32002R1011

Regolamento (CE) n. 1011/2002 del Consiglio, del 10 giugno 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere (PAC) originario della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 14/06/2002 pag. 0001 - 0010


Regolamento (CE) n. 1011/2002 del Consiglio

del 10 giugno 2002

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere (PAC) originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. INCHIESTA PRECEDENTE

(1) Con regolamento (CE) n. 1006/96(2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese.

B. PRESENTE INCHIESTA

(2) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza(3) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in previsione della scadenza presentata dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) per conto di due produttori che rappresentano una quota maggioritaria (oltre l'80 %) della produzione comunitaria totale di carbone attivato in polvere ("PAC"). Nella domanda si sosteneva che, in caso di scadenza delle misure, era probabile una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping pregiudizievole originarie della Repubblica popolare cinese ("Cina").

(3) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame, la Commissione ha avviato un'inchiesta(4) a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (il "regolamento di base").

(4) L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o giugno 2000 e il 31 maggio 2001 ("periodo dell'inchiesta - PI"). L'esame delle tendenze pertinenti per valutare la probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1997 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame").

(5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame i produttori comunitari denunzianti, gli esportatori e i produttori esportatori cinesi, gli importatori/operatori commerciali, nonché gli utilizzatori e i fornitori notoriamente interessati. Essa ha inviato questionari a tali parti e a quelle che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura. La Commissione ha infine dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(6) La Commissione ha inviato 26 questionari a importatori/operatori commerciali non collegati e 49 questionari a esportatori e produttori esportatori cinesi. Inoltre, visto il numero chiaramente elevato di esportatori e produttori esportatori del prodotto in questione in Cina, la Commissione ha inviato un questionario per ottenere informazioni specifiche sul volume e sui prezzi medi delle vendite di PAC ("questionario campione") di ciascun esportatore e produttore esportatore interessato, per decidere se occorresse ricorrere al campionamento. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dagli importatori/operatori commerciali, e un esportatore cinese che ha risposto al questionario campione ha successivamente interrotto la propria collaborazione.

(7) La Commissione ha inoltre inviato questionari a tutte le altre parti notoriamente interessate. Hanno risposto al questionario i due produttori comunitari per conto dei quali è stata presentata la domanda di riesame, due fornitori di materie prime e due utilizzatori.

(8) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse della Comunità. Essa ha proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

Produttore del paese analogo (Stati Uniti d'America):

- NORIT Americas Inc., Atlanta, Georgia

Produttori comunitari:

- Norit NV, Paesi Bassi

- Ceca SA, Francia.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(9) Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta originale, ossia PAC attualmente classificabile al codice NC ex 3802 10 00. Si tratta di una forma microporosa di carbone, ottenuta da numerose materie prime quali carbone, torba, legno, lignite, noccioli di olive o gusci di noci di cocco, attivate mediante vapore o un procedimento chimico. Il PAC consiste in una polvere finissima. Il carbone attivato viene venduto anche in forma granulare ("carbone attivato in granuli" o "GAC"), non interessata dalle misure in vigore.

(10) In seguito all'istituzione del dazio antidumping nel 1996, sono emerse alcune difficoltà in merito alla distinzione tra carbone attivato venduto in "polvere" e carbone attivato venduto in forma granulare. A questo proposito è importante sottolineare che entrambi i prodotti sono costituiti da gruppi di particelle di carbone di dimensioni diverse, e che non esiste uno standard internazionale per quanto riguarda il PAC. Ai fini dell'attuazione delle misure, il comitato del codice doganale comunitario ha pertanto fornito la seguente definizione di PAC: "il carbone attivato in polvere è costituito da almeno il 90 % in massa ( % m/m) di particelle di dimensioni inferiori a 0,5 mm". L'inchiesta ha confermato l'accuratezza della definizione.

(11) Le applicazioni generali del PAC sono le seguenti: trattamento delle acque (potabilizzazione dell'acqua e trattamento delle acque reflue), purificazione di gas e aria, recupero di solventi, decolorazione dello zucchero e di oli e grassi vegetali, deodorazione e purificazione di diversi prodotti dell'industria chimica (acidi organici), farmaceutica (capsule gastrointestinali) o alimentare (bevande alcoliche e analcoliche).

