32004D0020

Decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 09/01/2004 pag. 0001 - 0007


Decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

dell'8 dicembre 2003

che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 153,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

deliberando conformemente alla procedura stabilita all'articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1) La politica dei consumatori apporta un contributo cruciale a due degli obiettivi strategici della Commissione quali definiti nella comunicazione della Commissione sugli obiettivi strategici 2000-2005 "Un progetto per la nuova Europa"(3), vale a dire la promozione di un'agenda economica e sociale innovativa al fine di modernizzare l'economia europea ed assicurare una migliore qualità di vita ai cittadini europei.

(2) La strategia della politica dei consumatori 2002-2006 fissa tre obiettivi di base. Gli obiettivi sono da attuarsi tramite azioni incluse in un programma modulato che la Commissione rivedrà periodicamente.

(3) Gli obiettivi e le azioni della strategia della politica dei consumatori dovrebbero indirizzare lo stanziamento dei fondi per le azioni attuate nell'ambito del presente quadro. Inoltre, le attività volte ad integrare gli interessi dei consumatori in altri ambiti di attività, ai sensi dell'articolo 153 del trattato dovrebbero ottenere elevata priorità unitamente ai tre obiettivi chiave della strategia della politica dei consumatori.

(4) In linea con la strategia della politica dei consumatori, la politica dei consumatori elaborata nell'ambito del presente quadro dovrebbe comprendere la sicurezza dei servizi e dei prodotti non alimentari, nonché gli interessi economici dei consumatori dell'UE. Il presente quadro non copre le azioni in materia di sicurezza alimentare.

(5) Ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, gli obiettivi generali dell'Unione europea comprendono il raggiungimento di uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Coerentemente con la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, con il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e con il processo di Cardiff, dovrebbero essere poste in essere azioni volte a conseguire tale sviluppo sostenibile.

(6) Il presente quadro dovrebbe prevedere azioni della Comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, per il sostegno e il rafforzamento delle capacità delle organizzazioni e degli enti che difendono gli interessi dei consumatori a livello comunitario, nazionale o regionale.

(7) Oltre alle azioni previste nel presente quadro, la Commissione dovrebbe assicurare altresì che le organizzazioni dei consumatori ed altre organizzazioni non governative del settore possano contribuire all'attuazione della strategia della politica dei consumatori attraverso il loro coinvolgimento ai lavori del gruppo consultivo europeo dei consumatori istituito dalla decisione 2003/709/CE della Commissione(4).

(8) Il presente quadro dovrebbe contemplare azioni intraprese congiuntamente dalla Commissione e da uno o più Stati membri per l'attuazione degli obiettivi della politica dei consumatori.

(9) Appartiene all'interesse europeo generale, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5) (in prosieguo denominato "regolamento finanziario") che la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché l'interesse dei consumatori nello sviluppo di norme per prodotti e servizi siano rappresentati a livello comunitario.

(10) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del presente quadro, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il principale riferimento ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(6).

(11) Al fine di migliorare l'efficacia e l'incidenza delle attività delle organizzazioni europee di consumatori e delle organizzazioni di consumatori che rappresentano l'interesse dei consumatori nello sviluppo di norme comunitarie per i prodotti e i servizi a livello comunitario, i contributi finanziari per le organizzazioni possono essere soggette a accordi quadro di partenariato per la durata del quadro stesso.

(12) Al fine di migliorare l'efficienza amministrativa, nonché l'efficacia e l'incidenza di progetti specifici, i bandi di gara per progetti specifici dovrebbero essere pubblicati con cadenza almeno biennale, e dovrebbe essere garantito un sostegno per un massimo del 75 % del costo delle spese ammissibili per l'attuazione dei progetti.

(13) L'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo denominato "accordo SEE") dispone che i paesi dell'associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo (in prosieguo denominati "paesi EFTA/SEE") potenzino ed estendano la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie in materia di tutela dei consumatori.

(14) Il presente quadro generale dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi associati, in ossequio alle condizioni stabilite nei rispettivi accordi bilaterali che fissano i principi generali per la loro partecipazioni ai programmi comunitari.

