32002R2286

Regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 21/12/2002 pag. 0005 - 0041


Regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio

del 10 dicembre 2002

che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In attesa della ratifica, da parte degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati ACP, dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in appresso denominato "accordo di Cotonou"(1), l'applicazione anticipata dell'accordo è sancita dalla decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, relativa alle misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato(2).

(2) Al fine di agevolare la transizione ai nuovi regimi commerciali, e in particolare agli accordi di partenariato economico, le preferenze commerciali non reciproche applicate nell'ambito della quarta convenzione ACP-CE dovrebbero essere mantenute per tutti gli Stati ACP, alle condizioni stabilite nell'allegato V dell'accordo di Cotonou, durante il periodo preparatorio che terminerà il 31 dicembre 2007.

(3) Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), dell'allegato V dell'accordo di Cotonou, i prodotti agricoli originari degli Stati ACP ed elencati nell'allegato I del trattato o soggetti ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'applicazione della politica agricola comune fruiscono di un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita.

(4) Nella dichiarazione XXII dell'accordo di Cotonou relativa ai prodotti agricoli di cui all'allegato V, articolo 1, lettera a) la Comunità ha affermato che farà il necessario per garantire che siano adottati in tempo utile i corrispondenti regolamenti agricoli.

(5) Occorre specificare che i benefici risultanti dall'applicazione dell'allegato V dell'accordo di Cotonou riguardano unicamente i prodotti originari ai sensi del protocollo 1 relativo alla nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

(6) Per motivi di semplificazione e trasparenza è opportuno che un allegato contenga un elenco completo dei prodotti di cui trattasi e delle specifiche disposizioni di importazione ad essi applicabili e che le indicazioni relative ai contingenti tariffari, ai massimali tariffari e ai quantitativi di riferimento figurino in un allegato separato.

(7) Sono sempre esistite correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare ed è quindi opportuno mantenere misure che favoriscano l'importazione di taluni prodotti originari degli Stati ACP in questi dipartimenti per il fabbisogno del consumo locale di tali prodotti, anche trasformati. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di modificare il regime di accesso ai mercati dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'allegato V dell'accordo di Cotonou, in particolare in funzione delle necessità di sviluppo economico di tali dipartimenti.

(8) Benché i vantaggi tariffari risultanti dall'applicazione dell'allegato V dell'accordo di Cotonou siano calcolati sulla base di aliquote fissate nella tariffa doganale comune e in conformità delle norme che la disciplinano, essi dovrebbero essere calcolati sulla base del dazio autonomo quando, per i prodotti di cui trattasi, quest'ultimo è inferiore al dazio convenzionale.

(9) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(3).

(10) Occorre precisare che ai prodotti di cui al presente regolamento sono applicabili le clausole di salvaguardia contemplate nel regolamento (CE) n. 2285/2002 del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo di partenariato ACP-UE e che abroga il regolamento (CEC) n. 3705/90(4).

(11) Poiché il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90(5), il suddetto regolamento va abrogato.

(12) Dal momento che il presente regolamento attua impegni internazionali che la Comunità ha già assunto, esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica all'importazione di prodotti originari degli Stati ACP, parti nell'accordo di Cotonou.

2. Per norme d'origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 si intendono quelle esposte nel protocollo 1 dell'allegato V dell'accordo di Cotonou.

3. I prodotti agricoli originari degli Stati ACP sono importati in base al regime di cui all'allegato I del presente regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nell'allegato II.

Articolo 2

Disposizioni specifiche riguardanti alcuni prodotti compresi nell'allegato I

1. Ai fini dell'applicazione dei massimali tariffari e dei quantitativi di riferimento di cui all'allegato II, si applicano le disposizioni dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(6).

2. Se nel corso di un anno civile è stato raggiunto il massimale tariffario di cui all'allegato II, la Commissione può, conformemente alla procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 2, adottare un regolamento che reinstauri fino alla fine dell'anno i dazi doganali applicabili ai paesi terzi per le importazioni dei prodotti di cui trattasi. I dazi applicabili sono ridotti del 50 %.