(12) Come indicato nell'inchiesta precedente, e confermato dalla presente inchiesta, si è stabilito che il PAC fabbricato e venduto dai produttori comunitari e quello importato dalla Cina sono identici sotto tutti gli aspetti e hanno pertanto le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base. Dato che la Cina presenta un'economia in transizione, e come indicato al considerando 18, il valore normale è stato determinato sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato. Secondo le informazioni disponibili, il PAC prodotto e venduto in tale paese terzo, gli Stati Uniti d'America, presenta le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di quello prodotto in Cina ed esportato nella Comunità. Essi sono considerati pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

D. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

(13) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il riesame in previsione della scadenza intende determinare se la scadenza delle misure in vigore comporti il rischio del persistere o della reiterazione del dumping.

(14) In tale contesto, sono stati esaminati i volumi esportati nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Va sottolineato che poiché nessun esportatore cinese e nessun importatore comunitario ha collaborato alla presente inchiesta, i dati relativi alle esportazioni sono stati stabiliti in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, ossia sulla base dei dati disponibili. Dall'istituzione del dazio antidumping definitivo nel 1996, sono disponibili statistiche comunitarie relative alle importazioni di PAC. Tali statistiche sono state confermate da informazioni provenienti da ricerche di mercato presentate dai produttori comunitari denunzianti. Su tale base, e in mancanza di altre informazioni più attendibili, sono state utilizzate dette statistiche, dalle quali è emerso che durante il periodo dell'inchiesta sono state importate dalla Cina nella Comunità 993 t di PAC.

(15) Durante il periodo dell'inchiesta iniziale, il volume delle importazioni di PAC cinese nella Comunità era pari a 4008 t, ossia il 10 % circa del consumo comunitario. Nel 1996, dopo l'istituzione del dazio antidumping, le importazioni sono scese a 960 t e si sono relativamente stabilizzate negli anni successivi, raggiungendo 842 t nel 1999 e 811 t nel 2000.

(16) La quota di mercato delle importazioni comunitarie di PAC dalla Cina registrata da Eurostat è inferiore al 3 % ma comunque rilevante, ossia superiore alla soglia minima del regolamento di base(5).

2. Rischio del persistere del dumping

(17) Per quanto riguarda la probabile persistenza del dumping, è stata esaminata l'esistenza di pratiche di dumping relativamente alle esportazioni dalla Cina, nella convinzione che, se tali pratiche di dumping fossero effettivamente in corso, si tratterebbe di un'importante indicazione del rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

a) Paese analogo

(18) Poiché la Cina presenta un'economia in transizione, il valore normale è stato determinato sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato adeguato, selezionato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(19) Gli Stati Uniti sono stati scelti come paese analogo adeguato durante il procedimento iniziale. Nell'avviso di apertura, la Commissione ha indicato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti come paese analogo adeguato anche nel procedimento in corso. A questo proposito, dall'inchiesta è emerso che gli Stati Uniti erano il paese analogo più adeguato per le ragioni seguenti.

Gli Stati Uniti sono uno dei principali paesi produttori di PAC del mondo. Dalle cifre presentate dal produttore americano che ha collaborato e dai produttori comunitari per conto dei quali è stata presentata la domanda di riesame, è emerso che il volume di produzione di entrambi i paesi è confrontabile. Inoltre, come indicato al considerando 12, il PAC prodotto e venduto negli Stati Uniti è risultato un prodotto simile al PAC prodotto in Cina ed esportato nella Comunità. Da un confronto con le importazioni comunitarie di PAC dalla Cina, è risultato che le vendite effettuate dal produttore statunitense che ha collaborato sul mercato interno erano rappresentative (in termini di volume). Infine, si è riscontrato un elevatissimo livello di concorrenza negli Stati Uniti. Oltre alla concorrenza tra vari produttori statunitensi, si è constatata anche la concorrenza delle importazioni di PAC (essenzialmente da Cina, Filippine e Sri Lanka), che non erano soggette a restrizioni quantitative o a dazi all'importazione. Inoltre, il principale produttore statunitense di PAC si è dimostrato disposto a cooperare.