(15) Al fine di accrescere il valore e l'incidenza del presente quadro, è necessario effettuare un controllo costante e una valutazione regolare delle azioni intraprese, per apportare, se del caso, le necessarie modifiche.

(16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7),

DECIDONO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente decisione istituisce un quadro generale per le azioni comunitarie a sostegno della politica dei consumatori in prosieguo denominato "il quadro", per il periodo fissato dall'articolo 5, paragrafo 1.

2. Le azioni intraprese nell'ambito del presente quadro integrano quelle intraprese da e negli Stati membri al fine di tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori e promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e ad organizzarsi allo scopo di tutelare i loro interessi.

Articolo 2

Settori di azione

Le azioni intraprese nell'ambito del presente quadro riguardano i seguenti settori specifici:

a) tutela della salute e della sicurezza dei consumatori in relazione ai servizi e ai prodotti non alimentari;

b) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori;

c) promozione dell'informazione e dell'educazione dei consumatori;

d) promozione della capacità delle organizzazioni di consumatori di offrire un contributo a livello europeo.

Articolo 3

Obiettivi delle azioni

Le azioni intraprese nell'ambito del presente quadro contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali che seguono:

a) un elevato livello comune di tutela dei consumatori, in particolare attraverso la definizione di norme e pratiche comuni per la tutela dei consumatori, nonché l'integrazione degli interessi dei consumatori in altre politiche comunitarie;

b) un'applicazione efficace delle norme che tutelano i consumatori, in particolare attraverso la sorveglianza del mercato, la cooperazione a livello amministrativo ed esecutivo, l'accesso dei consumatori alle informazioni sui servizi e sui prodotti non alimentari e l'accesso dei consumatori ai meccanismi per la risoluzione di reclami e controversie; e

c) un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nello sviluppo di una politica dei consumatori e di altre politiche comunitarie che hanno conseguenze per gli interessi dei consumatori.

Articolo 4

Tipi di azioni

1. Le azioni intraprese nell'ambito del presente quadro sono elencate in allegato e suddivise per obiettivi.

2. Le azioni 1-8, 11-15 e 19 sono attuate direttamente dalla Commissione.

3. Le azioni 9 e 10 sono finanziate congiuntamente dalla Comunità e da uno o più Stati membri oppure dalla Comunità e dalle autorità competenti dei paesi terzi che partecipano in applicazione dell'articolo 9.

4. Le azioni 16, 17 e 18 beneficiano del contributo finanziario della Comunità.

Articolo 5

Finanziamento

1. Il quadro finanziario per l'esecuzione della presente decisione per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2007 è pari a 72 milioni di EUR, di cui 54 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

2. Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006 si ritiene confermato l'importo proposto se quest'ultimo è coerente con le prospettive finanziarie in vigore per il periodo a decorrere dal 2007.

3. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 6

Contributo finanziario

1. Il contributo della Comunità alle azioni congiunte 9 e 10 sarà pari, in linea di principio, al 50 % e non supererà in alcun caso il 70 % del costo totale dell'azione. La Commissione definisce chiaramente quali azioni congiunte potranno essere ammissibili per un contributo finanziario superiore al 50 %.

2. I contributi finanziari per l'azione 16 non superano il 50 % della spesa per la realizzazione delle attività ammissibili.

3. I contributi finanziari per l'azione 17 non superano il 95 % della spesa per la realizzazione delle attività ammissibili.

4. Il rinnovo dei contributi finanziari per le azioni 16 e 17 alle organizzazioni ammissibili che nell'anno precedente hanno dimostrato in modo attivo ed efficace di rappresentare gli interessi dei consumatori non è soggetto alla norma della diminuzione graduale.

5. I contributi finanziari per l'azione 18 saranno pari, in linea di principio, al 50 % e non supereranno in alcun caso il 70 % delle spese ammissibili per l'attuazione del progetto. La Commissione definisce chiaramente quali progetti specifici potranno beneficiare di un contributo finanziario superiore al 50 %.

Articolo 7

Beneficiari

1. I contributi finanziari per le azioni congiunte 9 e 10 possono essere assegnati a un ente pubblico o a un ente senza fini di lucro designato dallo Stato membro o dalla competente autorità interessata, su accordo della Commissione.