3. Se nel corso di un anno civile le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento di cui all'allegato II, la Commissione può, conformemente alla procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 2, adottare una decisione intesa a sottoporre le importazioni ad un massimale tariffario pari al quantitativo di riferimento, tenendo conto del saldo commerciale annuo del prodotto in questione.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la riduzione del dazio di cui all'allegato I non viene applicata quando la Comunità, conformemente agli impegni assunti nell'ambito dell'Uruguay Round, applica dazi addizionali.

5. Se uno Stato ACP non è in grado di fornire la quota annua assegnatagli nei limiti del contingente 18, come previsto all'allegato II, in seguito ad un calo effettivo o prevedibile delle esportazioni dovuto ad una calamità naturale quale la siccità, un ciclone o un'epizoozia, e non intende fruire della possibilità di una consegna nel corso dell'anno corrente o di quello successivo, può chiedere, entro il 1o settembre di ogni anno, che i quantitativi corrispondenti siano ridistribuiti tra gli Stati interessati fino ad un massimo di 52100 tonnellate, espresse in peso di carni disossate.

Una decisione sulla richiesta di ridistribuzione viene presa in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

6. I contingenti tariffari Q9, Q10, Q13a, Q13b, Q14, Q15, Q16 e Q17 di cui agli allegati I e II sono gestiti conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

7. Qualora le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 1602 50 10 o 1602 90 61 originari di uno Stato ACP superino, nel corso di un anno, un quantitativo pari al volume delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso dell'anno, tra il 1969 e il 1974, in cui sono state registrate le importazioni comunitarie più consistenti da detta origine, maggiorate di un tasso di incremento annuo del 7 %, il beneficio dell'esenzione dal dazio doganale è parzialmente o totalmente sospeso per i prodotti di detta origine.

Articolo 3

Dipartimenti francesi d'oltremare

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, i dazi doganali dei prodotti di cui ai codici NC 0102, 0102 90, 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71, 0102 90 79, 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 0709 90 60, 0712 90 19, 0714 10 91, 0714 90 11 e 1005 90 00 non sono applicati alle importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare di prodotti originari degli Stati ACP o di paesi e territori d'oltremare destinati ad essere utilizzati nei dipartimenti d'oltremare e ivi immessi sul mercato.

2. Il dazio doganale non è applicabile per l'importazione diretta di riso del codice NC 1006, fatta eccezione per il riso destinato alla semina del codice NC 1006 10 10, nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

3. Se le importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare di granturco originario degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare hanno superato 25000 tonnellate nel corso di un anno civile e se dette importazioni provocano o potrebbero creare gravi perturbazioni sui mercati, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, prende le misure necessarie.

Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la misura presa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dal giorno della notifica della misura stessa.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.

4. L'esenzione dal dazio doganale per i prodotti dei codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari dei dipartimenti francesi d'oltremare si applica nel limite di un contingente annuo di 2000 tonnellate.

5. Entro il limite di un quantitativo annuo di 8000 tonnellate, il dazio doganale fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(7) non è applicato all'importazione nel dipartimento d'oltremare della Riunione di crusche di frumento del codice NC 2302 30, originarie dei paesi ACP.

Articolo 4

Preferenze tariffarie

Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento sono calcolate sulla base delle aliquote del dazio autonomo quando, per i prodotti di cui trattasi, tale dazio è inferiore a quello convenzionale fissato nella tariffa doganale comune.

Articolo 5

Applicazione

Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o, ove necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 6

Procedura del Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o dai comitati di gestione istituiti dai regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti interessati.

Per i prodotti agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato(8), nonché per i prodotti che non sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per il luppolo istituito dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo(9).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. I comitati adottano il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Comitato del codice doganale

1. La Commissione è assistita, ove necessario, dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(10).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno

Articolo 8

Misure di salvaguardia

Il regolamento (CE) n.../2002 si applica ai prodotti contemplati dal presente regolamento.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1706/98 è abrogato.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2) GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(4) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

(6) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

(7) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

(8) GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1272/2002 della Commissione (GU L 184 del 13.7.2002, pag. 7).

(9) GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 8).

(10) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti sottoposti al regime di cui all'articolo 1, paragrafo 3

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Regime specifico relativo ai prodotti dell'allegato I

>SPAZIO PER TABELLA>