articolo 16

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1.   L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze, qualora una parte contraente ritenga che prestare assistenza nel quadro del presente accordo:

a)

potrebbe pregiudicare la sovranità della Repubblica popolare cinese o di uno Stato membro della Comunità europea al quale è stata chiesta assistenza ai sensi del presente accordo; o

b)

potrebbe pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 2; o

c)

violerebbe un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.   L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata potrebbe esigere.

3.   Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 17

Scambio di informazioni e riservatezza

1.   Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, ai sensi del presente accordo, sono di carattere riservato o soggette a determinate restrizioni, a seconda delle norme applicabili da ciascuna parte contraente. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni similari dalle pertinenti leggi della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2.   I dati personali possono essere trasmessi solo se la parte contraente che li riceve si impegna a tutelarli in maniera per lo meno equivalente a quella applicabile al caso specifico nella parte contraente che li fornisce. La parte contraente che fornisce le informazioni non stipula condizioni più onerose di quelle ad esse applicabili nella sua giurisdizione. Le parti contraenti si comunicano informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni legislative vigenti negli Stati membri della Comunità.

3.   Il presente accordo non osta a che informazioni o documenti ottenuti in conformità dell'accordo stesso siano utilizzati come elementi di prova in procedimenti amministrativi successivamente avviati in relazione a operazioni contrarie alla normativa doganale. Pertanto, le parti contraenti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti amministrativi, possono utilizzare come elementi di prova le informazioni ottenute e i documenti consultati in conformità delle disposizioni del presente accordo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.

4.   Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente accordo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

5.   Le disposizioni pratiche per l'attuazione del presente articolo vengono stabilite dal comitato misto di cooperazione doganale di cui all'articolo 21.

Articolo 18

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in veste di perito o di testimone in procedimenti amministrativi riguardanti le materie di cui al presente accordo nel territorio dell'altra parte contraente e a produrre oggetti, documenti, ovvero loro copie autenticate, che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità amministrativa, su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 19

Spese di assistenza

1.   Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente accordo, escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni, nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

2.   Se l'espletamento di una domanda comporta o comporterà spese consistenti o straordinarie, le parti contraenti si consultano per stabilire secondo quali modalità e condizioni la domanda sarà espletata e in che modo i costi saranno sostenuti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Attuazione

1.   L'attuazione del presente accordo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, degli Stati membri della Comunità europea e, dall'altro, all'autorità doganale della Repubblica popolare cinese. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Esse possono raccomandare agli organi competenti le modifiche che a loro parere andrebbero apportate al presente accordo.

2.   Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle disposizioni di attuazione dettagliate adottate conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 21

Comitato misto di cooperazione doganale

1.   È istituito un comitato misto di cooperazione doganale composto da rappresentanti delle autorità doganali della Repubblica popolare cinese e della Comunità europea. Il comitato si riunisce nel luogo, alla data e con l'ordine del giorno stabiliti di comune accordo.

2.   Il comitato misto di cooperazione doganale provvede tra l'altro a:

a)

assicurare il corretto funzionamento dell'accordo;

b)

esaminare tutte le questioni relative alla sua applicazione;

c)

prendere le misure necessarie alla cooperazione doganale conformemente agli obiettivi del presente accordo;

d)

scambiare opinioni su tutti i punti di comune interesse riguardanti la cooperazione doganale, comprese le misure future e le relative risorse;

e)

raccomandare soluzioni intese a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

3.   Il comitato misto di cooperazione doganale adotta il proprio regolamento interno.

4.   Il comitato misto di cooperazione doganale, se del caso, informa la commissione mista istituita ai sensi dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese in merito alle attività in corso nel quadro dell'accordo.

Articolo 22

Entrata in vigore e durata

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. In tal caso, l'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data della notifica. Le domande di assistenza ricevute prima della denuncia dell'accordo vengono espletate conformemente alle disposizioni del medesimo.

Articolo 23

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a L'Aia, l'8 dicembre 2004.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Činské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour le gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Kínai Népköztársaság kormánya részéről

Voor de Regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Za vládu Činskey ľudovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

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