2. I contributi finanziari per l'azione 16 possono essere assegnati a organizzazioni europee di consumatori che:

a) sono non governative, senza fini di lucro, indipendenti dai settori della produzione, del commercio e degli affari o da altri interessi in conflitto, e hanno come obiettivi e attività principali la promozione e la tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori nel territorio comunitario;

b) sono state delegate a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello europeo da organizzazioni nazionali di almeno la metà degli Stati membri della Comunità, le quali rappresentano i consumatori, secondo le norme o le pratiche nazionali, e sono attive a livello regionale o nazionale; e

c) hanno fornito alla Commissione resoconti soddisfacenti in merito ai loro aderenti, al loro regolamento interno e alle fonti di finanziamento.

3. I contributi finanziari per l'azione 17 possono essere assegnati a organizzazioni europee di consumatori che:

a) sono non governative, senza fini di lucro, indipendenti dai settori della produzione, del commercio e degli affari o da altri interessi in conflitto, e hanno come obiettivi e attività principali la rappresentanza degli interessi dei consumatori nel processo di standardizzazione a livello comunitario; e

b) sono state delegate in almeno due terzi degli Stati membri a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario:

- da organismi che rappresentano, secondo le norme o le pratiche nazionali, le organizzazioni di consumatori negli Stati membri, o

- in assenza di tali organizzazioni da organizzazioni nazionali di consumatori negli Stati membri le quali rappresentano i consumatori, secondo le norme o le pratiche nazionali, e sono attive a livello nazionale.

4. I contributi finanziari per l'azione 18 possono essere assegnati a qualsiasi persona giuridica o associazione di persone giuridiche, inclusi appropriati organismi pubblici indipendenti e organizzazioni regionali dei consumatori, che agisce in modo indipendente dal settore della produzione e del commercio e che è effettivamente responsabile per l'attuazione dei progetti.

Articolo 8

Esclusioni

I candidati o gli offerenti e gli appaltatori che compiono false dichiarazioni o che mancano in modo grave di rispettare gli obblighi contrattuali sono esclusi dall'assegnazione di ulteriori contratti come stabilito dall'articolo 96 del regolamento finanziario.

Articolo 9

Partecipazione di paesi terzi

Il quadro è aperto alla partecipazione:

a) dei paesi EFTA/SEE alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

b) dei paesi associati alle condizioni stabilite nei rispettivi accordi bilaterali che fissano i principi generali per la loro partecipazione ai programmi comunitari.

Articolo 10

Coerenza e complementarità

1. La Commissione assicura la coerenza delle azioni attuate nell'ambito del presente quadro con la strategia della politica dei consumatori.

2. La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del presente quadro e le altre iniziative e i programmi comunitari.

Articolo 11

Programma di lavoro

La Commissione adotta un programma annuale di lavoro che comprende:

a) le priorità dell'azione per ciascun obiettivo;

b) la ripartizione del bilancio annuale tra i tipi di azioni di cui all'articolo 4;

c) il calendario previsto dei bandi di gara, delle azioni congiunte e degli inviti a presentare proposte;

d) nel caso di inviti a presentare proposte, i criteri di selezione e assegnazione per le azioni 16, 17 e 18, i criteri per la concessione di contributi finanziari superiori al 50 % per l'azione 18 e la somma indicativa disponibile per ciascuno di tali inviti a presentare proposte, in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento finanziario e tenendo conto, nella misura del possibile, della necessità di prevedere requisiti amministrativi semplici, in particolare nel caso di contributi finanziari di piccolo importo per progetti specifici.

Articolo 12

Pubblicazione e procedure

1. La Commissione pubblica quanto segue nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet della Commissione:

a) un invito a presentare proposte per le azioni 16 e 17; e

b) un invito a presentare proposte per l'azione 18, con una descrizione delle priorità per l'azione da intraprendere, a scadenza almeno biennale.

2. La Commissione informa i richiedenti, durante le fasi iniziali del processo di valutazione delle richieste di contributi finanziari, se essi non possono beneficiare di tali contributi o se la richiesta presentata non fornisce le informazioni necessarie a verificare la conformità della richiesta con i criteri di selezione.

