32003R0811

Regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 13/05/2003 pag. 0014 - 0018


Regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione

del 12 maggio 2003

che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(1), modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 24, paragrafo 6 e l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce il divieto di alimentare gli animali con proteine animali trasformate ottenute da animali della stessa specie. In seguito alla consultazione dell'appropriato comitato scientifico è possibile concedere deroghe relativamente ai pesci.

(2) Il 17 settembre 1999 il comitato scientifico direttivo ha presentato un parere sui rischi derivanti dal riciclaggio di sottoprodotti di origine animale come mangimi, per quanto riguarda la diffusione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali da allevamento diversi dai ruminanti. Il 6 e 7 marzo 2003 il comitato ha inoltre presentato un altro parere sull'utilizzo di farine di pesci selvatici per l'alimentazione dei pesci d'allevamento e sul riciclaggio dei pesci relativamente al rischio delle TSE. Il 26 febbraio 2003 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha adottato un parere sull'utilizzo dei sottoprodotti di pesci nell'acquacoltura. In base a tali pareri scientifici i potenziali rischi derivanti dal riciclaggio dei pesci possono essere ridotti rispettando alcune condizioni.

(3) Occorre pertanto concedere una deroga al divieto di riciclaggio dei pesci all'interno della specie in conformità al regolamento (CE) n. 1774/2002. Al fine di evitare rischi alla salute pubblica e degli animali, tale deroga va concessa a determinate condizioni.

(4) È opportuno stabilire misure transitorie al fine consentire alle industrie il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi requisiti.

(5) Il 16 e 17 gennaio 2003 il comitato scientifico direttivo ha presentato un parere sulla sicurezza relativamente alle TSE in rapporto al sotterramento e alla combustione di materiali di origine animale potenzialmente infetti da TSE.

(6) Al fine di tenere conto di tale parere occorre definire misure di esecuzione conformemente all'articolo 24, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 che precisino le modalità del sotterramento e della combustione dei sottoprodotti di origine animale.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure transitorie concernenti il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci

Conformemente all'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1774/2002, gli Stati membri possono continuare ad applicare entro e non oltre il 31 dicembre 2003 l'attuale normativa sull'alimentazione dei pesci senza dare attuazione al divieto previsto al paragrafo 1, lettera a) dell'articolo 22 di tale regolamento per quanto concerne i pesci.

Articolo 2

Deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ad alcuni pesci

1. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1774/2002, agli Stati membri è concessa una deroga per quanto concerne l'alimentazione dei pesci con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie.

2. La deroga prevista al paragrafo 1 non si applica tuttavia all'alimentazione dei pesci d'allevamento con proteine animali trasformate ottenute da pesci d'allevamento della stessa specie.

Articolo 3

Sottoprodotti di pesce selvatico

Pesce selvatico e sottoprodotti di pesce selvatico pescato in alto mare o nei laghi possono essere utilizzati:

a) per la produzione di mangimi per pesci; e

b) come mangimi per pesci.

Articolo 4

Requisiti relativi ai mangimi per pesci d'allevamento

I sottoprodotti di origine animale e ittica e i relativi prodotti derivati destinati all'alimentazione di pesci d'allevamento ai sensi dell'articolo 2 rispettano i requisiti definiti nell'allegato I.

Articolo 5

Misure di controllo

L'autorità competente deve prendere le opportune misure per controllare -

a) l'appropriata trasformazione e l'utilizzo dei mangimi contenenti proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie;

b) gli animali nutriti con i mangimi di cui alla lettera (a) e in particolare lo stato di salute di tali animali, che occorre sorvegliare attentamente;

c) la conformità ai requisiti dell'allegato I.

