32004D0224

2004/224/CE: Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2004, che stabilisce le modalità di trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sui piani o programmi previsti a norma della direttiva 96/62/CE del Consiglio relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell'aria ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 491]

Gazzetta ufficiale n. L 068 del 06/03/2004 pag. 0027 - 0033


Decisione della Commissione

del 20 febbraio 2004

che stabilisce le modalità di trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sui piani o programmi previsti a norma della direttiva 96/62/CE del Consiglio relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell'aria ambiente

[notificata con il numero C(2004) 491]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/224/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente(1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE, negli Stati membri è obbligatoria l'elaborazione di piani o programmi che consentano di raggiungere i valori limite stabiliti dalla direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo(2) e dalla direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente(3), nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superino tali valori oltre il margine di tolleranza. I piani e i programmi devono contenere almeno le informazioni indicate nell'allegato IV della direttiva 96/62/CE. La Commissione deve verificare periodicamente l'attuazione di tali piani e programmi.

(2) L'articolo 11 della direttiva 96/62/CE impone agli Stati membri di trasmettere annualmente alla Commissione i loro piani e programmi.

(3) Se da un lato i piani e i programmi sono elaborati tenendo conto delle specifiche esigenze amministrative di ciascuno Stato membro, dall'altro è opportuno armonizzare le informazioni trasmesse alla Commissione, strutturandole conformemente alle modalità specifiche stabilite dalla presente decisione.

(4) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 96/62/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della trasmissione delle informazioni sui piani o programmi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto iii), di detta direttiva, con riferimento ai valori limite fissati nelle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, gli Stati membri presentano le informazioni conformemente allo schema riportato nell'allegato della presente decisione.

Il testo integrale di tali piani e programmi è messo a disposizione della Commissione su richiesta di quest'ultima.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 59. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41. Direttiva modificata dalla decisione 2001/744/CE della Commissione (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 35).

(3) GU L 313 del 13.12.2000, pag. 12.

ALLEGATO

Introduzione

Il rapporto è trasmesso alla Commissione utilizzando i sette moduli di seguito riportati. Il modulo 1 fornisce informazioni generali sul piano o sul programma in questione. Nei moduli da 2 a 6 ogni colonna descrive una situazione di superamento presa in considerazione dal piano o dal programma. La situazione di superamento è definita da un'area di superamento e dal valore limite (VL) più il margine di tolleranza (VL + MDT) superato in tale area. Un'area di superamento è un sito o un insieme di siti in cui i livelli hanno superato il VL + MDT nell'anno di riferimento. L'anno di riferimento è l'anno in cui si è verificato il superamento che, a norma dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE, ha fatto sorgere l'obbligo di elaborare o attuare il piano o il programma. Nei moduli da 2 a 6 ogni riga contiene un elemento descrittivo della situazione di superamento.

Un'area di superamento può essere costituita da più siti in cui si è verificato un superamento del VL + MDT nell'anno di riferimento, a condizione che determinati elementi descrittivi di tali siti siano identici o comparabili. Tali elementi sono indicati nei moduli da 2 a 6 con un codice sintetico specificato nel riquadro 1. Per gli elementi descrittivi che possono variare da un sito all'altro, il riquadro 1 fornisce altri codici, che specificano le modalità di aggregazione dei vari elementi.

Il modulo 7 descrive sinteticamente le singole misure.

RIQUADRO 1 Descrizione delle modalità di aggregazione in un'unica situazione di superamento dei siti in cui i livelli hanno superato il parametro VL+MDT: codici sintetici per ciascuna voce riportata nei moduli

>SPAZIO PER TABELLA>

MODULO 1 Informazioni generali sul piano o sul programma

>SPAZIO PER TABELLA>

Note al modulo 1

1. b: Indicare lo Stato membro utilizzando i seguenti codici: Austria: AT; Belgio: BE; Danimarca: DK; Finlandia: FI; Francia: FR; Germania: DE; Grecia: EL; Irlanda: IE; Italia: IT; Lussemburgo: LU; Paesi Bassi: NL; Portogallo: PT; Spagna: ES; Svezia: SE; Regno Unito: UK.

2. c: Il riferimento al piano o programma deve consistere in un riferimento completo e dettagliato al documento o ai documenti in cui il piano o il programma è interamente descritto. In aggiunta è possibile indicare il sito Internet da consultare.