3. Entro tre mesi dal termine per la presentazione di richieste, la Commissione decide in merito all'assegnazione di contributi finanziari per le azioni 16, 17 e 18.

4. Ogni anno sul sito Internet della Commissione è pubblicato un elenco dei beneficiari dei contributi finanziari ed un elenco delle azioni finanziate nell'ambito del quadro, con un'indicazione delle somme.

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione assicura il monitoraggio efficace e regolare delle attività intraprese nell'ambito del presente quadro e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia circa l'attuazione del presente quadro entro il 31 dicembre 2005. La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo se la procedura decisionale concernente le richieste per le azioni 16, 17 e 18 supera il periodo di tre mesi di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione circa le azioni svolte nell'ambito del presente quadro prima di presentare una proposta per un suo possibile rinnovo e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2007.

Articolo 14

Attuazione delle misure

1. La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione della presente decisione in conformità del regolamento finanziario.

2. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 11 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 15

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Frattini

(1) GU C 234 del 30.9.2003, pag. 86.

(2) Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1o dicembre 2003.

(3) GU C 81 del 21.3.2000, pag. 1.

(4) GU L 258 del 10.10.2003, pag. 35.

(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ALLEGATO

ELENCO PER OBIETTIVI DELLE AZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4

Obiettivo a): Elevato livello comune di tutela dei consumatori

Azione 1: Consulenza scientifica analisi del rischio comprese valutazioni comparative e valutazioni delle opzioni di riduzione del rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori in materia di prodotti non alimentari e servizi.

Azione 2: Preparazione di iniziative legislative e altre iniziative di regolamentazione e promozione di iniziative di autoregolamentazione, comprese, tra le altre:

2.1. Analisi comparative dei mercati e dei sistemi normativi.

2.2. Consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo delle politiche sulla sicurezza dei servizi.

2.3. Consulenza tecnica per lo sviluppo di mandati di standardizzazione per i prodotti e i servizi.

2.4. Consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo delle politiche relative agli interessi economici dei consumatori.

2.5. Seminari con le parti interessate ed esperti.

Azione 3: Monitoraggio e valutazione degli sviluppi del mercato che hanno ripercussioni sugli interessi economici o su altri interessi dei consumatori, compresi, tra gli altri, sondaggi sui prezzi, inventario e analisi dei reclami dei consumatori e indagini sulle trasformazioni nella struttura dei mercati.

Azione 4: La raccolta e lo scambio di dati e informazioni che forniscono una base per lo sviluppo di politiche dei consumatori e per l'integrazione degli interessi dei consumatori in altre politiche dell'UE, compresi, tra gli altri, indagini sull'atteggiamento dei consumatori e delle aziende, raccolta e analisi di dati statistici e di altri dati pertinenti.

Obiettivo b): Applicazione efficace delle norme che tutelano i consumatori

Azione 5: Coordinamento delle attività di sorveglianza e applicazione della legislazione compresi, tra gli altri:

5.1. Sviluppo di strumenti TI (ad esempio basi dati, sistemi di informazione e comunicazione) per la cooperazione nell'ambito dell'applicazione.

5.2. Formazione, seminari e scambio di funzionari per azioni congiunte nell'ambito dell'applicazione della legislazione.

5.3. Pianificazione e sviluppo di azioni congiunte nell'ambito dell' applicazione della legislazione.

5.4. Azioni congiunte pilota nell'ambito dell'applicazione della legislazione.

Azione 6: Sviluppo di basi dati pubbliche e facilmente accessibili che coprono l'applicazione dei diritti dei consumatori e la giurisprudenza ad essi relativa derivanti dalla legislazione comunitaria in materia di tutela dei consumatori, compreso il completamento e il miglioramento della base dati sui termini contrattuali vessatori.

Azione 7: Monitoraggio e valutazione della sicurezza dei prodotti non alimentari e dei servizi compresi, tra gli altri:

7.1. Il rafforzamento e l'estensione della sfera di applicazione del sistema di allarme RAPEX, prendendo in considerazione gli sviluppi nello scambio di informazioni sulla sorveglianza del mercato.

