32003R0016

Regolamento (CE) n. 16/2003 della Commissione, del 6 gennaio 2003, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese nel quadro delle azioni cofinanziate dal Fondo di coesione

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 07/01/2003 pag. 0007 - 0013


Regolamento (CE) n. 16/2003 della Commissione

del 6 gennaio 2003

recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese nel quadro delle azioni cofinanziate dal Fondo di coesione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/1999(2), in particolare l'allegato II, articolo D, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Le azioni cofinanziate dal Fondo di coesione nel quadro del regolamento (CE) n. 1164/94 sono progetti, studi preparatori o misure di assistenza tecnica. È pertanto opportuno precisare le condizioni di ammissibilità e di attuazione di tali azioni.

(2) Le norme di ammissibilità finora erano state fissate nell'allegato IV delle decisioni di erogazione del cofinanziamento, in base ad un testo standardizzato.

(3) Per garantire il trattamento uniforme delle azioni suddette, è opportuno fissare norme comuni di ammissibilità delle relative spese. Tali norme devono precisare il periodo di ammissibilità e le diverse categorie di spese ammissibili.

(4) A norma del regolamento (CE) n. 1164/94, la Commissione approva i progetti proposti soltanto se sono rispettati criteri che garantiscono l'elevata qualità dei progetti e la loro compatibilità con le politiche comunitarie, in particolare in materia di appalti pubblici e norme di concorrenza.

(5) Le presenti norme sostituiscono quelle figuranti nell'allegato IV delle decisioni della Commissione relative all'erogazione di un contributo del Fondo di coesione per i nuovi progetti che saranno approvati mediante decisione della Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme comuni di ammissibilità delle spese sostenute nel quadro delle azioni previste dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1164/94, che possono essere cofinanziate dal Fondo di coesione.

Articolo 2

Organismo responsabile dell'esecuzione

L'organismo responsabile dell'esecuzione del progetto di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1164/94 è l'organismo pubblico o privato responsabile dell'organizzazione delle gare di appalto relative al progetto. Tale organismo è designato nella decisione della Commissione relativa alla concessione del contributo del Fondo di coesione (in appresso "la decisione della Commissione").

Qualsiasi cambiamento dell'organismo responsabile dell'esecuzione è soggetto all'approvazione della Commissione.

Articolo 3

Esecuzione del progetto e periodo di esecuzione

1. L'esecuzione del progetto comprende tutte le fasi della sua realizzazione, dalla programmazione preliminare all'ultimazione del progetto approvato e alle relative azioni pubblicitarie. La programmazione preliminare comprende anche lo studio di soluzioni alternative.

2. Con decisione della Commissione, il progetto può essere limitato a una o ad alcune delle fasi di esecuzione.

3. L'esecuzione del progetto abbraccia il periodo necessario al completamento delle sue varie fasi, fino al momento in cui esso è pienamente operativo e in cui gli elementi materiali approvati con la decisione della Commissione sono stati ultimati.

Articolo 4

Trasparenza e prove documentali

Tutte le spese sostenute dall'organismo responsabile dell'esecuzione devono essere basate su contratti o convenzioni o altri documenti giuridicamente vincolanti.

È obbligatoria la presentazione di opportuni documenti di prova.

I concessionari e i soggetti delegati per l'esecuzione del progetto hanno gli stessi obblighi di controllo e sorveglianza spettanti agli organismi responsabili dell'esecuzione.

Articolo 5

Spese effettivamente sostenute

1. Le spese da prendere in considerazione per il pagamento del contributo comunitario devono essere state effettivamente sostenute durante il periodo di ammissibilità definito nella decisione della Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1386/2002 della Commissione(3) ed essere direttamente connesse al progetto. Esse devono riferirsi a pagamenti certificati dallo Stato membro ed effettivamente eseguiti da o per conto del medesimo oppure, in caso di concessione, dal concessionario cui l'organismo responsabile dell'esecuzione abbia delegato l'esecuzione del progetto; esse sono comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Per "documento contabile avente forza probatoria equivalente" si intende ogni documento in possesso dell'organismo responsabile dell'esecuzione da cui risulti che la registrazione contabile rappresenta le operazioni effettivamente realizzate in modo veritiero e corretto, in base a principi contabili generalmente riconosciuti.

2. In caso di concessione, la certificazione da parte dell'autorità competente del valore delle opere realizzate rispetto agli indicatori di avanzamento dei lavori riportati nel contratto di concessione costituisce un documento contabile avente forza probatoria equivalente. Detta autorità può essere designata dagli Stati membri ai sensi dell'allegato II, articolo D, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1164/94.

