32003R1115

Regolamento (CE) n. 1115/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1° luglio 2003 al 29 febbraio 2004

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 27/06/2003 pag. 0030 - 0031


Regolamento (CE) n. 1115/2003 della Commissione

del 26 giugno 2003

relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1o luglio 2003 al 29 febbraio 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006 viene riscosso, ai fini di un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento, accordi di questo genere sono stati conclusi, in forza della decisione 2001/870/CE del Consiglio(3), con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) che figurano nel protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP(4), accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, da un lato, e con la Repubblica dell'India, dall'altro.

(2) Ai sensi degli accordi in forma di scambio di lettere conclusi in forza della decisione 2001/870/CE, i raffinatori interessati debbono pagare un prezzo d'acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata. Occorre pertanto stabilire questo prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna 2003/2004.

(3) I quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente al suddetto articolo 39 sulla base di un bilancio previsionale annuale a livello comunitario. Questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio e di aprire, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, un contingente tariffario a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi summenzionati, che consenta di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte di questa campagna. Tenuto conto delle previsioni di produzione di zucchero greggio di canna ora disponibili per la campagna di commercializzazione 2003/2004 e a motivo del fabbisogno massimo previsto di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro nonché dei quantitativi mancanti rispetto al bilancio previsionale, occorre prevedere autorizzazioni di importazione per ciascuno Stato membro di raffinazione relativamente al periodo dal 1o luglio 2003 al 29 febbraio 2004.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o luglio 2003 al 29 febbraio 2004 sono aperti, nell'ambito della decisione 2001/870/CE, i seguenti contingenti per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10:

a) un contingente tariffario di 146070 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originario dei paesi ACP che hanno firmato l'accordo in forma di scambio di lettere approvato con la decisione 2001/870/CE, recante il numero d'ordine 09.4322;

b) un contingente tariffario di 10000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originario dell'India, recante il numero d'ordine 09.4322.

Articolo 2

1. Il dazio ridotto speciale per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo all'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è fissato a 0 EUR.

2. Il prezzo minimo d'acquisto che i raffinatori comunitari devono pagare è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 49,68 EUR per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo.

Articolo 3

Nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 e alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 1, i seguenti quantitativi, espressi in zucchero bianco, possono essere importati dallo Stato membro corrispondentemente indicato:

a) 24000 tonnellate, per quanto concerne la Finlandia;

b) 131000 tonnellate, per quanto concerne il Portogallo continentale;

c) 1070 tonnellate per quanto concerne il Regno Unito.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

(3) GU L 325 dell'8.12.2001, pag. 21.

(4) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.