32003D0204

2003/204/CE: Decisione della Commissione, del 21 marzo 2003, che modifica la decisione 97/569/CE con riguardo all'inclusione di stabilimenti dell'Ungheria, della Slovenia e della Repubblica slovacca negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 832]

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 25/03/2003 pag. 0014 - 0015


Decisione della Commissione

del 21 marzo 2003

che modifica la decisione 97/569/CE con riguardo all'inclusione di stabilimenti dell'Ungheria, della Slovenia e della Repubblica slovacca negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne

[notificata con il numero C(2003) 832]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/204/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne sono stati fissati dalla decisione 97/569/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/671/CE(4).

(2) L'Ungheria, la Slovenia e la Repubblica slovacca hanno trasmesso una serie di elenchi di stabilimenti che producono prodotti a base di carni di selvaggina la cui conformità con le disposizioni comunitarie è certificata dalle autorità competenti.

(3) Tali stabilimenti vanno inseriti negli elenchi fissati dalla decisione 97/569/CE.

(4) Non essendo state ancora effettuate le ispezioni in loco, le importazioni da tali stabilimenti non possono beneficiare dei controlli fisici ridotti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione 95/408/CE.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/569/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 97/569/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o aprile 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

(2) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

(3) GU L 234 del 26.8.1997, pag. 16.

(4) GU L 228 del 24.8.2002, pag. 25.

ALLEGATO

L'allegato I è modificato nel modo seguente:

1) Nella parte relativa all'Ungheria è inserito il seguente testo, rispettando il riferimento nazionale:

"País: Hungría/Land: Ungarn/Land: Ungarn/Χώρα: Ουγγαρία/Country: Hungary/Pays: Hongrie/Paese: Ungheria/Land: Hongarije/País: Hungria/Maa: Unkari/Land: Ungern"

>SPAZIO PER TABELLA>

2) Nella parte relativa alla Slovenia è inserito il seguente testo, rispettando il riferimento nazionale:

"País: Eslovenia/Land: Slovenien/Land: Slowenien/Χώρα: Σλοβενία/Country: Slovenia/Pays: Slovénie/Paese: Slovenia/Land: Slovenië/País: Eslovénia/Maa: Slovenia/Land: Slovenien"

>SPAZIO PER TABELLA>

3) Nella parte relativa alla Repubblica slovacca è inserito il seguente testo, rispettando il riferimento nazionale:

"País: República Eslovaca/Land: Slovakiet/Land: Slowakische Republik/Χώρα: Σλοβακική Δημοκρατία/Country: Slovak Republic/Pays: Slovaquie/Paese: Repubblica Slovacca/Land: Slowakije/País: República Eslovaca/Maa: Slovakian Tasavalta/Land: Slovakien"