Articolo 6

Progetti completati

Sono inammissibili le domande di contributo relative a progetti materialmente ultimati al momento della presentazione della domanda.

Articolo 7

Decorrenza dell'ammissibilità

1. Le spese sostenute sono ammissibili a decorrere dal momento in cui la Commissione riceve la domanda di contributo completa.

La domanda è considerata completa quando contiene le informazioni richieste dall'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1164/94.

2. Il termine di decorrenza dell'ammissibilità è indicato nella decisione della Commissione relativa all'approvazione del progetto. Le spese sostenute anteriormente a tale termine sono inammissibili.

3. Nei casi in cui venga chiesta una modifica sostanziale degli elementi materiali del progetto, le spese corrispondenti agli elementi materiali nuovi o ampliativi sono ammissibili a decorrere dal momento in cui la Commissione riceve la domanda di modificazione.

Il termine di decorrenza dell'ammissibilità delle spese connesse agli elementi materiali nuovi o ampliativi è indicato nella decisione della Commissione che approva la modificazione. Le spese sostenute anteriormente a tale termine sono inammissibili.

Articolo 8

Scadenza dell'ammissibilità

Il termine di scadenza dell'ammissibilità riguarda i pagamenti eseguiti dall'organismo responsabile dell'esecuzione.

Esso è indicato nella decisione della Commissione.

CAPO 2

SPESE AMMISSIBILI

Articolo 9

Categorie di spese ammissibili

Fatte salve le norme contenute nei capi da 3 a 10, sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti categorie:

a) programmazione e elaborazione;

b) acquisto di terreni;

c) urbanizzazione del sito;

d) opere edilizie;

e) attrezzature;

f) misure collegate alla gestione del progetto;

g) misure di informazione e di pubblicità adottate in applicazione della decisione 96/455/CE della Commissione(4).

Articolo 10

Altre categorie di spesa

Possono essere ammesse anche categorie di spesa non elencate nell'articolo 9, purché siano indicate nella decisione della Commissione.

CAPO 3

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE E TASSE

Articolo 11

IVA

1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce una spesa ammissibile soltanto se è effettivamente e definitivamente a carico dell'organismo responsabile dell'esecuzione. L'IVA che sia comunque recuperabile è inammissibile anche qualora non venga effettivamente recuperata dall'organismo responsabile dell'esecuzione o dal beneficiario finale.

2. Quando il beneficiario finale è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio(5), l'IVA pagata è considerata recuperabile ai sensi del paragrafo 1.

3. Il cofinanziamento comunitario non può in nessun caso superare la spesa ammissibile totale, IVA esclusa.

Articolo 12

Altre imposte e tasse

Le altre imposte e tasse e gli altri oneri (in particolare le imposte dirette e gli oneri sociali su stipendi e salari) derivanti dal cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali costituiscono spese ammissibili soltanto qualora siano effettivamente e definitivamente sostenuti dall'organismo responsabile dell'esecuzione.

CAPO 4

SPESE CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE E ALLA CONCEZIONE DELLE AZIONI

Articolo 13

Ammissibilità delle spese

Le spese per la programmazione, le perizie e la concezione sono ammissibili purché siano direttamente collegate a uno o più progetti specificamente approvati con la decisione della Commissione, eccettuati i casi previsti dagli articoli 14, 15 e 34.

Articolo 14

Contabilità dei costi

Qualora più progetti siano contemplati da uno stesso contratto di opere o servizi, o qualora l'organismo responsabile dell'esecuzione esegua in proprio il progetto, l'imputazione dei costi dev'essere oggetto di una contabilità distinta e trasparente, basata su documenti contabili o su documenti aventi forza probatoria equivalente.

Articolo 15

Spese delle amministrazioni pubbliche connesse alla programmazione e alla concezione delle azioni

Le spese relative ai dipendenti dell'amministrazione pubblica che partecipino alle attività di cui al punto 13, lettera a), possono essere considerati ammissibili dalla Commissione soltanto in casi debitamente giustificati e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il dipendente deve aver abbandonato temporaneamente il suo pubblico impiego ed essere stato incaricato, con decisione formale dell'autorità competente, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 13;

b) le spese devono essere basate su un contratto relativo a uno o più progetti specifici; se il contratto si riferisce a più progetti, l'imputazione dei costi deve essere trasparente;

c) le spese devono essere direttamente connesse a uno o più progetti singoli;

d) il contratto deve essere limitato nel tempo e non deve superare il termine stabilito per l'esecuzione del progetto;

e) i compiti da eseguire in forza del contratto non devono comprendere le funzioni amministrative generali di cui agli articoli 27 e 28.