7.2. Analisi tecnica delle notifiche di allarme.

7.3. Raccolta e valutazione di dati sui rischi derivanti da prodotti e servizi specifici destinati ai consumatori.

7.4. Sviluppo della rete per la sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori come contemplato dalla direttiva 2001/95/CE(1).

Azione 8: Monitoraggio del funzionamento e valutazione dell'incidenza dei sistemi per la risoluzione alternativa delle controversie, in particolare dei sistemi on-line e della loro efficacia nella risoluzione dei reclami e delle controversie transfrontaliere, nonché assistenza tecnica per l'ulteriore sviluppo del sistema Rete europea extragiudiziale.

Azione 9: (Azione congiunta) Contributi finanziari per enti pubblici o senza finalità di lucro che costituiscono reti comunitarie per fornire informazioni e assistenza ai consumatori ed aiutarli ad esercitare i loro diritti ed ottenere accesso ai mezzi appropriati per la risoluzione delle controversie (la rete dei centri europei dei consumatori e le camere di compensazione della rete extragiudiziale europea) a norma delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Azione 10: (Azione congiunta) Contributi finanziari per specifiche azioni congiunte di sorveglianza e di applicazione volte a migliorare la cooperazione a livello amministrative ed esecutivo nell'ambito della legislazione comunitaria a tutela dei consumatori, compresa la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti, ed altre azioni nel contesto della cooperazione amministrativa, a norma delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Obiettivo c): Adeguato coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche comunitarie

Azione 11: Fornitura di consulenza tecnica e giuridica specifica alle organizzazioni dei consumatori per promuovere la loro partecipazione e il loro apporto ai processi di consultazione sulle iniziative strategiche comunitarie legislative e non legislative in settori rilevanti quali le politiche del mercato interno, i servizi di interesse generale e il programma quadro decennale sulla produzione e il consumo sostenibili, nonché per promuovere il loro contributo alla sorveglianza del mercato.

Azione 12: Rappresentazione degli interessi dei consumatori europei presso le istanze internazionali, compresi gli enti di standardizzazione e gli organismi internazionali del commercio.

Azione 13: Formazione del personale delle organizzazioni regionali, nazionali ed europee di consumatori e altre attività di promozione delle capacità, inclusi i corsi di formazione per l'elaborazione dei progetti e le procedure di richiesta relative ai progetti, forum su internet relativi a specifici progetti, seminari e incontri volti a promuovere l'associazione tra progetti.

Azione 14: Azioni di informazione circa i diritti conferiti ai consumatori dalla legislazione a tutela dei consumatori e altre misure comunitarie per la tutela dei consumatori in particolare nei nuovi Stati membri, in collaborazione con le loro organizzazioni dei consumatori.

Azione 15: Educazione dei consumatori, comprese azioni mirate ai giovani consumatori e sviluppo di strumenti interattivi on-line di educazione dei consumatori circa i diritti dei consumatori nel mercato interno e nelle transazioni transfrontaliere.

Azione 16: Contributi finanziari al funzionamento delle organizzazioni europee di consumatori, a norma delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Azione 17: Contributi finanziari al funzionamento delle organizzazioni europee di consumatori che rappresentano gli interessi dei consumatori nello sviluppo di norme standard per i prodotti e i servizi a livello comunitario, a norma delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Obiettivi a), b) e c):

Azione 18: Contributi finanziari per progetti specifici a livello comunitario o nazionale a sostegno degli obiettivi della politica dei consumatori definiti all'articolo 3, a norma delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, compresi tra l'altro i contributi finanziari destinati a:

- progetti specifici avviati da organizzazioni di consumatori e volti ad accelerare l'attuazione concreta dell'acquis comunitario in materia di protezione dei consumatori nei nuovi Stati membri,

- progetti specifici volti a promuovere lo scambio transfrontaliero di informazioni e migliori prassi per quanto concerne l'integrazione dei diritti dei consumatori nelle altre politiche.

Azione 19: Valutazione delle azioni intraprese nell'ambito del presente quadro.

(1) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).