32002R2236

Regolamento (CE) n. 2236/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2003-2004)

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 17/12/2002 pag. 0006 - 0008


Regolamento (CE) n. 2236/2002 del Consiglio

del 10 dicembre 2002

relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2003-2004)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato "il Fondo") è stato costituito nel 1986 dall'accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell'Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato "l'accordo") per promuovere il progresso economico e sociale e incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l'Irlanda, in applicazione di uno degli obiettivi specificati dall'accordo anglo-irlandese del 15 novembre 1985.

(2) Dal 1989 al 1995 sono stati stanziati 15 milioni di ECU l'anno nel bilancio comunitario a favore di progetti del Fondo aventi un'autentica incidenza aggiuntiva sulle zone interessate.

(3) A norma del regolamento (CE) n. 2687/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda(2), per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 è stata stanziata la somma di 20 milioni di ECU nel bilancio comunitario.

(4) A norma del regolamento (CE) n. 2614/97 del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda(3), per ciascuno degli anni 1998 e 1999 è stata stanziata la somma di 17 milioni di ECU nel bilancio comunitario.

(5) A norma del regolamento (CE) n. 214/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda(4), per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 è stata stanziata la somma di 15 milioni EUR nel bilancio comunitario.

(6) Le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 214/2000 hanno confermato la necessità di sostenere ulteriormente le attività del Fondo rafforzando al contempo la sinergia degli obiettivi e il coordinamento con gli interventi dei Fondi strutturali della Comunità, in particolare con il programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (in appresso denominato "il programma PEACE").

(7) Il regolamento (CE) n. 214/2000 viene a scadenza il 31 dicembre 2002.

(8) Il processo di pace nell'Irlanda del Nord rende necessario il proseguimento del sostegno della Comunità al Fondo al di là di tale data.

(9) Nella riunione tenutasi a Berlino il 24 e 25 marzo 1999 il Consiglio europeo aveva deciso che il programma PEACE dovesse continuare per cinque anni, ossia dal 2000 al 2004, con un contributo comunitario totale di 500 milioni di EUR.

(10) Il contributo comunitario al Fondo dovrebbe assumere la forma di contributi finanziari per gli anni 2003 e 2004, venendo pertanto a scadenza alla stessa data del programma PEACE.

(11) Nell'assegnare il contributo comunitario il Fondo dovrebbe conferire la priorità a progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone da entrambe le parti della frontiera, così da integrare le attività finanziate dal programma PEACE per il periodo 2000-2004.

(12) Conformemente all'accordo, tutte le parti che contribuiscono finanziariamente al fondo partecipano in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di gestione del Fondo (in prosieguo denominato "consiglio di gestione").

(13) È assolutamente necessario garantire un adeguato coordinamento tra le attività del Fondo e quelle finanziate nel quadro dei Fondi strutturali comunitari di cui all'articolo 159 del trattato, in particolare il programma PEACE.

(14) Gli aiuti del Fondo saranno considerati efficaci solo nella misura in cui contribuiranno ad un durevole progresso economico e sociale e non saranno utilizzati come sostituto di altre spese pubbliche o private.

(15) Entro il 1o aprile 2004 dovrebbe essere effettuata una valutazione dei risultati ottenuti dal Fondo e della necessità di un eventuale ulteriore sostegno comunitario.

(16) Un importo finanziario di riferimento ai sensi del punto 34 dell'accordo istituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(5) è inserito nel presente regolamento per l'intera durata del programma, senza pregiudizio per i poteri dell'autorità di bilancio definiti dal trattato. L'importo del contributo comunitario al Fondo dovrebbe essere di 15 milioni di EUR per ciascuno degli anni 2003 e 2004, espressi in valori correnti.

(17) Tale sostegno contribuirà a rafforzare la solidarietà fra gli Stati membri e fra i loro popoli.

(18) I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatta salva la procedura annuale di bilancio e in conformità del secondo paragrafo del punto 34 dell'accordo istituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, per ciascuno degli anni 2003 e 2004 viene erogato al Fondo un contributo annuo di 15 milioni di EUR, per un importo complessivo di 30 milioni di EUR.