CAPO 5

ACQUISTO DI TERRENI E SERVITÙ

Articolo 16

Acquisto di terreni non edificati

Il costo dell'acquisto di terreni non edificati è solamente se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'acquisto del terreno è indispensabile per l'esecuzione del progetto;

b) l'acquisto del terreno incide in misura non superiore al 10 % sulle spese ammissibili del progetto, salvi i casi debitamente giustificati dall'organismo responsabile dell'esecuzione;

c) una certificazione rilasciata da un professionista qualificato indipendente o da un organismo ufficiale riconosciuto attesta che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato;

d) l'acquisto del terreno è approvato nella decisione della Commissione;

e) sono rispettate le norme nazionali sulla prevenzione della speculazione.

Le spese per l'acquisto di terreni la cui destinazione, permane agricola o silvicola dopo l'ultimazione del progetto sono inammissibili, salvo altrimenti disposto dalla decisione della Commissione.

Articolo 17

Acquisto di terreni attrezzati

Le spese per l'acquisto di terreni attrezzati sono è ammissibili solo su specifica giustificazione, previa approvazione contenuta nella decisione della Commissione.

Articolo 18

Acquisto di terreni appartenenti al demanio pubblico o all'organismo responsabile dell'esecuzione

Il costo di terreni già in proprietà dell'organismo responsabile dell'esecuzione e le spese per l'acquisto di terreni appartenenti a un'amministrazione pubblica sono inammissibili.

Articolo 19

Espropriazione

Per le espropriazioni si applicano gli articoli 16, 17 e 18. Sono ammissibili gli oneri specifici relativi all'ordinanza d'espropriazione, quali perizie, assistenza giuridica e locazione temporanea del terreno.

Articolo 20

Servitù

Le spese relative alle servitù di passaggio necessarie per accedere al sito del progetto durante l'esecuzione dello stesso sono ammissibili se risultano indispensabili e sono state specificamente approvate nella decisione della Commissione.

Esse possono comprendere, se del caso, un'indennità per la perdita del raccolto e il risarcimento dei danni subiti.

CAPO 6

ACQUISTO DI BENI EDILIZI, URBANIZZAZIONE E COSTRUZIONE

Articolo 21

Acquisto di beni edilizi

1. L'acquisto di beni edilizi, ossia di edifici già costruiti e dei terreni su cui si trovano, costituisce una spesa ammissibile soltanto se si tratta di beni preesistenti che corrispondano alle esigenze funzionali specifiche del progetto.

2. È necessaria una certificazione rilasciata da un professionista indipendente o da un organismo ufficiale riconosciuto nella quale si attesti che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato. Tale certificazione dichiara che il bene edilizio è conforme alla normativa nazionale o indica gli aspetti non conformi per i quali il responsabile dell'esecuzione del progetto prevede la regolarizzazione.

3. Il bene edilizio non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di sovvenzioni nazionali o comunitarie che diano luogo alla percezione di un doppio aiuto in caso di cofinanziamento dell'acquisto da parte dei Fondi strutturali o di finanziamento di un altro progetto da parte del Fondo di coesione.

4. Il bene edilizio è utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti nella decisione della Commissione.

5. Sono inammissibili sia il costo di beni edilizi già in proprietà dell'organismo responsabile dell'esecuzione, sia le spese per l'acquisto di terreni appartenenti ad un'amministrazione pubblica.

Articolo 22

Urbanizzazione e costruzione

1. Sono ammissibili le spese relative all'urbanizzazione del sito e alle costruzioni per la esecuzione del progetto.

2. Se l'organismo responsabile dell'esecuzione realizza in proprio la totalità o una parte delle opere di urbanizzazione di costruzione, l'imputazione dei costi deve avvenire nell'ambito di una contabilità trasparente e distinta, basata su documenti contabili o su documenti aventi forza probatoria equivalente.

3. In caso di partecipazione di dipendenti dell'amministrazione pubblica, si applica l'articolo 15.

4. Sono ammissibili soltanto le spese effettivamente sostenute dopo la data di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e direttamente connesse al progetto. Le spese ammissibili possono comprendere una o più delle seguenti categorie:

a) manodopera (stipendi e salari lordi);

b) impiego di attrezzature durevoli durante le opere di costruzione;

c) costi dei prodotti utilizzati per l'esecuzione del progetto;

d) spese indirette e altre spese se specificamente giustificate, la cui imputazione dev'essere equa e conforme ai principi contabili generalmente riconosciuti.

