32003D0709

2003/709/CE: Decisione della Commissione, del 9 ottobre 2003, che istituisce un Gruppo consultivo europeo dei consumatori

Gazzetta ufficiale n. L 258 del 10/10/2003 pag. 0035 - 0036


Decisione della Commissione

del 9 ottobre 2003

che istituisce un Gruppo consultivo europeo dei consumatori

(2003/709/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

in considerazione di quanto segue:

(1) Nell'ambito della protezione dei consumatori di cui all'articolo 153 del trattato, è opportuno che la Commissione consulti i consumatori sui problemi riguardanti la tutela dei loro interessi a livello comunitario.

(2) Fin dal 1973 la Commissione è stata assistita da un foro creato a questo scopo da decisioni consecutive, l'ultima delle quali è la decisione della Commissione 2000/323/CE del 4 maggio 2000 che istituisce un Comitato dei consumatori(1).

(3) La suddetta decisione dev'essere adattata all'evoluzione del quadro politico e giuridico onde tener conto dell'accessione di nuovi Stati membri e del fabbisogno di armonizzare le definizioni di organizzazioni dei consumatori con quelle usate in legislazione comunitaria di altro tipo. Allo stesso tempo, occorre fornire la possibilità di associare rappresentanti di altre organizzazioni. Inoltre, in accordo con la regolamentazione in materia di istituzione di comitati(2), l'attuale Comitato dei consumatori dev'essere ridenominato "Gruppo consultivo europeo dei consumatori".

(4) È inoltre opportuno aumentare la trasparenza e l'efficienza del funzionamento del Gruppo, in particolare emendando la procedura per la nomina dei candidati, rendendo il mandato dei membri che rappresentano le organizzazioni nazionali dei consumatori rinnovabile solo una volta, istituendo meccanismi efficaci di notifica e creando le premesse per l'adozione di un regolamento interno.

(5) Vista la natura abbastanza estesa degli emendamenti, la decisione 2000/323/CE dev'essere sostituita per motivi di chiarezza,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La Commissione istituisce un Gruppo consultivo europeo dei consumatori, in seguito denominato "il Gruppo".

2. Il Gruppo può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi riguardanti la tutela degli interessi dei consumatori a livello comunitario.

Articolo 2

1. Il Gruppo sarà composto da:

a) un membro rappresentante le organizzazioni nazionali dei consumatori di ciascuno Stato membro;

b) un membro proveniente da ciascuna organizzazione europea dei consumatori.

2. Ai fini della presente decisione, "organizzazioni nazionali dei consumatori" significa organizzazioni dei consumatori rappresentative, in accordo con le regolamentazioni nazionali, di consumatori e attive a livello nazionale.

3. Ai fini della presente decisione "organizzazioni europee dei consumatori" significa organizzazioni di consumatori che soddisfano una delle due seguenti serie di criteri: esse devono:

a) 1. essere non governative, a scopo non lucrativo, esenti da conflitti di origine industriale, commerciale e professionale o da altri conflitti d'interessi e avere come obiettivi e attività primari la promozione e la tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori nella Comunità,

2. avere ricevuto il mandato di rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario dalle organizzazioni nazionali di consumatori in almeno la metà degli Stati membri che siano rappresentative, in accordo con le regolamentazioni nazionali, di consumatori e che siano attive a livello regionale o nazionale,

3. abbiano fornito alla Commissione una documentazione soddisfacente della loro appartenenza, regolamentazioni interne e fonti di finanziamento, oppure

b) 1. essere non governative, a scopo non lucrativo, esenti da conflitti di origine industriale, commerciale e professionale o da altri conflitti d'interessi e avere come obiettivo e attività il rappresentare gli interessi dei consumatori nel processo di normalizzazione a livello comunitario,

2. abbiano ricevuto mandato in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario tramite:

- enti rappresentativi, in accordo con le regolamentazioni nazionali, di organizzazioni nazionali dei consumatori negli Stati membri, oppure

- in assenza di tali enti, da organizzazioni nazionali di consumatori negli Stati membri che siano rappresentative, in accordo con le regolamentazioni e le prassi nazionali, di consumatori e che siano attive a livello nazionale.