Articolo 6

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in caso di focolai

1. Qualora l'autorità competente rifiuti il trasporto di sottoprodotti di origine animale al più vicino impianto di incenerimento o di trasformazione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1774/2002, può essere approvata l'eliminazione di tali sottoprodotti -

a) come rifiuti mediante combustione o sotterramento nel luogo da cui derivano i sottoprodotti di origine animale;

b) in una discarica approvata ai sensi della direttiva 1999/31/CE; o

c) come rifiuti mediante combustione o sotterramento in un luogo che riduca al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente, a condizione che il luogo sia situato a una distanza adeguata per consentire all'autorità competente di gestire la prevenzione dei rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente;

2. la combustione e il sotterramento nei luoghi di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1 sono conformi alla legislazione e agli orientamenti comunitari e nazionali in materia di ambiente e di sanità pubblica.

3. L'autorità competente vigila sulla combustione e il sotterramento dei sottoprodotti di origine animale e adotta le misure necessarie a garantire il rispetto dei requisiti fissati nell'allegato II.

4. Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di cui alla lettera A dell'allegato II relativa a "combustione o sotterramento sul posto".

Articolo 7

Monitoraggio delle zone isolate utilizzate per la combustione e il sotterramento di sottoprodotti di origine animale

In caso di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale provenienti da zone isolate secondo quanto prevede l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1774/2002, l'autorità competente controlla a intervalli regolari le zone considerate isolate al fine di garantire il rispetto dei requisiti fissati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 8

Combustione e sotterramento di api e di prodotti dell'apicoltura

Nel caso in cui api e prodotti dell'apicoltura rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 1774/2002, l'autorità competente può, se necessario, decidere che vengano eliminati come rifiuti mediante combustione o sotterramento, a condizione che siano state prese tutte le misure opportune per garantire che la combustione o il sotterramento delle api e dei prodotti dell'apicoltura avvengano senza pericolo per la salute degli animali, per la salute umana e per l'ambiente, tenendo conto della legislazione e degli orientamenti comunitari e nazionali in materia di ambiente e di salute pubblica.

Articolo 9

Registri

In caso di combustione o sotterramento secondo gli articoli 6, 7 e 8 i responsabili della combustione o del sotterramento tengono registri relativi a -

a) quantità, categorie e natura dei sottoprodotti di origine animale sotterrati o bruciati;

b) data e luogo del sotterramento e della combustione.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica dal primo maggio 2003.

Tuttavia gli articoli da 2 a 5 non si applicano fino al primo gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Requisiti relativi ai mangimi e registri tenuti negli stabilimenti di trasformazione e di produzione di mangimi che trattano sottoprodotti di pesci e i relativi prodotti derivati destinati all'alimentazione dei pesci

A. Requisiti relativi ai sottoprodotti di origine animale e ittica destinati all'alimentazione dei pesci

I sottoprodotti di origine animale e ittica e i relativi prodotti derivati destinati all'alimentazione di pesci d'allevamento devono rispettare i seguenti requisiti:

a) essere manipolati e trasformati separatamente dai materiali non autorizzati a questo scopo;

b) derivare da pesce selvatico o da altri animali marini diversi dai mammiferi pescati in alto mare o nei laghi e destinati alla produzione di farina di pesce, o da sottoprodotti freschi di pesce selvatico trasformati in impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;

c) essere stati trasformati in stabilimenti di trasformazione approvati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1774/2002 secondo una norma che garantisca un prodotto sicuro dal punto di vista microbiologico;

d) essere confezionati dopo il trattamento e prima della distribuzione in imballaggi che rechino un'etichetta chiara e leggibile con il nome e l'indirizzo dei centri di produzione dei mangimi e la dicitura "può essere utilizzato per l'alimentazione dei pesci".

B. Registri da tenere presso gli stabilimenti di trasformazione e di produzione di mangimi che trattano sottoprodotti di pesci e fabbricano i relativi prodotti derivati destinati all'alimentazione dei pesci

Gli stabilimenti di trasformazione e di produzione di mangimi devono registrare i seguenti dati in rapporto ai sottoprodotti di pesci o ai relativi prodotti derivati:

a) origine, quantità e data d'arrivo di tutte le partite di sottoprodotti di pesci o di farina di pesci;

b) quantità giornaliera di farina di pesce o di mangimi prodotta e spedita.

