32003R0457

Regolamento (CE) n. 457/2003 della Commissione, del 12 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 98/2003 relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento in carni bovine di Madera e delle isole Canarie

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 13/03/2003 pag. 0021 - 0024


Regolamento (CE) n. 457/2003 della Commissione

del 12 marzo 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 98/2003 relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento in carni bovine di Madera e delle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican)(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 della Commissione(3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 98/2003 della Commissione(4), modificato dal regolamento (CE) n. 399/2003(5), ha stabilito i bilanci previsionali e fissato gli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001(6), (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

(2) In applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione(8), le restituzioni all'esportazione per il settore di cui trattasi sono fissate periodicamente. La fissazione più recente è stata stabilita dal regolamento (CE) n. 118/2003 della Commissione(9). Tale fissazione può essere differenziata per destinazione o per gruppo di destinazioni.

(3) Al fine di consentire un migliore approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche in prodotti del settore delle carni bovine occorre precisare che, qualora per un prodotto del bilancio di approvvigionamento l'importo per la restituzione all'esportazione verso una destinazione compresa nel codice B 03 sia stabilito a un livello più elevato rispetto agli importi fissati per lo stesso prodotto dal regolamento (CE) n. 98/2003, l'aiuto è concesso per il suddetto importo.

(4) È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 98/2003.

(5) Dal momento che il regolamento (CE) n. 98/2003 è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2003, è necessario che il presente regolamento sia applicabile a partire dalla stessa data allo scopo di assicurare il regolare svolgimento dell'approvvigionamento.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 98/2003 sono modificati conformemente al testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

(3) GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11.

(4) GU L 14 del 21.1.2003, pag. 32.

(5) GU L 59 del 4.3.2003, pag. 13.

(6) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

(7) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(8) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

(9) GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

ALLEGATO

1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 98/2003, il testo della parte 7 è sostituito dal seguente:

"Parte 7

Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato."

2) Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 98/2003, il testo della parte 8 è sostituito dal seguente:

"Parte 8

Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato."