32003R1287

Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("Regolamento RNL") (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 19/07/2003 pag. 0001 - 0003


Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio

del 15 luglio 2003

relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("Regolamento RNL")

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Parlamento europeo(3),

considerando quanto segue:

(1) L'incremento della quota delle risorse proprie della Comunità basata sul prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (in prosieguo denominato "PNLpm") degli Stati membri rende necessario rafforzare ulteriormente la comparabilità, l'attendibilità e l'esaustività di tale aggregato.

(2) Tali dati rappresentano inoltre un importante strumento analitico ai fini del coordinamento delle politiche economiche nazionali e di diverse politiche comunitarie.

(3) La decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio stabilisce che ai fini delle risorse proprie il PNLpm è identico al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (in prosieguo denominato RNL) fornito dalla Commissione in applicazione del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (in prosieguo denominato SEC 95) a norma del regolamento (CE) n. 2223/96 del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità(4).

(4) I dati relativi all'RNL devono risultare comparabili. Perché ciò sia possibile è indispensabile rispettare le pertinenti definizioni e norme contabili del SEC 95. A tale scopo le procedure di valutazione e i dati di base effettivamente utilizzati dovrebbero consentire la corretta applicazione delle definizioni e delle norme contabili del SEC 95.

(5) Le fonti e i metodi utilizzati per la determinazione dell'RNL devono essere attendibili. Ciò significa che nei limiti del possibile è opportuno ricorrere a tecniche adeguate, da applicare a statistiche di base solide e appropriate.

(6) I dati relativi all'RNL devono essere esaurienti, ossia dovrebbero tener conto anche delle attività non dichiarate nelle indagini statistiche o alle autorità fiscali, sociali o altre autorità amministrative. Un miglioramento della copertura dell'RNL presuppone lo sviluppo di procedure di valutazione e di basi statistiche appropriate e l'introduzione di adeguate rettifiche.

(7) Per adempiere la sua missione di fornire dati relativi all'RNL per finalità connesse alle risorse proprie la Commissione adotta provvedimenti intesi a migliorare la comparabilità, l'attendibilità e l'esaustività dell'RNL degli Stati membri.

(8) La direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato(5), ha istituito una procedura di verifica e di valutazione della comparabilità, dell'attendibilità e dell'esaustività del PNL in seno al comitato PNL, nell'ambito del quale è garantita una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione. Tale procedura va modificata per tener conto dell'impiego dell'RNL a norma del SEC 95 per le finalità connesse alle risorse proprie.

(9) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

(10) Il comitato del programma statistico è stato consultato conformemente all'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee(7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I Definizione e calcolo del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato

Articolo 1

1. Il reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL) sono definiti conformemente al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 95).

2. Il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato rappresenta il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttrici residenti. Può essere definito in tre modi:

a) il PIL è costituito dalla somma del valore aggiunto lordo dei diversi settori istituzionali o delle diverse branche di attività economica, più le imposte e meno i contributi ai prodotti (che non sono attribuiti a settori o a branche di attività economica). Esso rappresenta anche la voce a saldo del conto della produzione dell'economia nel suo complesso;

b) il PIL è pari alla somma degli impieghi finali di beni e servizi (consumi finali effettivi e investimenti lordi) da parte delle unità istituzionali residenti, più le esportazioni e meno le importazioni di beni e servizi;

c) il PIL corrisponde alla somma degli impieghi del conto che riporta la generazione dei redditi primari dell'economia nel suo complesso (redditi da lavoro dipendente, imposte sulla produzione e sulle importazioni al netto dei contributi, risultato lordo di gestione e reddito misto dell'economia nel suo complesso).

3. L'RNL rappresenta il totale dei redditi primari percepibili dalle unità istituzionali residenti: redditi da lavoro dipendente, imposte sulla produzione e sulle importazioni al netto dei contributi, redditi da capitale (da percepire meno quelli da corrispondere), risultato lordo di gestione e reddito misto lordo. L'RNL equivale al PIL al netto dei redditi primari che le unità residenti corrispondono a unità non residenti, più i redditi primari che le unità residenti percepiscono dal resto del mondo.

