32004D0406

2004/406/CE,Euratom: Decisione del Consiglio, del 19 aprile 2004, recante modifica dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 132 del 29/04/2004 pag. 0003 - 0004


Decisione del Consiglio

del 19 aprile 2004

recante modifica dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

(2004/406/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 64 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia,

conformemente alla procedura di cui all'articolo 245, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea, e all'articolo 160, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la domanda della Corte di giustizia del 3 dicembre 2003,

visto il parere del Parlamento europeo del 30 marzo 2004,

visto il parere della Commissione del 1o marzo 2004,

considerando quanto segue:

(1) Con l'entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea(1), occorre inserire le nuove lingue ufficiali, ossia il ceco, l'estone, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, lo slovacco, lo sloveno e l'ungherese nell'elenco delle lingue processuali di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

(2) In seguito alla nuova ripartizione delle competenze per i ricorsi diretti tra la Corte e il Tribunale prevista dal trattato di Nizza, occorre stabilire una regola per la determinazione della lingua processuale dinanzi al Tribunale nel caso in cui il ricorrente è un'istituzione,

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991 (GU L 136 del 30.5.1991, pag. 1), modificato il 15 settembre 1994 (GU L 249 del 24.9.1994, pag. 17), il 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 64), il 6 luglio 1995 (GU L 172 del 22.7.1995, pag. 3), il 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 6, con rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29.5.1999, pag. 92), il 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 4) e il 21 maggio 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 22) è modificato come segue:

1) L'articolo 35, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

"Le lingue processuali sono il ceco, il danese, l'estone, il finlandese, il francese, il greco, l'inglese, l'irlandese, l'italiano, il lettone, il lituano, il maltese, l'olandese, il polacco, il portoghese, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l'ungherese."

2) All'articolo 35, paragrafo 2:

- è inserita la nuova lettera seguente:

"a) se il convenuto è uno Stato membro o una persona fisica o giuridica appartenente a uno Stato membro, la lingua processuale è quella ufficiale di tale Stato; in caso di pluralità di lingue ufficiali il ricorrente ha facoltà di scegliere quella che preferisce;",

- le precedenti lettere a) e b) diventano lettere b) e c),

- alla lettera c), le parole "sub a)" sono sostituite dalle parole "sub b)".

Articolo 2

L'articolo 1, punto 1, entra in vigore contemporaneamente al trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. L'articolo 1, punto 2, entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della presente decisione.

I testi del regolamento di procedura del Tribunale in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese saranno adottati dopo l'entrata in vigore del trattato di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, addì 19 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Cowen

(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.