ALLEGATO II

MISURE DI ATTUAZIONE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 24, PARAGRAFO 6 CONCERNENTI UNA DEROGA ALL'ELIMINAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

A. Definizione

Ai fini del presente regolamento con "combustione o sotterramento sul posto" si intende la combustione o il sotterramento nel luogo da cui provengono i sottoprodotti di origine animale o, se si adottano le opportune misure di biosicurezza intese ad evitare la propagazione della malattia durante il trasporto dei sottoprodotti di origine animale, in una discarica approvata ai sensi della direttiva 1999/31/CE, o in un luogo che riduca al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente, situato a una distanza compatibile con l'attività di supervisione continua dell'autorità competente, necessaria per la gestione dei rischi. Nella scelta di tale luogo occorre tenere conto della legislazione e degli orientamenti comunitari e nazionali in materia di ambiente e di salute pubblica.

B. Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in caso di focolai

1. L'autorità competente deve controllare la combustione dei sottoprodotti di origine animale e adottare le misure opportune per garantire che siano bruciati:

a) su pire appropriatamente costruite in modo che i sottoprodotti di origine animale siano ridotti a cenere; e

b) senza mettere in pericolo la salute umana;

c) senza ricorrere a metodi o processi che possano danneggiare l'ambiente, tenendo conto della legislazione e degli orientamenti comunitari e nazionali in materia di ambiente e di salute pubblica, minimizzando in misura compatibile con considerazioni di ordine pubblico:

i) i rischi all'acqua, all'aria, al suolo, alla flora e alla fauna;

ii) i fastidi sonori o olfattivi; e

iii) le ripercussioni negative sul paesaggio o su luoghi di particolare interesse.

2. L'autorità competente deve controllare il sotterramento dei sottoprodotti di origine animale e adottare le misure opportune per garantire che siano sepolti:

a) in modo che gli animali carnivori non possano accedervi; e

b) in:

i) una discarica approvata ai sensi della direttiva 1999/31/CE; o

ii) un altro luogo senza mettere in pericolo la salute umana.

3. In caso di sotterramento in luogo diverso dalla discarica approvata, l'autorità competente adotta le misure opportune per garantire che i sottoprodotti di origine animale siano sepolti senza ricorrere a metodi o processi che possano danneggiare l'ambiente, tenendo conto della legislazione e degli orientamenti comunitari e nazionali in materia di ambiente e di salute pubblica, minimizzando in misura compatibile con considerazioni di ordine pubblico:

a) i rischi all'acqua, all'aria, al suolo, alla flora e alla fauna;

b) i fastidi sonori o olfattivi; e

c) le ripercussioni negative sul paesaggio o su luoghi di particolare interesse.

4. Se i sottoprodotti di origine animale devono essere spostati dal luogo di provenienza, l'autorità competente deve garantire che:

a) i sottoprodotti di origine animale sono trasportati in recipienti o veicoli sicuri ed ermetici;

b) il carico e lo scarico dei sottoprodotti di origine animale sia sorvegliato dall'autorità competente;

c) le ruote del veicolo siano disinfettate al momento di partire dal luogo di provenienza con un disinfettante approvato dall'autorità competente;

d) i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale siano puliti e disinfettati a fondo dopo lo scarico dei sottoprodotti di origine animale, con un disinfettante approvato dall'autorità competente; e

e) siano assicurate scorte adeguate per i veicoli, prove di tenuta e siano forniti doppi rivestimenti.

C. Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in zone isolate

Se l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale avviene in zone isolate conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1774/2002:

a) l'autorità competente sorveglia regolarmente le zone considerate isolate per garantire un adeguato controllo di tali zone e delle operazioni relative all'eliminazione previste all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b).

b) la combustione o il sotterramento avvengono secondo modalità che tengano conto della legislazione e degli orientamenti comunitari e nazionali in materia di ambiente e di salute pubblica, minimizzando in misura compatibile con considerazioni di ordine pubblico:

i) i rischi all'acqua, all'aria, al suolo, alla flora e alla fauna;

ii) i fastidi sonori o olfattivi; e

iii) le ripercussioni negative sul paesaggio o su luoghi di particolare interesse.