(20) Alla luce di quanto precede, e poiché non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate in merito alla scelta del paese analogo, sono stati scelti gli Stati Uniti come paese analogo più adeguato.

b) Valore normale

(21) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, si è esaminato se le vendite di PAC sul mercato statunitense potessero essere considerate vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, tenuto conto del prezzo praticato. A tal fine, la Commissione ha esaminato se le vendite effettuate sul mercato interno fossero redditizie. Si è quindi proceduto ad un confronto tra il costo unitario totale di produzione di ciascun tipo durante il periodo dell'inchiesta e il prezzo unitario medio delle operazioni di vendita effettuate per ciascun tipo durante il medesimo periodo. Tutte le vendite sono risultate redditizie. Dall'inchiesta è emerso altresì che tutte le vendite sono state effettuate ad acquirenti indipendenti. I prezzi pagati o pagabili per il PAC da acquirenti indipendenti sul mercato interno statunitense nel corso di normali operazioni commerciali sono stati quindi utilizzati per determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

c) Prezzo all'esportazione

(22) Come indicato in precedenza, né gli esportatori e produttori esportatori cinesi, né alcun importatore di PAC nella Comunità hanno collaborato al procedimento. Il prezzo all'esportazione è stato determinato pertanto sulla base dei dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al considerando 14 del presente regolamento, e in mancanza di altre informazioni più attendibili, ci si è basati sui dati Eurostat.

(23) I dati Eurostat vengono registrati su base cif alla frontiera comunitaria. Detraendo i costi inerenti al nolo marittimo e all'assicurazione si sono ottenuti i prezzi su base fob. Le informazioni necessarie su tali costi, presentate dall'industria comunitaria, sono state utilizzate nei calcoli in mancanza di altre informazioni più attendibili.

d) Confronto

(24) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto constatato, influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati quindi effettuati adeguamenti per le differenze inerenti allo stadio commerciale, alle commissioni e ai costi sostenuti per l'imballaggio e il trasporto interno.

(25) Per quanto riguarda il valore normale, dal prezzo delle vendite sul mercato interno è stata detratta la media ponderata del costo di trasporto interno e del costo unitario di imballaggio. Il costo del trasporto interno comprendeva i costi di assicurazione, carico e scarico. Tenuto conto del fatto che gli esportatori e i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato, e in mancanza di altre informazioni più attendibili, dal prezzo fob all'esportazione è stato detratto il medesimo importo per il trasporto interno e l'imballaggio.

(26) Quanto ai costi di imballaggio, l'industria comunitaria denunziante ha presentato alla Commissione prove del fatto che almeno parte del prodotto esportato nella Comunità era confezionato in sacchi, mentre il valore normale è stato determinato senza tener conto dei costi di imballaggio. Il prezzo all'esportazione è stato quindi adeguato al ribasso, con la detrazione di un importo adeguato per tener conto dei costi di imballaggio.

(27) Le vendite sul mercato interno statunitense sono state effettuate essenzialmente agli utilizzatori finali, mentre le esportazioni cinesi di PAC sono destinate principalmente, sulla base delle informazioni disponibili, ad operatori commerciali/distributori. Il valore normale è stato pertanto adeguato per tener conto di uno sconto praticato dal distributore sul mercato interno statunitense.

(28) Inoltre, e secondo gli elementi di prova presentati dall'industria comunitaria, quasi tutte le vendite cinesi destinate all'esportazione sono state effettuate tramite agenzia, dato che occorrevano licenze di esportazione. Dal prezzo all'esportazione è stata pertanto detratta una commissione dell'1 %.

e) Margine di dumping

(29) La media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione di tutti i tipi di prodotto sono state confrontate al medesimo stadio commerciale, ossia di distributori/operatori commerciali. Dal confronto è risultato un sostanziale margine di dumping nelle esportazioni di PAC verso la Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Il margine di dumping era pari all'importo di cui il valore normale superava il prezzo all'esportazione nella Comunità. La media ponderata del margine di dumping era superiore a 40 %.

3. Andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure

(30) È stato esaminato inoltre l'andamento delle importazioni di PAC dalla Cina in caso di scadenza delle misure. A tal fine, sono stati esaminati la capacità di produzione inutilizzata nel paese, il volume delle esportazioni e il mercato interno cinese, nonché la politica in materia di prezzi adottata dalla Cina nei confronti di altri paesi terzi. Dato che i produttori esportatori non hanno collaborato, sono state utilizzate informazioni provenienti da ricerche di mercato presentate all'industria comunitaria.

a) Capacità di produzione, mercato interno della Cina e volume delle esportazioni

(31) Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che la Cina, unitamente agli Stati Uniti, è il principale produttore ed esportatore di carbone attivato (granulare e in polvere) del mondo. Sulla base del censimento delle aziende industriali, i cui dati sono stati forniti dall'industria comunitaria, nel 1998 la Cina ha effettivamente prodotto 100000 t circa di carbone attivato, 40 % (ossia 40000 t) del quale in polvere. Sulla base della capacità dei più importanti produttori cinesi, che rappresentano il 31 % della capacità complessiva del paese, la capacità di produzione era valutata nello stesso periodo a 140000 t, almeno metà della quale (70000 t) può essere destinata alla produzione di PAC. Nel 1998 risultava quindi disponibile una capacità inutilizzata di 30000 t circa per la produzione di PAC.

(32) Sulla base dei dati disponibili per gli anni precedenti, contenuti nel suddetto censimento delle aziende industriali, si è valutato che il tasso di crescita annuale di consumo, produzione e capacità di produzione del PAC in Cina era almeno del 5 %. Su tale base, le capacità inutilizzate di PAC raggiungeranno 36000 t nel 2003. Vista la situazione specifica del mercato interno (cfr. considerando successivo) la capacità inutilizzata complessiva sarebbe disponibile per l'esportazione.

(33) Inoltre, dal suddetto censimento delle aziende industriali risulta che il mercato interno cinese era caratterizzato da un'offerta eccessiva, causa di prezzi instabili. I produttori cinesi di PAC si sono quindi rivolti sempre più ai mercati delle esportazioni, che rappresentavano spesso l'unica possibilità di mantenere la produzione. È importante sottolineare l'assenza in Cina di restrizioni (diverse dalle licenze di esportazione) alle esportazioni di PAC. Tenuto conto della situazione del mercato interno cinese, delle notevoli capacità inutilizzate e della conseguente necessità di esplorare mercati delle esportazioni, si è ritenuto che probabilmente i prezzi all'esportazione sarebbero bassi e oggetto di dumping.

(34) I principali mercati delle esportazioni per il PAC cinese erano il Sudest asiatico, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli USA e l'Europa. Tuttavia, secondo gli elementi di prova presentati dall'industria comunitaria, il fabbisogno supplementare di PAC importato negli altri paesi terzi sarebbe stato minimo e la capacità di assorbire ulteriori esportazioni dalla Cina quasi trascurabile. Va sottolineato inoltre che una serie di potenziali mercati delle esportazioni nella regione asiatica, quali India e Indonesia, applicano elevati dazi doganali al PAC.

(35) Di converso, se il dazio antidumping venisse a scadere, il mercato comunitario sarebbe in grado di assorbire ingenti quantitativi di PAC cinese a causa dell'elevato consumo comunitario. A questo proposito, va osservato altresì che gli esportatori cinesi continuano ad essere presenti sul mercato comunitario attraverso gli importatori collegati, il che facilita l'aumento delle importazioni e la distribuzione del PAC.

(36) In conclusione, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori cinesi aumentino l'utilizzazione degli impianti, dato che la Comunità diventerebbe un mercato delle esportazioni estremamente interessante.

b) Politica seguita in materia di prezzi

(37) Da un'analisi della politica dei prezzi applicata dagli esportatori cinesi ad altri paesi terzi, quali Stati Uniti e Giappone, è emerso che le esportazioni di PAC verso tali paesi venivano effettuate a prezzi bassissimi e risultavano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito nella presente inchiesta. Per quanto riguarda gli Stati Uniti e secondo gli elementi di prova presentati dall'industria comunitaria, nonché le informazioni fornite dal produttore statunitense che ha collaborato, il livello di dumping sarebbe superiore al 40 %, mentre il margine di dumping per le esportazioni in Giappone sarebbe superiore a 90 %.

