32004D0118

2004/118/CE: Decisione della Commissione, del 28 gennaio 2004, che modifica le decisioni 95/233/CE, 96/482/CE e 2001/751/CE relative all'importazione di pollame vivo e uova da cova e di ratiti vivi e loro uova da cova; le decisioni 94/85/CE, 94/984/CE e 2000/609/CE relative all'importazione di carni fresche di pollame, di carni fresche di ratiti d'allevamento e di carni di selvaggina di penna in libertà e d'allevamento; la decisione 2000/585/CE relativa all'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio e la decisione 97/222/CE relativa all'importazione di prodotti a base di carne, con riguardo ad alcuni Stati aderenti (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 125]

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 07/02/2004 pag. 0034 - 0055


Decisione della Commissione

del 28 gennaio 2004

che modifica le decisioni 95/233/CE, 96/482/CE e 2001/751/CE relative all'importazione di pollame vivo e uova da cova e di ratiti vivi e loro uova da cova; le decisioni 94/85/CE, 94/984/CE e 2000/609/CE relative all'importazione di carni fresche di pollame, di carni fresche di ratiti d'allevamento e di carni di selvaggina di penna in libertà e d'allevamento; la decisione 2000/585/CE relativa all'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio e la decisione 97/222/CE relativa all'importazione di prodotti a base di carne, con riguardo ad alcuni Stati aderenti

[notificata con il numero C(2004) 125]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/118/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 21 bis, paragrafo 2,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 26, paragrafo 2,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile(3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(4), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni(5), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano(6), in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 95/233/CE della Commissione(7) fissa elenchi di massima di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e uova da cova, compresi i ratiti e loro uova da cova.

(2) La decisione 96/482/CE della Commissione(8) stabilisce norme più dettagliate in materia di importazione di pollame vivo e uova da cova e i pertinenti certificati veterinari.

(3) La decisione 2001/751/CE della Commissione(9) stabilisce le norme di polizia sanitaria e i certificati veterinari per l'importazione dai paesi terzi di ratiti vivi e relative uova da cova nonché le misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione e fissa elenchi di paesi terzi da cui tali importazioni possono essere autorizzate.

(4) Dati accertati concernenti l'indennità dalle malattie che colpiscono il pollame, i programmi di sorveglianza e controllo delle malattie del pollame, l'elaborazione di idonei piani di emergenza per le malattie del pollame e la trasposizione dell'acquis nel settore veterinario, prima dell'adesione all'Unione europea, con riguardo alla legislazione veterinaria generale e alla legislazione specifica per il settore del pollame hanno dimostrato che l'Estonia, Malta, la Lettonia e la Lituania dispongono di servizi veterinari sufficientemente ben strutturati e organizzati per quanto riguarda la situazione sanitaria di pollame e ratiti vivi.

(5) È pertanto opportuno aggiungere la Lituania, l'Estonia e Malta all'elenco di massima dei paesi terzi in provenienza dai quali possono essere autorizzate le importazioni di pollame vivo e uova da cova, compresi i ratiti e loro uova, ai sensi della decisione 95/233/CE della Commissione.

(6) Occorre modificare anche le decisioni 96/482/CE e 2001/751/CE della Commissione per inserirvi l'Estonia, Malta, la Lettonia e la Lituania.

(7) La decisione 94/85/CE della Commissione(10) fissa l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di carni di pollame fresche.

(8) La decisione 94/984/CE della Commissione(11) stabilisce le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi.

(9) La decisione 2000/609/CE della Commissione(12) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni di ratiti d'allevamento.

(10) Considerato il miglioramento della situazione zoosanitaria negli Stati aderenti per quanto riguarda il pollame, occorre aggiungere l'Estonia all'elenco di massima dei paesi terzi in provenienza dai quali possono essere autorizzate le importazioni di carni fresche di pollame nell'Unione europea ai sensi della decisione 94/85/CE della Commissione. Potrà di conseguenza essere autorizzata anche l'importazione in provenienza dall'Estonia di carni di selvaggina di penna in libertà secondo quanto disposto dalla decisione 94/86/CE della Commissione(13).

(11) È inoltre opportuno inserire l'Estonia, Malta e la Lettonia nella decisione 94/984/CE della Commissione per quanto riguarda l'importazione di carni fresche di pollame e nella decisione 2000/609/CE della Commissione per quanto riguarda l'importazione di ratiti vivi e loro uova da cova.

(12) La decisione 2000/585/CE della Commissione(14) stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio. Per tener conto del miglioramento della situazione sanitaria negli Stati aderenti occorre aggiungere Malta all'elenco dei paesi terzi autorizzati e aggiornare gli elenchi esistenti di paesi terzi nonché le condizioni specifiche alle quali le carni di selvaggina, le carni di selvaggina di allevamento e le carni di coniglio possono essere importate nell'Unione europea da altri Stati aderenti.