Capo II Trasmissione dei dati relativi all'RNL e delle informazioni aggiuntive

Articolo 2

1. Gli Stati membri determinano l'RNL conformemente all'articolo 1 nel contesto della normale contabilità nazionale.

2. Entro il 22 settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), nel contesto delle procedure contabili nazionali, i dati per l'aggregato RNL e per i suoi componenti conformemente alle definizioni di cui all'articolo 1. I totali riguardanti il PIL ed i suoi componenti possono venir presentati in funzione di una qualunque delle tre definizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2. I dati si riferiscono all'anno precedente nonché a qualsiasi altra modifica apportata ai dati degli anni precedenti.

3. All'atto di comunicare i dati di cui al paragrafo 2 gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) un rapporto sulla qualità dei dati relativi all'RNL. Detto rapporto contiene le informazioni necessarie a illustrare le modalità di determinazione dell'aggregato; esso descrive, in particolare, qualsiasi modifica significativa apportata alle procedure e alle statistiche di base utilizzate e spiega le revisioni effettuate sulle precedenti stime dell'RNL. Il contenuto e il formato di tale relazione sono conformi agli indirizzi decisi in proposito dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), conformemente agli indirizzi fissati da quest'ultima in applicazione della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, un inventario delle procedure e delle statistiche di base utilizzate per calcolare l'RNL ed i suoi componenti a norma del SEC 95. Gli Stati membri migliorano ed aggiornano i rispettivi inventari in funzione di detti indirizzi.

Capo III Procedure e controlli riguardanti i calcoli dell'RNL

Articolo 4

1. La Commissione è assistita da un comitato, in prosieguo denominato comitato RNL, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

1. La Commissione verifica fonti e metodi impiegati dagli Stati membri per calcolare l'RNL. I provvedimenti destinati a rendere i dati pertinenti all'RNL più comparabili, affidabili ed esaurienti vengono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2. Il comitato RNL provvede ad esaminare le questioni sollevate dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, che riguardano l'applicazione del presente regolamento, in particolare:

a) il rispetto, ogni anno, delle definizioni di cui all'articolo 1;

b) l'esame effettuato ogni anno dei dati trasmessi conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 e delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 in merito alle fonti statistiche ed alle procedure impiegati per calcolare l'RNL ed i suoi componenti. Tale esame determina la redazione di un parere del comitato RNL circa l'adeguatezza dei dati relativi all'RNL forniti dagli Stati membri ai fini delle risorse proprie sotto il profilo dell'attendibilità, della comparabilità e dell'esaustività. In tale parere sono indicati i principali documenti su cui è basato l'esame. L'attendibilità, la comparabilità e l'esaustività dell'RNL e dei suoi componenti vanno valutate tenendo conto del rapporto costi/benefici.

Nel presente contesto il principio dell'analisi costi/benefici comporta un giudizio sulle dimensioni potenziali e sulla significatività di specifiche attività od operazioni, basato su ogni informazione disponibile. Tali informazioni sono spesso qualitative, ma in alcuni casi possono essere quantitative. La Commissione (Eurostat) esamina la comparabilità del trattamento di casi simili negli Stati membri e riferisce al comitato RNL in merito a tutti i casi in cui ritiene venga applicata l'analisi costi/benefici. L'applicazione di tale analisi dovrebbe evitare l'allocazione di risorse sproporzionate al calcolo di voci insignificanti;

c) l'espressione di pareri, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, in merito alle proposte della Commissione volte a migliorare i calcoli dell'RNL, inclusa all'occorrenza l'interpretazione delle definizioni del SEC 95 e la quantificazione dell'incidenza di tali proposte sull'RNL.

3. Il comitato attende con particolare impegno al miglioramento delle tecniche di elaborazione dell'RNL adottate dagli Stati membri ed alla diffusione delle pratiche ottimali in tale settore.

Si occupa altresì delle questioni connesse alla revisione dei dati riguardanti l'RNL e del problema dell'esaustività dell'RNL.

Se necessario, suggerisce alla Commissione provvedimenti atti a rendere più comparabili e più attendibili i dati relativi all'RNL.

Articolo 6

Fatte salve le missioni di controllo di cui all'articolo 19 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio(8), sono al caso possibili visite d'informazione congiunte negli Stati membri effettuate dai servizi della Commissione e da rappresentanti degli altri Stati membri in consultazione con i primi. La partecipazione degli Stati membri a tali visite è volontaria.

Capo IV Disposizioni finali

Articolo 7

Entro la fine del 2005 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Tremonti

(1) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(2) GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 61.

(3) Parere reso il 12 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1).

(5) GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26.

(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(8) GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.