(38) Considerando la notevole capacità inutilizzata disponibile per le esportazioni e il fatto che la produzione di PAC cinese è trainata dalle esportazioni, si può ragionevolmente prevedere che, qualora le misure antidumping venissero a scadere, i possibili margini di dumping nella Comunità raggiungerebbero probabilmente almeno lo stesso livello di quelli rilevati negli altri principali mercati verso i quali viene esportato il PAC cinese.

4. Conclusioni sulla probabilità che il dumping persista

(39) Durante il periodo dell'inchiesta, le importazioni di PAC cinese superavano i livelli minimi e restavano chiaramente oggetto di dumping. Si è stabilito che le pratiche di dumping sono proseguite e che, qualora le misure venissero lasciate scadere, con ogni probabilità tali pratiche continuerebbero. È inoltre probabile che le esportazioni di PAC cinese nella Comunità aumentino significativamente (riattestandosi almeno ai livelli constatati nel periodo dell'inchiesta iniziale) e che i prezzi di tali quantitativi supplementari di importazioni raggiungano livelli significativi di dumping in caso di scadenza delle misure.

E. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(40) I due produttori comunitari per conto dei quali è stata presentata la denuncia hanno collaborato all'inchiesta. Essi rappresentavano oltre l'80 % della produzione comunitaria di PAC e costituiscono pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

F. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1. Consumo nella Comunità

(41) Il consumo comunitario apparente di PAC è stato stabilito sulla base dei volumi di vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, delle informazioni contenute nella richiesta di riesame riguardanti gli altri produttori comunitari e dei dati Eurostat per quanto riguarda le importazioni di PAC.

(42) Da tali calcoli, risulta che il consumo comunitario si è praticamente stabilizzato durante il periodo in esame a poco meno di 40000 t l'anno.

2. Importazioni dalla Cina

a) Volume, quota di mercato e prezzi

(43) Sulla base delle informazioni di Eurostat, il volume delle importazioni dalla Cina durante il periodo in esame è lievemente aumentato, rimanendo tuttavia inferiore al 3 % dei consumi, mentre dall'inchiesta precedente risultava una quota di mercato superiore al 10 %.

(44) Nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 28 %, essenzialmente per due ragioni: innanzitutto l'evoluzione del tasso di cambio euro/dollaro, soprattutto tra il 1999 e il 2000, e in secondo luogo l'aumento dei prezzi mondiali del carbone, come risulta dalle informazioni provenienti da ricerche di mercato.

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Andamento del prezzo delle importazioni

(45) Anche dopo l'istituzione del dazio antidumping nel 1996, i prezzi del PAC originario della Cina sono rimasti inferiori a quelli dell'industria comunitaria. La differenza rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria era del 15 % durante il periodo dell'inchiesta. Tale differenza è stata determinata sulla base dei prezzi di vendita medi (franco fabbrica) dell'industria comunitaria, dei prezzi delle importazioni cinesi ricavati da Eurostat e adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione, dei dazi doganali e dei dazi antidumping.

3. Situazione economica dell'industria comunitaria

a) Osservazioni preliminari

(46) Poiché l'industria comunitaria è costituita da due società, per motivi di riservatezza le informazioni riguardanti l'industria comunitaria sono state indicizzate, mentre le quote di mercato di tutte le parti presenti sul mercato sono state arrotondate.

b) Produzione, capacità e tasso di utilizzazione degli impianti

(47) Durante il periodo in esame, la produzione di PAC dell'industria comunitaria è diminuita del 5 %, attestandosi a poco più di 30000 t. La capacità di produzione complessiva dell'industria comunitaria tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta si è attestata a circa 35000 t, con un elevato tasso di utilizzazione.

c) Vendite nella Comunità e quota di mercato

(48) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito dell'11 % tra il 1997 e 1999. Esso è lievemente aumentato nel 2000 e durante il periodo dell'inchiesta, ma è rimasto inferiore del 6 % al livello del 1997. Poiché il consumo è stato praticamente stabile, la quota di mercato e le vendite hanno registrato la medesima evoluzione. Nel complesso, nel periodo in esame la quota di mercato è diminuita di 7 punti percentuali, raggiungendo il 60 % circa nel periodo dell'inchiesta.