5. L'imputazione delle spese indirette è inammissibile se l'organismo responsabile dell'esecuzione è un'amministrazione pubblica.

6. I costi devono essere valutati a prezzi di mercato.

CAPO 7

ACQUISTO E LOCAZIONE DI ATTREZZATURE E DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Articolo 23

Spese per attrezzature durevoli rientranti nelle spese in conto capitale

1. Le spese per l'acquisto o la costruzione di impianti destinati a essere installati in modo permanente sono ammissibili purché siano incluse nell'inventario delle attrezzature durevoli dell'organismo responsabile dell'esecuzione del progetto e siano considerate spese in conto capitale secondo i principi contabili generalmente riconosciuti.

2. Fatto salvo l'articolo 33, le spese di locazione delle attrezzature di cui al paragrafo 1 si considerano costi di esercizio e non sono ammissibili.

Articolo 24

Acquisto di immobilizzazioni immateriali

L'acquisto e l'impiego di immobilizzazioni immateriali, ad esempio di brevetti, è ammissibile se risulta necessario per l'esecuzione del progetto.

Articolo 25

Attrezzature durevoli utilizzate per l'esecuzione del progetto

1. Nei casi in cui l'organismo responsabile dell'esecuzione esegua in proprio la totalità o parte delle opere di urbanizzazione o delle opere edilizie, le spese relative all'acquisto o alla fabbricazione di attrezzature durevoli utilizzate nella fase di esecuzione del progetto sono inammissibili. L'inammissibilità riguarda sia i macchinari pesanti per l'edilizia, sia le attrezzature per ufficio e gli altri tipi di attrezzature.

2. Le attrezzature durevoli appositamente acquistate o fabbricate per la realizzazione del progetto possono essere considerate ammissibili se non hanno alcun valore di mercato o vengono messi fuori servizio dopo l'uso, purché l'ammissibilità sia espressamente prevista nella decisione della Commissione.

Articolo 26

Attrezzature durevoli utilizzate a fini amministrativi per l'esecuzione delle azioni

1. Le spese relative all'acquisto e alla locazione di attrezzature durevoli utilizzate a scopi amministrativi sono inammissibili.

2. Fatti salvi gli articoli 30 e 33, le spese destinate all'acquisto e alla locazione di attrezzature utilizzate dalla pubblica amministrazione nell'espletamento dei suoi compiti di sorveglianza e di controllo sono inammissibili.

CAPO 8

SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE, ALL'ESECUZIONE, ALLA SORVEGLIANZA E AL CONTROLLO DELLE AZIONI

Articolo 27

Spese generali e amministrative

Le spese generali e le spese amministrative dell'organismo responsabile dell'esecuzione dell'azione sono inammissibili.

Articolo 28

Spese delle amministrazioni

Non sono ammissibili le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche, per la gestione, l'esecuzione, la sorveglianza e il controllo di una determinata azione o dell'insieme delle azioni, in particolare gli stipendi versati ai pubblici dipendenti nazionali o locali.

Articolo 29

Spese delle azioni affidate in appalto

Per le azioni appaltate possono essere ammesse esclusivamente le spese, debitamente giustificate, connesse alla sorveglianza finanziaria e materiale, alla revisione contabile e ai controlli in loco dell'azione.

Nell'ambito dell'esecuzione dei compiti orizzontali di gestione, di esecuzione, di sorveglianza e di controllo, le spese necessarie e debitamente giustificate riguardanti azioni affidate in appalto, sono ammissibili entro i limiti indicati dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1164/94.

CAPO 9

SPESE FINANZIARIE, GIUDIZIARIE E DI ALTRO TIPO

Articolo 30

Spese finanziarie

Non sono ammissibili gli interessi debitori, le spese per operazioni finanziarie, le spese di cambio e le altre spese puramente finanziarie.

Articolo 31

Spese legali, sanzioni pecuniarie e penalità economiche

Fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/94 della Commissione(6), non costituiscono spese ammissibili le spese legali, le sanzioni pecuniarie e le penalità economiche.

Articolo 32

Spese di contabilità o di revisione contabile

Le spese di contabilità o di revisione contabile sono ammissibili se sono direttamente connesse all'operazione, necessarie per la sua preparazione o esecuzione e se determinate obblighi amministrativi o legali.

Articolo 33

Tecniche particolari di finanziamento

Fatto salvo l'articolo 29, il costo delle tecniche di finanziamento non implicanti l'acquisto immediato di beni strumentali, in particolare quello della locazione finanziaria, può essere considerato spesa ammissibile se appare giustificato ed è stato autorizzato dalla decisione della Commissione e purché il trasferimento di proprietà all'organismo responsabile dell'esecuzione abbia luogo prima del pagamento del saldo.