Articolo 2

Il Fondo si avvale di tale contributo conformemente alle disposizioni dell'accordo nell'ambito del quale esso è stato costituito, conferendo la priorità a progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone di entrambe le parti della frontiera, così da integrare le attività finanziate dai Fondi strutturali, in particolare le attività del programma PEACE.

Il contributo è utilizzato in modo tale da contribuire ad un durevole progresso economico e sociale nelle zone interessate e non come sostituto di altre spese pubbliche e private.

Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di gestione.

Il Fondo è rappresentato come osservatore alle riunioni del comitato di controllo del programma PEACE ed eventualmente di altri interventi dei Fondi strutturali della Comunità.

Articolo 4

La Commissione favorisce il coordinamento a tutti i livelli tra gli agenti e il consiglio di gestione del Fondo e gli organismi di gestione costituiti nel quadro degli interventi dei Fondi strutturali interessati della Comunità, in particolare nell'ambito del programma PEACE.

Articolo 5

La Commissione, in collaborazione con il consiglio di gestione, determina le idonee procedure di pubblicità e di informazione destinate a rendere noto il contributo della Comunità ai progetti finanziati dal Fondo.

Articolo 6

Non oltre il 31 marzo 2004 la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione in cui valuta i risultati delle attività del Fondo e la necessità di continuare a contribuire dopo il 2004, tenendo conto degli sviluppi intervenuti nel processo di pace nordirlandese. Nella relazione figurano tra l'altro:

a) un bilancio delle attività del Fondo;

b) un elenco dei progetti beneficiari di aiuti;

c) una valutazione della natura e dell'impatto delle attività del Fondo, particolarmente in relazione ai suoi obiettivi e ai criteri di cui agli articoli 2 e 8;

d) una valutazione delle iniziative intraprese dal Fondo riguardo alla collaborazione e al coordinamento con gli interventi dei Fondi strutturali della Comunità, tenendo conto in particolare degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5;

e) un allegato in cui figurano i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente all'impegno di cui all'articolo 7.

Articolo 7

La Commissione amministra i contributi.

Subordinatamente ad una valutazione del fabbisogno finanziario del Fondo, il contributo annuo viene erogato di norma a rate, secondo le seguenti modalità:

a) un primo acconto del 40 % è versato dopo che la Commissione avrà ricevuto un impegno, firmato del presidente del consiglio di gestione del Fondo, in cui si dichiara che il Fondo si conformerà alle condizioni che accompagnano la concessione del contributo, conformemente al presente regolamento;

b) un secondo acconto del 40 % è versato sei mesi più tardi;

c) un pagamento finale del 20 % è versato dopo che la Commissione avrà ricevuto e approvato il rapporto annuo di attività del Fondo e verificato i conti per l'anno in questione.

Se la valutazione di cui al secondo comma induce a concludere che, alla data in questione, il fabbisogno finanziario del Fondo non giustifica il pagamento di una delle rate, tale pagamento è sospeso fino a quando la Commissione concluderà che esso è giustificato sulla base di nuove informazioni trasmesse dal Fondo.

Articolo 8

Il contributo di cui all'articolo 1 è soggetto alla condizione che, nel caso di un'operazione che riceve o è destinata a ricevere aiuti finanziari nel quadro di un intervento del Fondo strutturale della Comunità, il contributo del Fondo possa essere destinato a tale operazione soltanto se l'importo ottenuto quando la cifra che rappresenta il 40 % dell'importo del contributo del Fondo è sommata alla cifra che rappresenta l'importo dell'aiuto dei Fondi strutturali della Comunità non supera il 75 % dei costi totali ammissibili dell'operazione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2003.

Esso scade il 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) Parere reso il 20 novembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 286 del 5.11.1994, pag. 5.

(3) GU L 353 del 24.12.1997, pag. 5.

(4) GU L 24 del 29.1.2000, pag. 7.

(5) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.