32003R1105

Regolamento (CE) n. 1105/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 27/06/2003 pag. 0003 - 0003


Regolamento (CE) n. 1105/2003 del Consiglio

del 26 maggio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere conforme del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Le disposizioni dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999(4), prevedono rispettivamente il ricorso alla procedura del comitato di tipo I e alle procedure del comitato di tipo IIa e IIb previste dalla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5).

(2) La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6), ha sostituito la decisione 87/373/CEE.

(3) Secondo la dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione(7) relativa alla decisione 1999/468/CE, occorre adeguare le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, previste in applicazione della decisione 87/373/CEE, al fine di farle risultare conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

(4) È opportuno adottare le misure necessarie per adeguare il regolamento (CE) n. 1260/1999 alla decisione 1999/468/CE.

(5) Il regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbe essere modificato in conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 47, i paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3 bis. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Drys

(1) GU C 75 E del 26.3.2003, pag. 383.

(2) Parere reso l'11 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 128.

(4) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(5) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7) GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1.