3. g: La persona da contattare è la persona alla quale la Commissione deve rivolgersi nel caso in cui siano necessarie maggiori informazioni su qualsiasi aspetto relativo alla scheda informativa.

MODULO 2 Descrizione del superamento del valore limite

>SPAZIO PER TABELLA>

Note al modulo 2

1. a: Ad ogni situazione di superamento è assegnato un numero di codice unico all'interno dello Stato membro.

2. b: Indicare l'inquinante utilizzando le seguenti formule: "SO2", "NO2", "PM10", "Pb" (per il piombo), "C6H6" (per il benzene) e "CO".

3. c: Il codice della zona deve essere lo stesso indicato nel questionario annuale previsto dalla decisione 2001/839/CE per l'anno di riferimento.

4. d: Se l'area di superamento interessa più di una città o di un comune, occorre indicare tutte le città e i comuni in cui è stato riscontrato il superamento, separati da un punto e virgola.

5. e: Il valore limite per il quale è stato superato il parametro VL + MDT è indicato con "h" (media oraria), "d" (media giornaliera) o "a" (media annua) a seconda che sia basato sulle medie orarie, giornaliere o annue.

6. f e h: Se il superamento è stato riscontrato mediante modellizzazione, in questo modulo e nei moduli successivi occorre indicare il livello più elevato nell'area di superamento.

7. i: Le informazioni devono essere riportate nel formato "anno: concentrazione". I dati relativi ad anni differenti devono essere separati da un punto e virgola. In caso di non disponibilità dei dati utilizzare il codice "n.d."; qualora i dati siano già stati comunicati utilizzare il codice "com.".

8. j: "Codice della stazione in cui è stato riscontrato il superamento" è il codice utilizzato nel questionario annuale per l'anno di riferimento (cfr. decisione 2001/839/CE della Commissione).

9. j: Per le "coordinate geografiche della stazione" e la "classificazione della stazione" si ricorre alle indicazioni già in uso per lo scambio dei dati ai sensi della decisione 97/101/CE sullo scambio di informazioni.

10. k: I codici per la "classificazione della stazione" sono utilizzati anche per la "classificazione dell'area". Se l'area di superamento calcolata mediante modellizzazione comprende più di una classe, occorre specificare i codici relativi alle varie classi, separati da un punto e virgola.

11. l e m: La "superficie (km2) in cui il livello ha superato il valore limite" indica l'estensione dell'area di superamento. Questa casella può essere lasciata in bianco per le stazioni di rilevamento del traffico o per le zone di rilevamento del traffico. La "lunghezza della strada (in km) in cui il livello ha superato il valore limite" va indicata soltanto per i superamenti riscontrati nelle stazioni di rilevamento del traffico o, in caso di modellizzazione, nelle zone di rilevamento del traffico. Questo dato indica la lunghezza totale dei tratti stradali in cui si è verificato il superamento del valore limite su uno o entrambi i lati della carreggiata.

12. n: Per "esposizione della popolazione a un livello superiore al valore limite" si intende una stima del numero medio di persone presenti durante il superamento del valore limite.

MODULO 3 Analisi delle cause del superamento del valore limite nell'anno di riferimento

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Note al modulo 3

1. b) e c): Il livello di fondo è la concentrazione di inquinanti su una scala più ampia dell'area di superamento. Il livello di fondo regionale è il livello stimato in assenza di fonti in un raggio di circa 30 km. Per i siti all'interno di una città, questo livello corrisponde al livello di fondo esistente in assenza della città. Per il superamento dei valori limite dovuto al trasporto di inquinanti atmosferici a lunga distanza, il livello di fondo regionale può essere uguale al superamento indicato nel modulo 2. Il livello di fondo totale è il livello che si prevede in assenza di fonti locali (ossia alte ciminiere nel raggio di circa 5 km e fonti di bassa intensità nel raggio di circa 0,3 km; tale distanza può essere inferiore - ad esempio per gli impianti di riscaldamento domestico - o superiore - ad esempio per le acciaierie). Il livello di fondo totale comprende il livello di fondo regionale. In una città, il livello di fondo totale è il livello di fondo urbano, ossia il livello che si verificherebbe in assenza di fonti significative nelle immediate vicinanze. Nelle zone rurali il livello di fondo totale è pressoché equivalente al livello di fondo regionale.