(13) La decisione 97/222/CE della Commissione(15) reca l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne.

(14) In alcuni Stati aderenti continua a sussistere un rischio per la salute animale dovuto alla presenza della peste suina classica nelle popolazioni di cinghiali. Per tener conto sia di questo fatto, sia del miglioramento della situazione zoosanitaria negli Stati aderenti, è opportuno modificare la decisione 97/222/CE della Commissione.

(15) Ove necessario, occorre aggiornare alcuni nomi di paesi, codici ISO e definizioni di regionalizzazioni.

(16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 95/233/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato I della decisione 96/482/CE è sostituito dall'allegato III della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato I della decisione 2001/751/CE è sostituito dall'allegato IV della presente decisione.

Articolo 4

L'allegato della decisione 94/85/CE è sostituito dall'allegato V della presente decisione.

Articolo 5

L'allegato I della decisione 94/984/CE è sostituito dall'allegato VI della presente decisione.

Articolo 6

L'allegato I della decisione 2000/609/CE è sostituito dall'allegato VII della presente decisione.

Articolo 7

L'allegato I della decisione 2000/585/CE è sostituito dall'allegato VIII della presente decisione.

Articolo 8

L'allegato II della decisione 2000/585/CE è sostituito dall'allegato IX della presente decisione.

Articolo 9

La parte I dell'allegato della decisione 97/222/CE è sostituita dall'allegato X della presente decisione.

Articolo 10

La parte II dell'allegato della decisione 97/222/CE è sostituita dall'allegato XI della presente decisione.

Articolo 11

La presente decisione si applica a decorrere dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(2) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(3) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CEE (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17).

(4) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/721/CE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 21).

(5) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(6) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(7) GU L 156 del 7.7.1995, pag. 76.

(8) GU L 196 del 7.8.1996, pag. 13.

(9) GU L 281 del 25.10.2001, pag. 25.

(10) GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.

(11) GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.

(12) GU L 258 del 12.10.2000, pag. 9.

(13) GU L 44 del 17.2.1994, pag. 33.

(14) GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.

(15) GU L 98 del 4.4.1997, pag. 39.

ALLEGATO I

(che modifica la decisione 95/233/CE)

"ALLEGATO I

Elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e uova da cova, esclusi i ratiti e le loro uova

Si tratta di un elenco di massima - le importazioni devono soddisfare i pertinenti requisiti sanitari e di polizia sanitaria

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

(che modifica la decisione 95/233/CE)

"ALLEGATO II

Elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di ratiti vivi e loro uova

Si tratta di un elenco di massima - le importazioni devono soddisfare i pertinenti requisiti sanitari e di polizia sanitaria

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO III

(che modifica la decisione 96/482/CE)

"ALLEGATO I

PARTE I

I paesi terzi o parti di essi autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati da A a D di cui all'allegato I, parte II, sono contrassegnati da una X

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO IV

(che modifica la decisione 2001/751/CE)

"ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è ammessa l'esportazione nell'Unione europea di ratiti vivi o relative uova da cova

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO V

(che modifica la decisione 94/85/CE - carni di pollame)

"ALLEGATO I

Le importazioni dai paesi elencati di seguito devono soddisfare i pertinenti requisiti sanitari e di polizia sanitaria

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO VI

(che modifica la decisione 94/984/CE)

"ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi autorizzati a far uso dei certificati riprodotti nell'allegato II per l'importazione nell'Unione europea di carni fresche di pollame

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO VII

(che modifica la decisione 2000/609/CE)

"ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è ammessa l'esportazione nell'Unione europea di carni di ratiti d'allevamento

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO VIII

(che modifica la decisione 2000/585/CE)

"ALLEGATO I

Delimitazione dei territori di alcuni paesi terzi ai fini della certificazione di polizia sanitaria

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO IX

(che modifica la decisione 2000/585/CE)

"ALLEGATO II

Garanzie in materia di polizia sanitaria da richiedere per la certificazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

y Possono essere importate nella Comunità le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 luglio 2002 e prima del 23 dicembre 2002 e le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 giugno 2003.

x Possono essere importate nella Comunità le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 marzo 2002."

ALLEGATO X

(che modifica la decisione 97/222/CE)

"PARTE I

Delimitazione dei territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti II e III

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO XI

(che modifica la decisione 97/222/CE)

"PARTE II

Paesi terzi e parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità europea

>SPAZIO PER TABELLA>

- Non è stabilito alcun certificato e i prodotti a base di carne non sono autorizzati.

(2) Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche di suini delle specie domestiche conformemente alla decisione 98/371/CE e successive modifiche.

(3) Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche di artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)."