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Scorte

(49) Durante il periodo in esame, le scorte di fine anno di PAC dell'industria comunitaria sono aumentate del 15 %, mentre le vendite sono diminuite e gli impianti sono rimasti costantemente in funzione per evitare i costi - estremamente elevati - di riaccensione dei forni.

e) Prezzi di vendita nella Comunità

(50) Durante il periodo in esame, i prezzi netti medi di vendita dell'industria comunitaria sono aumentati del 7 %. Nel 1999 e nel 2000 i prezzi erano più elevati rispetto al periodo dell'inchiesta.

>SPAZIO PER TABELLA>

f) Redditività e utile sul capitale investito

(51) Dopo aver registrato perdite del 10 % nel 1993, il periodo dell'inchiesta precedente, l'industria comunitaria è tornata in attivo nel 1997. Ad eccezione del 2000, anno in cui gli utili sono stati soddisfacenti grazie alla combinazione di prezzi elevati e di costi unitari relativamente bassi, il livello di utile conseguito dall'industria comunitaria non ha mai superato tuttavia il 6 %. L'utile sul capitale investito si è confermato stabile e positivo durante il periodo in esame.

>SPAZIO PER TABELLA>

g) Flusso di cassa

(52) L'industria comunitaria si è dimostrata capace di generare un flusso di cassa positivo durante l'intero periodo in esame, con un andamento analogo a quello della redditività.

h) Capacità di ottenere capitali

(53) Durante il periodo in esame, l'industria comunitaria non ha incontrato particolari difficoltà ad ottenere capitali o prestiti.

i) Occupazione e retribuzioni

(54) Durante il periodo in esame, l'occupazione dell'industria comunitaria è diminuita del 9 %, passando a meno di 350 dipendenti, mentre il costo totale della manodopera è aumentato dell'11 % (un aumento del 20 % circa per dipendente).

j) Investimenti

(55) Durante il periodo in esame, l'industria comunitaria ha effettuato ingenti investimenti per aumentare la produttività e razionalizzare il processo di produzione. Le somme investite ogni anno sono state relativamente costanti.

k) Produttività

(56) La produttività dell'industria comunitaria, basata sulle tonnellate prodotte per persona occupata nella produzione e nelle vendite di PAC, è aumentata del 7 % durante il periodo in esame.

l) Entità del margine di dumping e recupero dagli effetti del dumping subito in passato

(57) Per quanto riguarda l'incidenza dell'entità del margine effettivo di dumping rilevato durante il periodo dell'inchiesta sulla situazione dell'industria comunitaria, va sottolineato che il margine constatato per la Cina è significativo. Grazie all'esistenza di misure antidumping, tuttavia, l'industria comunitaria ha potuto riprendersi dal dumping subito in passato.

4. Attività di esportazione dell'industria comunitaria

(58) Le esportazioni di PAC dell'industria comunitaria sono lievemente aumentate durante il periodo in esame, e rappresentano poco più di 1/3 della produzione complessiva.

5. Volume e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

(59) Il volume complessivo delle importazioni di PAC da paesi terzi diversi dalla Cina è diminuito durante il periodo in esame passando da 7600 t circa nel 1997 a 5400 t durante il periodo dell'inchiesta; tali cifre corrispondono a quote di mercato del 20 % e del 15 % circa rispettivamente. I principali esportatori nella Comunità sono stati USA, Malaysia e Indonesia. Mentre le importazioni dagli Stati Uniti si sono ridotte della metà, quelle dagli altri due paesi sono passate da 1100 t circa nel 1997 a 1900 t nel periodo dell'inchiesta. I prezzi medi delle importazioni dalla Malaysia e dall'Indonesia erano inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria ed erano dello stesso ordine di prezzo delle importazioni originarie della Cina.

