32002R2336

Regolamento (CE) n. 2336/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1367/2002 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 24/12/2002 pag. 0028 - 0028


Regolamento (CE) n. 2336/2002 della Commissione

del 23 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1367/2002 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001(2), in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito della distillazione di crisi aperta in Portogallo è previsto l'obbligo per i produttori di consegnare alla distillazione il vino prodotto e l'obbligo per i distillatori di consegnare l'alcole ottenuto all'organismo d'intervento entro una data stabilita.

(2) Tuttavia, la capacità dei locali pubblici di magazzinaggio in Portogallo è esaurita e gli enti pubblici non hanno potuto accettare ulteriori consegne di alcole da parte dei distillatori, con la conseguenza di saturare nel frattempo anche i locali di magazzinaggio di alcuni distillatori. Pertanto questi non possono accettare altro vino ammesso alla distillazione prima della scadenza prevista dalla regolamentazione.

(3) Per ovviare a tale situazione, è opportuno differire di un mese la data di consegna del vino alla distillazione nonché la data di consegna dell'alcole all'intervento pubblico.

(4) Poiché il termine per la consegna alla distillazione è scaduto il 30 novembre 2002, occorre precisare che il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o dicembre 2002.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1367/2002(3), il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le consegne dei vini alle distillerie devono aver luogo entro il 31 dicembre 2002. L'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 28 febbraio 2003."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

(3) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 30.