Regolamento (CE) n. 660/2002 della Commissione, del 17 aprile 2002, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti ittici provenienti dalla Groenlandia e da Saint-Pierre e Miquelon
Gazzetta ufficiale n. L 102 del 18/04/2002 pag. 0014 - 0015
Regolamento (CE) n. 660/2002 della Commissione del 17 aprile 2002 relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti ittici provenienti dalla Groenlandia e da Saint-Pierre e Miquelon LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea(1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 3, lettera a, considerando quanto segue: (1) L'articolo 36, paragrafo 3, lettera a), della decisione 2001/822/CE dispone che a decorrere dal 1o febbraio 2002 alcuni prodotti ittici immessi in libera pratica in Groenlandia o Saint-Pierre e Miquelon e ivi trasbordati possano essere ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazio doganale a determinate condizioni ed entro certi limiti annuali. I prodotti devono essere, in particolare, corredati di un certificato di esportazione rilasciato conformemente alle disposizioni previste nell'allegato IV della decisione. (2) Le autorità comunitarie e gli Stati membri assicureranno la gestione dei limiti annuali conformemente al sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli 308 bis, ter e quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002(3). (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per i prodotti indicati in allegato e conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 36 della decisione 2001/822/CE sono aperti i contingenti tariffari annuali in esenzione da dazio doganale. Articolo 2 I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 vanno gestiti secondo il disposto degli articoli 308 bis, ter e quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. Articolo 3 Il volume annuale complessivo dei contingenti tariffari sarà aperto nel 2002. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o febbraio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. (2) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (3) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11. ALLEGATO Prodotti di cui all'articolo 1 Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione dei prodotti del presente allegato ha soltanto valore indicativo, mentre la copertura dei contingenti tariffari è determinata dai codici della NC. Dove sono indicati codici NC ex, la copertura del contingente tariffario interessato viene determinata applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione. >SPAZIO PER TABELLA>