6. Vendite di altri produttori comunitari

(60) Altri produttori comunitari di PAC sono essenzialmente impegnati nella trasformazione del GAC, non soggetto a misure antidumping. Durante il periodo in esame, essi hanno iniziato ad importare dalla Cina maggiori quantitativi di GAC da macinare per ottenere il PAC. La loro quota di mercato è quindi passata dal 10 % del 1997 ad oltre 20 % nel periodo dell'inchiesta. Tale concorrenza, tuttavia, non ha impedito all'industria comunitaria di vendere il proprio PAC ad un prezzo che ha consentito un ragionevole margine di redditività.

7. Conclusioni

(61) Le misure hanno consentito all'industria comunitaria di tornare ad essere redditizia e hanno allentato la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping originarie della Cina. L'industria comunitaria ha continuato tuttavia a perdere quote di mercato, soprattutto perché altri produttori comunitari hanno incominciato a vendere PAC ottenuto dal GAC originario della Cina. Pertanto, sebbene la situazione finanziaria dell'industria comunitaria sia soddisfacente, la sua posizione sul mercato resta fragile.

G. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING

(62) Si rammenta che al considerando 39 si è concluso che la scadenza delle misure comporterebbe probabilmente un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina nella Comunità.

(63) È probabile infatti che, qualora le misure venissero a scadere, volumi considerevoli verrebbero riversati sul mercato comunitario a prezzi bassissimi, con forti sottoquotazioni rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria. L'attuale scarto del 15 % tra il prezzo del prodotto importato e quello del prodotto dell'industria comunitaria (cfr. il considerando 45) potrebbe aumentare fino ad oltre il 30 % (l'importo del dazio rispetto agli attuali prezzi all'importazione) in caso di scadenza delle misure. Va sottolineato inoltre che il prezzo attuale delle esportazioni cinesi nella Comunità (su base cif) è analogo a quello di tali esportazioni verso altri paesi terzi.

(64) Si valuta che allo scadere del dazio almeno 10000 t di PAC originario della Cina potrebbero essere esportate verso la Comunità. Si tratterebbe di oltre un quarto del mercato comunitario. Dato che questo tipo d'industria presenta costi fissi elevati e altissimi costi di riavvio in caso di interruzione della produzione, l'arrivo di un siffatto quantitativo di importazioni a prezzi di dumping provocherebbe immediatamente una grave depressione dei prezzi sul mercato, dato che l'industria comunitaria cercherebbe innanzitutto di mantenere la propria quota di mercato, piuttosto che ridurre la produzione. Ciò minerebbe completamente, a sua volta, la redditività dell'industria comunitaria, la quale registrerebbe nuovamente perdite analoghe a quelle subite nel 1993. A medio termine, l'industria comunitaria potrebbe essere costretta a ritirarsi dal mercato visto che non disporrebbe più di un margine di manovra per ottenere utili significativi a livello di produttività, che le consentano di funzionare a costi unitari più bassi.

(65) Quanto precede va esaminato nel contesto seguente. La situazione dell'industria comunitaria è senz'altro migliorata (sebbene l'industria resti fragile). Ad esempio, le perdite del 10,8 % registrate dall'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta iniziale si sono trasformate in un utile del 6 % circa. La probabile incidenza dell'aumento di importazioni a prezzi di dumping illustrata al considerando precedente è confermata anche dall'analisi dei principali cambiamenti verificatisi sul mercato tra il periodo dell'inchiesta iniziale e quello della presente inchiesta.

- Durante il periodo della presente inchiesta, la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è stata nettamente inferiore a quella rilevata durante il periodo dell'inchiesta iniziale.

- Lo scarto tra i prezzi della Comunità e quelli delle importazioni dalla Cina si è notevolmente ridotto grazie all'esistenza del dazio.

- Durante il periodo della presente inchiesta, si sono registrate importazioni a basso prezzo dall'Indonesia e dalla Malaysia, i cui quantitativi sono rimasti tuttavia nettamente inferiori ai livelli riscontrati per la Cina durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Si rammenta inoltre che le importazioni dalla Malaysia erano già presenti sul mercato comunitario durante il periodo dell'inchiesta iniziale.

- È aumentata la quota di mercato di produttori comunitari che non fanno parte dell'industria comunitaria.