Articolo 3

1. I membri del Gruppo che rappresentano le organizzazioni nazionali dei consumatori sono nominati dalla Commissione su proposta degli enti nazionali rappresentanti le organizzazioni dei consumatori istituite dagli Stati membri, laddove esse esistono, oppure da parte delle autorità nazionali competenti.

2. I membri che rappresentano le organizzazioni europee dei consumatori sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni europee dei consumatori.

3. Un numero di membri supplenti pari al numero dei membri titolari del Gruppo sono nominati alle stesse condizioni dei membri. Il membro supplente sostituirà automaticamente un membro titolare assente o indisposto.

4. La Commissione pubblicherà l'elenco dei membri titolari e dei supplenti nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a scopo informativo.

Articolo 4

Il mandato dei membri sarà triennale e rinnovabile per una sola volta per i membri rappresentanti le organizzazioni nazionali dei consumatori, in accordo con la procedura fissata dall'articolo 3.

Alla fine del periodo di tre anni, i membri rimarranno in carica fino a che non si sarà trovato un sostituto o fino a quando il loro mandato non sarà rinnovato.

Il mandato dei membri scadrà prima della fine del periodo triennale in caso di dimissioni, pensionamento o morte. Esso potrà essere terminato nel caso in cui l'organizzazione, l'ente o le autorità che li hanno presentati come candidati richiederanno la loro sostituzione. Essi verranno sostituiti per il rimanente del periodo di tre anni ai sensi della procedura fissata dall'articolo 3.

Articolo 5

L'appartenenza al Gruppo non darà luogo a remunerazione.

Articolo 6

1. Su proposta della Commissione, il Gruppo può invitare rappresentanti di altre organizzazioni aventi come loro principali obiettivi la promozione degli interessi dei consumatori e attive in questo campo a livello europeo, ad associarsi al loro lavoro.

2. Il Gruppo può invitare qualsiasi persona che abbia un'esperienza particolare su un certo punto dell'ordine del giorno a partecipare ai lavori in qualità di esperto.

Articolo 7

1. Il Gruppo si riunirà nella forma e secondo un calendario stabiliti dalla Commissione. La Commissione presiederà le riunioni del Gruppo. La Commissione fornirà i servizi di segretariato per il Gruppo e ne organizzerà il lavoro.

2. Le discussioni in seno al Gruppo si baseranno sulle richieste di pareri presentate dalla Commissione. Quando la Commissione richiede un parere, essa può fissare un termine entro il quale lo stesso dev'essere formulato.

3. Il Gruppo adotterà il proprio regolamento interno sulla base di proposte presentate dalla Commissione.

4. I membri del Gruppo rappresentanti le organizzazioni nazionali dei consumatori informeranno e consulteranno le associazioni che essi rappresentano nel Gruppo. Ciascun membro istituirà meccanismi di notifica efficaci per informare sistematicamente tutte le organizzazioni nazionali di consumatori sul lavoro del Gruppo, e presenterà i reciproci punti di vista.

5. Il Gruppo presenterà una relazione sulle proprie attività all'assemblea delle organizzazioni dei consumatori convocata annualmente dalla Commissione.

Articolo 8

Senza pregiudizio dell'articolo 287 del trattato, i membri e i supplenti del Gruppo non divulgheranno le informazioni ottenute durante il loro lavoro in seno al Gruppo o ai gruppi di lavoro dello stesso quando la Commissione li informa che il parere richiesto o la questione sollevata è di natura riservata.

Articolo 9

La decisione 2000/323/CE è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 111 del 9.5.2000, pag. 30.

(2) Decisione 1999/468/CE del Consiglio (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23); decisione della Commissione del 24 luglio 2000, SEC(2000) 1230.