Articolo 34

Spese di consulenza giuridica, spese notarili, e spese di perizia tecnica o finanziaria

Le spese di consulenza giuridica, le spese notarili, e spese di perizia tecnica o finanziaria sono ammissibili se direttamente connesse all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

CAPO 10

ALTRI TIPI DI SPESA

Articolo 35

Spese operative e costi di esercizio dei progetti sovvenzionati

1. Le spese operative di un progetto o di un gruppo di progetti non sono ammissibili.

2. In deroga al paragrafo 1, le spese destinate alla formazione di personale operativo e al collaudo di un progetto e del relativo materiale possono essere prese in considerazione in quanto spese ammissibili per la durata necessaria fissata nella decisione della Commissione.

Articolo 36

Misure di pubblicità e d'informazione

Le spese per azioni di informazione e pubblicitarie realizzate in applicazione della decisione 96/455/CE sono ammissibili.

Articolo 37

Parcheggi per autoveicoli

Il Fondo di coesione sovvenziona la costruzione di parcheggi per autoveicoli, coperti o all'aperto, soltanto se è indispensabile e specificamente approvata dalla decisione della Commissione.

Articolo 38

Acquisto di materiale usato

Salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose, le spese per l'acquisto di materiale usato sono ammissibili se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

a) il venditore deve fornire una dichiarazione che attesti l'origine esatta del materiale che certifichi che l'acquisto del medesimo non è avvenuto, nel corso degli ultimi sette anni, con l'ausilio di contributi nazionali o comunitari;

b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di analogo materiale nuovo;

c) le caratteristiche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme vigenti.

Articolo 39

Appalto

Salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose, le spese relative ai seguenti contratti di appalto non sono ammissibili:

a) i contratti di appalto che determinano un aumento del costo di esecuzione del progetto senza apportare un corrispondente valore aggiunto;

b) i contratti di appalto stipulati con intermediari o consulenti in cui il corrispettivo è determinato in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che siffatto corrispettivo sia giustificato dall'organismo responsabile dell'esecuzione con riferimento all'effettivo valore dell'opera o dei servizi prestati.

Per tutti i contratti di appalto gli appaltatori si impegnano a fornire agli organi di revisione contabile e di controllo tutte le informazioni necessarie relative alle attività appaltate.

CAPO 11

SPESE CONNESSE AI COMITATI DI SORVEGLIANZA, ALLE RIUNIONI AD HOC E AI SISTEMI INFORMATICI DI GESTIONE E CONTROLLO

Articolo 40

Organizzazione di riunioni del comitato di sorveglianza

1. Fatto salvo il disposto degli articoli 27 e 28, le spese sostenute per l'organizzazione di riunioni obbligatorie del comitato di sorveglianza, di cui all'allegato II, articolo F, del regolamento (CE) n. 1164/94, sono ammissibili su presentazione di documenti giustificativi.

2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammesse quando riguardano una o più delle seguenti categorie:

a) servizi di interpretariato;

b) affitto di sale per riunioni;

c) affitto di apparecchiature audiovisive e altre attrezzature elettroniche necessarie;

d) fornitura di documentazione e relativo materiale;

e) compensi per la partecipazione di esperti;

f) spese di viaggio.

3. Sono inammissibili gli stipendi e le indennità corrisposti a dipendenti pubblici per l'organizzazione del comitato di sorveglianza.

4. Le spese per attrezzature installate in modo permanente a fini di controllo sono ammissibili sempreché la Commissione abbia così deliberato con decisione attinente a provvedimenti di assistenza tecnica.

Articolo 41

Riunioni su richiesta della Commissione o del comitato di sorveglianza

L'articolo 40 si applica all'organizzazione di riunioni ad hoc su richiesta della Commissione o del comitato di sorveglianza.

Articolo 42

Sistemi informatici di gestione e controllo

Le spese connesse all'acquisto e all'installazione di sistemi informatici di gestione e di controllo sono ammissibili nei limiti fissati nella decisione della Commissione.

Articolo 43

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai nuovi progetti approvati con decisione della Commissione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1164/94, dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2003.

Per la Commissione

Michel Barnier

Membro della Commissione

(1) GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1.

(2) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 62.

(3) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 5.

(4) GU L 188 del 27.7.1996, pag. 47.

(5) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

(6) GU L 191 del 27.7.1994, pag. 9.