Su tale base, si conclude che il miglioramento della situazione dell'industria comunitaria è imputabile essenzialmente al ripristino di condizioni di parità nei confronti delle importazioni di PAC dalla Cina. Pertanto, la situazione positiva dell'industria comunitaria peggiorerebbe rapidamente se i produttori esportatori cinesi avessero nuovamente la possibilità di riversare sul mercato comunitario quantitativi notevolmente superiori a prezzi di dumping.

(66) Sulla base di quanto precede, si conclude che in caso di scadenza delle misure sussiste un rischio di reiterazione del pregiudizio.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni preliminari

(67) Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se una proroga delle misure antidumping in vigore sia contraria agli interessi della Comunità nel suo insieme. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su un'analisi dell'interesse delle varie parti coinvolte, ossia dell'industria comunitaria, di altri produttori comunitari, degli importatori/operatori commerciali, nonché degli utilizzatori e dei fornitori del prodotto in esame.

(68) Si rammenta che nel corso dell'inchiesta precedente si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità e che la presente inchiesta riguarda un riesame, e analizza quindi una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore. Essa consentirebbe quindi di valutare qualsiasi ripercussione negativa indesiderata delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate.

(69) Su tale base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni relative ai vantaggi delle misure per l'industria comunitaria e al rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole in caso di scadenza delle misure, esistessero ragioni valide per concludere che in questo caso particolare il mantenimento delle misure non è nell'interesse della Comunità.

2. Interesse dell'industria comunitaria

(70) L'industria comunitaria ha dimostrato di essere un'industria strutturalmente efficiente, capace di adattarsi ai mutamenti del mercato. Ciò è stato confermato in particolare dall'evoluzione positiva della situazione nel periodo in cui era stata ripristinata un'effettiva concorrenza, in seguito all'istituzione di misure antidumping sulle importazioni originarie della Cina, e dagli investimenti effettuati dall'industria per ammodernare le sue strutture di produzione. Si può concludere, tuttavia, che se le misure antidumping non restassero in vigore, la sua situazione subirebbe con ogni probabilità un grave deterioramento.

3. Interesse di altri produttori

(71) Tenuto conto dei quantitativi e dei prezzi probabili delle esportazioni di PAC cinese nella Comunità qualora le misure venissero a scadere, anche la quota di mercato e la situazione economica di altri produttori di PAC, compreso quello proveniente dal carbone attivato in granuli originario della Cina, subirebbero un peggioramento.

4. Interesse degli importatori/operatori commerciali non collegati

(72) La Commissione ha inviato questionari a 26 importatori/operatori commerciali non collegati ma non ha ricevuto alcuna risposta.

(73) Vista la situazione, si è concluso che la proroga delle misure non avrebbe inciso sugli importatori/operatori commerciali non collegati.

5. Interesse degli utilizzatori

(74) La Commissione ha inviato questionari a 42 utilizzatori, e ha ricevuto due risposte incomplete, dalle quali risulta che l'incidenza del PAC sui costi era modestissima (meno dello 0,1 %).

6. Interesse dei fornitori

(75) La Commissione ha inviato questionari a 11 società che forniscono materie prime ai produttori di PAC e ha ricevuto soltanto due risposte. Tali risposte erano favorevoli al mantenimento delle misure, il quale avrebbe garantito il proseguimento delle vendite nella Comunità.

7. Conclusioni

(76) Alla luce di quanto precede, si conclude che, in relazione all'interesse della Comunità, non esistono ragioni valide contro il mantenimento delle misure.

I. MISURE ANTIDUMPING

(77) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le proprie osservazioni su tali informazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(78) Da quanto precede consegue che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di PAC originario della Cina, istituite con regolamento (CE) n. 1006/96, debbono restare in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere di cui al codice NC ex 3802 10 00 (codice TARIC 3802 10 00*20 ) originario della Repubblica popolare cinese.

2. L'importo del dazio antidumping definitivo è pari a 323 EUR per tonnellata (peso netto).

Articolo 2

Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Piqué I Camps

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

(2) GU L 134 del 5.6.1996, pag. 20.

(3) GU C 349 del 6.12.2000, pag. 5.

(4) Avviso di apertura: GU C 163 del 6.6.2001, pag. 7.

(5) Articolo 5, paragrafo 7 e articolo 9, paragrafo 3.