2. d: Il contributo delle fonti locali è espresso con un numero progressivo ("1" per le fonti che contribuiscono in misura più elevata, "2" per le fonti il cui contributo è secondo in ordine di importanza, ecc.). Le fonti che non contribuiscono in misura significativa sono indicate con il segno "-".

3. d: Se il contributo delle "altre fonti" è considerato significativo, specificare il tipo di fonte alla voce "Eventuali chiarimenti".

4. f: La presenza di condizioni climatiche locali eccezionali è indicata con il segno "+".

5. g: La presenza di condizioni topografiche locali eccezionali è indicata con il segno "+".

MODULO 4 Livello di riferimento o normale

>SPAZIO PER TABELLA>

Note al modulo 4

1. Il modulo 4 va compilato per il valore o i valori limite per i quali è stato superato il parametro VL + MDT.

2. Il livello normale è la concentrazione prevista nell'anno di entrata in vigore del valore limite in assenza di altre misure oltre a quelle già stabilite o derivanti dalla normativa vigente.

MODULO 5 Descrizione delle misure supplementari rispetto a quelle già previste dalla normativa in vigore

>SPAZIO PER TABELLA>

Note al modulo 5

1. Il modulo 5 deve essere compilato soltanto se dall'analisi di cui al modulo 4 emerge che i valori limite non potranno essere raggiunti ricorrendo unicamente alle misure già previste dalla normativa in vigore.

2. b: Ogni misura deve essere contraddistinta da un codice, che si riferisce a una misura descritta nel modulo 7.

3. c: Occorre indicare le parole chiave delle varie fasi di attuazione, seguite da una data o da un periodo, nel formato "mm/aa". Le varie voci devono essere separate da un punto e virgola.

4. e ed f: I fondi stanziati si riferiscono unicamente ai fondi pubblici; i costi totali stimati comprendono anche i costi sostenuti dal settore o dai settori interessati.

MODULO 6 Eventuali misure non ancora adottate e misure a lungo termine (facoltativo)

>SPAZIO PER TABELLA>

Note al modulo 6

1. b e d: Ogni misura deve essere contraddistinta da un codice, che si riferisce ad una misura descritta nel modulo 7. Qualora siano indicate più misure, i relativi codici devono essere separati da un punto e virgola.

2. c: Per definire il livello amministrativo al quale la misura potrebbe essere adottata occorre utilizzare i seguenti codici: A: locale; B: regionale; C: nazionale; D: comunitario; E: internazionale (extra UE). Qualora sia possibile adottare tale misura a più livelli, i relativi codici devono essere separati da un punto e virgola.

MODULO 7 Sintesi delle misure

>SPAZIO PER TABELLA>

Note al modulo 7

1. Il modulo 7 va utilizzato per descrivere le misure indicate nel modulo 5 o nel modulo 6. Occorre compilarne una colonna per ciascuna misura.

2. a: A ciascuna misura deve essere assegnato un codice unico.

3. c: La descrizione della misura è costituita da un testo libero di lunghezza normalmente compresa fra 100 e 200 parole.

4. d: Per definire il livello amministrativo al quale la misura può essere adottata, occorre utilizzare i seguenti codici: A: locale; B: regionale; C: nazionale.

5. e: Per definire il tipo di misura occorre utilizzare i seguenti codici: A: di carattere economico/fiscale; B: di carattere tecnico; C: di carattere educativo/informativo; D: altro.

6. g: Per definire la scala temporale della riduzione della concentrazione ottenuta mediante la misura in questione occorre utilizzare i seguenti codici: A: breve termine; B: medio termine (circa un anno); C: lungo termine.

7. h: Per definire il settore interessato dalla misura occorre utilizzare i seguenti codici: A: trasporti; B: industria, ivi compresa la produzione di calore e di elettricità; C: agricoltura; D: attività commerciali e domestiche; E: altro.

8. e ed h: qualora sia stato utilizzato il codice "altro", occorre specificarne il contenuto alla voce "Eventuali chiarimenti".

9. i: Per definire la scala spaziale delle fonti interessate dalla misura occorre utilizzare i seguenti codici: A: solo fonti locali; B: fonti situate nell'area urbana interessata; C: fonti situate nella regione interessata; D: fonti situate nel paese; E: fonti situate in più di un paese.

10. d e i: Qualora siano applicabili più codici, occorre separarli con un punto e virgola.