32003R0629

Regolamento (CE) n. 629/2003 della Commissione, dell'8 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 528/1999 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola per quanto concerne le attività ammissibili al finanziamento comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 09/04/2003 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 629/2003 della Commissione

dell'8 aprile 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 528/1999 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola per quanto concerne le attività ammissibili al finanziamento comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento n. 136/66/CEE, a partire dal 1o novembre 2001 una percentuale dell'1,4 % dell'aiuto alla produzione corrisposto ai produttori di olio d'oliva e di olive da tavola è destinato al finanziamento di azioni da realizzare negli Stati membri al fine di migliorare la qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola e il relativo impatto ambientale. Il regolamento (CE) n. 528/1999 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 593/2001(4), non fa però riferimento alla produzione di olive da tavola.

(2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 528/1999.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 528/1999 è modificato nel seguente modo:

1) Il titolo è sostituito dal seguente testo:

"Regolamento (CE) n. 528/1999 della Commissione, del 10 marzo 1999, recante misure intese a migliorare la qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola".

2) L'articolo 1 è modificato nel seguente modo:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

"1. Il presente regolamento precisa le azioni da svolgere e le modalità da rispettare per migliorare a livello regionale la qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola e il relativo impatto ambientale."

b) Il paragrafo 2 è modificato nel seguente modo:

i) i punti b), c), d) e e) sono sostituiti dal seguente testo:

"b) il miglioramento delle condizioni di coltivazione e trattamento degli olivi, di raccolta, magazzinaggio e trasformazione delle olive, nonché di magazzinaggio degli oli e delle olive da tavola prodotti;

c) l'assistenza tecnica agli olivicoltori, ai frantoi e alle imprese di trasformazione di olive da tavola al fine di contribuire a migliorare l'ambiente nonché la qualità della produzione di olive e della trasformazione delle stesse in olio e olive da tavola;

d) il miglioramento dell'evacuazione dei residui della triturazione e della trasformazione di olive in condizioni non nocive all'ambiente;

e) la formazione, la divulgazione e le dimostrazioni intese a diffondere presso gli agricoltori, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola le informazioni relative alla qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola nonché all'impatto ambientale di tali produzioni;"

ii) il punto g) è sostituito dal seguente testo:

"g) la collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca in materia di miglioramento qualitativo della produzione di olio d'oliva vergine e di olive da tavola che contribuiscano al tempo stesso al miglioramento dell'ambiente;".

c) Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:"Gli insetticidi contro la mosca dell'olivo devono essere impiegati con l'ausilio di esche proteiche. Tuttavia, in condizioni particolari e sotto la direzione degli organismi incaricati di prescrivere i trattamenti, può essere autorizzato l'impiego di insetticidi secondo modalità diverse. Gli insetticidi e le relative modalità d'applicazione devono essere tali che nessun residuo nelle olive provenienti dalle zone oleicole trattate né nell'olio e nelle olive da tavola ottenuti da tali olive superi le dosi massime autorizzate dalla normativa comunitaria."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

(2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

(3) GU L 62 dell'11.3.1999, pag. 8.

(4) GU L 88 del 28.3.2001, pag. 6.