13.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 2004

che istituisce un comitato per la protezione sociale e che abroga la decisione 2000/436/CE

(2004/689/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 144,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione «Una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale» del 14 luglio 1999 la Commissione ha formulato suggerimenti in merito al rafforzamento della cooperazione nel settore della protezione sociale, in particolare mediante l'istituzione di un gruppo di funzionari di alto livello.

(2)

Nella risoluzione del 16 febbraio 2000 il Parlamento europeo ha accolto con favore la comunicazione della Commissione e l'istituzione di tale gruppo.

(3)

Nelle conclusioni del 17 dicembre 1999 sul rafforzamento della cooperazione per modernizzare e migliorare la protezione sociale (2), il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione di definire un meccanismo per rafforzare la cooperazione, mediante l'intervento di un gruppo di funzionari di alto livello, volto all'attuazione di tale azione. Il Consiglio ha sottolineato che questo tipo di cooperazione dovrebbe estendersi a tutte le forme di protezione sociale e, se necessario, aiutare gli Stati membri a migliorare e a rafforzare i rispettivi sistemi di protezione sociale secondo le loro priorità nazionali. Inoltre esso ha ricordato la competenza degli Stati membri per l'organizzazione e il finanziamento della protezione sociale ed ha approvato i quattro obiettivi generali individuati dalla Commissione nel contesto della sfida globale relativa alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, vale a dire: rendere il lavoro proficuo offrendo un reddito sicuro, garantire la sicurezza e la sostenibilità dei regimi pensionistici, promuovere l'integrazione sociale e garantire un'assistenza sanitaria di elevata qualità e sostenibile; ha sottolineato altresì che la parità tra donne e uomini deve costituire una dominante in tutte le attività volte a realizzare i quattro obiettivi. Il Consiglio infine ha riconosciuto che gli aspetti riguardanti il finanziamento sono comuni a tutti gli obiettivi.

(4)

Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 è stata riconosciuta l'importanza della protezione sociale per l'ulteriore sviluppo e la modernizzazione di uno stato sociale attivo e dinamico in Europa e si è invitato il Consiglio a rafforzare la cooperazione tra Stati membri mediante uno scambio di esperienze e buone prassi, con l'ausilio di reti d'informazione perfezionate.

(5)

A Nizza e nelle successive riunioni il Consiglio europeo ha regolarmente sostenuto il lavoro svolto dal comitato per la protezione sociale nel promuovere uno scambio di esperienze a livello comunitario in materia di protezione sociale.

(6)

Il comitato per la protezione sociale istituito dalla decisione 2000/436/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000 (3), ha chiaramente dimostrato la propria utilità come organo consultivo sia del Consiglio sia della Commissione e ha contribuito attivamente allo sviluppo del metodo aperto di coordinamento, quale definito nel Consiglio europeo di Lisbona.

(7)

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Nizza il 1o primo febbraio 2003, un comitato per la protezione sociale con compiti supplementari dovrebbe sostituire l'omonimo comitato esistente, al fine di consentire il proseguimento dei lavori da esso avviati. La decisione 2000/436/CE dovrebbe pertanto essere abrogata a decorrere dalla data in cui il nuovo comitato per la protezione sociale assumerà le sue funzioni,

DECIDE:

Articolo 1

1.   È istituito un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo (in seguito denominato «il comitato») per promuovere la cooperazione in materia di politiche di protezione sociale tra gli Stati membri e la Commissione, nel pieno rispetto del trattato e tenendo debitamente conto delle competenze delle istituzioni e degli organi comunitari.

2.   Il comitato è incaricato:

a)

di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nella Comunità;

b)

di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e la Commissione;

c)

fatto salvo l'articolo 207 del trattato, di redigere relazioni, esprimere pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.

3.   Il comitato lavora, per quanto opportuno, in collaborazione con altri organi e comitati pertinenti, che trattano questioni di politica sociale ed economica, quali il comitato per l'occupazione e il comitato di politica economica.

4.   Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali e con le organizzazioni non governative operanti nel settore sociale, tenendo in debito conto i ruoli e le responsabilità rispettivi nel campo della protezione sociale. Anche il Parlamento europeo sarà informato delle attività del comitato.

Articolo 2

1.   Il comitato è composto da due rappresentanti designati da ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione. I rappresentanti possono essere assistiti da due sostituti.

Gli Stati membri e la Commissione si adoperano al massimo per raggiungere l'equilibrio tra i generi nella composizione delle delegazioni.

2.   Il comitato può far ricorso ad esperti esterni qualora ciò risulti necessario per lo svolgimento dei lavori.

3.   Il comitato stabilisce contatti con rappresentanti dei paesi candidati.

Articolo 3

1.   Il comitato elegge tra i rappresentanti degli Stati membri un presidente, che resta in carica per un periodo di due anni, non rinnovabile.

Il presidente è assistito da quattro vicepresidenti, dei quali due sono scelti dal comitato tra i suoi membri per un periodo di due anni. Il terzo è un rappresentante dello Stato membro che in quel momento detiene la presidenza del Consiglio e il quarto è un rappresentante dello Stato membro che succederà alla presidenza.

2.   Le riunioni del comitato sono convocate dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta almeno della maggioranza dei membri del comitato.

3.   Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Le spese sono rimborsate secondo le norme amministrative in vigore.

4.   La Commissione fornisce al comitato gli strumenti necessari in materia di analisi e organizzazione. Essa nomina segretario un membro del suo personale, il quale agisce su istruzioni del comitato quando lo assiste nello svolgimento dei suoi compiti.

La Commissione cura i contatti con il Segretariato generale del Consiglio per l'organizzazione delle riunioni.

Articolo 4

Il comitato può commissionare lo studio di questioni specifiche ai propri membri supplenti, oppure può istituire a tal fine gruppi di lavoro. In tali casi la presidenza è assunta o da un membro titolare o da un membro supplente del comitato o da un funzionario della Commissione nominato dal comitato.

I gruppi di lavoro possono far ricorso all'aiuto di esperti.

Articolo 5

La decisione 2000/436/CE è abrogata a decorrere dalla data della prima riunione del comitato. La prima riunione del comitato ha luogo entro quattro mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

A. J. DE GEUS


(1)  Parere reso il 10 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 8 del 12.1.2000, pag. 7.

(3)  GU L 172 del 12.7.2000, pag. 26.